Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 20 gennaio 2017, n. 1584

Nel contratto di conto corrente bancario, che e’ caratterizzato dall’esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente e che, come tale, ha ad oggetto una prestazione che si inquadra in quella tipica del contratto del mandato a cui possono aggiungersene altre – l’obbligo di rendiconto si attua attraverso l’invio periodico degli estratti conto, sicche’ la banca e’ inadempiente rispetto a tale obbligo ove non provi di avervi provveduto.

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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 20 gennaio 2017, n. 1584

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15198-2012 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (ved. (OMISSIS)), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) S.P.A.;

– intimata –

nonche’ da:

(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimate –

avverso la sentenza n. 256/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 06/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

udito, per le ricorrenti, l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale, rigetto del ricorso principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per il ricorso principale: rigetto; ricorso incidentale: rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 23 marzo 1993 il Tribunale di Venezia pronunciava decreto l’ingiunzione per l’importo complessivo di Lire 629.016.183: importo che costituiva il saldo negativo di un rapporto di conto corrente e di tre rapporti di finanziamento a rimborso rateale intercorso tra la (OMISSIS) e (OMISSIS).

Il decreto era opposto da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ da (OMISSIS), eredi del deceduto titolare dei predetti rapporti di conto corrente e di finanziamento. Deducevano gli opponenti che la banca non aveva mai ottemperato all’obbligo di rendiconto, ne’ aveva tenuto conto dei pagamenti in acconto da essi eseguiti a mezzo di assegni circolari e di cambiali; sostenevano altresi’ che non era possibile che il credito azionato fosse lievitato fino all’importo ingiunto, tenuto conto che in data (OMISSIS) era stato loro comunicato che il saldo contabile afferente i nominati rapporti ammontava a Lire 242.783.439.

La Cassa di Risparmio resisteva all’opposizione.

Con successiva citazione notificata il 4 marzo 1998 le menzionate ingiunte evocavano in giudizio la (OMISSIS) chiedendo: che la convenuta fosse dichiarata inadempiente all’obbligo di consegnare ad esse, quali eredi di (OMISSIS), la documentazione relativa ai rapporti e alle operazioni intrattenute dalla banca con il loro dante causa; che fosse determinato l’esatto ammontare del credito della banca, tenendo conto delle eccezioni relative all’illegittima antergazione e postergazione delle valute, all’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, all’addebito di interessi ultralegali per il periodo antecedente alla stipula dei contratti intercorsa nel 1990, all’applicazione di interessi commisurati alle oscillazioni del tasso ufficiale di sconto, alla mancata detrazione dal saldo dei versamenti operati, dell’illegittimo addebito sul conto corrente (OMISSIS) della somma di Lire 102.209.912 e alla mancata decurtazione dei saldi di alcuni conti ulteriori (identificati coi nn. (OMISSIS)).

Anche in questo secondo giudizio resisteva la (OMISSIS).

Il Tribunale di Venezia revocava il decreto ingiuntivo opposto, dichiarava le attrici carenti di interesse rispetto alla domanda avente ad oggetto l’accertamento dell’inadempimento della banca all’obbligo di rendiconto e condannava le opponenti al pagamento dell’importo complessivo di Euro 289.129,47, comprensivo di interessi.

Contro detta sentenza proponevano appello le (OMISSIS) e (OMISSIS).

Resisteva al gravame la (OMISSIS), la quale proponeva appello incidentale.

Con sentenza pubblicata in data 15 febbraio 2012 la Corte di appello di Venezia riformava la sentenza gravata e condannava le appellanti al pagamento dell’importo di Euro 279.455,75, comprensivo degli interessi al 17 marzo 1993, oltre interessi legali da tale data al saldo.

