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Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 14 giugno 2013, n. 15042

ai sensi dell’articolo 1421 c.c. le azioni di nullita’ relative alle delibere condominiali possono essere proposte da chiunque vi abbia interesse e anche dal condomino che abbia partecipato con il suo voto favorevole alla formazione della Delib. nulla purche’ alleghi e dimostri di avervi interesse per derivare dalla deliberazione assembleare un apprezzabile suo pregiudizio non operando nel diritto sostanziale la regola propria della matteria processuale secondo cui chi ha concorso a dare causa alla nullita’ non puo’ farla valere

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Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 14 giugno 2013, n. 15042

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19100-2007 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

COND. (OMISSIS) IN PERSONA DELL’AMM.RE P.T.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 172/2006 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 20/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/2013 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) con atto di citazione dell’11 settembre 1997 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Caltanissetta il condominio di (OMISSIS), chiedendo che venisse dichiarata nulla o, comunque, venisse annullata e/o dichiarata inefficace la Delib. assembleare 9 settembre 1997 in ordine alla quale l’attore aveva conferito delega di partecipazione ad altro condomino ex amministratore dello stabile. Deduceva l’attore che il Condominio deliberando sul punto n. 4 dell’ODG “chiarimenti Delib. assembleare 16 giugno 1992 riflettente la maggiorazione quote millesimali relativi agli appartamenti adibiti ad uffici”, aveva in effetti proceduto ad un aumento delle quote millesimale deliberando quindi su un oggetto non rientrante e/o comunque non sufficientemente indicato nell’ODG. Deduceva comunque l’inefficacia della Delib. in quanto la delega all’ex amministratore non comprendeva l’aumento della ripartizione delle spese. Deduceva comunque l’annullabilita’ della Delib. perche’ adottata sulla base della volonta’ manifestata dall’ex amministratore delegato in conflitto di interessi con l’attore atteso che lo stesso essendo condomino aveva tratto vantaggio dalla deliberata maggiorazione millesimali per gli immobili adibiti ad ufficio atteso che tale maggiorazione comportava una diminuzione delle quote degli altri appartamenti, la nullita’ della Delib. perche’ aveva adottato una ripartizione delle spese non conforme a legge.

Si costituiva il Condominio, chiedendo il rigetto delle domande attoree.

Il Tribunale di Caltanissetta con sentenza n. 237 del 2001 rigettava la domanda, rilevando che il termini chiarimenti sulla precedente Delib. 1992 termine contenuto nell’ODG per la sua ampiezza comprendeva n se’ anche la possibilita’ di aumentare le quote stesse, per altro la delega conferita dall’attore per farsi rappresentare non conteneva alcuna limitazione e pertanto la volonta’ espressa dal rappresentante era pienamente valida ed efficace.

Avverso questa sentenza proponeva appello (OMISSIS).

Non si costituiva il Condominio.

La Corte di Appello di Caltanissetta rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata. Dichiarava non ripetibili nei confronti del Condominio le spese processuale del grado. Secondo la Corte nissena l’assemblea, come emerge dal verbale di assemblea del 9 settembre 1997 si e’ mantenuta nell’ambito del punto indicato nell’ODG avendo limitato l’oggetto del dibattito al contenuto della Delib. 16 giugno 1992, non determinando aumenti di quote millesimali non deliberate in precedenza, dato che il 16 giugno 1992 sul punto che qui interessa l’assemblea condominiale aveva deliberato “(…) per quanto riguarda le spese relative alla tabella B e C tenuto conto dell’uso differenziato della civile abitazione per effetto della presenza degli uffici pubblici di un contributo pari al doppio della quota spettante, conseguentemente veniva eliminato il contributo del 30% della tabella C a suo tempo deliberato.

