L’accertamento della lesione della legittima consta di un’operazione complessa (art. 556 c.c.): a tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell’apertura della successione; quindi, alla detrazione dal relictum dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data; e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell’apertura della successione (art. 747 e 750 c.c.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 c.c.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del relictum al netto ed il valore del donatum ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 c.c.).
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Il testamento olografo, pubblico e segreto.
Tribunale|Brescia|Sezione 3|Civile|Sentenza|2 ottobre 2019| n. 2371
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
sezione terza civile
Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Elda Geraci – presidente
Andrea Tinelli – giudice
Andrea Giovanni Melani – giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 6547/2015 promossa da
(…) (c.f. (…)), difeso dagli avvocati Ni.Ca., Pi.Ti., Ma.Va., elettivamente domiciliato presso lo studio degli avvocati Pi.Ti. e Ma.Va., in Brescia, via (…)
attore
contro
(…) (c.f. (…)), (…) (c.f. (…)), (…) (c.f. (…)), difesi dagli avvocati En.Pe., Cl.Ta., An.Fi., elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato An.Fi., in Brescia, via (…)
convenuti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, (…) ha convenuto in giudizio (…) (o (…)) (…), (…), (…) (o (…)) (…), assumendo di essere figlio di (…), giusta sentenza n. 1500/2011, emessa da questo Tribunale il 3 maggio 2011, passata in giudicato a seguito della pronuncia della sentenza n. 11227/2014 della Corte di cassazione;
che (…) è deceduto il 17 aprile 1979; che, al momento del decesso, (…) era coniugato con (…), deceduta il 27 aprile 2009; che dalla relazione tra (…) e (…) sono nati gli odierni convenuti;
che, con testamento olografo del 17 novembre 1978, (…) ha disposto del suo patrimonio in favore della moglie e dei figli, qui convenuti; che, nel corso degli anni, alcuni beni caduti in successione sono stati oggetto di disposizione da parte dei convenuti;
che i convenuti risultano intestatari di cespiti immobiliari, in forza di acquisti effettuati mediante pagamento del prezzo con denaro del padre; che nell’asse ereditario deve essere ricompresa anche la partecipazione che (…) aveva nella I. s.p.a.;
che all’atto di acquisto della predetta partecipazione (…) ha acquistato un’ulteriore quota a favore di (…); che, il 26 febbraio 1990, i convenuti sono succeduti a (…), sorella del padre, per rappresentazione di quest’ultimo, per la quota pari a 3780/26460; che, il 10 luglio 1995, l’intero compendio ereditario relitto di (…) è stato venduto da tutti gli eredi al prezzo di L. 2.265.000.000.
1.1. L’attore ha azionato il diritto di partecipare alla successione del padre e della zia paterna.
Con riguardo alla successione del padre, in fatto, l’attore ha ricostruito il compendio immobiliare relitto per come devoluto ai convenuti, secondo le disposizioni testamentarie (par. 9, pp. 3 ss. cit.);
ha annoverato i negozi compiuti dai convenuti aventi ad oggetto alcuni dei diritti acquistati a titolo di successione al padre (par. 11, pp. 6 s. cit.); ha quindi elencato i beni ereditari ancora risultanti nel patrimonio di ciascun convenuto (par. 12, pp. 7 ss. cit.);
ha elencato i negozi, qualificati alcuni come donazioni dirette e altri come donazioni indirette, compiuti dal padre a favore dei convenuti (par.par. 13 e 15, pp. 11 ss. cit.); ha infine ricostruito il compendio mobiliare relitto (par. 14, pp. 14 ss. cit.).
L’attore ha dedotto che, attesa la sopravvenuta dichiarazione giudiziale di paternità, in forza dell’art. 687 c.c., il testamento olografo del padre è da ritenersi revocato per sopravvenienza di figli, e che, di conseguenza, ha diritto ad acquisire un sesto del patrimonio ereditario ai sensi degli artt. 581 e 566 c.c.
L’attore ha altresì esperito, in subordine, azione di riduzione; in particolare, egli ha assunto di essere legittimario totalmente pretermesso e di avere diritto alla quota di riserva pari ad un ottavo dell’asse ereditario.
Con riguardo alla successione della zia paterna, l’attore ha dedotto il diritto a conseguire un quarto della quota di patrimonio ereditato dai convenuti, corrispondente alla parte di prezzo ricavato dalla vendita dell’intero patrimonio.
