Il contratto consistente in un mandato finalizzato allo svolgimento dell’attivita’ di assistenza nella ricerca, istruttoria e predisposizione degli adempimenti necessari al conseguimento di un finanziamento pubblico, dietro corresponsione di un compenso a percentuale, implica in capo al mandatario una prestazione di risultato, e non di mezzi, nel senso che il compenso spetta se si consegue il finanziamento. Sicche’, ove risulti che tale risultato sia stato ottenuto mediante l’erogazione del contributo dal soggetto finanziatore, non rileva piu’ verificare in concreto le modalita’ operative nell’esecuzione della prestazione del mandatario, ne’ il mandante puo’ utilmente eccepire l’inadempimento dell’incarico allo scopo di rifiutarsi di corrispondere il compenso, avvalendosi dell’eccezione di cui all’articolo 1460 c.c.

 

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 23 gennaio 2017, n. 1674

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25684-2012 proposto da:

(OMISSIS) SAS IN LIQUIDAZIONE, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

nonche’

sul ricorso 25684-2012 proposto da:

(OMISSIS) SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) SAS IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1509/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

uditi gli Avvocati (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, il quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La (OMISSIS) SAS ottenne dal Tribunale di Napoli decreto ingiuntivo n. 2823/2002 reso nei confronti della (OMISSIS) SRL per l’importo di Euro 359.375,10, oltre interessi, rivalutazione e spese, quale compenso dell’attivita’ di assistenza finanziaria prestata su incarico della societa’ intimata per il conseguimento di un finanziamento a fondo perduto ex L. n. 488 del 1992 di Lire 33.580.000.000. Il rapporto tra le parti derivava dal contratto del (OMISSIS), consistente nel “mandato con rappresentanza” conferito alla (OMISSIS) per assistere la (OMISSIS) SRL “nella ricerca, istruttoria e predisposizione di tutti gli adempimenti necessari al progetto di investimento avente ad oggetto un nuovo impianto industriale per produzione lamiere e tubi”, ammontante all’indicata cifra di Lire 33.580.000.000, “al fine di ottenere un finanziamento e/o un contributo in conto capitale a valere su leggi comunitarie, nazionali o regionali”.

L’opposizione proposta dalla (OMISSIS) SRL veniva rigettata dal Tribunale di Napoli con sentenza del 30 gennaio 2008. (OMISSIS) SRL proponeva appello e la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 1509/2012 dell’8 maggio 2012, in parziale accoglimento del gravame, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la (OMISSIS) SRL al pagamento della complessiva somma di Euro 359.375,10, oltre interessi moratori al tasso del prime rate ABI maggiorato di quindici punti dal 21 febbraio 2002 sino al 31 dicembre 2004, e, per il periodo successivo, oltre interessi legali fino al soddisfo, confermando per il resto la pronuncia di primo grado. La Corte d’Appello di Napoli, in particolare, escludeva la nullita’ del contratto inter partes del (OMISSIS) per violazione degli articoli 2229 c.c. e ss. e negava che l’attivita’ richiesta alla (OMISSIS) fosse quella tipica degli intermediari finanziari, ovvero quella “protetta” dei commercialisti, trattandosi della predisposizione di un business pian richiesto sulla base di un mandato in senso ampio, comprensivo di una serie di attivita’ materiali e giuridiche, finalizzate al perseguimento dello scopo finanziario avuto di mira dalla mandante. La Corte di Napoli rigettava pure per difetto di prova la deduzione dell’annullabilita’ del contratto per dolo, o della sua nullita’ per causa o motivo illecito. L’assunto al riguardo della (OMISSIS) SRL era stato che il corrispettivo pattuito in percentuale pari al 5% in favore della (OMISSIS) trovasse giustificazione in un precedente analogo incarico conferitole da altra societa’ del medesimo gruppo, con riferimento al quale la (OMISSIS) aveva fatto intendere che l’importo preteso sarebbe servito a superare ostacoli burocratici e a fare versamenti corruttivi, in modo da accelerare l’iter del finanziamento. I giudici di appello escludevano, ancora, ogni rilevante inadempimento della (OMISSIS) quanto alla rielaborazione ed all’inoltro della documentazione al Ministero una volta ottenuta la concessione del finanziamento auspicato. Veniva in parte accolto il solo ultimo motivo di gravame, quanto alla nullita’ della clausola determinativa degli interessi moratori calcolati in base al Prime Rate maggiorato di 15 punti, tasso divenuto indeterminabile a far tempo dal 2005.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli la (OMISSIS) SAS ha proposto ricorso articolato in tre motivi. La (OMISSIS) SRL si e’ difesa con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale in cinque motivi. La (OMISSIS) SAS resiste con controricorso al ricorso incidentale. La ricorrente (OMISSIS) ha altresi’ presentato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. E’ preliminare l’esame del ricorso incidentale.