La cassazione di questa sentenza e’ stata chiesta da (OMISSIS) per quattro motivi. Il Condominio (OMISSIS) in questa fase non ha svolto alcuna attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= (OMISSIS) lamenta:

a) con il primo motivo la violazione e falsa applicazione degli articoli 1123 e 1137 c.c. (Art. 360 c.p.c., n. 3). Avrebbe errato la Corte nissena nel non aver valutato la validita’ della Delib. 9 settembre 1997 perche’, anche se meramente ricognitiva, come ha ritenuto la Corte territoriale, della Delib. precedente, avrebbe dovuto essere, comunque, valutata nella sua validita’. In buona sostanza sostiene il ricorrente, non puo’ una Delib. ritenersi valida solo perche’ ricognitiva di precedente Delib. nel momento in cui il suo contenuto viola norma di legge e, quindi, e’ affetta da nullita’. Ne’ tanto meno il suo contenuto puo’ considerarsi valido cosi’ illecitamente sanando una precedente Delib. nulla. In realta’, specifica il ricorrente, nel momento in cui (OMISSIS) ha censurato la Delib. 9 settembre 1997 che aveva secondo la Corte nissena assunto valore meramente cognitivo di una precedente Delib. che a sua volta era fissato una maggiorazione diversa rispetto a quella predisposta dall’amministratore, non ci si poteva esimere dal valutare se la Delib. impugnata violasse disposizioni di legge. Di nessun rilevo sarebbe, secondo il ricorrente, la circostanza che il (OMISSIS) non avesse impugnato la precedente Delib., atteso che al momento della notifica dell’atto di citazione riteneva non correttamente interpretata la stessa precedente Delib. anche se affetta da nullita’ e di cui si riservava, se del caso, l’impugnazione.

In ragione di cio’, il ricorrente pone il seguente quesito di diritto: se una Delib. condominiale anche se ricognitiva di una precedente Delib. assembleare, possa dichiararsi valida, ovvero vada dichiarata nulla ove, comunque, il suo contenuto non sia conforme alle tabelle millesimali esistenti ovvero violi il disposto dell’articolo 1123 c.c. in ordine alla ripartizione delle spese dei condomini, in mancanza del consenso unanime di tutti i condomini e, cio’ anche se il condomino abbia partecipato all’assemblea (per delega) ed ancorche’ abbia espresso voto favorevole.

b) con il secondo motivo: l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonche’ la violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e segg. c.c. (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Secondo il ricorrente avrebbe errato la Corte nissena nell’aver attribuito al deliberato del punto 4 dell’ordine del giorno natura ricognitiva della precedente Delib. 16 giugno 1992 atteso che dal contenuto esplicito dello stesso deliberato che si tratta di una diversa interpretazione della volonta’ assembleare rispetto a quella operata dall’amministratore nella redazione dei bilanci consuntivi da esaminare ed approvare al punto 1 dell’ordine del giorno. Piuttosto, la Corte territoriale, sostiene il ricorrente, nell’interpretare la Delib. assembleare avrebbe dovuto indagare la comune intenzione dei presenti che, invero, apparirebbe essere non quella di operare una mera ricognizione della precedente Delib. 16 giugno 1992, quanto invece di interpretare quest’ultima Delib. in modo difforme rispetto a come l’aveva interpretata l’amministratore che aveva elaborato i prospetti di bilancio a consuntivo e che, per altro, l’aveva a suo tempo votata, cosi’ votata. Pertanto, conclude il ricorrente, dica l’Ecc. ma Corte, se il contenuto di una Delib. di assemblea condominale vada interpretato facendo ricorso ai criteri di cui all’articolo 1362 c.c. e quindi non limitandosi al contenuto letterale quando, invece, indagando la comune intenzione delle parti presenti valutando il loro comportamento complessivo anche posteriore.