1.2. L’attore ha chiesto, accertate la qualità di erede di (…), la revocazione di diritto delle disposizioni testamentarie e la devoluzione dell’eredità ai sensi degli artt. 581 e 566 c.c., di ricostruire l’asse ereditario, di sciogliere la comunione ereditaria, di attribuirgli in natura la quota di un sesto dell’asse ereditario;
in subordine, accertate la qualità di erede di (…) e la lesione della sua quota di riserva, di ricostruire l’asse ereditario, di procedere proporzionalmente alla riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota disponibile ed eventualmente alla riduzione delle donazioni, di sciogliere la comunione ereditaria, di attribuirgli in natura la quota di un ottavo dell’asse ereditario;
sempre in via principale, accertati la qualità di erede di (…) e il diritto a partecipare per rappresentazione dello stesso alla successione di (…), la condanna dei convenuti al pagamento del ricavato della vendita della quota ereditaria, pari ad Euro 41.777,67, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi dalla vendita;
in ogni caso, la condanna dei convenuti a restituire i frutti dalla data di apertura della successione ovvero dalla domanda giudiziale.
2. (…), (…) e (…) si sono costituiti in giudizio, svolgendo plurime eccezioni in rito e nel merito.
2.1. Quanto alla successione di (…), i convenuti hanno eccepito l’inapplicabilità dell’art. 687 c.c., la nullità ovvero l’inammissibilità dell’azione di riduzione e, nel merito, l’intervenuta prescrizione, in subordine, l’illegittimità costituzionale dell’art. 480 c.c. e del combinato disposto degli artt. 553, 2935 c.c., in ogni caso, l’intervenuta usucapione del compendio immobiliare relitto; i convenuti hanno anche dedotto la ricorrenza dell’abuso del diritto.
I convenuti hanno contestato la ricostruzione attorea dell’asse ereditario e ogni altra deduzione; hanno altresì eccepito la nullità ovvero l’inammissibilità della domanda di divisione.
Quanto alla successione di (…), i convenuti hanno eccepito il difetto di integrazione del contradditorio, non essendo stati citati gli altri eredi, e l’illegittimità costituzionale dell’art. 104, commi 1, 2, 3, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154; inoltre, nel merito, hanno assunto che la quota spettante all’attore deve essere decurtata delle passività costituite dall’imposta di successione da loro pagata.
2.2. I convenuti hanno chiesto una statuizione corrispondente alle loro eccezioni e, nel merito, il rigetto delle domande e, in subordine, l’accoglimento delle pretese attoree nei limiti di quanto accertato in base alle loro allegazioni e deduzioni.
3. Con ordinanza del 1 ottobre 2015, è stata rigettata l’eccezione di integrazione del contraddittorio ed è stato disposto l’avvio del procedimento di mediazione civile obbligatoria.
All’udienza dell’11 aprile 2017, sono state assunte le prove orali.
All’udienza dell’8 febbraio 2018, le parti hanno precisato le conclusioni, secondo quanto disposto con l’ordinanza del 30 novembre 2016 di rimessione della causa al collegio per la decisione sulle questioni pregiudiziali sollevate.
Su istanza dei convenuti, formulata in sede di precisazione delle conclusioni e reiterata alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, è stata celebrata l’udienza di discussione orale innanzi al collegio in data 4 aprile 2019, ai sensi dell’art. 275, co. 2, c.p.c.
A seguito della discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione e decisa nella camera di consiglio del 25 luglio 2019.
1. L’attore è figlio (nato fuori del matrimonio) di (…) come dichiarato con sentenza di questo Tribunale n. 1500/2011, pubblicata il 3 maggio 2011 (doc. n. 1 fasc. att.), che ha acquistato autorità di cosa giudicata a seguito della pronuncia della sentenza n. 11227/2014 del 21 maggio 2014, con cui la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso avverso la sentenza n. 1194/2012 del 23 ottobre 2012 della Corte di appello di Brescia, di conferma della sentenza di primo grado (rispettivamente docc. nn. 3 e 2 fasc. att.).
L’attore ha dedotto di vantare diritti successori sul patrimonio lasciato dal padre.
Plurime sono le domande formulate dall’attore.
Occorre procedere partitamente.
1.1. L’attore ha invocato l’applicabilità dell’art. 687 c.c., che disciplina l’ipotesi di revocazione legale delle disposizioni testamentarie per sopravvenienza di figli.
L’art. 687, co. 1, c.c. dispone che “Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l’esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente del testatore, benché postumo, anche adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio”.
