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Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 20 settembre 2017, n. 21895

nel leasing traslativo, al quale si applica la disciplina della vendita con riserva di proprieta’, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, quest’ultimo, restituita la cosa, ha diritto alla restituzione delle rate riscosse, mentre al concedente la norma riconosce, oltre al risarcimento del danno, il diritto ad un equo compenso per l’uso dei beni oggetto del contratto L’obbligo di restituzione della cosa e’ da ritenere fondamentale nell’equilibrio del contratto, perche’ in tal modo da un lato il concedente, rientrato nel possesso del bene, potra’ trarne ulteriori utilita’ nel prosieguo; dall’altro, solo dopo che la restituzione e’ avvenuta e’ possibile determinare l’equo compenso a lui spettante per il godimento garantito all’utilizzatore nel periodo di durata del contratto, salva la prova del danno ulteriore.

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Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 20 settembre 2017, n. 21895

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12789/2016 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L. – C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocate (OMISSIS), che la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2359/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 03/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’8/06/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA

1. La (OMISSIS) s.p.a. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, la (OMISSIS) s.r.l. chiedendo che fosse dichiarato risolto per inadempimento della convenuta (utilizzatore) il contratto di leasing avente ad oggetto un immobile sito a (OMISSIS).

Si costitui’ in giudizio la societa’ convenuta, chiedendo il rigetto della domanda e proponendo domanda riconvenzionale per la restituzione dei canoni versati.

Il Tribunale accolse la domanda principale, dichiaro’ il contratto di leasing risolto per inadempimento dell’utilizzatore, rigetto’ la domanda riconvenzionale e condanno’ la societa’ convenuta al rilascio dell’immobile ed al pagamento delle spese di lite.

2. La pronuncia e’ stata impugnata dalla convenuta soccombente e la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 3 giugno 2015, ha rigettato l’appello ed ha condannato appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Milano propone ricorso la (OMISSIS) s.r.l. con atto affidato a due motivi.

Resiste la (OMISSIS) s.p.a. con controricorso.

Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli articoli 375, 376 e 380-bis c.p.c. e non sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli articoli 1526 e 1362 c.c. e segg., rilevando che la Corte d’appello avrebbe erroneamente subordinato l’obbligo di restituzione dei canoni alla restituzione del bene immobile oggetto di leasing.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omesso esame di un fatto decisivo che e’ stato oggetto di discussione tra le parti.

Si sostiene che la Corte d’appello, trascurando di esaminare fatti e circostanze risultanti dagli atti, non avrebbe dato conto delle elevate cifre versate a titolo di canoni, delle quali la ricorrente avrebbe diritto alla restituzione.

3. Osserva il Collegio che i due motivi, da trattare congiuntamente, sono privi di fondamento, quando non inammissibili.

Occorre innanzitutto rilevare che la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del principio, piu’ volte enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nel leasing traslativo, al quale si applica la disciplina della vendita con riserva di proprieta’, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, quest’ultimo, restituita la cosa, ha diritto alla restituzione delle rate riscosse, mentre al concedente la norma riconosce, oltre al risarcimento del danno, il diritto ad un equo compenso per l’uso dei beni oggetto del contratto (v., tra le altre, le sentenze 28 agosto 2007, n. 18195, 23 maggio 2008, n. 13418, 2 marzo 2007, n. 4969, e 24 giugno 2002, n. 9161). L’obbligo di restituzione della cosa e’ da ritenere fondamentale nell’equilibrio del contratto, perche’ in tal modo da un lato il concedente, rientrato nel possesso del bene, potra’ trarne ulteriori utilita’ nel prosieguo; dall’altro, solo dopo che la restituzione e’ avvenuta e’ possibile determinare l’equo compenso a lui spettante per il godimento garantito all’utilizzatore nel periodo di durata del contratto, salva la prova del danno ulteriore.

Nella specie, poi, la Corte di merito, oltre a richiamare tale giurisprudenza, ha anche aggiunto che, in relazione ai due contratti di leasing stipulati tra le parti in causa, non vi era prova di un qualche effettivo versamento dei canoni da parte dell’utilizzatore.

Tale argomentazione e’ si’ contestata nel secondo motivo di ricorso, ma con motivazione del tutto generica, facendo riferimento ad atti e documenti che la Corte d’appello ha esaminato; per cui la doglianza, anche tralasciando i profili di inammissibilita’ conseguenti alla mancata indicazione di dove e come quei documenti sono a disposizione di questa Corte (articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6), tende comunque a sollecitare un nuovo e non consentito esame del merito.

4. Il ricorso, pertanto, e’ rigettato.

A tale esito segue la condanna della societa’ ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della societa’ ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la societa’ ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 5.000, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della societa’ ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.