Con un ricorso basato su otto motivi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno impugnato per cassazione la suddetta pronuncia. Resiste la (OMISSIS) che, a sua volta, ha spiegato un ricorso incidentale fondato su tre motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo e’ dedotta violazione degli articoli 1856, 1713 e 1460 c.c., oltre che falsa applicazione dell’articolo 100 c.p.c.. La censura investe la decisione assunta dalla Corte lagunare con riferimento al primo motivo di appello, in cui si faceva questione dell’inadempimento della banca all’obbligo di rendiconto. Espongono le ricorrenti che la sentenza impugnata aveva preso in considerazione il saldo finale del conto n. (OMISSIS) al (OMISSIS), negando impropriamente il loro interesse ad ottenere idoneo rendiconto con riferimento al precedente periodo, oltre che con riguardo agli ulteriori rapporti intercorsi tra il loro dante causa e la (OMISSIS). In tal modo era stata pure posta in atto, secondo gli istanti, la violazione degli articoli 1846 e 1713 c.c., ritenendosi insussistente il contestato inadempimento della banca all’obbligo di rendiconto. Del tutto erroneamente, dunque, l’impugnata sentenza aveva ritenuto che gli estratti conto prodotti dalle stesse attrici e relativi al succitato rapporto di conto corrente fossero idonei ad adempiere l’obbligo di rendiconto. Non poteva del resto ritenersi, con riferimento ai rapporti identificati coi nn. (OMISSIS), che la richiesta di rendiconto formulata dalle appellanti fosse generica visto che proprio l’omessa rendicontazione circa le varie operazioni aveva impedito di operarne la contestazione.

Il secondo motivo di ricorso denuncia un vizio di insufficiente motivazione in relazione alla prova dell’adempimento all’obbligo di rendiconto. Si dolgono le ricorrenti che la Corte di merito avesse ritenuto adempiuto l’obbligo di rendiconto sulla sola base dell’invio dei pochi estratti conto da loro prodotti e in assenza di ogni riscontro circa l’avvenuto invio di quelli, ulteriori, concernenti sia il conto n. (OMISSIS) che gli altri rapporti sopra indicati: la pronuncia impugnata, infatti, non si era occupata del tema afferente la mancata trasmissione degli estratti conto (o del rendiconto) alle eredi di (OMISSIS).

I due motivi, che sono connessi e possono esaminarsi congiuntamente, sono fondati nei termini che si vengono a esporre.

La Corte di appello, con specifico riguardo al dedotto inadempimento all’obbligo di rendiconto, ha osservato che la relativa domanda risultava generica, in quanto “non correlata ad una specifica operazione di alcuno dei quattro conti con elementi identificativi certi”, e intesa, inoltre, ad imporre all’odierna controricorrente una prova del proprio credito, con sostanziale elisione di quella fornita attraverso l’approvazione degli estratti conto.

Ora, il conto corrente di corrispondenza e’ caratterizzato dall’esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente e tale prestazione, fornita dalla banca, costituisce oggetto di un mandato (Cass. 5 dicembre 2011, n. 25943; Cass. 15 dicembre 1970, n. 2685; cfr. pure Cass. 10 febbraio 1982, n. 815). Propriamente, infatti, il contratto di conto corrente bancario, o di corrispondenza, ha natura di contratto innominato misto, in cui concorrono gli elementi del mandato (che hanno rilievo preminente nella determinazione della sua struttura e disciplina, come si ricava dal richiamo alle norme sul mandato contenuto nell’articolo 1856 c.c., per tutte le operazioni regolate in conto corrente) ed elementi di altri negozi (cosi’ Cass. 21 dicembre 1971 n. 3701).

Tanto non basta, tuttavia, a far credere che il rendiconto della banca per l’attivita’ prestata in esecuzione del contratto trovi la sua disciplina nella regola posta dall’articolo 1712 c.c.. Vero e’ invece, che in tema di conto corrente bancario ha fondamento applicativo l’articolo 1832 c.c. (cui fa rinvio l’articolo 1857 c.c.). E in proposito, questa Corte ha ritenuto, in passato, che proprio alla luce di tale disposizione sia corretto credere che l’invio periodico degli estratti conto esaurisca, in relazione al periodo considerato, l’obbligo della banca di rendere il conto al cliente: con la conseguenza che ove questi abbia approvato, anche tacitamente, l’estratto conto ricevuto, non vi e’ piu’ titolo per richiedere, in un secondo momento, altre forme di rendiconto relative al medesimo periodo (Cass. 22 maggio 1997, n. 4598, in motivazione). Appare dunque evidente che la banca non possa considerarsi adempiente all’obbligo di rendicontare il cliente sull’andamento del rapporto, ove non consti che abbia trasmesso allo stesso gli estratti conto ad esso relativi.