Secondo l’attore, la sopravvenuta dichiarazione giudiziale di paternità implicherebbe la revocazione di diritto del testamento olografo redatto dal padre, con conseguente apertura della successione legittima, in virtù della quale egli parteciperebbe alla comunione ereditaria per la quota di un sesto ai sensi degli artt. 581 e 566 c.c.
L’art. 687 c.c. si applica anche nel caso di sopravvenuta dichiarazione giudiziale di paternità, quale è la fattispecie concreta.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, “in tema di revocazione del testamento per sopravvenienza di figli, il disposto dell’art. 687 c.c., comma 1, ha un fondamento oggettivo, riconducibile alla modificazione della situazione familiare rispetto a quella esistente al momento in cui il de cuius ha disposto dei suoi beni, sicché, dovendo ritenersi che tale modificazione sussista non solo quando il testatore riconosca un figlio ma anche quando venga esperita nei suoi confronti vittoriosamente l’azione di accertamento della filiazione, il testamento è revocato anche nel caso in cui si verifichi il secondo di tali eventi in virtù del combinato disposto dell’art. 277 c.c., comma 1, e art. 687 c.c., senza che abbia alcun rilievo che la dichiarazione giudiziale di paternità o la proposizione della relativa azione intervengano dopo la morte del de cuius, né che quest’ultimo, quando era in vita, non abbia voluto riconoscere il figlio, pur essendo a conoscenza della sua esistenza” (Cass. civ., sez. II, 21 maggio 2019, n. 13680).
Il legislatore ha previsto la revocazione di diritto delle disposizioni testamentarie esclusivamente nell’ipotesi in cui l’ereditando non avesse figli o ignorasse di averli al momento della redazione dell’atto di ultima volontà.
Una parte della dottrina e la giurisprudenza, nella sua unanimità, escludono la revocazione nell’ipotesi di sopravvenienza di figli ulteriori.
Almeno due sono i limiti ermeneutici che ostano all’applicazione dell’art. 687 c.c. alla fattispecie in esame.
Un primo limite riposa nel carattere eccezionale delle ipotesi di revocazione legale delle disposizioni testamentarie, che impone un’interpretazione della disposizione aderente alla lettera e preclude l’applicazione analogica della norma ricavata (art. 14 disp. prel. c.c.).
Un secondo limite deriva dal criterio della ragionevolezza, di cui il bilanciamento di interessi contrapposti ne costituisce espressione tecnica.
A quest’ultimo proposito, la Corte di cassazione ha statuito che “l’ancorare in chiave oggettiva la revocazione ad una modificazione della situazione familiare, sia pure nella prospettiva di assicurare una tutela della posizione dei figli, impone di affermare che la modificazione debba essere tale da creare un quadro oggettivo radicalmente mutato rispetto a quello presentatosi al testatore alla data di redazione del testamento, e che appaia quindi connotato dalla sopravvenienza di figli, di cui si ignorava l’esistenza.
Ciò che vuol dirsi è che non ogni mutamento della composizione del quadro familiare, quale la nascita di figli ulteriori può portare alla revocazione, ma solo quello che denoti, con la necessità anche di un richiamo alla ipotetica volontà del de cuius, legata alle … considerazioni in merito alla preponderanza dell’affetto nei confronti dei figli, non ancora provato alla data cui risale il testamento, una situazione affatto diversa, e che possa appunto giustificare la revocazione.
Inoltre, ed a favore sempre della lettura rigorosa della previsione di cui all’art. 687 c.c., non possono trascurarsi alcuni inconvenienti che la più attenta dottrina ha avuto modo di segnalare in relazione all’ipotesi in cui invece si optasse per la revocazione anche in caso di sopravvenienza di figli ulteriori. In tal senso si pensi al caso in cui il testatore abbia deciso di non istituire il figlio a lui noto, preferendo altri soggetti ovvero che al contrario, abbia deciso di istituirlo, in tutto il suo patrimonio o anche solo in parte dello stesso.
Nel primo caso, il figlio noto, in assenza di figli sopravvenuti, potrebbe tutelare le sue ragioni solo avvalendosi dell’azione di riduzione, mentre, qualora vengano scoperti altri figli, o ne sopravvengano, e si ammettesse l’estensione dell’art. 687 c.c., verrebbe alla successione legittima, contro, però, la volontà (reale) del testatore. Nel secondo caso, sempre ammessa l’estensione analogica dell’art. 687 c.c., anziché essere soggetto all’azione di riduzione, nuovamente il figlio noto, scoperti o sopravvenuti altri figli, verrebbe alla successione legittima, ancora una volta contro la volontà (reale) del testatore” (Cass. civ., sez. II, 28 luglio 2017, n. 18893).
