Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 14 febbraio 2007, n. 3257

la caratteristica principale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l’assenza dell’elemento della accessorietà, insita nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall’art. 1945 codice civile

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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 14 febbraio 2007, n. 3257

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA Di CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Paolo VITTORIA – Presidente

Dott. Fabio MAZZA – Consigliere

Dott. Giovanni Battista PETTI – Consigliere

Dott. Camillo FILADORO – Consigliere Relatore

Dott. Giulio LEVI – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Mi: As. S.p.A., in persona del suo Dirigente Procuratore Dott. Iv.Ca. , elettivamente domiciliata in Ro. via De.Co. n. (…), presso lo studio Gi.Ca. , che la difende unitamente all’Avvocato Ca.Sc. , giusta delega in atti;

ricorrente

contro

Comune di To. , in persona del Sindaco pro-tempore On.Se.Ch. , elettivamente domiciliato in Ro.via Pa. n. (…) presso lo studio dell’Avvocato Ma.Co. , che lo difende unitamente agli Avvocati M.An.Ca. , Ma.Li.Vo., giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n.1180/02 della Corte d’Appello diTorino , prima sezione civile, emessa il 5.07.02, depositata il 28.08.02, R.G.1120/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.12.06 dal Consigliere Dott.Camillo FILADORO;

udito l’Avvocato Ca.Sc. ;

udito l’Avvocato Cl.Mo. (per delega Avv.Ma.Co. , depositata in udienza);

udito il P.M., in persona del Sostituto ProcuratoreGenerale Dott.ssa Antonietta CARESTIA, che ha concluso per il rigetto del ricorso,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1180 del 5 luglio – 9 agosto 2002 la Corte d’Appello di Torino confermava la decisione del locale Tribunale dell’8 maggio 2000 n. 4173, la quale rigetta l’opposizione della S.p.A. Mi. As. avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 15 dicembre 1997 su richiesta del Comune di To. per la somma di £ 156.503.000 (per effetto di alcune polizze fideiussorie rilasciate dalla società Mi. a garanzia del contratto di appalto, stipulato tra il Comune di To. ed avente ad oggetto la fornitura di pasti ed altre prestazioni, poi rescisso per inadempienze della società appaltatrice Se..

I giudici dì appello osservavano che la qualificazione formale data alla polizza (polizza fideiussoria cauzioni pubblici appalti di lavori o forniture) svincolata dalla figura ordinaria del contratto di fideiussione faceva ritenere che il pagamento fosse previsto . a semplice richiesta cioè senza che la società assicuratrice garante potesse opporre, né prima né dopo il pagamento, alcuna eccezione relativa al rapporto garantito.

La formula utilizzata nella seconda parte della clausola n.1 delle condizioni generali di assicurazione («restando salve le azioni di legge nel caso. . “) doveva essere interpretato, secondo la Corte Territoriale, nel senso che la società assicuratrice avrebbe potuto svolgere una eventuale azione solo nel caso in cui le somme risultassero (totalmente o parzialmente) non dovute per un vizio attinente allo stesso contratto di assicurazione: non potendo invece far valere le eccezioni attinenti al contratto di appalto.

Avverso tale decisione la So: Mi: As: ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi ad otto motivi.

Il Comune di To. ha resistito al gravame con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1462 codice civile in relazione all’art. 360 n. 3 codice di procedura civile, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 n. 5 codice di procedura civile.

La Corte Territoriale erroneamente aveva ritenuto che la pattuizione contrattuale di polizza limitasse il diritto alla ripetizione dell’indebito alla sola ipotesi di vizio della garanzia per dolo delle parti del contratto di appalto garantito.

Nella sentenza impugnata mancava qualsiasi spiegazione delle ragioni per le quali la suddetta pattuizione dell’art. 1 delle condizioni generali di assicurazione dovrebbe restringere l’ambito di applicazione dell’art. 1462 codice civile secondo il quale la clausola con cui uno dei contraenti non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta non ha effetto per le eccezioni di nullità, annullabilità e rescissione del contratto.

