Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 5 febbraio 2018, n. 2674

la responsabilita’ per il danno causato dall’animale, prevista dall’articolo 2052 c.c., incombe a titolo oggettivo ed in via alternativa o sul proprietario, o su chi si serve dell’animale, per tale dovendosi intendere non gia’ il soggetto diverso dal proprietario che vanti sull’annuale un diritto reale o parziale di godimento, che escluda ogni ingerenza del proprietario sull’utilizzazione dell’animale, ma colui che, col consenso del proprietario, ed anche in virtu’ di un rapporto di mero fatto, usa l’animale per soddisfare un interesse autonomo, anche non coincidente con quello del proprietario

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 5 febbraio 2018, n. 2674

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7956/2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3759/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 30/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RILEVATO

che:

1. Nel novembre 2010 (OMISSIS) conveniva in giudizio il Centro (OMISSIS) e (OMISSIS) affinche’ il Giudice ne accertasse la responsabilita’ ex articoli 1218 e/o 2043 c.c., per i danni derivati da una caduta di cavallo avvenuta presso il predetto (OMISSIS) il (OMISSIS), durante l’esecuzione di un esercizio.

In ragione del sinistro, la (OMISSIS) riportava una frattura biossea scomposta alla gamba sinistra, da cui sarebbe derivata l’insorgenza di patologie invalidanti, documentate dal perito di parte, ed in ragione delle quali il SS Regione Emilia Romagna le riconosceva un’invalidita’ dell’80%.

Si costituivano in giudizio entrambi i convenuti, che eccepivano l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, deducendo che l’eventuale responsabilita’ doveva ricondursi al regime dell’articolo 2043 c.c., rispetto al quale il termine quinquennale era inutilmente decorso. Nel merito, contestavano che il cavallo con cui si stava svolgendo l’attivita’ fosse di proprieta’ di (OMISSIS).

Il (OMISSIS), inoltre, chiamava in giudizio la UGF Assicurazione, al fine di essere manlevata in caso di condanna al risarcimento dei danni. La societa’ assicurativa eccepiva il difetto di legittimazione passiva, non essendo stato provato il rapporto di assicurazione sulla base del quale si domandava la manleva.

Il Tribunale di Lodi con sentenza n. 463/2014, rigettava la domanda attorea ritenendo il diritto prescritto, riconducendo la fattispecie all’alveo della responsabilita’ extracontrattuale. Il giudice di prime cure escludeva l’operativita’ dell’articolo 1218 c.c., non essendo stata fornita la prova del rapporto contrattuale tra l’attrice e il (OMISSIS).

Parimenti, nella sentenza si accoglieva l’eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata dalla terza chiamata in causa.

La (OMISSIS) proponeva appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di lodi, eccependo di aver avuto contezza del complesso delle conseguenze lesive connesse al sinistro soltanto nel luglio 2009.

2. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 3759 del 30 settembre 2015, rigettava l’impugnazione confermando le stesse motivazioni addotte dal Giudice di primo grado. In particolare, confermando la natura aquiliana della responsabilita’ eccepita, ribadiva l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni. Nel merito, riteneva la domanda infondata, essendo il cavallo di proprieta’ della danneggiata e qualificando la caduta come un fatto fisiologico dell’attivita’ ippica.

3. Avverso tale pronunzia (OMISSIS) propone ricorso per cassazione con due motivi.

3.1 Il Centro (OMISSIS) resiste con controricorso.

3.2. Il procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte concludendo per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO

che:

4.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione di norma di diritto, violazione o falsa applicazione delle norme di cui agli articoli 115 e 116 c.p.c., articoli 2934, 2943, 2947 c.c.. La Corte territoriale avrebbe errato in quanto ha ritenuto che le patologie lamentate dalla (OMISSIS) erano la progressiva derivazione del danno immediato riportato in occasione del sinistro. A tale conclusione il giudice del merito sarebbe giunto omettendo la valutazione della documentazione inserita in memoria, con la quale si accertava che le patologie invalidanti, imprevedibili all’epoca della caduta, fossero sorte soltanto successivamente all’ottobre del 2006, la cui diagnosi non interveniva prima del marzo 2009. Pertanto il giudice del merito ha errato nel ritenere prescritto il diritto all’azione di risarcimento della ricorrente perche’ il termine iniziava a decorrere dal giorno in cui si era manifesta l’ultima componente del danno. A cio’ si aggiunga che il termine doveva ritenersi interrotto a norma dell’articolo 2943 c.c., in ragione della domanda risarcitoria proposta nell’ottobre 2009.

Il motivo e’ inammissibile sia perche’ richiede una nuova valutazione della prova circa il fatto che non si trattava della medesima malattia, bensi’ di malattia nuova e diversa (pur causalmente collegata con l’incidente) emersa solo nel 2006.

