Indice dei contenuti

Quando si tratti di societa’ cooperativa fra imprenditori agricoli, in definitiva, l’accertamento di merito della fallibilita’ deve procedere alla verifica: a) della forma sociale e della qualita’ dei soci; b) dello svolgimento di attivita’ agricola in senso proprio o di attivita’ agricola connessa, anche esclusiva, da parte della societa’, ai sensi dell’articolo 2135 c.c., comma 3; c) dell’apporto prevalente dei soci o della destinazione prevalente ai soci di beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, ai sensi del Decreto Legislativo n. 228 del 2001, articolo 2, comma 2.

 

Per una più completa ricerca di giurisprudenza in materia di diritto fallimentare, si consiglia di consultare la Raccolta di massime delle principali sentenze della Cassazione che è consultabile on line oppure scaricabile in formato pdf

Per ulteriori approfondimenti in materia di diritto fallimentare  si consiglia la lettura dei seguenti articoli:

La (nuova) revocatoria fallimentare delle rimesse in Conto Corrente: rilevanza o meno della natura solutoria della rimessa?

Revocatoria fallimentare: elementi rilevati ai fini dell’accertamento della scientia decoctionis.

Contratto di assicurazione e dichiarazione di fallimento, con particolare riferimento all’assicurazione R.C.A.

La sorte del contratto di affitto di azienda pendente al momento della dichiarazione di fallimento.

L’estensione di fallimento alle società a responsabilità limitata socie di una “società di fatto”

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 16 gennaio 2018, n. 831
Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10272/2012 proposto da:

(OMISSIS), in proprio, (OMISSIS) S.p.a. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, ed occorrendo a mezzo dei soci (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procure a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

Curatela del Fallimento (OMISSIS) a r.l.;

– intimata –

e contro

Curatela del Fallimento (OMISSIS) a r.l., in persona curatore avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) S.p.a. in Liquidazione, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) a r.I., (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 302/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 14/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2017 dal cons. NAZZICONE LOREDANA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria che ha chiesto in via principale il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a. hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bari del 14 marzo 2012, la quale ha accolto il reclamo avverso la decisione del Tribunale della stessa citta’ in data 22 giugno 2011, che aveva dichiarato il fallimento della “(OMISSIS) a r.l.”, su istanza dei predetti.

La corte territoriale ha ritenuto che la societa’ non sia imprenditore commerciale e sia, dunque, sottratta a fallimento.

Cio’ ha desunto dall’articolo 2135 c.c., nel testo sostituito dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 1, comma 1, in collegato disposto con gli articoli 2512, 2513 e 2545-octies c.c. e articolo 111-septies disp. att. c.c.: ha affermato che, sulla base di tali norme, ai fini della fallibilita’ della cooperativa agricola occorre valutare non la preponderanza delle vendite a terzi, ma unicamente la preponderanza degli apporti di materia prima, che solo se non proveniente in prevalenza dai soci per almeno due esercizi consecutivi qualifica l’ente come fallibile.

Ha, pertanto, ritenuto come la societa’ non potesse essere dichiarata fallita, posto che, in uno di due esercizi consecutivi, la quantita’ ed il valore dei prodotti agricoli conferiti dai soci sono risultati superiori al 50% rispetto alla quantita’ ed al valore totale dei prodotti impiegati, circostanza quest’ultima che consentiva di ritenere irrilevante che la vendita dei prodotti commercializzati venisse poi effettuata prevalentemente a favore dei terzi piuttosto che dei soci.

La Corte ha evidenziato anche che la soluzione propugnata e’ conforme al dettato del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 1, comma 2, laddove stabilisce che possono ritenersi imprenditori agricoli le cooperative ed i loro consorzi quando, per lo svolgimento dell’attivita’ di cui all’articolo 2135 c.c., utilizzano prevalentemente prodotti dei soci. Pur avendo, quindi, il legislatore ribadito all’articolo 2135 c.c., comma 3, la indispensabilita’ del requisito della connessione, escludendo che siano qualificabili come imprenditori agricoli quelli che esercitano soltanto un’attivita’ connessa a quella agricola altrui, vi ha posto una deroga proprio per le “cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi”.