Con il secondo motivo la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1322, 1325, 1418 e 1987 codice civile in relazione all’art. 360 n. 3 codice di procedura civile, in quanto la configurazione – da parte della Corte Territoriale – di una “garanzia assoluta”, che precluderebbe comunque la ripetizione di indebito nei confronti del beneficiario di essa in caso di prestazione non dovuta, comporterebbe, in concreto, oltre che un contratto privo di causa, in ogni caso, un negozio posto in essere senza i prescritti requisiti di forma, in quanto una simile promessa unilaterale richiederebbe, a tal fine, quanto meno il requisito della letteralità (non ricorrente nel caso di specie).

Con il terzo motivo, si deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo, non avendo la Corte Territoriale spiegato il procedimento logico adottato per giungere alla conclusione che i contraenti avessero voluto derogare alle norme sulla fideiussione applicando quelle sul deposito cauzionale.

Nel caso dì specie mancava del tutto una clausola che escludesse la facoltà di opporre eccezioni inerenti al rapporto garantito. Di ciò non avevano tenuto alcun conto i giudici di appello che avevano omesso di verificare la natura accessoria delle garanzie prestate.

Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 codice civile in relazione all’art.360 n.3 codice di procedura civile.

La Corte d’Appello aveva erroneamente escluso che una volta effettuata la prestazione del garante riprendesse vigore il collegamento causale tra la garanzia ed il rapporto principale.

Una volta effettuato il pagamento eventualmente non dovuto (per essere già adempiuta l’obbligazione principale ovvero per non essere la stessa esigibile alla luce dell’accertamento del rapporto sostanziale oggetto di garanzia) la situazione giuridica tra le partì dovrebbe essere riequilibrata e ristabilita con il sistema delle rivalse.

Con il quinto motivo si deduce la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art.360 n.5 codice di procedura civile.

La Corte di Appello aveva travisato le risultanze documentali del giudizio, ed in particolare la clausola di polizza che faceva salve espressamente . le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute”.
La motivazione sul punto sarebbe contraddittoria ed erronea, perché in tal modo si giungerebbe alla conclusione di escludere sempre e comunque il diritto del garante solvente di esercitare azioni restitutorie nei confronti del beneficiario e di consentire il solo esercizio dell’azione di regresso.

Con il sesto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1362,1363,1936,1939,1941,1944,1945 codice civile in relazione all’art. 360 n.3 codice di procedura civile, avendo la Corte Territoriale erroneamente escluso l’operatività della normativa tipica della fideiussione, ed in particolare degli articoli 1939,1941,1945 codice civile.

Dall’esame complessivo delle clausole di polizza non risultava che il fideiussore avesse rinunciato ad opporre eccezioni diverse da quelle di preventiva escussione e di decadenza ex art. 1957 codice civile, uniche eccezioni oggetto di rinuncia contrattuale.

Con il settimo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 1247,1251 codice civile in relazione all’art.360 n.3 codice di procedura civile.

I giudici di appello avevano erroneamente ritenuto l’assenza di prove circa il collegamento tra i crediti accertati in favore del fallimento Se.ed i contratti di garanzia.

Tra l’altro, l’importo oggetto del credito riconosciuto in favore della Se. copriva quasi integralmente il massimale delle due garanzie fideiussorie oggetto dell’ingiunzione notificata dal Comune alla Mi.- che dovevano pertanto ritenersi integralmente (o quasi) estinte -.

Il diritto del fideiussore ad avvalersi della compensazione tra il debito nascente dal contratto di garanzia ed i crediti che l’obbligato principale vanta nei confronti del beneficiario della garanzia stessa, troverebbe, inoltre, conferma nella giurisprudenza di questa Corte.

Con l’ottavo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 210 codice di procedura civile, in relazione all’art. 360 n. 3 codice di procedura civile, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 n.5 codice di procedura civile, avendo la Corte territoriale implicitamente respinto le richieste istruttorie integrative delle prove già fornite senza rendere alcuna motivazione al riguardo.

Osserva il Collegio:

Gli otto motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi tra di loro. Essi non sono fondati.

Come già rilevato da questa Corte in una analoga controversia tra le stesse parti (Cass. 22821 del 24 ottobre 2006), nel caso di specie risulta centrale la questione relativa alla interpretazione da dare al contenuto della clausola contrattuale n.1 delle condizioni generali di polizza, inserita nelle polizze fideiussorie cauzioni pubblici appalti di lavori o forniture stipulate tra le parti, giacché tale questione deve considerarsi il filo comune che lega insieme le varie censure.

