L’accertamento, da parte della medesima sentenza, dell’esistenza sul bene immobile condotto in locazione dai (OMISSIS) di un diritto di usufrutto in capo alla (OMISSIS) (circostanza pacifica tra le parti), avrebbe dovuto portare il Tribunale ad escludere la configurabilita’ di una proprieta’ “piena”, non limitata, in capo alla (OMISSIS), essendo il primo diritto reale incompatibile con il secondo.
La conseguenza di quanto sopra detto e’ che l’articolo 2051 c.c. non puo’ applicarsi ad entrambi in quanto non e’ ipotizzabile un eguale potere fisico sulla cosa da parte di persone aventi ipoteticamente titoli diversi, perche’ l’obbligo di vigilanza presuppone un potere fisico sulla cosa e quindi l’esercizio esclusivo di tale potere da parte dell’uno esclude che l’altro possa esercitare lo stesso potere. Tale principio si applica anche nel rapporto proprietario usufruttuario.

 

Per ulteriori approfondimenti in materia di locazioni si consiglia la lettura dei seguenti articoli:

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 31 ottobre 2017, n. 25819

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9399-2015 proposto da:

(OMISSIS), considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS) SPA, (OMISSIS), CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 6932/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 09/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilita’, in subordine rigetto;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2007, (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e quali legali rappresentanti dei figli minori (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero in giudizio (OMISSIS), (OMISSIS) e il Condominio di (OMISSIS), esponendo che il loro figlio (OMISSIS), mentre giocava sul balcone dell’abitazione, di proprieta’ di (OMISSIS) e condotta in locazione dagli attori giusto contratto stipulato con (OMISSIS), a seguito del cedimento della ringhiera del balcone stesso, su cui si era appoggiato, era precipitato al suolo per circa dieci metri, riportando gravissime lesioni personali. Chiesero quindi la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni derivanti dall’evento lesivo.

Si costituirono i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda, sulla base di argomentazioni varie.

In particolare, la (OMISSIS) nego’ di essere proprietaria dell’appartamento in cui si era prodotto il sinistro.

Costituitasi anche la compagnia assicuratrice (OMISSIS) S.p.a., chiamata in causa dal Condominio ed intervenuta volontariamente altra condomina dello stabile, la causa fu istruita mediante interrogatorio formale, prova per testi e c.t.u. tecnica e medico-legale sulla persona del minore.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 6932 del 9 maggio 2014, escluse la responsabilita’ del Condominio, accertando invece quella delle convenute (OMISSIS) e (OMISSIS).

Secondo il Tribunale, gli attori avevano prodotto convincenti prove in ordine alla proprieta’ dell’immobile da parte della (OMISSIS), a fronte delle quali la difesa della stessa si era limitata ad affermare, senza pero’ documentarla, la sussistenza di un errore nei dati catastali identificativi del cespite.

2. La decisione e’ stata confermata dalla Corte di Appello di Napoli con ordinanza n. 430 del 28 gennaio 2015, emessa ai sensi dell’articolo 348 bis c.p.c.

La Corte ha dichiarato inammissibile l’appello, proposto dalla (OMISSIS) unicamente sotto il profilo della contestata proprieta’ dell’unita’ immobiliare ove si e’ verificato il sinistro, ritenendo che lo stesso appello non avesse una ragionevole probabilita’ di essere accolto.

Infatti, secondo la Corte, la motivazione adottata del primo giudice e’ condivisibile considerato, da un lato, che il richiamo operato dall’appellante alle dichiarazioni da lei stessa rese nel libero interrogatorio e’ assolutamente irrilevante sul piano probatorio, dall’altro lato, che la circostanza che l’usufrutto dell’appartamento condotto in locazione dai (OMISSIS) risultasse, in base alla documentazione in atti (cioe’ un atto pubblico di divisione di comunione e di donazione di quote), in capo non alla (OMISSIS), ma a (OMISSIS), madre della (OMISSIS), non rilevava ai fini della pretesa erroneita’ della indicazione della (OMISSIS) quale proprietaria, ma semmai, in ordine alla ricorrenza dei presupposti perche’ la (OMISSIS) potesse validamente disporne in qualita’ di locatrice.

Inoltre, sarebbe palesemente inammissibile la c.t.u. invocata dalla (OMISSIS) al fine dell’accertamento della proprieta’ in questione, peraltro dalla stessa (OMISSIS) attribuita, nel corso del giudizio di primo grado, una volta al figlio di (OMISSIS), (OMISSIS) – in realta’ donatario della nuda proprieta’ dei cespiti oggetto di altra quota risultante dalla divisione della originaria comunione -, un’altra volta alla (OMISSIS) medesima.

3. Avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, propone ricorso in Cassazione (OMISSIS), sulla base di cinque motivi.