c) con il terzo motivo: la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1421 c.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3). Avrebbe errato la corte di Caltanissetta secondo il ricorrente, nell’aver ritenuto che alla Delib. 9 settembre 1997 non poteva essere affetta da nullita’ per mancanza del quorum necessario e in ogni caso che non si versasse in ipotesi di nullita’ per mancanza di quorum necessario alla modifica della ripartizione delle spese e, pertanto nell’aver ritenuto l’impugnazione inammissibile non essendo stato il (OMISSIS) condomino dissenziente, dato che la nullita’ ex articolo 1421 c.c. puo’ essere proposta da chiunque vi abbia interesse e anche dal condomino che abbia partecipato con il suo voto favorevole alla deliberazione impugnata purche’ alleghi e dimostri di avervi interesse. Pertanto, conclude il ricorrente dica, l’Ecc. ma Corte: se la Delib. dell’assemblea condominiale nulla o, comunque accertata la nullita’ di una Delib. condominiale, l’impugnazione possa essere operata dal condomino che ha partecipato all’assemblea e che abbia votato favorevolmente.

d) 3. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1394 c.c. nonche’ insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

1) Avrebbe errato la Corte nissena, secondo il ricorrente, nell’aver escluso che tra il delegato geom. (OMISSIS) e il delegante (OMISSIS) non vi fosse un conflitto di interessi perche’ dalla Delib. di cui al punto 4 dell’ODG il (OMISSIS) otteneva un indubbio vantaggio patrimoniale per la conseguente riduzione degli oneri condominiali di cui alla tabella B e C, essendo egli stesso condomino. Pertanto, conclude il ricorrente dica la Suprema Corte: se il conflitto di interessi del rappresentante rispetto al rappresentante operi anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo abbia esatta conoscenza del punto all’ORD per cui ha delegato il rappresentante (sul presupposto, anche che comunque non e’ prevedibile al momento del conferimento della delega l’esatta portata del voto da esprimere da parte del rappresentante.

2) E di piu’, secondo il ricorrente la motivazione con la quale la Corte territoriale avrebbe escluso il conflitto di interessi tra delegato delegante, sarebbe insufficiente, considerato che non puo’ escludersi un conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato solo perche’ il rappresentante fosse a conoscenza dei criteri di ripartizione di spesa adottati nei consuntivi del 1992/1993 al 1996/1997 e dell’esatta portata del punto 4 dell’ODG perche’ non era prevedibile al momento del conferimento della delega l’ambito del voto da esprimere e, quindi che lo stesso potesse adottarsi in conflitto di interessi atteso che se i chiarimenti si fossero limitati all’applicazione della maggiorazione solo in caso di utilizzo degli appartamenti ad uffici pubblici nessun conflitto sarebbe sorto, mentre avendo determinato un incremento della maggiorazione della quota rispetto a quella di cui alla ripartizione di spesa operata dal delegato con un vantaggio patrimoniale per il delegato e la di lui moglie non possa ritenersi sufficiente la motivazione che abbia escluso il conflitto di interesse.

1.1. Vanno preliminarmente ed unitariamente esaminati, il primo e il terzo motivo, sia per la pregiudizialita’ rispetto agli altri motivi e, insieme, per l’innegabile connessione che esiste tra gli stessi. Ed entrambi i motivi, primo e terzo sono fondati.

Intanto, e’ appena il caso di osservare che deve ritenersi affetta da nullita’ (che puo’ essere fatta valere dallo stesso condomino che abbia partecipato all’assemblea ancorche’ abbia nella stessa espresso voto favorevole), e quindi sottratta al termine di impugnazione di giorni trenta previsto dall’articolo 1137 c.c., la Delib. dell’assemblea condominiale con la quale, senza il consenso di tutti i condomini, si modifichino i criteri legali ex articolo 1123 c.c. o di regolamento contrattuale di riparto delle spese per la prestazione di servizi nell’interesse comune. Cio’, in quanto eventuali deroghe, venendo ad incidere sui diritti individuali del singolo condomino attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di sua esclusiva proprieta’, possono conseguire soltanto da una convenzione cui egli aderisca. In tal senso e’ il costante orientamento di legittimita’, che il Collegio pienamente condivide e dal quale non ravvisa, comunque, ragione alcuna per discostarsi (ex plurimis, Cass. 17101 del 27/07/2006).

