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Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 23 febbraio 2017, n. 4672

tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di oneri condominiali e la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della Delib. Assembleare posta a sostegno della ingiunzione non sussiste nemmeno rapporto di pregiudizialita’ necessaria tenuto conto, da un lato, che il diritto di credito del condominio alla corresponsione delle quote di spesa per il godimento delle cose e dei servizi comuni non sorge con la Delib. Assembleare che ne approva il riparto, ma inerisce alla gestione dei beni e servizi comuni, sicche’ l’eventuale venir meno della Delib. per invalidita’, se implica la perdita di efficacia del Decreto Ingiuntivo, non comporta anche l’insussistenza del diritto del condominio di pretendere la contribuzione alle spese per i beni e servizi comuni di fatto erogati; e considerato dall’altro, che l’eventuale contrasto tra giudicati che potrebbe, in ipotesi, verificarsi in seguito al rigetto della opposizione ed all’accoglimento della impugnativa della Delib., potrebbe essere superato in sede esecutiva, facendo valere la perdita di efficacia del decreto ingiuntivo come conseguenza della dichiarata invalidita’ della Delib.

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Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 23 febbraio 2017, n. 4672

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4562/2012 proposto da:

(OMISSIS), deceduto nelle more del processo c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO di (OMISSIS), c.f. (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 940/2011 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata il 27/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2016 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega dell’Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per l’inammissibilita’ e comunque per l’infondatezza del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1) Il tribunale di Tivoli in data 27 giugno 2011 ha condannato l’odierno ricorrente (OMISSIS) al pagamento di 429,59 Euro in favore del condominio (OMISSIS), somma portata da un decreto ingiuntivo relativo a spese per lavori ai muri perimetrali delle scale.

Ha cosi’ accolto l’appello avverso la sentenza del locale giudice di pace, il quale nel 2008 aveva revocato l’ingiunzione.

Ha rilevato che il giudice di pace non aveva preso in considerazione il “Delib. Assembleare” 11 aprile 2016. Ha osservato che la mancata impugnazione di tale Delib. era “nei termini ordinariamente concessi” aveva determinato la giustificazione “del titolo di spesa”, superando “ogni questione”. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, notificato l’8 febbraio 2012, resistito con controricorso del Condominio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) Preliminarmente va rilevato che i signori (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS), qualificatisi eredi del ricorrente, hanno depositato in giudizio, insieme alla memoria in vista dell’udienza, i mandati in carta semplice rilasciati al difensore, nonche’ copia di denuncia di successione.

In proposito va rilevato che l’applicazione della disciplina di cui all’articolo 110 c.p.c., non e’ espressamente esclusa per il processo di legittimita’, ne’ appare incompatibile con le forme proprie dello stesso, cosicche’ il soggetto che ivi intenda proseguire il procedimento, quale successore a titolo universale di una delle parti gia’ costituite, deve allegare e documentare, tramite le produzioni consentite dall’articolo 372 c.p.c., tale sua qualita’, attraverso un atto che, assumendo la natura sostanziale di un intervento, sia partecipato alla controparte – per assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della legittimazione della parte originaria – mediante notificazione, non essendone, invece, sufficiente il semplice deposito nella cancelleria della Corte, come per le memorie di cui all’articolo 378 c.p.c., poiche’ l’attivita’ illustrativa che si compie con queste ultime e’ priva di carattere innovativo. Ove, peraltro, la parte intimata (e poi deceduta) non abbia, nei termini, proposto e depositato il controricorso, l’erede puo’ soltanto partecipare alla discussione orale, conferendo al difensore procura notarile, ma l’eventuale costituzione irrituale del medesimo e’ sanata se le controparti costituite non formulino eccezioni. (Sez. U, Sentenza n. 9692 del 22/04/2013).

Nella specie non e’ stata depositata procura notarile, necessaria ratione temporis (Cass. 7241/10), ma non vi e’ stata contestazione da parte dei resistenti.

3) Il ricorso espone nove motivi, tutti redatto con anomala tecnica redazionale, che omette una completa esposizione dei fatti di causa; della parte di sentenza sottoposta a critica con ciascuno di essi; delle ragioni di diritto e di fatto che devono essere puntualmente sorrette da indicazioni giurisprudenziali e da specifici riscontri con le risultanze documentali tempestivamente prodotte e valorizzate nelle fasi di merito.

Non a caso il procuratore generale ha chiesto in via principale la declaratoria di inammissibilita’.