Ma in ogni caso sarebbe ugualmente infondato perche’ la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della regola iuris in materia di prescrizione. Infatti in materia di diritto al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, qualora si tratti di un illecito che, dopo un primo evento lesivo, determina ulteriori conseguenze pregiudizievoli, il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria per il danno inerente a tali ulteriori conseguenze decorre dal verificarsi delle medesime solo se queste ultime non costituiscono un mero sviluppo ed un aggravamento del danno gia’ insorto, bensi’ la manifestazione di una lesione nuova ed autonoma rispetto a quella manifestatasi con l’esaurimento dell’azione del responsabile (Cass. S.U. 580/2008; Cass. 7139/2013).

Ebbene non risultano trascritte le parti delle relazioni mediche che dimostrerebbero l’insorgenza della patologia nuova e autonoma rispetta alla frattura scomposta conseguente alla caduta dell'(OMISSIS).

4.2. Con il secondo motivo denuncia la Violazione o falsa applicazione di norma di diritto violazione o falsa applicazione della norma di cui all’articolo 2052 c.c.. La ricorrente denuncia la mancata applicazione del disposto dell’articolo 2052 c.c., evidenziando che la norma in questione individua una responsabilita’ alternativa, in capo al proprietario dell’animale o in capo a chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso. Invero, sebbene di proprieta’ della (OMISSIS), il cavallo era utilizzato dal (OMISSIS) per lo svolgimento di attivita’ imprenditoriale. La norma sarebbe stata violata anche nella parte in cui la Corte d’Appello ha escluso la responsabilita’ del (OMISSIS) e dell’istruttore ritenendo che la caduta fosse un fatto fisiologico dell’attivita’ realizzata, il cui rischio era stato accettato dalla danneggiata. Ma l’accettazione del rischio comunque non e’ sufficiente ad escludere la responsabilita’ dei predetti, laddove gli stessi abbiano violato le regole poste a salvaguardia dell’incolumita’ degli allievi, fatta salva l’applicazione dell’articolo 1227 c.c.. Anche il secondo motivo e’ inammissibile perche’ richiede una nuova rivalutazione del merito della causa.

Inoltre il giudice ha fatto corretta applicazione dei principi consolidati in giurisprudenza in materia. Infatti la responsabilita’ per il danno causato dall’animale, prevista dall’articolo 2052 c.c., incombe a titolo oggettivo ed in via alternativa o sul proprietario, o su chi si serve dell’animale, per tale dovendosi intendere non gia’ il soggetto diverso dal proprietario che vanti sull’annuale un diritto reale o parziale di godimento, che escluda ogni ingerenza del proprietario sull’utilizzazione dell’animale, ma colui che, col consenso del proprietario, ed anche in virtu’ di un rapporto di mero fatto, usa l’animale per soddisfare un interesse autonomo, anche non coincidente con quello del proprietario (Cass. n. 16023/2010). In ogni caso non vi e’ alcuna prova che l’animale fosse in uso a terzi al momento della caduta, utilizzandolo la stessa proprietaria che praticava il salto ippico ad ostacoli.

4.3. Con il terzo motivo si duole della violazione o falsa applicazione di norma di diritto – violazione o falsa applicazione delle norme di cui agli articoli 1218 e 1228 c.c., nonche’ articoli 115 e 116 c.p.c., avendo la Corte escluso la responsabilita’ contrattuale del (OMISSIS) e dell’istruttore, ritenendo non provata la sussistenza del contratto tra l’appellante e gli appellati. La (OMISSIS) aveva offerto puntuale prova per testi del rapporto contrattuale, per il quale non e’ richiesta la forma scritta ne’ ad substantiam ne’, per quel che in tal sede rileva, ad probationem. In ogni caso, rileverebbe la natura fattuale del rapporto, in ragione dell’affidamento posto dalla ricorrente al (OMISSIS) e all’istruttore, da cui discendono consequenzialmente obblighi di vigilanza e di protezione. Ne deriverebbe percio’ l’applicabilita’ del regime probatorio di cui all’articolo 1228 c.c.; sicche’ mentre l’attore deve provare che il danno si e’ verificato nella pendenza del rapporto, l’altra parte deve dimostrare che l’evento dannoso si e’ determinato per causa non imputabile ne’ alla scuola ne’ all’insegnante.

Ancora, il disposto di cui agli articoli 1218 e 1228 c.c., si ritiene comunque violato nella parte in cui la sentenza d’appello esclude la responsabilita’ delle controparti per contatto sociale, considerando la caduta come un’evenienza fisiologica dell’attivita’ equestre.

Anche il terzo motivo e’ infondato.

Difatti con il motivo di ricorso la ricorrente si limita a dire che il giudice ha male valutato la prova quando ha escluso l’esistenza di un contratto tra vittima ed istruttore. In realta’, il giudice del merito sul punto ha detto molto di piu’ circa l’impossibilita’ di individuare inadempimenti contrattuali. Difatti a pagina 4 e 5 della sentenza impugnata la Corte territoriale, con congrua e logica motivazione, ha ritenuto che sulla base delle prove il cavallo della ricorrente era semplicemente collocato a pensione presso il centro ippico e che, in ogni caso, il percorso a ostacoli non presentava difficolta’ significative per chi praticava la disciplina. Inoltre era un percorso gia’ conosciuto e gia’ sperimentato dalla (OMISSIS).

5. Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.

6. Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 15.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato articolo 13, comma 1-bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.