La società ricorrente sostiene, infatti, che in detto articola) debbano ravvisarsi in sostanza gli estremi della clausola del c.d. “solve et repete” con la conseguenza che, in tal caso, il meccanismo del pagamento a prima richiesta” non escluderebbe l’accessorietà della garanzia, che resterebbe a tutti gli effetti una fideiussione, con la sola previsione di un differimento delle eccezioni inerenti al rapporto principale ad un momento successivo al pagamento effettuato dal garante e con la facoltà per quest’ultimo di proporre azione di ripetizione nei confronti del creditore principale.

La Corte torinese ha, invece, ritenuto che nella clausola in questione dovessero essere ravvisate natura e funzione di garanzia assoluta” in favore dell’Ente pubblico appaltante, in modo tale da garantire in ogni caso – a prescindere, quindi, dal rapporto principale tra l’Ente e l’appaltatore – il pagamento dietro semplice richiesta della somma garantita, senza che la società assicuratrice potesse opporre né prima né dopo il pagamento alcuna eccezione relativa al rapporto di garanzia.

Ritiene invece questa Corte che la ricostruzione, da parte dei giudici di appello torinesi, del rapporto contrattuale tra le parti come figura da ricondurre nell’allibito della garanzia autonoma a semplice richiesta – e perciò del tutto svincolata dalla figura ordinaria del contratto di fideiussione – è stata effettuata con un corretto procedimento logico-argomentativo, assolutamente esente da vizi logici ed errori giuridici.

Nella motivazione, la Corte territoriale ha individuato quali fattori determinanti della propria ricostruzione: la qualificazione giuridica data ai contratti di polizza fideiussoria cauzioni pubblici appalti” e soprattutto la previsione di pagamento delle somme garantite, contenuta nel citato art.1 delle polizze medesime n a semplice richiesta dell’ente garantito entro il termine di 30 gg.

Con motivazione incensurabile in questa sede, la Corte Territoriale ha interpretato tale ultima clausola come incompatibile con il riconoscimento alla società garante della facoltà di opporre al creditore, ai sensi dell’art. 1945 codice civile, le eccezioni relative al rapporto principale e spettanti al debitore principale, neppure se differite – secondo il meccanismo del “solve et repete” – ad un momento successivo al pagamento effettuato dalla garante.

La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che la caratteristica principale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l’assenza dell’elemento della accessorietà, insita nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall’art. 1945 codice civile (Cass. 3 ottobre 2005 n.19300 ).

Per costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte , alla c.d. assicurazione fideiussoria” (o cauzione fideiussoria o assicurazione cauzionale) che è una figura intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione, caratterizzata dall’assunzione dell’impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo in caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta da un terzo, sono applicabili le norme contenenti la disciplina legale tipica delle fideiussione solo se non espressamente derogate dalle parti (Cass. 3552 del 1998, 11038 del 1991, 6499 del 1990, 3444 del 1988).

Portata derogatoria viene in particolare riconosciuta alla clausola con la quale venga espressamente prevista la possibilità per il creditore garantito, di esigere dal garante il pagamento immediato. del credito a semplice richiesta” o senza eccezioni”.

Una clausola siffatta, inserita in un contratto di assicurazione fideiussoria o cauzionale del tipo suindicato, in quanto preclude al garante l’opponibilità al beneficiario delle eccezioni spettanti al debitore principale ai sensi dell’art. 1945 codice civile, risulta invero incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione e vale, per converso, a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (sulla cui legittimità, in quanto espressione del principio di autonomia negoziale cfr. Cass. nn.3552 del 1998, 3519 del 1994, 12341del 1992, 6496 del 1991, 7341 del 1987.

Alla luce dì tale orientamento giurisprudenziale deve, pertanto, escludersi che la sentenza impugnata abbia – nella ricostruzione del rapporto contrattuale nei termini sopra indicati – violato la disposizione dell’art. 1462 codice civile ovvero abbia omesso la debita motivazione sulle ragioni per cui l’art. 1 delle polizze in questione dovrebbe precludere l’applicabilità della suddetta norma codicistica, pur in mancanza di una espressa pattuizione in tal senso (primo e quinto motivo di ricorso).