1.1. Il primo motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS) SRL deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 2231 e 1418 c.c. e la contraddittorieta’ della motivazione, quanto alla mancata iscrizione della (OMISSIS) SAS nell’albo professionale dei mediatori creditizi, in quanto l’attivita’ svolta dalla stessa consisteva in una intermediazione finanziaria con rappresentanza, con conseguente nullita’ del contratto e negazione del diritto al compenso.

1.2. Il primo motivo del ricorso incidentale e’ infondato.

La Corte d’Appello di Napoli ha evidenziato come l’attivita’ richiesta alla (OMISSIS) nel contratto del (OMISSIS) consistesse in un “mandato con rappresentanza” per “assistere” la (OMISSIS) SRL “nella ricerca, istruttoria e predisposizione di tutti gli adempimenti necessari al progetto di investimento avente ad oggetto un nuovo impianto industriale per produzione lamiere e tubi”, per una spesa di Lire 33.580.000.000, “al fine di ottenere un finanziamento e/o un contributo in conto capitale a valere su leggi comunitarie, nazionali o regionali”. La Corte d’Appello di Napoli ha motivatamente escluso che la prestazione dedotta in contratto fosse quella tipica degli intermediari finanziari, essendo stata affidata alla (OMISSIS) non la ricerca di un soggetto finanziatore, quanto la preparazione della documentazione e l’avvio delle procedure occorrenti per ottenere il finanziamento. I giudici d’appello hanno accertato che il rapporto fra le parti fosse diretto alla predisposizione di un business plan affidato sulla base di un mandato in senso ampio, comprensivo di una serie di attivita’ materiali e giuridiche, finalizzate al perseguimento dello scopo finanziario avuto di mira dalla mandante.

La ricorrente incidentale (OMISSIS) SRL tenta di pervenire alla declaratoria di nullita’ del contratto sollecitando questa Corte a dare una diversa interpretazione del contenuto dello stesso rispetto a quella prescelta dalla Corte di Napoli sulla base di un’indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. La ricorrente incidentale, a ben vedere, censura in sede di legittimita’ tale ricostruzione dell’operazione negoziale prescelta nella sentenza impugnata non per violazione delle norme ermeneutiche, ma per inadeguatezza della motivazione e per violazione della disciplina relativa alla diversa fattispecie contrattuale che essa propone di ravvisare sulla base di una rivalutazione delle risultanze istruttorie. La conclusione ermeneutica raggiunta dalla Corte d’Appello di Napoli e’ peraltro pure conforme ai precedenti specifici di questa Corte in argomento.

Si e’ infatti gia’ affermato che l’attivita’ di assistenza e di consulenza finalizzata alla preparazione e alla presentazione di una domanda rivolta alla concessione di finanziamenti pubblici da presentare ad un organo predeterminato dalla legge costituisce prestazione d’opera e non puo’ essere qualificata come attivita’ di mediazione ne’ tipica ne’ atipica, mancando l’elemento essenziale della “messa in relazione” delle parti interessate alla conclusione di un affare (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24118 del 24/10/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15200 del 06/08/2004, in motivazione; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6956 del 06/07/1999; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2721 del 25/06/1977).

La Corte d’Appello ha sottolineato come alle parti fosse ben noto che l’ente erogatore non poteva essere che il Ministero dell’Industria (trattandosi di finanziamento concesso in forza della L. 19 dicembre 1992, n. 488), sicche’ il contratto stipulato tra le parti non rimetteva alla (OMISSIS) alcun compito di “mettere in contatto” la (OMISSIS) SRL con un potenziale finanziatore, ma solo di assistere quest’ultima nella “ricerca, istruttoria e predisposizione di tutti gli adempimenti necessari al progetto di investimento… al fine di ottenere un finanziamento e/o un contributo in conto capitale”, Escluso che l’attivita’ richiesta ed espletata dalla (OMISSIS) consistesse in una mediazione, la stessa neppure richiedeva, pertanto, l’iscrizione all’albo dei mediatori creditizi, agli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 287, articolo 2 all’epoca vigente.