Il ricorso e’ affidato a due motivi.

Resiste la societa’ con controricorso, mentre la curatela propone ricorso incidentale sulla base di un complesso motivo.

Le parti ricorrenti e la societa’ controricorrente hanno, altresi’, depositato le memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, i ricorrenti principali deducono la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 3 Cost., articoli 2082, 2132 (rectius 2135), 2512, 2513 e 2545-terdecies c.c., articolo 1 L. Fall., L. n. 296 del 2006, articolo 1, comma 1094, nonche’ dell’intero Decreto Legislativo n. 226 (rectius 228) del 2001, oltre al vizio di motivazione illogica e contraddittoria, perche’ l’imprenditore che svolge attivita’ commerciale deve essere assoggettato a fallimento, non contenendo la legge fallimentare, che e’ legge speciale per i casi di insolvenza, alcuna esclusione con riguardo alle imprese agricole: se la nozione di queste e’ stata riqualificata dal legislatore del 2001, tale disciplina ha tuttavia fini del tutto estranei alla individuazione dei presupposti di fallibilita’ (ossia fiscali, contributivi, agevolatori, ecc.), non giustificandosi invero piu’ l’esenzione dal fallimento per l’imprenditore agricolo, un tempo esposto al cd. doppio rischio di impresa, per le intemperie e per il mercato, laddove le amplissime attivita’ oggi ammesse hanno sganciato interamente da tale situazione l’impresa agricola, annullando il confine tra le due categorie imprenditoriali. Indifferente, al riguardo, il carattere mutualistico dell’impresa agricola, essendo rilevante solo il ruolo sul mercato, come pure irrilevante e’ la preponderanza degli apporti e conferimenti, ossia della materia prima, da parte dei soci o dei terzi: come palesa l’articolo 2545-terdecies c.c., contraddittoriamente richiamato dalla corte d’appello.

Con il secondo subordinato motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2545-terdecies c.c. e articolo 195 L. Fall., in quanto, conclamato lo stato di insolvenza, esso deve essere dichiarato dal tribunale, con trasmissione alla competente autorita’ amministrativa per la sottoposizione della societa’ a liquidazione coatta amministrativa.

1.2. – Con l’unico complesso motivo, la ricorrente incidentale censura la violazione e falsa applicazione degli articoli 2082 e 2135 c.c., articolo 1 L.F. e Decreto Legislativo n. 228 del 2001, articolo 1, comma 1, oltre al vizio di motivazione illogica e contraddittoria, in quanto, posto che la qualifica di impresa agricola non impedisce al giudice di accertare il concreto esercizio di attivita’ commerciale, la corte territoriale ha indebitamente sottratto la societa’ a fallimento, pur dopo avere verificato la prevalente vendita a terzi dei prodotti, avendo inoltre detta societa’ ottenuto finanziamenti pubblici per impianti di produzione e trasformazione di prodotti e la realizzazione di centrali per la commercializzazione e punti vendita di distribuzione.

2. – Il primo motivo del ricorso principale e’ fondato.

2.1. – Prendendo atto dell’ampliamento delle ipotesi rientranti nello statuto agrario, il sistema normativo che ne deriva e’ stato interpretato gia’ da alcune sentenze di questa Corte.

Cosi’, si e’ affermato che la natura agricola puo’ essere ravvisata per le attivita’ dirette solo verso i soci e non verso il mercato: come nel caso di attivita’ del consorzio, costituito in forma cooperativa tra cooperative agricole, che svolgeva attivita’ mutualistica di tipo amministrativo-contabile, mediante la quale la struttura associativa costituita da produttori agricoli mirava ad assicurare ai propri associati un’attivita’ di servizio in funzione ausiliaria (Cass. 18 agosto 1999, n. 8697); piu’ di recente, si e’ affermato che la natura agricola non e’ esclusa dall’esistenza di rilevanti parametri di natura quantitativa, non piu’ incompatibili con la nuova formulazione dell’articolo 2135 c.c., onde la dimensione dell’impresa, la complessita’ della organizzazione, la consistenza degli investimenti e l’ampiezza del volume d’affari non sono di per se’ automaticamente incompatibili con la natura solo agricola dell’impresa (Cass. 10 dicembre 2010, n. 24995).