Il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione appare la sola ragionevole soluzione rispondente all’esigenza di bilanciare i plurimi interessi in conflitto, vale a dire la tutela della volontà del testatore (che è ultima volontà in quanto destinata a produrre effetti per il tempo in cui il disponente avrà cessato di vivere), la tutela della certezza delle situazioni giuridiche soggettive che sono state conformate in positivo e in negativo dalla volontà del testatore, la tutela degli interessi successori dei figli ovvero dei discendenti del testatore.
Quest’ultima tutela non è totalmente o anche solo essenzialmente compromessa.
Il figlio sopravvenuto ad altri già esistenti e noti al de cuius al momento della redazione del testamento (ovvero il suo discendente ex art. 687, co. 4, c.c.) non è escluso dalla successione del genitore, potendo avvalersi della tutela offerta dal regime della successione c.d. necessaria.
Qualora invece si dovesse ritenere applicabile l’art. 687 c.c. anche all’ipotesi di sopravvenienza di figli ulteriori, sarebbe totalmente pregiudicata la tutela della volontà reale del testatore.
Nella fattispecie concreta, l’ereditando ha disposto con testamento a favore dei tre figli, odierni convenuti, sicché il testamento rimane insensibile alla dichiarazione giudiziale di paternità pronunciata in favore dell’attore.
Le domande attoree sub a) di cui alle conclusioni, vale a dire a.1), a.2), a.3), sono pertanto rigettate, perché formulate sul presupposto del positivo accertamento della revocazione di diritto delle disposizioni testamentarie.
1.2. Per l’ipotesi, qui verificatasi, di accertamento negativo della revocazione di diritto delle disposizioni testamentarie, l’attore ha dedotto il diritto di partecipare alla successione del padre nei limiti della quota di riserva, pari ad un ottavo del patrimonio ereditario.
L’attore ha assunto di essere legittimario totalmente pretermesso e che la quota di riserva sarebbe stata lesa dalle disposizioni testamentarie ed, eventualmente, dalle donazioni disposte dall’ereditando.
Non è controversa tra le parti la qualificazione giuridica come azione di riduzione della domanda sub (…)) e (…)) delle conclusioni rassegnate nell’atto di citazione e richiamate in sede di precisazione delle conclusioni.
I convenuti hanno eccepito la nullità ovvero l’inammissibilità della domanda per vizi relativi alla c.d. editio actionis ex art. 164, co. 4, c.p.c..
La nullità della citazione può essere pronunciata in caso di omissione o assoluta incertezza della cosa oggetto della domanda art. 163, co. 3, n. 3), c.p.c. ovvero in caso di mancanza di esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda art. 163, co. 3, n. 4), c.p.c..
L’attore ha rappresentato che suo padre ha disposto per testamento in un’epoca in cui ancora non era certo lo status filiationis; che il testamento infatti non contempla la sua posizione; che suo padre ha disposto del patrimonio con plurime donazioni.
L’attore ha dedotto la lesione della quota di riserva e ne ha chiesto la reintegrazione.
I convenuti hanno tra l’altro lamentato la mancata determinazione del valore della massa ereditaria (relitcum e donatum), del valore (assoluto) della quota di riserva, dell’entità della lesione.
Dall’esame complessivo dell’atto introduttivo, testé sintetizzato, si ricavano invece adeguati elementi per potere individuare in modo univoco il petitum – reintegrazione della quota di riserva – e la causa petendi (quale fatto costitutivo della pretesa) – la qualità di legittimario (elemento soggettivo) e la lesione della quota di riserva per totale pretermissione (elemento oggettivo) – dell’azione.
Le censure dei convenuti operano semmai sul piano diverso e successivo del merito, in cui si accerta la fondatezza della domanda, in virtù dell’assolvimento degli oneri di allegazione e di prova delle parti, giusta il criterio di riparto ex art. 2697 c.c.
La lacunosità assertiva lamentata dai convenuti non ha impedito loro di compiere le proprie difese.
Invero, in generale, ogniqualvolta sia chiara la pretesa dedotta in giudizio (nel caso di specie la reintegrazione della quota di riserva totalmente lesa), la controparte è in grado di contraddirla.