Tuttavia l’esame di esso consente di comprendere che i primi sei motivi ruotano intorno ad una questione: il ricorrente sostiene di aver omesso di impugnare la Delib. di approvazione della spesa, perche’ essa sarebbe inesistente, in quanto il ricorrente non considera tale la Delib. 11 aprile 2006, che aveva approvato uno dei preventivi elaborati da ditte incaricate dei lavori (cosi’ il ricorso a pag. 10).

Par di capire che tale Delib. sarebbe, secondo il ricorrente, inesistente e inidonea al conseguimento del Decreto Ingiuntivo, perche’ non conteneva lo stato di ripartizione delle spese.

Se cosi e’ (in caso contrario altra censura non e’ intellegibile e il ricorso e’ da giudicare inammissibile), il ricorso e’ infondato.

Va infatti ricordato che nel procedimento di opposizione a Decreto Ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative Delib. assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validita’, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate (Cass. 26629/09; 3354/16; 305/16).

Inoltre e’ stato chiarito, da Cass. n. 19519 del 07/10/2005, che tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di oneri condominiali e la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della Delib. Assembleare posta a sostegno della ingiunzione non sussiste nemmeno rapporto di pregiudizialita’ necessaria tenuto conto, da un lato, che il diritto di credito del condominio alla corresponsione delle quote di spesa per il godimento delle cose e dei servizi comuni non sorge con la Delib. Assembleare che ne approva il riparto, ma inerisce alla gestione dei beni e servizi comuni, sicche’ l’eventuale venir meno della Delib. per invalidita’, se implica la perdita di efficacia del Decreto Ingiuntivo, non comporta anche l’insussistenza del diritto del condominio di pretendere la contribuzione alle spese per i beni e servizi comuni di fatto erogati; e considerato dall’altro, che l’eventuale contrasto tra giudicati che potrebbe, in ipotesi, verificarsi in seguito al rigetto della opposizione ed all’accoglimento della impugnativa della Delib., potrebbe essere superato in sede esecutiva, facendo valere la perdita di efficacia del decreto ingiuntivo come conseguenza della dichiarata invalidita’ della Delib..

Infine non e’ comunque motivo di revoca dell’ingiunzione la mancata approvazione del riparto, atteso che le spese dei lavori di manutenzione straordinaria delle parti comuni deliberati dall’assemblea si ripartiscono tra i condomini secondo le tabelle millesimali, ai sensi dell’articolo 1123 c.c., cosicche’ ricorrono le condizioni di liquidita’ ed esigibilita’ del credito, che consentono al condominio di richiederne il pagamento con procedura monitoria nei confronti del singolo condomino (Cass. 18072/2012).

4) Pertanto, poiche’ non risulta neppure dedotta la opposizione alla Delib. Condominiale che ha disposto la spesa, il Condominio ben poteva promuovere la pretesa in via monitoria, senza che possano assumere rilievo in questa sede ne’ le doglianze relative all’assenza di un preventivo riparto, ne’ quella di cui al settimo motivo, che contesta la natura e la tipologia dei lavori.

L’ottavo motivo e’ inammissibile, perche’ lamenta del tutto genericamente che i lavori siano definiti di manutenzione straordinaria e nega che siano stati rispettati i criteri legali di ripartizione delle spese.

Come si e’ detto in premessa, il motivo non reca ne’ la precisa indicazione dei termini in cui le questioni erano state poste in precedenza, ne’ le ragioni giuridiche o di fatto che le sorreggerebbero. Ne’ viene spiegato come possano rilevare, a fronte della mancata impugnazione della Delib. e della mancata indicazione di quali siano i millesimi applicabili e il loro riscontro tabellare.

5) Anche il nono motivo e’ inammissibile per genericita’. Viene infatti lamentata una liquidazione delle spese “manifestamente sproporzionata al valore della lite”, ma il ricorso non si cura di specificare quale fosse il compenso applicabile per i due diversi gradi di giudizio di merito in relazione al valore della lite (sorta nel 2008), all’attivita’ svolta, alle tariffe allora vigenti.

E’ quindi privo dei requisiti minimi di ammissibilita’. Ed infatti la parte che intende impugnare per cassazione la sentenza di merito nella parte relativa alla liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ha l’onere dell’analitica specificazione delle voci della tariffa professionale che si assumono violate e degli importi considerati, al fine di consentirne il controllo in sede di legittimita’, senza bisogno di svolgere ulteriori indagini in fatto e di procedere alla diretta consultazione degli atti, giacche’ l’eventuale violazione della suddetta tariffa integra un’ipotesi di “error in iudicando” e non “in procedendo” (Cass. 3561/07).

6) Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in Euro 1.000 per compenso, Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso delle spese forfettarie 15%.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.