1.3. Il secondo motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS) SRL deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1439 c.c., in relazione al mancato annullamento del contratto per dolo determinante. Si assume che l’esoso corrispettivo preteso dalla (OMISSIS), in ragione del 5% del finanziamento erogato, trovasse giustificazione nella rappresentazione da parte di questa della necessita’ di versare somme “ad alcuni soggetti che avrebbero potuto accelerare la pratica e garantire il buon esisto della stessa”. Si indicano a conforto le testimonianze rese da Raffaele Esposito, che avrebbe confermato che le somme da pagare non erano state tutte destinate alla (OMISSIS), e da (OMISSIS), il quale avrebbe deposto su cio’ che “nell’azienda si diceva” circa gli “agganci” della (OMISSIS). L’ingannevole convinzione dell’indispensabilita’ della mediazione della (OMISSIS), in quanto dotata “degli agganci giusti”, concretava, a dire della ricorrente incidentale, un dolo determinante, avendo poi la stessa (OMISSIS) SRL appurato che i finanziamenti ex L. n. 488 del 1992 vengono erogati in base a criteri oggettivi e predeterminati.

Il terzo motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS) SRL denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1343 e 1345 c.c., per l’illiceita’ della causa o del motivo illecito comune, consistente nella richiesta della (OMISSIS) di ottenere un compenso maggiorato per corrispondere a terzi somme in grado di favorire la concessione del finanziamento. Da tale illiceita’ si ricaverebbe che la mandataria non avesse diritto ad alcun compenso. Il quarto motivo del ricorso della (OMISSIS) SRL censura la violazione dell’articolo 1440 c.c. e l’omessa valutazione del motivo di appello in terna di risarcimento dei danni per dolo incidente, pari alla differenza tra quanto corrisposto alla (OMISSIS) e quanto ad essa sarebbe realmente spettato.

1.4. Secondo, terzo e quarto motivo del ricorso incidentale vanno trattati congiuntamente, perche’ connessi, rivelandosi tutti infondati. E’ innanzitutto evidente che le tre censure contemporaneamente articolate, e che si dicono pure tutte sorrette dall’istruttoria testimoniale espletata, si pongono, in realta’, in contrasto logico tra loro.

E’ evidente che un contratto che contemplasse l’accordo tra le parti per il conferimento di un incarico volto a dotare il mandatario della provvista di somme destinate ad essere corrisposte a funzionari della P.A. allo scopo di agevolare o velocizzare le pratiche relative al conseguimento di un finanziamento pubblico, e dunque a corrompere gli stessi, si connoterebbe per l’illiceita’ delle reciproche prestazioni, trattandosi di condotte penalmente sanzionate nell’interesse pubblico generale, con conseguente nullita’ per contrasto con norme imperative.

Tuttavia, la (OMISSIS) SRL ha contraddittoriamente dapprima sostenuto, nei motivi secondo e quarto del suo ricorso, che essa fu spinta a concludere il contratto di consulenza con la (OMISSIS) perche’ da questa indotta in errore mediante raggiri, artifici e menzogne, consistenti nella prospettata necessita’, per il buon esito della pratica di finanziamento, di avvalersi degli “agganci giusti” della prescelta mandataria e di garantire pagamenti a terzi per evitare ostacoli burocratici. Il che vale a sostenere che essa (OMISSIS) avesse stipulato la convenzione del (OMISSIS) sulla base di una volonta’ viziata dalla percezione di una falsa apparenza materiale, sicche’ il contratto non sarebbe stato concluso senza l’uso di quei mezzi illeciti, o, quanto meno, il dolo perpetrato dalla (OMISSIS) avrebbe esercitato un’influenza sulle modalita’ del negozio, rendendolo piu’ gravoso per la mandante, e percio’ causa di risarcimento del danno.

