Corte di Cassazione, Sezione 6 civile Ordinanza 6 marzo 2017, n. 5598

Orbene, e’ noto che in tema di contratto di mutuo, la L. n. 108 del 1996, articolo 1, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di la’ del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori.

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Corte di Cassazione, Sezione 6 civile Ordinanza 6 marzo 2017, n. 5598

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28067/2015 proposto da:

(OMISSIS) – SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del Commissario Liquidatore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del suo Presidente, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale alle liti in atti;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 12060/2015 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO del 4/10/2015, depositata il 21/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore della ricorrente che si riporta agli scritti e chiede l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore della controricorrente che si riporta agli scritti.

IN FATTO ED IN DIRITTO

  1. – (OMISSIS) soc.coop., in liquidazione coatta amministrativa, impugna con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, il decreto del Tribunale di Ascoli Piceno depositato il 21.10.2015, che ha accolto l’opposizione allo stato passivo della procedura, promossa dalla (OMISSIS) s.p.a. – poi (OMISSIS) s.p.a. relativamente ad un credito nascente da due mutui ipotecari stipulati dalla cooperativa ancora in bonis.

(OMISSIS) s.p.a. ha depositato controricorso.

Comunicata alle parti la relazione del consigliere designato, ex articolo 380-bis c.p.c., la controricorrente ha depositato memoria.

  1. – Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli articolo 115 c.p.c., comma 1, poiche’ il tribunale, eccepita dall’opposta la nullita’ degli interessi moratori pattuiti per superamento del tasso soglia ex lege n. 108 del 1996, non ha ritenuto ammessa siffatta circostanza, pure in mancanza di specifica contestazione da parte della banca.

Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’articolo 1, comma quarto, L. n. 108 del 1996, del Decreto Legge 29 dicembre 2000, n. 394, articolo 1, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2001, n. 24, nonche’ vizio di motivazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo il giudice di merito omesso di valutare il superamento del tasso soglia in riferimento agli interessi moratori pattuiti al momento della stipula dei due contratti di mutuo.

Con il terzo motivo deduce violazione dell’articolo 112 c.p.c., avendo il tribunale errato nel ritenere rinunciata l’eccezione di nullita’ degli interessi moratori applicati, solo in considerazione dell’intervenuta acquiescenza alla quantificazione degli interessi proposta dalla banca, da parte del difensore della procedura nel corso del giudizio.

  1. – Il primo motivo e’ infondato.

E’ vero infatti che il principio di non contestazione opera, indifferentemente, nei confronti del convenuto, come dell’attore (Cass. 3 maggio 2016, n. 8647), ma nella vicenda in esame risulta dagli atti che, a seguito del deposito della comparsa di risposta da parte della difesa della societa’ in liquidazione coatta amministrativa, nel termine accordato dal tribunale per il deposito di una memoria illustrativa, la (OMISSIS) s.p.a. contesto’ espressamente e compiutamente l’eccezione di nullita’ delle clausole relative agli interessi moratori per violazione della soglia usuraria.

  1. Il secondo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente stante la stretta connessione, sono manifestamente fondati.

Invero, e’ pacifico che in comparsa di riposta la difesa della procedura eccepi’ il superamento del tasso soglia ex lege n. 108 del 1996, in relazione agli interessi moratori pattuiti per entrambi i mutui oggetto della domanda di insinuazione al passivo.

Orbene, e’ noto che in tema di contratto di mutuo, la L. n. 108 del 1996, articolo 1, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di la’ del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324).

Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perche’ non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso; e ancora ha errato il detto giudice nel ritenere che, non contestando la quantificazione degli interessi moratori come operata dalla banca, l’opposta avrebbe sostanzialmente rinunciato all’eccezione di nullita’ della clausola relativa ai detti interessi.

In direzione contraria non vale quanto osservato nella memoria ex articolo 378 c.p.c., dalla banca controricorrente, per la decisiva considerazione che il tribunale non ha affatto ritenuto di porre a fondamento della decisione la consulenza di parte (prodotta in giudizio dall’opponente) dalla quale pure emergerebbe la mancata violazione della L. n. 108 del 1996.

  1. – In definitiva, respinto il primo motivo di ricorso ed accolti il secondo e il terzo, il decreto impugnato va cassato con rinvio per un nuovo esame e anche sulle spese del grado, al Tribunale di Ascoli Piceno, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte respinge il primo motivo, accoglie il secondo e il terzo; cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di cassazione.

 

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.