3.1 Resistono con controricorso i signori (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e quali legali rappresentanti dei figli minori (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali sollevano eccezione di inammissibilita’ del ricorso per nullita’ o inesistenza della notifica.

3.2. Le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso sollevata nel controricorso.

Sostengono i resistenti che la notifica tramite pec del ricorso e’ da considerarsi inesistente, poiche’ proveniente da un mittente la cui identita’ non e’ stata certificata dal sistema, in violazione della L. n. 53 del 1994, articolo 3 bis.

In ogni caso, la notifica sarebbe inesistente o quanto meno nulla, anche perche’ il messaggio pec non conterrebbe allegati leggibili, ne’ nel formato firmato elettronicamente (.p7m), ne’ in quello “libero” (.pdf).

Di conseguenza, non essendo intervenuta alcuna valida notifica entro il termine per la proposizione del ricorso per Cassazione (30 marzo 2015), le parti sarebbero decadute dalla possibilita’ di proporre gravarne.

4.2. L’eccezione e’ infondata.

In primo luogo, si deve osservare che, dalla relata di notifica a mezzo pec del ricorso (comprensiva delle ricevute di invio, accettazione e consegna del messaggio), non risultano anomalie con riferimento alla riconducibilita’ dell’indirizzo pec al difensore del ricorrente.

In secondo luogo, quanto alla pretesa illeggibilita’ degli allegati del messaggio pec, occorre osservare che la posta elettronica certificata e’ il sistema che, per espressa previsione di legge (Decreto del Presidente della Repubblica 11 Febbraio 2005, n. 68) consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, presentando rispetto alla posta elettronica ordinaria caratteristiche aggiuntive tali da fornire agli utenti la certezza dell’invio e della consegna (o della mancata consegna) delle e-mail al destinatario.

Tale sistema e’ stato creato proprio al fine di garantire, in caso di contenzioso, l’opponibilita’ a terzi del messaggio.

I gestori certificano quindi con le proprie “ricevute” che il messaggio: a. e’ stato spedito; b. e’ stato consegnato; c. non e’ stato alterato.

In ogni avviso inviato dai gestori e’ apposto anche un riferimento temporale che certifica data ed ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non possano esserci dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio.

Di conseguenza, secondo la giurisprudenza, la semplice verifica dell’avvenuta accettazione dal sistema e della successiva consegna, ad una determinata data ed ora, del messaggio di posta elettronica certificato contenente l’allegato notificato e’ sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica. L’eventuale mancata lettura dello stesso da parte del difensore per eventuale malfunzionamento del proprio computer andrebbe imputato a mancanza di diligenza del difensore che nell’adempimento del proprio mandato e’ tenuto a dotarsi dei necessari strumenti informatici e a controllarne l’efficienza (cfr. Cass. pen. Sez. 4, Sent., 18-01-2017, n. 2431).

Si puo’ quindi ritenere che nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della pec e di consegna della stessa nella casella del destinatario si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall’articolo 1335 c.c.

Spetta quindi al destinatario, in un’ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficolta’ di cognizione del contenuto della comunicazione legate all’utilizzo dello strumento telematico.

Di conseguenza, nel caso di specie, sarebbe stato dovere del difensore dei controricorrenti informare il mittente della difficolta’ nella presa visione degli allegati trasmessi via pec, onde fornirgli la possibilita’ di rimediare a tale inconveniente.

5.1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la “violazione dell’articolo 2051 c.c. e dell’articolo 978 e 982 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione dell’articolo 111 Cost. – Violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Il Tribunale avrebbe preso una decisione viziata da irriducibile contrasto perche’ avrebbe ritenuto che l’obbligo di vigilanza su cui si fonda la responsabilita’ ex articolo 2051 c.c. incomba in pari misura sia sul proprietario che sull’usufruttuario.

Non sarebbe invece configurabile un eguale potere fisico sulla cosa, presupposto del suddetto obbligo di vigilanza da parte di soggetti aventi (ipoteticamente) titoli diversi.

In realta’, l’esercizio di un simile potere da parte di un soggetto escluderebbe che l’altro possa esercitare lo stesso potere (Cass. 19657/2014 e 12280/2004).

Inoltre, un ulteriore contrasto sussisterebbe tra le affermazioni secondo cui in relazione allo stesso immobile vi sarebbe sia un diritto di proprieta’ piena, attribuito alla ricorrente, sia un diritto di usufrutto, riconosciuto alla (OMISSIS).

5.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la “violazione dell’articolo 100 c.p.c. – violazione dell’articolo 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione dell’articolo 115 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

Il Tribunale avrebbe erroneamente addossato al convenuto l’onere di dimostrare gli errori sui dati catastali.

