Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 20 febbraio 2018, n. 4010

L’articolo 143 del Codice delle Assicurazioni, nella lettura consolidata della giurisprudenza di questa Corte, prevede che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore della responsabilita’ civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, per essere opponibile all’assicuratore debba essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, caso questo di litisconsorzio necessario. Diversamente accade, come nel caso di specie, quando il conducente del veicolo non sia anche proprietario del mezzo in quanto quest’ultimo e’ solo litisconsorte facoltativo e la sua dichiarazione non fa stato nei confronti dell’assicuratore ma va liberamente apprezzata dal Giudice.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 20 febbraio 2018, n. 4010

Integrale

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13523/2015 proposto da:

(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA;

– intimati –

nonche’ da:

(OMISSIS) SPA, in persona del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante Rag. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) SRL, (OMISSIS), (OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS) PARTE INSERITA A SEGUITO C/RIC INCIDENTALE DEL 23/6/15;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5668/2014 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 19/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) S.r.l. (gia’ (OMISSIS) S.r.l.) ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Palermo n. 5668/2014 che, confermando la pronuncia di primo grado resa tra (OMISSIS) conducente del veicolo danneggiato, (OMISSIS) proprietaria del veicolo danneggiante e (OMISSIS) conducente del veicolo danneggiante, ha condannato il solo (OMISSIS) al risarcimento del danno nei confronti della (OMISSIS). Il Giudice di Pace, confermato dal Tribunale, aveva ritenuto che la ficta confessio determinata dalla mancata presentazione del (OMISSIS) a rendere l’interrogatorio formale, trattandosi nel caso di specie di litisconsorzio facoltativo, non spiegava alcun effetto nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) ma soltanto nei confronti del confitente.

Entrambi i giudici di merito hanno precisato che, non essendo il conducente del veicolo assicurato un litisconsorte necessario della compagnia di assicurazioni e/o del proprietario assicurato ma un coobbligato solidale con il proprietario del veicolo, la confessione del conducente stesso, ivi compresa quella resa nel CID, vada liberamente apprezzata dal giudice del merito nei confronti del proprietario del veicolo e dell’assicuratore, mentre faccia piena prova, a norma degli articoli 2733 e 2735 c.c., nei confronti del conducente confitente.

Il Tribunale, confermando la sentenza di primo grado, ha aggiunto che il modulo di constatazione amichevole, sottoscritto da (OMISSIS) e (OMISSIS), non era idoneo a dimostrare la veridicita’ del fatto, sulla base anche della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la relativa dichiarazione confessoria deve essere liberamente apprezzata dal giudice anche nei confronti del proprietario del veicolo, a fortiori per il conducente non proprietario (Cass. U. n. 10311 del 5/5/2006; Cass. 9551/2009).

In parziale accoglimento del secondo motivo di appello, relativo alla quantificazione del risarcimento, il Tribunale ha ritenuto, in adesione alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, che il ristoro dell’esborso affrontato per il ripristino del mezzo, costituendo risarcimento in forma specifica, lasci al giudice il potere di condannare, ai sensi dell’articolo 2058 c.c., comma 2, il danneggiante al risarcimento per equivalente a condizione pero’ che non superi il valore economico del bene al momento del sinistro. Sulla base di questi principi ha ridotto la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno ad Euro 4.800 gia’ rivalutata, oltre interessi legali, ed ha condannato il (OMISSIS) alle spese nei confronti della (OMISSIS) ivi comprese quelle della consulenza, compensando quelle con la Vittoria Assicurazioni.

Avverso la sentenza l’ (OMISSIS) propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Resiste con controricorso la (OMISSIS) S.p.A. che presenta altresi’ ricorso incidentale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo del ricorso principale la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115 e 167 c.p.c., articoli 2697 e 2733 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione del principio della inscindibilita’ del giudizio di responsabilita’.

Il motivo, con il quale si censura, in sostanza, la violazione delle regole sull’onere della prova, e’ declinato sia con riguardo alla violazione del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 143, sia con riguardo alla violazione dell’articolo 232 c.p.c..

Sotto il primo profilo la ricorrente denuncia la violazione delle regole sulla distribuzione dell’onere della prova, sia con riguardo all’articolo 2697 c.c. e articolo 2733 c.c., comma 3, sia con riguardo alla norma speciale, applicabile alla fattispecie, dell’articolo 143 Codice delle Assicurazioni che stabilisce una presunzione legale di verita’ di quanto contenuto nel CID, salvo prova contraria da parte dell’assicuratore.

La sentenza avrebbe violato detta disposizione nella parte in cui non si e’ fatta carico di esaminare se l’assicuratore avesse fornito la prova contraria in ordine a quanto dichiarato nel CID, in ipotesi di litisconsorzio necessario.

Il motivo e’ infondato. L’articolo 143 del Codice delle Assicurazioni, nella lettura consolidata della giurisprudenza di questa Corte, prevede che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore della responsabilita’ civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, per essere opponibile all’assicuratore debba essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, caso questo di litisconsorzio necessario. Diversamente accade, come nel caso di specie, quando il conducente del veicolo non sia anche proprietario del mezzo in quanto quest’ultimo e’ solo litisconsorte facoltativo e la sua dichiarazione non fa stato nei confronti dell’assicuratore ma va liberamente apprezzata dal Giudice (Cass. U. n. 10311/2006; Cass. 3 n. 8214 del 4/4/2013; Cass. 6-3 n. 3875 del 19/02/2014). La sentenza impugnata si e’, pertanto, conformata pienamente a detti principi, ritenendo che la dichiarazione resa dal conducente non proprietario, cioe’ da un coobbligato in solido, non sia opponibile all’assicuratore ma liberamente apprezzabile dal giudice. Peraltro la giurisprudenza di questa Corte ha fatto salvo il potere del giudice del merito, in materia di responsabilita’ di sinistro stradale, di valutare come preclusa la portata confessoria del cosiddetto CID nell’esistenza di un accertata incompatibilita’ oggettiva tra il fatto, come descritto in quel documento, e le conseguenze del sinistro come accertato in giudizio. L’incompatibilita’ logica delle dichiarazioni con la dinamica del sinistro e’, secondo questa Corte, un momento antecedente rispetto all’esistenza e alla valutazione della dichiarazione confessoria (Cass. 3, n. 15881 del 25/06/2013). Quanto al secondo profilo, il ricorrente censura l’impugnata sentenza nella parte in cui avrebbe violato l’articolo 232 c.p.c., nel non ritenere che la mancata risposta del (OMISSIS) all’interrogatorio formale, sia pur con i limiti della ficta confessio, dovesse essere valutato insieme agli altri elementi di prova per arrivare alla conclusione della fondatezza dell’originaria pretesa dell’attrice. Il motivo, sotto questo secondo profilo, e’ inammissibile in quanto la censura e’ di merito.

Ne consegue l’infondatezza dell’unico motivo del ricorso principale. Con un unico motivo di ricorso incidentale la (OMISSIS) censura la sentenza in relazione al capo che ha sancito l’inammissibilita’ del suo intervento in giudizio.

Il motivo e’ inammissibile per difetto di autosufficienza in quanto il ricorrente in via incidentale non dichiara dove abbia dato la prova della sua legittimazione ne’ impugna il capo di sentenza relativo alla mancanza della prova.

Conclusivamente il ricorso principale deve essere rigettato, l’incidentale dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, le spese possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico, sia del ricorrente principale sia di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile l’incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimita’. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico sia del ricorrente principale sia di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.