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Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 18 maggio 2017, n. 12579

 l’articolo 1129 c.c., comma 2, dopo la Riforma introdotta con la L. n. 220 del 2012, prevede ora espressamente che l’amministratore debba comunicare il locale dove si trovano i registri condominiali, nonche’ i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta, possa, appunto, prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia firmata, e’ anche costante, e meritevole tuttora di conferma, l’orientamento di questa Corte secondo cui la vigilanza ed il controllo, esercitati dai partecipanti essenzialmente, ma non soltanto, in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea, non devono mai risolversi in un intralcio all’amministrazione, e quindi non possono porsi in contrasto con il principio della correttezza, ex articolo 1175 c.c.

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Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 18 maggio 2017, n. 12579

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4497/2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 533/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 24/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La ricorrente (OMISSIS) impugna, articolando tre motivi di ricorso, la sentenza n. 533/2015 del 24 settembre 2015 della Corte d’Appello di Messina, che ha accolto l’appello proposto dal Condominio (OMISSIS), riformato la sentenza dell’8 maggio 2012 del Tribunale di Messina e percio’ rigettato la domanda di impugnazione della deliberazione assembleare del 19 febbraio 2009. Il Tribunale aveva annullato questa deliberazione dell’assemblea del Condominio (OMISSIS), a causa del mancato rispetto dell’articolo 16 del vigente regolamento condominiale, che imponeva all’amministratore di trasmettere copia dei preventivi e dei rendiconti ad ogni condomino almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la riunione e di tenere per lo stesso periodo a disposizione dei condomini documenti e giustificativi di cassa. La Corte di Messina rilevava tuttavia che, dalla prodotta documentazione, si evincesse che tale disposizione sia stata interpretata dagli amministratori succedutisi nell’ultimo decennio nel Condominio (OMISSIS), nel senso di fissare nell’avviso di convocazione dell’assemblea un giorno proprio per consentire la visione della contabilita’, previa appuntamento con l’amministratore. Cio’ l’amministratore nella specie aveva fatto, indicando nell’avviso di convocazione inoltrato il 7 febbraio 2009, relativo all’assemblea del 18/19 febbraio 2009, che il 16 febbraio 2009, dalle ore 16,30 alle ore 18,00, sarebbe stato possibile “visionare la documentazione relativa alla gestione 2008 presso la saletta, previo appuntamento telefonico”.

Risultava, invece, per quanto accertato dalla Corte d’Appello, che la condomina (OMISSIS) avesse spedito il 17 febbraio 2009 una raccomandata, ricevuta dall’amministratore soltanto il 19 febbraio 2009 (giorno dell’assemblea), con cui chiedeva copia della documentazione. La Corte di Messina dichiarava, poi, di non affrontare la questione del conflitto di interessi, non avendo l’appellata riproposto espressamente tale questione, agli effetti dell’articolo 346 c.p.c., nelle sue difese.

Il Condominio (OMISSIS), si difende con controricorso.

Ritenuto che il ricorso proposto potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il primo motivo del ricorso di (OMISSIS) denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 1129 e 1130 c.c., nonche’ dell’articolo 16 del regolamento condominiale, difetto di motivazione, eccesso di potere e violazione dell’obbligo/diritto d’informazione. Si sostiene che la Corte d’Appello abbia fatto prevalere la prassi invalsa nel Condominio (OMISSIS), sulle norme del codice civile e del regolamento di condominio che obbligano l’amministratore a trasmettere copia dei consuntivi e dei preventivi prima dell’assemblea di approvazione.

Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 1130 e 1130 bis c.c., essendo l’amministratore venuto meno all’obbligo di rendicontazione nelle modalita’ stabilite dalla disciplina del codice civile e dal regolamento di condominio; si censura anche la motivazione incongrua e contraddittoria e l’eccesso di potere da parte dell’amministratore, facendosi riferimento ai criteri adottati per la ripartizione delle spese di esercizio e di riparazione dell’autoclave e dell’impianto di adduzione dell’acqua.

I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi tra loro, e si rivelano in parte inammissibili e per il resto comunque manifestamente infondati.

Secondo quanto anche eccepito dal controricorrente, non si comprende dal ricorso quale fosse il contenuto della deliberazione assembleare del 19 febbraio 2009 impugnata ai sensi dell’articolo 1137 c.c., quanto, in particolare, ai provvedimenti adottati, che si assumono illegittimi, nella ripartizione delle spese di autoclave e di “quote-acqua”. E’ percio’ violato l’onere, incombente a pena di inammissibilita’ del ricorso sul ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, e cio’ con riferimento ai documenti “sui quali il ricorso si fonda”, in quanto onere preordinato, appunto, a consentire al giudice di legittimita’ di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte.

Ancora, le disposizioni contenute in un regolamento di condominio hanno natura regolamentare, organizzativa o contrattuale, sicche’ l’interpretazione o l’applicazione di esse fatta dal giudice del merito non puo’ essere denunciata in sede di legittimita’ ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, come se si trattasse di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, per tali intendendosi soltanto quelle risultanti dal sistema delle fonti dell’ordinamento giuridico. L’omesso o errato esame di una disposizione del regolamento di condominio da parte del giudice di merito e’, piuttosto, sindacabile in sede di legittimita’ soltanto per inosservanza dei canoni di ermeneutica oppure per vizi logici sub specie dell’omesso esame di fatto storico decisivo e controverso ex articolo 360 c.p.c., n. 5, (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1406 del 23/01/2007; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9355 del 14/07/2000).