Per tale ragione il rigetto della domanda di accertamento dell’inadempimento e’ ingiustificato con riferimento ai rapporti per cui non consta, in tutto o in parte, l’invio degli estratti conto atti a documentare le movimentazioni che con riferimento ad essi si erano determinate. L’affermazione della Corte di merito, secondo cui la richiesta di rendiconto non potrebbe elidere la prova delle risultanze creditorie data attraverso gli estratti conto non coglie nel segno, giacche’ quel che rileva e’, precisamente, la mancata documentazione di una parte di questi. Per altro verso, erra il giudice distrettuale laddove afferma che la domanda proposta sarebbe generica, siccome non correlata ad alcuna specifica operazione: infatti, la specificita’ della domanda va correlata al suo oggetto e questo, nel caso in esame, si identifica nei singoli rapporti dedotti in giudizio, i quali, nella fase di merito del giudizio, erano stati puntualmente individuati dagli odierni ricorrenti.

Viene lamentato col terzo motivo il vizio di contraddittorieta’ della motivazione in relazione alla domanda di accertamento dei rapporti intrattenuti tra l’istituto bancario e il dante causa delle ricorrenti. Il mezzo aggredisce la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che con riferimento ai rapporti di conto corrente nn. (OMISSIS) l’oggetto della domanda era carente della necessaria determinatezza. La Corte distrettuale aveva infatti dapprima chiaramente individuato la domanda in questione, riferendola ai suddetti rapporti, per poi affermare l’infondatezza del motivo di appello proposto assumendo che i rapporti stessi non erano stati identificati.

La censura va disattesa.

Viene in questione la statuizione resa dalla Corte distrettuale su di un motivo di appello, diverso da quello afferente il rendiconto e vertente sugli addebiti – asseritamente illegittimi – che sarebbero stati praticati sui conti nn. (OMISSIS).

Ora, in tema di errores in procedendo, non e’ consentito alla parte interessata di formulare, in sede di legittimita’, la censura di omessa motivazione, spettando alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato, o meno, il denunciato vizio di attivita’, attraverso l’esame diretto degli atti, indipendentemente dall’esistenza o dalla sufficienza e logicita’ dell’eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (Cass. 10 novembre 2015, n. 22952).

Peraltro, la censura non coglie la ratio decidendi della pronuncia impugnata, dal momento che la Corte territoriale ha riferito l’indeterminatezza della domanda non gia’ ai conti correnti in quanto tali, ma agli addebiti che le istanti hanno asserito essere stati illegittimamente operati sugli stessi, e relativi a interessi eccedenti la misura legale, a interessi anatocistici e a commissioni non pattuite.

Il quarto motivo censura la sentenza per violazione dell’articolo 2697 c.c. e, in particolare, per l’inversione dell’onere della prova circa l’esistenza ed entita’ del credito della banca relativo al conto corrente n. (OMISSIS). Asseriscono sul punto ricorrenti che la Corte di appello, pur ritenendo illegittimi gli addebiti di interessi debitori e anatocistici sul predetto conto corrente, aveva condiviso le risultanze della consulenza tecnica, fondata su un saldo passivo intermedio non giustificato da precedenti estratti conto. In tale senso, la Corte di Venezia avrebbe dovuto ritenere non fondata la pretesa azionata o, quanto meno, disporre nel senso che il saldo intermedio di Lire 162.517.164 risultante alla data del 31 dicembre 1988 dal primo degli estratti conto prodotti fosse ricondotto a zero.

