Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 21 dicembre 2017, n. 30751

E’ poi da considerare, in ogni caso, come il condomino abbia la possibilita’ di provocare il sindacato dell’autorita’ giudiziaria sulle delibere delle assemblee condominiali, seppur di sola legittimita’ e non di merito, attraverso l’impugnativa di cui all’articolo 1137 c.c.. Al singolo partecipante e’ inoltre data dall’articolo 1133 c.c. la facolta’ del ricorso all’assemblea avverso i provvedimenti dell’amministratore, ma “senza pregiudizio” del ricorso all’autorita’ giudiziaria. L’articolo 1129 c.c. ammette ancora ciascun condomino a richiedere la revoca giudiziaria dell’amministratore di condominio in caso di gravi irregolarita’. Mentre l’articolo 1105 c.c. consente, in materia di gestione condominiale, il ricorso all’autorita’ giudiziaria nelle ipotesi riconducibili ad una situazione di assoluta inerzia in ordine alla concreta amministrazione della cosa comune per mancata assunzione dei provvedimenti necessari o per assenza di una maggioranza o per difetto di esecuzione della deliberazione adottata.
Al di fuori dell’esperibilita’ di tali forme di reazione, la deliberazione adottata dall’assemblea dei condomini o i provvedimenti presi dell’amministratore hanno efficacia vincolante anche nei confronti dei dissenzienti e non possono essere fonte di danno nei confronti di questi ultimi.

 

 

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Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 21 dicembre 2017, n. 30751

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5559-2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

CONDOMINIO (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 4534/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 26/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, congiuntamente enunciati ed esposti, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 4534/2015 del 26 novembre 2015. La sentenza impugnata ha respinto l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 1345/2012, resa in data 29 ottobre 2012, che aveva rigettato le domande proposte da (OMISSIS) nei confronti del Condominio (OMISSIS) di (OMISSIS), di (OMISSIS), di (OMISSIS), di (OMISSIS) e di (OMISSIS), domande volte ad ottenere il risarcimento dei danni per il mancato adempimento di deliberazioni dell’assemblea condominiale, le violazioni del regolamento di condominio e le violazioni degli obblighi di manutenzione e di custodia. Resistono con un controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS) e con altro controriricorso (OMISSIS), mentre rimangono intimati senza svolgere attivita’ difensive il Condominio (OMISSIS) e (OMISSIS).

La Corte d’Appello di Milano, preso atto della situazione di forte conflitto fra il (OMISSIS) e i restanti condomini in relazione all’assunzione delle deliberazioni necessarie all’esecuzione dei lavori di manutenzione del fatiscente edificio condominiale, evidenziava come lo stesso appellante non avesse mai impugnato le deliberazioni a norma dell’articolo 1137 c.c. e non poteva poi agire in via risarcitoria contro i restanti condomini ne’ contro l’amministratore.

Il ricorso denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”. La censura afferma che la sentenza impugnata rivela “una visione dell’oggetto di causa superficiale e approssimativa…al di fuori di cio’ che i documenti provano”, non considera che “non e’ stato (OMISSIS) a rendere oggettivamente difficile l’assunzione delle deliberazioni”, ne’ che “la domanda del signor (OMISSIS)… non e’ fondata sulle delibere assembleari”. Peraltro, continua il ricorso, il (OMISSIS) ha sempre impugnato le delibere illegittime e non impugnato le delibere regolari, mentre sono stati (OMISSIS) e (OMISSIS) ad opporsi ad ogni ipotesi di esecuzione dei lavori sulle parti’ condominiali. Quel che la Corte di Milano non avrebbe considerato e’ che quanto deliberato dall’assemblea non veniva poi correttamente eseguito. Nelle pagine da 11 a 17 di ricorso si fa inoltre una cronistoria delle vicende che hanno riguardato la Villa (OMISSIS) e si illustrano le condotte di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), i rapporti con l’amministrazione comunale, l’excursus del contenzioso tra le parti, iniziato nel 1985, il succedersi dei vari amministratori del condominio. Si menziona l’accordo del 12 febbraio 1996, ma non se ne indica specificamente il contenuto, come prescritto dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione.

Le censure difettano dei necessari caratteri di tassativita’ e specificita’, ed infatti i vizi che denunciano neppure rientrano nelle categorie logiche previste dall’articolo 360 c.p.c., risolvendosi in una critica generica della sentenza impugnata, formulata sotto una molteplicita’ di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati.

E’ comunque inammissibile, innanzitutto, la censura che andrebbe riferita al parametro dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto questo, come riformulato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54 convertito in L. n. 134 del 2012, contempla soltanto il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Ne consegue che tale vizio va denunciato nel rispetto delle previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, dovendo il ricorrente indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita’” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). Non integrano, pertanto, il vizio ex articolo 360, comma 1, n. 5, le considerazioni svolte nel ricorso, che si limitano a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti, ovvero una diversa valenza delle risultanze documentali, invitando la Corte di legittimita’ a svolgere un nuovo giudizio sul merito della causa.

Quanto all’ipotizzata violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il ricorso non contiene ne’ l’indicazione delle norme che si assumono violate, ne’ specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata dovessero ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimita’.

E’ poi da considerare, in ogni caso, come il condomino abbia la possibilita’ di provocare il sindacato dell’autorita’ giudiziaria sulle delibere delle assemblee condominiali, seppur di sola legittimita’ e non di merito, attraverso l’impugnativa di cui all’articolo 1137 c.c.. Al singolo partecipante e’ inoltre data dall’articolo 1133 c.c. la facolta’ del ricorso all’assemblea avverso i provvedimenti dell’amministratore, ma “senza pregiudizio” del ricorso all’autorita’ giudiziaria. L’articolo 1129 c.c. ammette ancora ciascun condomino a richiedere la revoca giudiziaria dell’amministratore di condominio in caso di gravi irregolarita’. Mentre l’articolo 1105 c.c. consente, in materia di gestione condominiale, il ricorso all’autorita’ giudiziaria nelle ipotesi riconducibili ad una situazione di assoluta inerzia in ordine alla concreta amministrazione della cosa comune per mancata assunzione dei provvedimenti necessari o per assenza di una maggioranza o per difetto di esecuzione della deliberazione adottata.

Al di fuori dell’esperibilita’ di tali forme di reazione, la deliberazione adottata dall’assemblea dei condomini o i provvedimenti presi dell’amministratore hanno efficacia vincolante anche nei confronti dei dissenzienti e non possono essere fonte di danno nei confronti di questi ultimi.

Il ricorso va percio’ rigettato e il ricorrente va condannato a rimborsare ai controricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ alla contoricorrente (OMISSIS) le spese del giudizio di cassazione, mentre non occorre provvedere al riguardo quanto agli altri intimati che non hanno svolto attivita’ difensive.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, il comma 1-quater – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS) in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, ed in favore di (OMISSIS) in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.