Invece, nel terzo motivo del ricorso incidentale, la (OMISSIS) SRL deduce che le parti convennero concordemente la pattuizione di un compenso maggiorato per corrispondere somme a terzi che potessero favorire la concessione del finanziamento, il che esclude ogni alterazione della volonta’ negoziale della mandante, come supposto nel secondo e nel quarto motivo, e rende l’illecita destinazione da dare al denaro versato non piu’ frutto di una artefatta rappresentazione della realta’, quanto elemento oggettivo della libera, consapevole e comune determinazione causale delle parti indirizzata alla violazione di norme imperative. L’illiceita’ della causa presuppone, infatti, la comunanza di intenti delle parti, attenendo tale illiceita’ alla funzione – necessariamente comune – cui e’ destinato il negozio (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4333 del 11/05/1987).

In realta’, la Corte di Napoli ha definito “del tutto priva di prova” la deduzione dell’annullabilita’ del contratto per dolo, o della sua nullita’ per causa o motivo illecito. I giudici dell’appello hanno specificato che i testi (OMISSIS) e (OMISSIS) avessero deposto in maniera del tutto generica ed apodittica, il primo facendo intendere che la (OMISSIS) SRL neppure sapesse a chi, in che misura e con quali garanzie del buon esito della pratica fosse destinato il danaro “per ungere l’ingranaggio”, il secondo riferendo che la (OMISSIS) si presentava come societa’ che aveva esperienze ed agganci. La Corte di Napoli ha percio’ concluso per l’assoluta liceita’ del contratto di mandato, mirando una parte a conseguire un rilevante finanziamento e l’altra ad ottenere una provvigione per l’attivita’ svolta.

Il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso incidentale deducono, nelle rispettive rubriche, il vizio di violazione di legge con riferimento agli articoli 1439, 1343, 1345 e 1440 c.c., ma nella parte enunciativa non denunciano un’erronea ricognizione da parte della Corte d’Appello di Napoli delle fattispecie astratte recate da tali norme legge, e, piuttosto, allegano un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, criticando la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, valutazione che pero’ spetta al giudice del merito e la cui censura e’ possibile, in sede di legittimita’, soltanto attraverso il vizio di motivazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione, qui operante catione temporis, antecedente alla novella di cui al Decreto Legge n. 83 del 2012. Anche a proposito delle prove testimoniali di (OMISSIS) e (OMISSIS), la ricorrente incidentale riporta in ricorso circostanze prive di qualsivoglia decisivita’ ai fini di vagliare la fondatezza delle sue censure, in quanto inidonee a scalfire gli apprezzamenti di fatto compiuti dalla Corte di merito e posti a fondamento della decisione impugnata.

1.5. Il quinto motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS) SRL denuncia la violazione dell’articolo 1460 c.c. in tema di eccezione di inadempimento. Si sostiene che la Corte d’Appello non abbia tenuto conto degli inadempimenti della (OMISSIS), di per se’ giustificativi del mancato pagamento del compenso, avendo la stessa mandataria prodotto in giudizio i documenti allegati alla domanda di finanziamento, senza aver tuttavia dimostrato di averli essa stessa predisposti. Del resto, essendo trascorsi solo otto giorni (di cui due non lavorativi) tra la data del contratto e quella dell’invio della documentazione al competente Ministero, si sarebbe dovuto escludere che la (OMISSIS) avesse potuto in cosi’ poco tempo redigere tutti i documenti.

1.6. Anche questa censura e’ infondata. Essa reitera le stesse doglianze gia’ contenute nel terzo motivo di appello, riguardo alle quali la Corte di Napoli aveva spiegato che cio’ che appariva decisivo per valutare se (OMISSIS) avesse, o meno, adempiuto alla propria prestazione contrattuale era l’ottenimento del risultato promesso, ovvero il conseguimento del finanziamento ex L. n. 488 del 1992, senza che rilevasse il riscontro dell’avvenuta rielaborazione della documentazione da inoltrare al Ministero. D’altro canto, evidenziava la Corte d’Appello, la (OMISSIS) SRL si era impegnata a corrispondere una certa percentuale proprio a fronte del contributo ottenuto, tale essendo, pertanto, l’utilita’ dovuta dalla (OMISSIS).

La ricostruzione operata dalla Corte d’Appello e’ del tutto convincente.