Con il quinto motivo le ricorrenti si dolgono di un vizio di contraddittorieta’ della motivazione, e cio’ avendo riguardo alla prova dell’entita’ del saldo finale del conto corrente n. (OMISSIS). Asseriscono che il giudice distrettuale aveva ritenuto provato il saldo finale del conto corrente in questione in ragione della mancata contestazione degli estratti conto. Tale affermazione risultava pero’ non conciliabile con l’assunto per cui il saldo in questione non poteva considerarsi attendibile in quanto comprensivo di interessi anatocistici non dovuti.

Il quarto motivo e’ da accogliere, con conseguente assorbimento del quinto.

I due motivi afferiscono al conto corrente (diverso da quelli di cui al terzo motivo) su cui la banca ha basato, in parte, la sua domanda di ingiunzione.

La Corte di appello ha affermato che i saldi erano stati depurati “nei limiti di documentazione e di prova della denunciata capitalizzazione”. E’ tuttavia pacifico che la banca non provvide a depositare gli estratti conto anteriori a quello del 31 gennaio 1989, che recava un saldo iniziale, a debito, di Lire 162.517.164.

Per giurisprudenza costante di questa S.C., nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validita’, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca ha l’onere di produrre gli estratti a partire dall’apertura del conto; ne’ essa banca puo’ sottrarsi all’assolvimento di tale onere invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perche’ non si puo’ confondere l’onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito (Cass. 25 novembre 2010, n. 23974; in senso conforme: Cass. 20 aprile 2016, n. 7972; Cass. 18 settembre 2014, n. 19696; Cass. 26 gennaio 2011, n. 1842; Cass. 10 maggio 2007, n. 10692). Tale principio vale, ovviamente, anche ove si faccia questione dell’addebito di interessi anatocistici non dovuti. La Corte di merito, una volta accertata la non consentita contabilizzazione, da parte della banca, di interessi anatocistici, avrebbe dovuto tener conto del fatto che, con riferimento al conto corrente n. (OMISSIS), la produzione degli estratti conto non era completa: in conseguenza, non avrebbe potuto mantenere fermo il saldo debitore di apertura del primo degli estratti conto prodotti, dal momento che in esso confluivano interessi che non spettavano.

E’ oggetto del sesto motivo il vizio processuale denunciato attraverso la violazione degli articoli 342 e 345 c.p.c.. Viene ricordato che nel giudizio di primo grado la banca aveva depositato, nel corso delle operazioni peritali, in assenza del consenso delle attrici, una lettera con 13 documenti allegati sulla base dei quali il c.t.u. aveva fondato i propri calcoli: calcoli ripresi, poi, nelle due consulenze tecniche espletate in fase di gravame. Il consulente tecnico aveva ritenuto tali documenti idonei a giustificare i tassi applicati dalla banca sul conto corrente n. (OMISSIS) e un addebito di Lire 102.209.912 operato dalla (OMISSIS) in data 8 ottobre 1990, addebito contestato da esse ricorrenti. Il Tribunale aveva dichiarato inutilizzabili i predetti documenti, anche se aveva poi recepito le conclusioni della consulenza tecnica, nella quale si era tenuto conto del tasso di interesse risultante dalle comunicazioni della banca e dell’addebito summenzionato: dati, questi ultimi, ricavati dai documenti in questione. In fase di appello le consulenze tecniche esperite si erano basate sulle risultanze peritali di primo grado, ma la Corte di appello aveva ritenuto ammissibile la produzione documentale di cui trattasi: e cio’ nonostante la banca avesse mancato di reiterare in fase di gravame la produzione irritualmente attuata in prime cure e nonostante la stessa (OMISSIS) avesse omesso di richiedere che i documenti venissero acquisiti al processo.

Il motivo va disatteso.

