Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 26 settembre 2017, n. 22419

l’ente proprietario d’una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell’articolo 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilita’ per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovra’ tener conto che quanto piu’ questo e’ suscettibile di essere previsto e superato attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto piu’ il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’ente e l’evento dannoso.

 

Per approfondire il tema oggetto della seguente pronuncia si consiglia la lettura del seguente articolo:

La responsabilità della p.a. quale proprietaria delle strade

Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 26 settembre 2017, n. 22419

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13164/2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SCANDICCI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 727/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 20/04/2015;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli articoli 376 e 380-bis cod. proc. civ.;

letti il ricorso, il controricorso e la memoria difensiva;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2017 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.

RITENUTO IN FATTO

La motivazione del presente provvedimento puo’ essere redatta in forma semplificata.

Con doppia conforme i giudici di merito hanno rigettato la domanda proposta dalla (OMISSIS) nei confronti del Comune di Scandicci per il risarcimento dei danni subiti per effetto di una caduta in una buca di una strada in cattivo stato di manutenzione.

Il Tribunale e la Corte d’appello di Firenze osservano, infatti, che l’attrice, che abitava proprio nei pressi del luogo del sinistro e percorreva quotidianamente quel tratto di strada, ben ne conosceva il cattivo stato di manutenzione e le insidie che la stessa presentava, sicche’ era stata una scelta imprudente quella di far passeggiare il cane di notte al buio proprio in quel punto.

La (OMISSIS) ricorre contro tale decisione con due motivi, illustrati da successiva memoria. Il Comune di Scandicci resiste con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso – con il quale si censura, in sostanza, la violazione dell’articolo 2051 cod. civ. e l’omesso esame di un fatto decisivo – e’ inammissibile.

La decisione e’ conforme all’orientamento di questa corte secondo cui l’ente proprietario d’una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell’articolo 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilita’ per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovra’ tener conto che quanto piu’ questo e’ suscettibile di essere previsto e superato attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto piu’ il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’ente e l’evento dannoso (Sez. 3, Sentenza n. 23919 del 22/10/2013, Rv. 629108; nella specie, la Corte ha ritenuto non operante la presunzione di responsabilita’ a carico dell’ente ex articolo 2051 cod. civ., in un caso di sinistro stradale causato da una buca presente sul manto stradale, atteso che il conducente danneggiato era a conoscenza dell’esistenza delle buche, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle).

Nella specie i giudici di merito hanno accertato che la (OMISSIS) conoscesse l’esistenza della buca e, in generale, lo stato di cattiva manutenzione della strada in cui si e’ verificato il sinistro. Pertanto, l’ordinaria diligenza avrebbe dovuto sconsigliare alla ricorrente di uscire di notte, in condizioni di scarsa visibilita’, per far passeggiare il cane proprio in quel punto. Tale condotta e’ idonea a interrompere il nesso eziologico fra la condotta attribuibile al Comune di Scandicci e il danno patito dalla (OMISSIS).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimita’ vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’articolo 385 cod. proc. civ., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Sussistono altresi’ i presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

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Avv. Umberto Davide

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