Il contenuto delle difese della controparte sarà logicamente calibrato in relazione alle difese avversarie: potrà essere sufficiente denunciare il mancato assolvimento dell’onere di allegazione (dei fatti ulteriori a quelli puramente costitutivi: questi ultimi hanno la funzione di identificare la pretesa, mentre i primi esprimono la fondatezza della pretesa) e di prova ovvero sarà necessario, in termini di onere, contestare gli enunciati di fatto, nella misura dipendente dalla loro articolazione, agli effetti dell’art. 115, co. 1, c.p.c., nonché sarà utile, attesa l’assenza di un vero e proprio onere, confutare le deduzioni in diritto.
La domanda di riduzione non è fondata.
L’azione di riduzione è un’azione di accertamento costitutivo, volta a fare dichiarare l’inefficacia, in tutto o in parte, delle disposizioni testamentarie e degli atti di liberalità posti in essere in vita dal de cuius che, eccedendo la quota disponibile, abbiano leso la quota riservata dalla legge ad alcune categorie di successibili come legittimari.
L’accertamento della lesione della legittima consta di un’operazione complessa (art. 556 c.c.): “A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell’apertura della successione; quindi, alla detrazione dal relictum dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data; e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell’apertura della successione (art. 747 e 750 c.c.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 c.c.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del relictum al netto ed il valore del donatum ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 c.c.)” (Cass. civ., sez. II, 24 luglio 2012, n. 12919).
Il giudice deve (perché in grado di) compiere le predetta operazione soltanto qualora le parti abbiano fornito gli elementi utili, in conformità al principio dispositivo che informa il processo civile.
In difetto di allegazioni, non è obbligo del giudice sopperire alle lacunosità assertive.
Soltanto in caso di contestazione tra le parti circa la conformità al vero di determinati enunciati, il giudice è tenuto ad avvalersi di ogni strumento che gli consenta di superare il conflitto e di decidere.
Gli oneri di allegazione e di prova a carico del legittimario hanno un contenuto preciso, desumibile proprio dagli artt. 556, 564 c.c..
Per giurisprudenza consolidata, “il legittimario che propone l’azione di riduzione ha l’onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata …; a tal fine, ha l’onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l’uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibilità e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius” (Cass. civ., sez. II, 19 gennaio 2017, n. 1357).
L’attore ha completamente ignorato il principio di diritto enunciato.
La domanda di riduzione si esaurisce, difatti, nella sua formale proposizione.
L’attore non ha determinato con esattezza il valore della massa ereditaria (quindi il valore dei singoli beni ivi comprese le donazioni), né il valore della quota di legittima violata, e non ha indicato entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva.
L’attore non ha provveduto a colmare le lacune con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1) c.p.c., ultimo termine utile per precisare le circostanze poste a sostegno della propria domanda. Inoltre, si rammenta che non è obbligo del giudice ricercare gli elementi di fatto, mediante l’esame dei documenti acquisiti al processo, la cui produzione è strumentale soltanto alla prova di una circostanza precisamente allegata, altrimenti, l’operazione del giudice si rivelerebbe arbitraria (cfr. Cass. civ., sez. un., 1 febbraio 2008, n. 2435; Cass. civ., sez. VI, 5 febbraio 2019, n. 3363).
Non si può certo ritenere esentato dall’onere di allegazione il legittimario totalmente pretermesso, qualità che non comporta distinzioni di sorta.
La lacunosità che connota le difese attoree è tale che è completamente rimessa al giudice ogni singola operazione, dalla stima dei beni alla determinazione dell’entità delle lesione, quindi anche all’accertamento se vadano ridotte e in che termini le sole disposizioni testamentarie ovvero anche le donazioni. A quest’ultimo proposito, giova rilevare che è lo stesso attore a non nutrire certezza alcuna (per avere omesso di eseguire e rappresentare i calcoli necessari) circa le disposizioni che devono essere ridotte, se quelle testamentarie ovvero anche quelle donative (pp. 24 e 38 cit.).
Le difficoltà di allegazione e di prova non esonerano la parte dai suoi oneri.
Il rilievo dell’attore, secondo cui non è “possibile … fornire dati numerici attendibili, proprio per le ragioni indicate dai convenuti e, cioè, per il lungo tempo trascorso dalla successione e per le trasformazioni che, in ipotesi, hanno frattanto interessato l’asse ereditario” p. 4 memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c., costituisce semmai indiretta denuncia del mancato assolvimento del suo onere.
L’intervento giudiziale preteso dall’attore è manifestamente esplorativo, sicché, ove esercitato, sarebbe affatto arbitrario.
Questo collegio infine osserva che, con il testamento, l’ereditando non ha disposto dell’intero patrimonio, bensì dei soli (o perlomeno di alcuni dei) diritti immobiliari (doc. n. 4 fasc. att.).