Trattandosi di giudizio cui non e’ applicabile la novella del 1990, i documenti, in primo grado, erano suscettibili di essere prodotti fino all’udienza di precisazione delle conclusioni. In ogni caso, l’irrituale, tardiva produzione di documenti effettuata dalla parte in primo grado, anche se tempestivamente eccepita, non esclude (con riguardo a fattispecie anteriore all’entrata in vigore della novella del 1990) la possibilita’ che documenti stessi possano legittimamente depositarsi in grado d’appello, con il deposito del fascicolo, al momento della costituzione in giudizio della parte stessa (Cass. 17 luglio 2003, n. 11173; Cass. 8 gennaio 1999, n. 82). Tale produzione ha avuto luogo, come e’ stato possibile accertare accedendo ai fascicoli di parte: cio’ attraverso una indagine che, per inerire all’esame di un error in procedendo, questa Corte e’ autorizzata, e anzi tenuta, a svolgere.

Il settimo motivo denuncia violazione degli articoli 214 e 216 c.p.c., in relazione al disconoscimento, in primo grado, delle sottoscrizioni attribuite a (OMISSIS) sui documenti consegnati dalla banca al consulente tecnico nel corso delle operazioni peritali. Sostengono le ricorrenti che la Corte di appello non avrebbe potuto basare la decisione sui detti documenti, recanti la sottoscrizione del dante causa delle odierni istanti, in quanto detta sottoscrizione era stata tempestivamente disconosciuta avanti al Tribunale.

Il motivo non ha fondamento.

Vengono in questione gli scritti indicati nel precedente motivo, e, segnatamente, quelli che documentano il tasso di interesse applicato dalla banca al conto corrente n. (OMISSIS) che il Tribunale, recependo la consulenza tecnica, aveva implicitamente posto a fondamento della propria decisione.

Le ricorrenti riferiscono del disconoscimento operato in prime cure, ma non deducono che detto disconoscimento venne reiterato in appello.

Cio’ detto, una volta utilizzata la scrittura privata quale base del convincimento espresso dal giudice nella sentenza di primo grado senza che la questione del riconoscimento o disconoscimento di essa abbia costituito oggetto di doglianza in sede di appello, il giudice del gravame e’ dispensato dall’onere di motivare al riguardo e sorge, per altro verso, una presunzione di rinuncia che osta a che la doglianza possa essere avanzata per la prima volta con il ricorso per cassazione (Cass. 15 settembre 1986, n. 5599).

Con l’ottavo ed ultimo motivo le ricorrenti lamentano la violazione dell’articolo 1284 c.c., in relazione misura degli interessi debitori ultralegali applicati al contratto di conto corrente n. (OMISSIS). Sostengono che la pattuizione degli interessi convenzionali superiori al saggio legale non poteva essere fornita dai documenti unilateralmente formati dalla banca e inviati al correntista, visto che il tasso di interesse ivi indicato non risultava essere stato oggetto di accettazione scritta da parte del detto soggetto. Evidenziano, in particolare, che i documenti da loro prodotti non contenevano la documentazione di tale accettazione, mentre quelli allegati alla seconda consulenza tecnica di primo grado risultavano o privi di sottoscrizione o tempestivamente disconosciuti.

La censura e’ inammissibile, in quanto non investe la violazione dell’articolo 1284 c.c.: non prospetta un vero e proprio errore di diritto della Corte di merito nell’applicazione della norma, ma, semmai, un vizio che trova origine nell’erroneo apprezzamento delle prove documentali soggette al vaglio dello stesso giudice del gravame. All’evidenza, l’accertamento di fatto compiuto da quest’ultimo non e’ qui sindacabile.

Peraltro, la questione dell’eccepito disconoscimento – come si e’ sopra spiegato – non assume rilievo, dal momento che non e’ stata reiterata in fase di appello: sicche’ i documenti disconosciuti ben potevano essere valorizzati dalla Corte di merito ai fini della verifica circa la pattuizione scritta del saggio di interesse.