1.1.a). Ora, nel caso in esame la Delib. 9 settembre 1997, come correttamente eccepisce il ricorrente, e’ nulla: a) sia ove si intenda attribuire a questa Delib. una natura “ricognitiva” di una precedente Delib., ovvero, della Delib. 16 giugno 1992, dato che la Delib. 16 giugno 1992 proprio perche’ avrebbe deliberato di modificare il criterio legale di determinazione delle quote di partecipazione alle spese condominiali, di cui all’articolo 1123 c.c. a maggioranza sia pure qualificata e non all’unanimita’, era nulla; b) sia ove si intenda attribuire alla Delib. 9 settembre 1997, una piena autonomia, per la stessa e assorbente ragione che si e’ appena detto, dato che anche questa Delib. finirebbe con il modificare il criterio legale di determinazione delle quote di partecipazione alle spese condominiali, di cui all’articolo 1123 c.c. a maggioranza sia pure qualificata e non invece, come sarebbe stato necessario all’unanimita’ dei condomini.

1.1.b). In realta’, avendo il (OMISSIS) censurato la Delib. 9 settembre 1997, che secondo la Corte nissena aveva assunto un valore meramente ricognitivo della precedente Delib. 16 giugno 1992, la Corte territoriale avrebbe dovuto – e non sembra lo abbia fatto – verificare se la Delib. cui quella in esame si ricollegava presentasse il lamentato vizio di nullita’.

Ininfluente era la circostanza che il (OMISSIS) non avesse impugnato la precedente Delib. ne’ la circostanza che il (OMISSIS) stesso aveva contribuito favorevolmente all’approvazione delle delibere del 16 giugno 1992 e del 9 settembre 1997, atteso: 1) che le delibere mille essendo tanquam non esset (come se non fossero mai state prese), sono impugnabili dai condomini in qualsiasi momento, senza alcun vincolo temporale e la nullita’ puo’ e deve essere rilevata anche d’ufficio ed, in particolare, nell’ipotesi in cui una Delib. nulla sia evocata direttamente o indirettamente nel giudizio di che trattasi.

2) che ai sensi dell’articolo 1421 c.c. le azioni di nullita’ relative alle delibere condominiali possono essere proposte da chiunque vi abbia interesse e anche dal condomino che abbia partecipato con il suo voto favorevole alla formazione della Delib. nulla purche’ alleghi e dimostri di avervi interesse per derivare dalla deliberazione assembleare un apprezzabile suo pregiudizio non operando nel diritto sostanziale la regola propria della matteria processuale secondo cui chi ha concorso a dare causa alla nullita’ non puo’ farla valere (Cass. n. 9562 del 1997), e, il (OMISSIS) aveva dato prova di essere proprietario di immobili adibiti ad uso ufficio e che dalla maggiorazione delle spese condominiali deliberate avrebbe subito un serio pregiudizio sia perche’ i maggiori costi avrebbe potuto disincentivare le relative locazioni sia perche’ come proprietario aveva l’obbligo del pagamento in caso di morosita’ del conduttore.

2. L’accoglimento del primo e terzo motivo determina l’assorbimento degli altri motivi atteso che: a) con il secondo motivo si insite sull’annullabilita’ della Delib. del 1997 in quanto il suo contenuto era estraneo all’ordine del giorno, e b) con il quarto motivo si deduce l’annullabilita’ della Delib. 1997 sotto il profilo che ha partecipato alla stessa il delegato dell’attuale ricorrente pur essendo in conflitto di interessi con lo stesso.

In definitiva, va accolto il primo e il terzo motivo del ricorso e dichiarati assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Catania, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Catania anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.