Nulla l’ereditando ha disposto in punto di beni mobili.
Non occorre in questa sede, anche perché estraneo alle difese delle parti, passare in rassegna le diverse opzioni ermeneutiche circa la sorte dei beni di cui il testatore non abbia disposto.
Anche a volere accogliere l’opzione secondo cui non vi è luogo alla successione legittima ex art. 457, co. 2, c.c. per i beni ignorati dal testatore o sopravvenuti, in presenza di una disposizione testamentaria a titolo universale, sia pure in forma di istituzione ex re certa, attesa la forza espansiva della stessa, si deve ritenere non operativo questo meccanismo nel caso di specie.
Dalle stesse allegazioni attoree, risulta ragionevole ipotizzare che l’ereditando non ignorasse l’esistenza anche di beni mobili, tra cui, in particolare, la partecipazione sociale di I. s.p.a., pari al 31% del capitale sociale, acquistata pochi anni prima di redigere il testamento (1973 o 1974).
Si deve ritenere che la volontà del de cuius espressa nel testamento fosse quella di sistemare esclusivamente i diritti reali sulle cose immobili, pur nella consapevolezza di vantare ulteriori diritti (mobiliari).
Ciò significa che per la parte mobiliare del patrimonio ereditario si sarebbe aperta la successione legittima.
Questo rilievo porta a considerare apodittica l’esistenza della lesione della quota di riserva denunciata dall’attore.
Invero, ignorando e il valore dei beni oggetto dei negozi dell’ereditando (testamento e donazione) e il valore dei beni ad essi estranei, non è possibile affermare che vi sia stata una lesione della legittima: non si può escludere che, considerato che la quota in caso di successione legittima è maggiore della quota di riserva, l’insieme dei beni mobiliari avesse un valore quantomeno sufficiente a soddisfare la quota di riserva.
Le domande attoree sub b) di cui alle conclusioni, vale a dire b.1), b.2), b.3), b.4), sono pertanto rigettate, perché formulate sul presupposto della reintegrazione della quota di legittima.
2. L’attore ha dedotto di vantare diritti successori sul patrimonio lasciato da (…), zia paterna.
L’attore ha invocato, anche in questo caso, l’art. 104, commi 1 e 2, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 134, atto normativo rubricato “Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della L. 10 dicembre 2012, n. 219”, a mente del quale “Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell’entrata in vigore della L. 10 dicembre 2012, n. 219, sono legittimati a proporre azioni di petizione di eredità, ai sensi dell’articolo 533 del codice civile, coloro che, in applicazione dell’articolo 74 dello stesso codice, come modificato dalla medesima legge, hanno titolo a chiedere il riconoscimento della qualità di erede. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell’entrata in vigore della L. 10 dicembre 2012, n. 219, possono essere fatti valere i diritti successori che discendono dall’articolo 74 del codice civile, come modificato dalla medesima legge”.
I convenuti hanno eccepito l’illegittimità costituzionale delle disposizioni riferite, unitamente al terzo comma del medesimo articolo, per violazione degli artt. 2, 29, 30, 77 (recte 76 e 77, co. 1) Cost., perché la retroattività degli effetti delle norme ricavate dalle disposizioni citate non sarebbe sorretta da adeguata giustificazione e comporterebbe un (irragionevole) pregiudizio per i principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche soggettive.
Sulla questione di costituzionalità eccepita, si è pronunciata la Corte costituzionale con sentenza di rigetto n. 146/2015, depositata il 9 luglio 2015, sopravvenuta nelle more del processo.
Si evidenzia che, oltre ad avere escluso l’esistenza del vizio formale dipendente dalla violazione dei limiti imposti dalla legge delega, la Corte costituzionale ha individuato un’adeguata giustificazione della retroattività nella “tutela di un valore di rilievo costituzionale – quello della completa parificazione dei figli naturali ai figli nati all’interno del matrimonio – specificamente riconducibile all’art. 30, primo comma, Cost.: un valore coerente anche al bene della “vita familiare”, di cui all’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, nel senso della sua tutelabilità anche con riguardo alla famiglia costruita fuori dal matrimonio”.
Sebbene la pronuncia abbia avuto ad oggetto i soli commi secondo e terzo dell’art. 104 cit. il principio di diritto enunciato dalla Corte costituzionale è sicuramente applicabile, per omogeneità di fattispecie, anche al primo comma.