Il primo motivo di ricorso incidentale lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ed omesso esame di documenti essenziali ai fini della decisione. Osserva la controricorrente che la Corte di appello aveva riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva riconosciuto gli interessi decorrenti dal 17 marzo 1993, ma aveva stabilito che detti interessi fossero dovuti nella misura legale. Di contro, i quattro contratti che disciplinavano i rapporti oggetto dell’azione monitoria recavano la specifica indicazione dei tassi di interesse convenzionalmente pattuiti. In particolare, la Corte distrettuale aveva omesso di esaminare i tre contratti di finanziamento e il contratto di apertura di credito prodotti col ricorso per ingiunzione.

Col secondo motivo di ricorso incidentale si prospetta il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, oltre che il travisamento delle conclusioni rese dalla banca con il proprio appello incidentale. La Corte di merito – viene spiegato – aveva affermato che mancava la prova della valida pattuizione di interessi di mora: nondimeno la (OMISSIS) si era limitata a chiedere la condanna della controparte al pagamento degli interessi nella misura contrattuale.

Il terzo motivo articolato col ricorso incidentale lamenta violazione o falsa applicazione dell’articolo 1224 c.c., comma 1. Rileva la banca che l’attuata fissazione dell’interesse nella misura legale si poneva in contrasto con l’articolo 1224, comma 1, secondo cui se prima della mora sono dovuti interessi superiori al tasso legale gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.

I tre motivi in questione possono esaminarsi congiuntamente, in quanto connessi, e risultano essere fondati.

Nelle conclusioni rassegnate in fase di appello la (OMISSIS) aveva domandato la condanna della controparte al pagamento della sorte capitale maggiorata degli interessi convenzionali maturati a far data dal 18 marzo 1993: lo si desume dalla stessa sentenza impugnata ove, a pag. 4, viene riprodotta la richiesta formulata a tal fine dall’odierna controricorrente (“interessi dal 18.03.93 al saldo nella misura contrattuale cosi’ come indicato nel decreto ingiuntivo opposto (come da contratto) o in quella minore che apparira’ di giustizia”).

La (OMISSIS) ha poi trascritto, nel proprio controricorso, gli stralci dei quattro contratti (quello di apertura di credito e quelli di finanziamento) posti a fondamento della pretesa azionata in via monitoria, nella parte in cui recano l’indicazione del tasso di interesse convenzionalmente pattuito.

E’ evidente, pertanto, che alla somma capitale, per il periodo in esame, dovesse essere aggiunti interessi in tale misura. Ne’ puo’ rilevare che gli interessi in questione avessero natura moratoria, giacche’, come correttamente osservato dalla ricorrente per incidente, la pattuizione di interessi in misura superiore al tasso legale implica, a norma dell’articolo 1224 c.c., comma 1, che gli interessi moratori siano dovuti nella stessa misura.

In conclusione, vanno accolti i primi due motivi e il quarto motivo del ricorso principale, con assorbimento del quinto, mentre gli altri vanno rigettati. Il ricorso incidentale va invece integralmente accolto.

La causa deve essere rimessa alla Corte di appello di Venezia che dovra’ fare applicazione dei seguenti principi di diritto:

“nel contratto di conto corrente bancario, che e’ caratterizzato dall’esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente e che, come tale, ha ad oggetto una prestazione che si inquadra in quella tipica del contratto del mandato a cui possono aggiungersene altre – l’obbligo di rendiconto si attua attraverso l’invio periodico degli estratti conto, sicche’ la banca e’ inadempiente rispetto a tale obbligo ove non provi di avervi provveduto;

“nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validita’, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi anatocistici a carico del correntista, la banca ha l’onere di produrre gli estratti a partire dall’apertura del conto; ne’ essa banca puo’ sottrarsi all’assolvimento di tale onere invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perche’ non si puo’ confondere l’onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito”.

Il giudice di rinvio provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il quinto e rigetta gli altri; accoglie il ricorso incidentale; cassa con riferimento ai motivi accolti del ricorso principale e con riguardo al ricorso incidentale e rinvia alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese.

 

 

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Avv. Umberto Davide

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