Il contratto consistente in un mandato finalizzato allo svolgimento dell’attivita’ di assistenza nella ricerca, istruttoria e predisposizione degli adempimenti necessari al conseguimento di un finanziamento pubblico, dietro corresponsione di un compenso a percentuale, implica in capo al mandatario una prestazione di risultato, e non di mezzi, nel senso che il compenso spetta se si consegue il finanziamento. Sicche’, ove risulti che tale risultato sia stato ottenuto mediante l’erogazione del contributo dal soggetto finanziatore, non rileva piu’ verificare in concreto le modalita’ operative nell’esecuzione della prestazione del mandatario, ne’ il mandante puo’ utilmente eccepire l’inadempimento dell’incarico allo scopo di rifiutarsi di corrispondere il compenso, avvalendosi dell’eccezione di cui all’articolo 1460 c.c.

2. Puo’ passarsi all’esame del ricorso principale.

2.1. Il primo motivo del ricorso della (OMISSIS) SAS deduce violazione degli articoli 101 e 113 c.p.c. e degli articoli 24 e 111 Cost., assumendosi che la nullita’ ex articolo 1284 c.c. della clausola relativa agli interessi moratori sia stata rilevata d’ufficio dalla Corte di Napoli, cosi’ dando luogo ad una cd. “terza via”, in quanto l’opponente aveva allegato la nullita’ di tale clausola soltanto per violazione degli articoli 1469-bis, 1341 e 1342 c.c.

Il secondo motivo del ricorso della (OMISSIS) critica l’omessa e contraddittoria motivazione quanto alla ritenuta sostituzione dell’interesse legale a quello convenzionale dopo la cessazione della rilevazione del Prime Rate al 31 dicembre 2004. Si assume dalla ricorrente principale che il tasso di credito bancario per la migliore clientela fosse comunque ricavabile anche dopo il dicembre 2004 e si riproduce all’uopo un grafico della Banca (OMISSIS).

Il terzo motivo del ricorso della (OMISSIS) censura la falsa applicazione dell’articolo 1284 c.c., comma 3, non essendo possibile che la nullita’ della clausola determinativa degli interessi convenzionali avvenga per fatti sopravvenuti, in quanto cio’ che e’ determinante e’ l’esistenza, o meno, in origine della forma scritta. Ne’ si potrebbe giovare dell’impossibilita’ sopravvenuta di determinare il tasso di interessi un debitore inadempiente quale la (OMISSIS) SRL.

2.2. I tre motivi del ricorso della (OMISSIS) SAS possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi e si rivelano infondati. La Corte d’Appello di Napoli ha affermato che l’attrice (OMISSIS) SRL avesse richiesto gia’ nell’atto di opposizione la dichiarazione di nullita’ delle clausole relative ai pretesi interessi moratori, precisando poi tale domanda, nella memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 5, (secondo la formulazione di tale norma applicabile ratione temporis), proprio con riferimento alla clausola n. 12 di contratto, che prevedeva, in caso di ritardo nei pagamenti, interessi moratori calcolati in base al prime rate maggiorato di 15 punti. La Corte di Napoli ha aggiunto che il motivo della dedotta nullita’ di detta clausola non fosse stato meglio indicato dall’opponente (se non con un generico richiamo agli articoli 1341, 1342 e 1469-bis c.c.), ma che comunque al rilievo della nullita’ poteva procedersi d’ufficio. Al riguardo, e’ la stessa ricorrente (OMISSIS) SAS a confermare che la questione della determinazione degli interessi mediante rinvio al tasso prime rate fosse stato oggetto di dibattito processuale tra le parti, deducendo, nel proprio secondo motivo di ricorso, di aver esibito nel giudizio di appello la rilevazione del medesimo prime rate compiuta dopo il dicembre 2004 dalla Banca (OMISSIS), come da grafico riprodotto.

Ora, iniziando col primo motivo di ricorso, secondo ormai pacifico orientamento di questa Corte, il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullita’ contrattuale deve rilevare di ufficio, anche in sede di gravame (pur non potendola dichiarare in sentenza, ove manchi un’apposita corrispondente domanda) l’esistenza di una causa di nullita’ diversa da quella allegata dall’istante, essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, sicche’ e’ individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15408 del 26/07/2016; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2910 del 15/02/2016).

Anche nel sistema operante prima della vigenza dell’articolo 101 c.p.c., comma 2 (a norma del quale il giudice, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, deve assegnare alle parti, “a pena di nullita’”, un termine “per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”), introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, e nel caso in esame non direttamente applicabile ratione temporis, il dovere costituzionale di evitare sentenze cosiddette “a sorpresa” o della “terza via”, adottate, cioe’, in violazione del principio della “parita’ delle armi”, trovava il proprio fondamento normativo nell’articolo 111 Cost. e nell’articolo 183 c.p.c., comma 3 (poi comma 4), il quale fa carico al giudice di indicare, alle parti, “le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione”.