Il riferimento come norma violata all’articolo 1130 bis c.p.c., non tiene conto che tale disposizione e’ stata introdotta dalla L. n. 220 del 2012, ed e’ percio’ entrata il vigore il 18 giugno 2013, mentre qui e’ in discussione la validita’ di una deliberazione assembleare del febbraio 2009.

Le censure di difetto di motivazione, o di motivazione incongrua e contraddittoria, neppure tengono conto che trova applicazione il nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), introdotto dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134, in base al quale non e’ piu’ configurabile il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti. La nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, postula la deduzione dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Il primo motivo del ricorso di (OMISSIS) non rispetta le previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto il ricorrente non indica il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita’”, limitandosi a denunciare l’omesso esame di elementi istruttori con riguardo a fatti storici comunque presi in considerazione dalla Corte d’Appello (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Venendo, peraltro, al merito delle questioni poste, circa l’interpretazione che la Corte di Messina ha prescelto dell’articolo 16 del Regolamento di condominio, deve ancora osservarsi come l’interpretazione di un regolamento di condominio da parte del giudice del merito e’ insindacabile in sede di legittimita’ quando non riveli violazione dei canoni di ermeneutica oppure vizi logici (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17893 del 31/07/2009).

Ora, a proposito di tale articolo 16 del regolamento condominiale (che imponeva all’amministratore di trasmettere copia dei preventivi e dei rendiconti ad ogni condomino almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la riunione e di tenere per lo stesso periodo a disposizione dei condomini documenti e giustificativi di cassa), la Corte di Messina ha accertato che lo stesso avesse avuto pratica attuazione da parte dagli amministratori succedutisi nel Condominio (OMISSIS) nell’ultimo decennio nel senso di fissare nell’avviso di convocazione dell’assemblea una data, da concordare, finalizzata a consentire la visione della contabilita’, prassi rispettata anche con riguardo all’assemblea del 18/19 febbraio 2009. Trattandosi di prescrizione di contenuto organizzativo, ovvero propriamente “regolamentare”, del regolamento di condominio (e, non quindi, di contenuto contrattuale, ovvero incidente sulla proprieta’ dei beni comuni o esclusivi), ha certamente rilievo a fini interpretativi, ai sensi dell’articolo 1362 c.c., comma 2, anche il comportamento posteriore al medesimo regolamento avuto dai condomini, cosi’ com’e’ ammissibile che la stessa norma regolamentare venga modificata per “facta concludentia”, sulla base di un comportamento univoco.

D’altro canto, se e’ vero che l’articolo 1129 c.c., comma 2, dopo la Riforma introdotta con la L. n. 220 del 2012, prevede ora espressamente che l’amministratore debba comunicare il locale dove si trovano i registri condominiali, nonche’ i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta, possa, appunto, prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia firmata, e’ anche costante, e meritevole tuttora di conferma, l’orientamento di questa Corte secondo cui la vigilanza ed il controllo, esercitati dai partecipanti essenzialmente, ma non soltanto, in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea, non devono mai risolversi in un intralcio all’amministrazione, e quindi non possono porsi in contrasto con il principio della correttezza, ex articolo 1175 c.c. (Cass. Sez. 2, 21 settembre 2011, n. 19210; Cass. Sez. 2, 29 novembre 2001, n. 15159; Cass. Sez. 2, 19 settembre 2014, n. 19799). In tal senso, l’interpretazione che la Corte di Messina ha adottato dell’articolo 16 del Regolamento appare logicamente coerente con l’esigenza di obbligare l’amministratore a predisporre un’organizzazione che consenta ai condomini il diritto di accedere alla documentazione contabile in vista della consapevole partecipazione all’assemblea condominiale, senza pero’ che l’esercizio di tale facolta’ paralizzi il normale svolgersi dell’attivita’ di gestione condominiale.

Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 346 c.p.c., e dell’articolo 345 c.p.c., contestandosi che la questione del conflitto di interessi costituisse domanda o eccezione, percio’ da riproporre; e poi aggiungendosi che le richieste istruttorie avanzate dal Condominio appellante a pagina 12 dell’atto di appello fossero inammissibili.

Anche questo motivo e’ infondato.

Il principio, sancito dall’articolo 346 c.p.c., secondo cui le domande ed eccezioni non accolte o rimaste assorbite in primo grado debbono essere riproposte espressamente, a pena di esclusione dal tema del giudizio di appello, dalla parte pienamente vittoriosa, opera certamente allorche’, come nel caso in esame, quest’ultima intendesse devolvere al giudice d’appello un motivo di invalidita’ della deliberazione dell’assemblea dei condomini diverso da quello accolto nel giudizio di primo grado, essendo ciascuna ragione di annullabilita’ della delibera basata su una diversa “causa petendi” (arg. da Cass. Sez. 2, 18 febbraio 1999, n. 1378).

E’ invece inammissibile la denuncia di violazione dell’articolo 345 c.p.c., in quanto la ricorrente non indica quale siano le richieste istruttorie avanzate dal Condominio soltanto in appello (se non facendo rinvio per relationem a “pag. 12 atto di appello”), ne’ lascia intendere in che misura tali prove nuove abbiano inciso sulla decisione della Corte d’Appello, laddove la violazione di norme processuali puo’ costituire motivo idoneo di ricorso per cassazione, ai sensi, peraltro, dell’articolo 360, n. 4, c.p.c., solo quando abbia influito in modo determinante sul contenuto della pronuncia di merito, ovvero allorche’ quest’ultima – in assenza di tale vizio – non sarebbe stata resa nel senso in cui lo e’ stata (cfr. Cass. Sez. 3, 11 novembre 2015, n. 22978).

Il ricorso va percio’ rigettato e la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all’articolo 13, del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.