Si riscontra congrua ed adeguata motivazione nella parte della impugnata sentenza, laddove la Corte territoriale ha sottolineato che la facoltà per la garante di ripetere le somme pagate al creditore, nel caso in cui le medesime fossero risultate parzialmente o totalmente non dovute, restava – nel caso di specie – limitata all’ipotesi in cui tale azione risultasse giustificata dalla sussistenza di un vizio attinente allo stesso contratto di assicurazione per eventuale dolo delle parti del contratto di appalto garantito ed ha, quindi, escluso che essa potesse esercitarsi facendo valere le eccezioni attinenti al contratto di appalto.

Deve altresì escludersi che la configurazione del rapporto . inter partes” come una fattispecie di “garanzia assoluta” comporti la realizzazione in concreto di un negozio sine causa (secondo motivo), atteso che l’acquisizione sempre ed in ogni caso, da parte del garantito, della somma pagata dalla garante non fa venir meno la causa tipica del contratto di garanzia, che è data dal rafforzamento della tutela patrimoniale del garantito stesso.

La ricostruzione operata dalla Corte torinese non viola neppure il disposto dell’art. 1987 codice civile sulla tipicità delle promesse unilaterali (alla promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge”) .

Essa, infatti, non altera la natura prettamente contrattuale della polizza fideiussoria, che produce come effetto tipico il sorgere di una forma di garanzia autonoma o a prima richiesta, del tutto svincolata dalle sorti del rapporto principale, ma non trasforma di certo il rapporto stesso in una promessa unilaterale di una prestazione.

La ricorrente contesta, poi, (con il terzo ed il sesto motivo) che la Corte territoriale abbia spiegato il procedimento logico, posto a base della conclusione che nel caso di specie i contraenti abbiano inteso applicare le norme sul deposito cauzionale, anziché quelle proprie della fideiussione, e che – di conseguenza -la medesima abbia applicato le prime anziché le seconde.

In realtà, la sentenza impugnata ha, correttamente anche se implicitamente, spiegato come non si imponga la necessità di uno specifico ed espresso accordo negoziale che legittimi le parti a derogare alla natura accessoria della fideiussione, evidenziando come la clausola prevedente il pagamento . a semplice richiesta” della somma garantita implichi necessariamente la volontà negoziale delle parti di non adottare la figura tipica della fideiussione, ma al contrario uno schema negoziale che produca gli effetti tipici del deposito cauzionale.

L’applicazione delle norme regolatrici di questa ultima figura negoziale risulta di conseguenza pienamente legittima,
Né risulta meritevole di accoglimento la doglianza relativa alla pretesa violazione dell’art. 2033 codice civile (quarto motivo) giacché il principio affermato in detta norma (“Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”) non risulta affatto disatteso dalla sentenza gravata, la quale ha chiarito, con argomentazioni esenti da vizi logici ed errori giuridici, che tale ripetibilità doveva ricollegarsi ad eventuali vizi attinenti al rapporto di assicurazione e non a quello di appalto e che, comunque, in forza dell’art. 7 delle clausole della polizza fideiussoria, competeva alla ricorrente la rivalsa nei confronti della società Se. (pag,7 della sentenza impugnata) .

La ricostruzione da parte della Corte di merito del contratto come figura negoziale atipica, completamente svincolata da quella tipica del contratto di fideiussione, con la conseguente preclusione per la società garante di far valere, sia prima che dopo il pagamento delle somme pattuite in garanzia, le eccezioni inerenti al contratto di appalto ed a tutte le vicende successive, comporta necessariamente la irrilevanza dell’eventuale credito del Fallimento Se. nei confronti del Comune, legittimando soltanto – come si è detto – la rivalsa della ricorrente nei confronta del debitore principale.

Per le medesime ragioni, esposte in precedenza, deve, infine, escludersi la denunciata violazione dell’art. 210 codice di procedura civile, ed il correlativo vizio motivazionale sul punto (ottavo motivo di ricorso) atteso che, escluso il fatto estintivo delle garanzie per effetto della decisione del Tribunale di Torino. n.7711 del 1999 (la quale avrebbe riconosciuto un credito della Se. nei confronti del Comune di To. ), appare del tutto irrilevante l’acquisizione di 16 ulteriori prove sul punto.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 7.000,00 (settemila/00) oltre ad Euro 100,00 (cento/00) per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.