L’attore ha assunto che i convenuti hanno ereditato dalla zia per rappresentazione del padre la quota pari a 3780/26460 del compendio relitto, il quale è stato venduto per intero da tutti gli eredi al prezzo di L. 2.265.000.000.
L’attore ha quindi calcolato che la quota di prezzo ricavata dai convenuti è pari a L. n. 3 del 2 3.571.428 e che dovendo essere divisa per quattro ha diritto a ricevere la somma di L. 80.892.857 corrispondente ad Euro 41.777,67.
I convenuti non hanno contestato i predetti enunciati e i calcoli eseguiti dall’attore.
I convenuti hanno eccepito il difetto di integrazione del contraddittorio, poiché avrebbero dovuto partecipare al processo tutti gli eredi di (…).
L’eccezione è infondata.
La domanda proposta dall’attore è giuridicamente qualificabile come petizione di eredità (art. 533 c.c.), mediante la quale l’erede chiede l’accertamento della qualità di erede, per conseguire la restituzione alla massa ereditaria dei beni ereditari posseduti da un terzo a titolo di erede (c.d. possessor pro herede) ovvero senza titolo alcuno (c.d. possessor pro possessore).
L’attore ha allegato di avere fatto valere invano le sue pretese nei confronti dei convenuti (p. 17 cit.).
Questi ultimi non hanno contestato specificamente l’enunciato.
Si deve pertanto ritenere che fosse contestata la qualità di erede in capo all’attore, quale presupposto dell’azione.
Si rammenta che la mancata contestazione in giudizio della qualità ereditaria non incide sulla natura dell’azione, che rimane una petizione di eredità.
In ogni caso, nella fattispecie concreta, i convenuti hanno contestato il diritto dell’attore a partecipare alla successione della zia paterna, eccependo l’illegittimità costituzionale delle norme attributive della predetta posizione.
Inoltre, ciò che pretende l’attore è la restituzione dei beni ereditari.
In applicazione dell’art. 535, co. 2, c.c., l’attore pretende la restituzione della somma corrispondente al prezzo della vendita della quota ereditata dai convenuti.
Così qualificata l’azione, non ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra i coeredi (in argomento, Cass. civ., sez. II, 27 giugno 2011, n. 14182), in quanto la legittimazione passiva spetta soltanto a chi abbia usurpato l’eredità.
La domanda dell’attore è meritevole di accoglimento.
Per effetto delle disposizioni menzionate all’inizio del paragrafo, l’attore ha diritto di partecipare alla successione della zia materna.
Come già esposto, i convenuti non hanno contestato l’entità della quota ereditata e l’entità della frazione spettante all’attore.
I convenuti si sono limitati ad affermare che occorre tenere conto delle passività e in particolare dell’imposta di successione all’epoca da loro pagata.
I convenuti non hanno però assolto l’onere di allegazione e di prova gravante sulla loro posizione processuale.
Per le medesime considerazioni espresse con riguardo alla posizione attorea in relazione alla domanda di riduzione, questo collegio ritiene che le difficoltà anche solo di allegazione di una circostanza, perché molto risalente nel tempo, non comportano l’esonero dal corrispondente onere, anche per la semplice ragione che trattasi di difficoltà che incontrerebbe lo stesso giudice, sollecitato dalla parte ad esercitare poteri officiosi al fine di sopperire alle proprie omissioni.
Se è comprensibile che i convenuti non ricordino l’ammontare dell’imposta versata, comunque era loro onere ricorrere ad ogni strumento per stimolare la memoria.
Detto altrimenti, assumono carattere esplorativo i poteri officiosi invocati dai convenuti, quali la richiesta di informazioni all’Agenzia delle entrate e la consulenza tecnica, atteso che gli stessi avrebbero potuto rivolgersi all’amministrazione finanziaria per ottenere le informazioni richieste e in caso negativo richiedere l’iniziativa del giudice ovvero, nell’ipotesi in cui l’amministrazione finanziaria avesse negato l’esistenza attuale dei documenti ricercati, confezionare la perizia pretesa al fine di attribuire base razionale ai loro asserti.
I convenuti sono condannati a pagare all’attore la somma di Euro 41.777,67.
Gli interessi sono dovuti nella misura legale e a fare data dalla domanda, in forza del combinato disposto degli artt. 535, co. 1, 1148, co. 1, parte prima c.c..
Che i convenuti abbiano acquistato il possesso dei beni della zia paterna in buona fede ex art. 535, co. 3, c.c. non pare ci siano dubbi.
I convenuti erano muniti di titolo, perché eredi legittimi.