Infatti i gli attori, chiedendo al Tribunale di addebitare la responsabilita’ dell’evento alla (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 2053 c.c. – che stabilisce la responsabilita’ legale presunta a carico del proprietario per i danni cagionati dalla rovina dell’edificio – avrebbero assunto l’onere di dimostrare che la stessa (OMISSIS) fosse proprietaria dell’appartamento.

Tale prova non sarebbe stata fornita dagli attori, i quali avrebbero al contrario avanzato dubbi circa l’effettiva proprieta’ dell’immobile da parte della (OMISSIS).

Gli attori avrebbero dovuto richiedere la scheda catastale relativa all’appartamento, dalla quale avrebbero potuto verificare che la proprieta’ dell’appartamento condotto in locazione in locazione era diversa da quella risultante dall’atto pubblico di divisione.

5.3. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la “violazione dell’articolo 832 c.c. e dell’articolo 981 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Il Tribunale avrebbe affermato la responsabilita’ della signora (OMISSIS) pur accertando che la stessa non ha mai utilizzato l’immobile ne’ ha mai disposto dello stesso in modo pieno ed esclusivo.

Nel nostro ordinamento, pero’ non sarebbe concepibile che il diritto di proprieta’ di un bene sia disgiunto dal potere di disposizione sul bene stesso, che costituisce il primo fondamentale attributo della proprieta’. (Cass. 58/1706).

5.4. Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la “violazione dell’articolo 116 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

La sentenza sarebbe nulla in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente attribuito all’unico documento esibito dagli attori (l’atto pubblico di divisione) il valore di “convincenti prove documentali”.

Al contrario, il giudice di primo grado avrebbe dovuto considerare tale documento nei limiti del prudente apprezzamento di cui all’articolo 116 c.p.c.

Inoltre, non si potrebbe considerare quale “attestato di proprieta’” di un immobile il contratto di divisione, quando e’ pacifico che la persona indicata nell’atto e’ priva del potere di disposizione del bene.

5.5. Con il quinto motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la “violazione dell’articolo 1362 c.c. e ss. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Nell’attribuire efficacia di prova della proprieta’ all’atto di divisione della comunione, il Tribunale avrebbe violato le regole di ermeneutica contrattuale.

Infatti, se avesse correttamente tenuto conto del comportamento complessivo tenuto dalle parti successivamente all’atto di divisione, avrebbe dovuto rilevare che, sin dal compimento dello stesso, la ricorrente non avrebbe mai disposto dell’immobile nel quale si e’ verificato l’incidente poiche’ dello stesso avrebbero sempre disposto gli usufruttuari (OMISSIS) e (OMISSIS).

Inoltre, il Tribunale avrebbe dovuto interpretare le clausole dell’atto di divisione l’una per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risultava dal complesso dell’atto, ed avrebbe dovuto rilevare che l’appartamento assegnato alla ricorrente le era stato attribuito a titolo di proprieta’ piena, con riserva dell’usufrutto uxorio a favore della madre, con conseguente esclusione di un possibile contemporaneo usufrutto della (OMISSIS).

6. Il ricorso e’ fondato per quanto di ragione.

Sussiste infatti la lamentata nullita’ della sentenza per irriducibile contrasto logico-giuridico tra le argomentazioni che ne costituiscono il fondamento.

L’accertamento, da parte della medesima sentenza, dell’esistenza sul bene immobile condotto in locazione dai (OMISSIS) di un diritto di usufrutto in capo alla (OMISSIS) (circostanza pacifica tra le parti), avrebbe dovuto portare il Tribunale ad escludere la configurabilita’ di una proprieta’ “piena”, non limitata, in capo alla (OMISSIS), essendo il primo diritto reale incompatibile con il secondo.

La conseguenza di quanto sopra detto e’ che l’articolo 2051 c.c. non puo’ applicarsi ad entrambi in quanto non e’ ipotizzabile un eguale potere fisico sulla cosa da parte di persone aventi ipoteticamente titoli diversi, perche’ l’obbligo di vigilanza presuppone un potere fisico sulla cosa e quindi l’esercizio esclusivo di tale potere da parte dell’uno esclude che l’altro possa esercitare lo stesso potere. Tale principio si applica anche nel rapporto proprietario usufruttuario.

Pertanto la Corte d’Appello deve riesaminare l’atto di divisione nella sua complessita’, al di la’ dell’indicazione dell’interno, ed al fine della individuazione del proprietario e/o usufruttuario dell’unita’ immobiliare in questione dovra’ fare riferimento sia alla descrizione dell’immobile (confini e planimetria), sia al comportamento delle parti successivo alla divisione.

7. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione e rinvia anche per le spese di legittimita’, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione e rinvia anche per le spese di legittimita’, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.