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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 19 febbraio 2018, n. 3949

per dimostrare il credito vantato era sufficiente la produzione in giudizio del contratto sottoscritto dalle parti, corredato dal relativo piano di ammortamento, con l’indicazione degli importi dei canoni periodici pattuiti, potendo il creditore limitarsi ad allegare l’inadempimento del debitore all’obbligazione pecuniaria e restando onere di quest’ultimo dimostrarne l’esatto adempimento.
Ne’ e’ consentito al giudice pretendere a fini probatori la produzione in giudizio degli “estratti conto” relativi ad un rapporto di leasing, da un lato, non trattandosi certo di un contratto di conto corrente regolato dall’articolo 1823 e segg. c.c. e, dall’altro, non assumendo rilievo alcuno la giurisprudenza di questa Corte formatasi in relazione al valore del c.d. “estratto del saldaconto”, R.Decreto Legge 12 marzo 1936, n. 375, ex articolo 102, convertito dalla L. 7 marzo 1938, n. 141, nell’ambito dei giudizi monitori fondati sui vari contratti bancari regolati in conto corrente.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 19 febbraio 2018, n. 3949

Integrale

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 29046/2015 R.G. proposto da:

(OMISSIS) s.p.a., (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria della (OMISSIS), (OMISSIS) s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) in (OMISSIS).

– ricorrente –

contro

Fallimento della (OMISSIS) s.n.c. (C.F. (OMISSIS)), nonche’ dei soci (OMISSIS) e (OMISSIS), in persona del curatore pro tempore.

– intimati –

avverso il decreto del Tribunale di Macerata, depositato il 19 novembre 2012, nel procedimento iscritto al n. 3139/2012.

Sentita la relazione svolta all’udienza del 13 dicembre 2017 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fichera.

Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mauro Vitiello, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Uditi l’avv. (OMISSIS) per la ricorrente.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Macerata, con decreto depositato il 19 novembre 2012, respinse l’opposizione allo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) s.n.c., nonche’ dei soci illimitatamente responsabili (OMISSIS) e (OMISSIS), promossa dalla (OMISSIS), (OMISSIS) s.p.a., in relazione ai crediti per canoni scaduti e rimasti insoluti, oltre interessi, vantati per la locazione finanziaria di beni mobili stipulata dalla (OMISSIS) s.p.a., dante causa dell’opponente.

Ritenne il giudice di merito di respingere integralmente il gravame, non avendo l’opponente prodotto in giudizio gli estratti conto relativi al rapporto di locazione finanziaria.

Avverso il detto provvedimento del tribunale (OMISSIS) s.p.a., quale mandataria della (OMISSIS), (OMISSIS) s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione affidato a due mezzi.

Non ha spiegato difese il fallimento intimato.

Fissata su proposta del consigliere relatore adunanza in camera di consiglio ex articolo 380-bis c.p.c., il Collegio ha quindi ritenuto di rinviare la trattazione del ricorso in udienza pubblica.

La ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (OMISSIS) s.p.a. deduce violazione dell’articolo 115 c.p.c., comma 1, articolo 116 c.p.c., comma 1, e dell’articolo 2697 c.c., nonche’ vizio di motivazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo erroneamente il tribunale ritenuto, da un lato, necessaria la produzione in giudizio degli “estratti conto” relativi al rapporto e, dall’altro, non sufficiente il piano di ammortamento allegato al contratto di leasing stipulato dalle parti, pure prodotto in giudizio.

Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poiche’ il giudice di merito, nonostante la contumacia della curatela opposta, ha d’ufficio rilevato l’inidoneita’ dei documenti prodotti a dimostrare il credito vantato.

2. Il primo motivo e’ fondato.

Com’e’ noto, secondo il costante orientamento di questa Corte (a partire da Cass. s.u. 30/10/2001 n. 13533), nelle azioni di adempimento, di risoluzione e risarcitoria – che hanno come elemento comune il mancato adempimento – il creditore e’ tenuto a provare soltanto l’esistenza del titolo, ma non l’inadempienza dell’obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza di tale inadempimento, mentre incombe all’obbligato l’onere di provare di avere adempiuto (Cass. 12/02/2010, n. 3373; Cass. 12/04/2006, n. 8615).

Nella vicenda all’esame e’ incontroverso che la societa’ mandante dell’odierna ricorrente, avanzo’ istanza di insinuazione allo stato passivo del fallimento intimato, per i canoni scaduti vantati in forza di un contratto di leasing mobiliare, stipulato con l’utilizzatrice quando quest’ultima era ancora in bonis.

Dunque, per dimostrare il credito vantato era sufficiente la produzione in giudizio del contratto sottoscritto dalle parti, corredato dal relativo piano di ammortamento, con l’indicazione degli importi dei canoni periodici pattuiti, potendo il creditore limitarsi ad allegare l’inadempimento del debitore all’obbligazione pecuniaria e restando onere di quest’ultimo dimostrarne l’esatto adempimento.

Ne’ e’ consentito al giudice pretendere a fini probatori la produzione in giudizio degli “estratti conto” relativi ad un rapporto di leasing, da un lato, non trattandosi certo di un contratto di conto corrente regolato dall’articolo 1823 e segg. c.c. e, dall’altro, non assumendo rilievo alcuno la giurisprudenza di questa Corte formatasi in relazione al valore del c.d. “estratto del saldaconto”, R.Decreto Legge 12 marzo 1936, n. 375, ex articolo 102, convertito dalla L. 7 marzo 1938, n. 141, nell’ambito dei giudizi monitori fondati sui vari contratti bancari regolati in conto corrente.

3. Il secondo motivo resta assorbito.

4. In definitiva, accolto il primo motivo del ricorso, il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Macerata, in diversa composizione, che statuira’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’, attenendosi al seguente principio di diritto: “in tema di contratto di leasing, in relazione ai crediti vantati per i canoni scaduti e rimasti insoluti, il concedente e’ tenuto soltanto ad allegare l’inadempimento dell’utilizzatore alle scadenze prefissate, restando onere di quest’ultimo dimostrare l’integrale pagamento delle somme dovute”.

P.Q.M.

Assorbito il secondo, accoglie il primo motivo di ricorso; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Macerata, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.