Inoltre, al momento dell’acquisto del possesso (e comunque nel 1995 all’atto della vendita della quota ereditata) essi non potevano sapere dell’esistenza giuridica di un ulteriore fratello, anch’egli coerede, atteso che la dichiarazione giudiziale di paternità in favore dell’attore è stata pronunciata numerosi lustri più tardi.
Dal canto suo, l’attore non ha allegato alcuna circostanza indice di mala fede ovvero di errore dipendente da colpa grave, al tempo dell’acquisto del possesso.
Nulla è dovuto dai convenuti a titolo di rivalutazione.
Il credito azionato dall’attore è ascrivibile alla categoria dei crediti di valuta.
L’attore non ha assolto i suoi oneri.
Secondo consolidata giurisprudenza, “il creditore di un’obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l’onere di domandare il risarcimento del “maggior danno” ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2, e non può limitarsi a richiedere la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest’ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta” (Cass. civ., sez. I, 14 dicembre 2018, n. 32521).
3. La domanda di condanna dei convenuti alla restituzione dei frutti non è fondata, atteso il rigetto delle domande formulate sub a) e b).
Per quanto riguarda i frutti relativi alla somma corrispondente alla quota di partecipazione alla successione della zia materna, l’attore ha invece formulato specificamente sub c) la domanda di condanna al pagamento degli interessi, domanda appena esaminata.
4. All’udienza del 4 aprile 2019, i convenuti hanno chiesto la cancellazione delle espressioni ritenute sconvenienti ed offensive di cui a pagina 2 della memoria di replica avversaria.
L’art. 89, co. 2, c.p.c. attribuisce al giudice il potere discrezionale, esercitabile anche d’ufficio, in quanto strumentale all’obbligo delle parti di comportarsi in giudizio con lealtà e probità (art. 88 c.p.c.), di ordinare la cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive.
Non ricorrono gli estremi della fattispecie di cui all’art. 89, co. 2, c.p.c..
Le espressioni adoperate dall’attore sono riconducibili all’esercizio del diritto di difesa (art. 24, co. 2, Cost.), perché coerenti con i temi oggetto del processo e rispettose del criterio della continenza; l’estraneità delle parole all’offesa sta nella riconosciuta stima nei difensori dei convenuti.
Non deve essere disposto l’ordine di cancellazione. Atteso il valore della richiesta di mera sollecitazione – il provvedimento di cancellazione ha natura ordinatoria e non decisoria -, il rigetto non deve comparire nel dispositivo, perché non suscettibile di impugnazione (per tutte, Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 2009, n. 22186).
Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. ne costituisce espressione (tra le altre, Cass. civ., sez. III, 30 gennaio 2009, n. 2473).
Ricorre un’ipotesi di soccombenza reciproca (art. 92, co. 2, c.p.c.).
Questo collegio ritiene che le spese processuali debbano essere compensate soltanto nella misura di un quarto.
Le domande relative alla successione del padre delle parti hanno avuto indubbiamente il peso preponderante sull’economia del processo, come desumibile anche dalla mole delle difese delle parti in parte qua.
Pertanto, attesa la soccombenza dell’attore rispetto alle predette domande, la restante misura di tre quarti deve essere posta a suo carico.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, novellato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37.
Il valore della causa è indeterminabile e di particolare importanza, visti l’elevato numero e l’alta complessità delle questioni giuridiche trattate.
Costituiscono indice della particolare importanza le ponderose difese delle parti e la celebrazione dell’udienza per la discussione orale della causa, evento più unico che raro.
Trova applicazione l’art. 4, co. 2, parte prima, D.M. n. 55 del 2014 (assistenza di più soggetti aventi la medesima posizione processuale).
Tuttavia, in virtù del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), le spese processuali sono liquidate nella misura minore richiesta dai convenuti di Euro 29.941,80 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge (v. nota spese dei convenuti allegata alla memoria di replica).
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
rigetta le domande proposte da (…) sub a) e b) delle conclusioni;
condanna (…), (…), (…) al pagamento in favore di (…) della somma di Euro 41.777,67, oltre agli interessi legali dalla domanda;
rigetta la domanda proposta da (…) sub d) delle conclusioni;
compensa le spese processuali tra le parti nella misura di un quarto e condanna (…) al rimborso delle spese processuali a favore di (…), (…), (…), nella misura restante, spese che sono liquidate per l’intero nella somma di Euro 29.941,80, per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Così deciso in Brescia il 25 luglio 2019.
Depositata in Cancelleria il 2 agosto 2019.