Tuttavia, l’obbligo per il giudice, che intenda rilevare d’ufficio una nullita’ contrattuale, di segnalare tale questione alle parti e’ essenzialmente funzionale a provocare l’apertura della discussione in contraddittorio tra i contendenti, sicche’ non e’ predicabile ove la questione sia stata comunque gia’ oggetto di dibattito nel giudizio, come risulta essere avvenuto nel caso in esame.

Trattandosi, del resto, di rilievo d’ufficio di una nullita’ implicante questione mista di fatto e di diritto, la parte soccombente poteva dolersi della nullita’ della decisione soltanto sostenendo che la violazione del dovere di indicazione avesse vulnerato le proprie facolta’ difensive di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione decisiva ai fini della deliberazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2984 del 16/02/2016; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11453 del 23/05/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25054 del 07/11/2013; Cass. Sez. U, Sentenza n. 20935 del 30/09/2009). In proposito, la ricorrente (OMISSIS) SAS non prospetta nel suo primo motivo di ricorso quali concrete ragioni avrebbe potuto far valere qualora fosse stato sollecitato dal giudice d’appello il contraddittorio sulla questione della nullita’ sopravvenuta della clausola pattizia determinativa degli interessi per il mancato rilievo del prime rate dopo il dicembre 2004, ed anzi chiede nel suo secondo motivo a questa Corte di valutare l’omessa e contraddittoria motivazione imputabile ai giudici del gravame sulle apposite allegazioni istruttorie gia’ effettuate per confutare tale nullita’.

Venendo al secondo ed al terzo motivo del ricorso della (OMISSIS) SAS, e’ certo che l’osservanza dell’articolo 1284 c.c., comma 3, pur non esigendo che il patto scritto ivi previsto indichi specificamente il maggior saggio di interessi, postula comunque la determinabilita’ di quel saggio, anche per relationem, mediante rinvio ad elementi estrinseci al contratto o comunque a criteri che si rivelino sicuramente ed obiettivamente rilevabili, e percio’ ne consentano la concreta qualificazione. Era percio’ valida all’origine la clausola n. 12 del contratto stipulato tra le parti il (OMISSIS), ove si stabiliva che, in caso di ritardo nei pagamenti, fossero dovuti interessi secondo il prime rate (ovvero, in base al tasso nominale contrattuale stimato dall’Associazione Bancaria Italiana come praticato normalmente alla clientela primaria sui crediti utilizzati in conto corrente), maggiorato di 15 punti (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7627 del 14/08/1997).

E’ dato pacifico, tuttavia, che dal 31 dicembre 2004 non sia stata piu’ disponibile la rilevazione quindicinale del livello del prime rate medio del sistema bancario ad opera dell’ABI. Cio’ ha indotto congruamente la Corte d’Appello di Napoli a ritenere che da tale momento non fosse piu’ soddisfatto il requisito della forma scritta richiesto ad substantiam dall’articolo 1284 c.c., comma 3, sotto il profilo della determinabilita’ del tasso di interessi convenuto, venendo a mancare il criterio prestabilito estrinseco di riferimento. Costituisce indubbiamente compito del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimita’ solo per vizi di motivazione (nella specie non emergenti), apprezzare in fatto la sussistenza di indici o criteri di determinazione del tasso di interessi che, ancorche’ estrinseci, fossero esistenti per l’intera durata del rapporto e sicuramente accertabili mediante una mera operazione aritmetica.

Essendo, poi, l’obbligo di corresponsione degli interessi un’obbligazione periodica e di durata, in quanto la relativa prestazione e’ suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, e’ del tutto ammissibile che, ove intervengano mutamenti della situazione di diritto o di fatto incidenti sui patti contrattuali che determinano la misura degli interessi stessi, tali da cagionare, come nel caso in esame, l’indeterminatezza dell’oggetto, se non venga stipulato un nuovo accordo, gli stessi mutamenti comportano la nullita’ sopravvenuta della clausola contrattuale pur precedentemente conclusa (arg. da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9627 del 22/04/2009; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4093 del 25/02/2005).

3. Consegue il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le part delle spese sostenute nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.