Quanto poi al profilo, che ora interessa, della societa’ cooperativa la quale venda a terzi i prodotti ricevuti dai soci, scarsi sono i precedenti (cfr. es. Cass. 2 luglio 2003, n. 10401, la quale, sebbene risolta sotto profili prevalentemente formali, afferma che una societa’ cooperativa, la quale svolga attivita’ di commercializzazione del grano conferito dagli associati, effettui nei loro confronti anticipazioni in denaro e venda prodotti per l’agricoltura ai soci e ai terzi, possa essere sottratta a fallimento, in quanto svolgente attivita’ connessa a quella agricola).

Viceversa, e’ stata riconosciuta la natura di impresa commerciale, soggetta a fallimento, alla cooperativa in caso di esercizio di attivita’ che, oltre ad essere idonea a soddisfare esigenze connesse alla produzione agricola, rispondeva a scopi commerciali o industriali e realizzava utilita’ del tutto indipendenti dall’impresa agricola o, comunque, prevalenti rispetto ad essa (nella specie, un’associazione di cerealicoltori, oltre a non svolgere in via diretta alcuna attivita’ propriamente agricola, raccoglieva in modo sistematico, con personale ed ausiliari, i mezzi finanziari per i propri associati, anticipando ad essi i contributi pubblici e commercializzando in proprio partite di grano e concimi: Cass. 24 marzo 2011, n. 6853, in fattispecie anteriore alla novella di cui al d.lgs. 18 maggio 2001 n. 228; cosi’ pure Cass. 21 gennaio 2013, n. 1344, in caso di impresa individuale di commercio al dettaglio e all’ingrosso di fiori e piante).

Fino a decisione piu’ recente, con la quale si e’ affermato che la cooperativa, la quale svolga solo attivita’ connesse a quella agricola, non puo’ essere qualificata imprenditore agricolo (Cass., ord. 10 novembre 2016, n. 22978).

2.2. – Orbene, ritiene il Collegio che a tale ultima decisione vada data continuita’, laddove interpreta la nozione di “attivita’ connesse” ex articolo 2135 c.c., mentre alcune precisazioni devono essere ancora operate riguardo al regime delle societa’ cooperative tra imprenditori agricoli.

2.2.1. – Ai fini dell’esonero dal fallimento, le cooperative non commerciali – sottoposte, peraltro, a liquidazione coatta amministrativa sono quelle agricole individuate secondo i criteri di cui agli articoli 2135 e 2195 c.c., atteso il richiamo ad essi implicitamente contenuto negli articoli 2221 e 2545-terdecies c.c. e articolo 1 L.F. circa le imprese soggette al fallimento.

L’articolo 2195 cod. civ., in primo luogo, elenca le attivita’ qualificabili come commerciali, fra cui, per quanto ora interessa, contempla al n. 2 del primo comma l’attivita’ intermediaria nella circolazione dei beni.

L’articolo 2135 c.c. fornisce, dal suo canto, la definizione di imprenditore agricolo, ed il terzo comma chiarisce che “si intendono comunque connesse le attivita’, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo”: dunque, non da soggetto da quello distinto.

Tuttavia, al riguardo, il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 1, comma 2, Orientamento e modernizzazione settore agricolo, prevede un’eccezione disponendo che “si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attivita’ di cui all’articolo 2135 c.c., come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico”.

2.2.2. – E’ vero, dunque, che la locuzione “attivita’ connesse” vale ad estendere lo statuto dell’imprenditore agricolo alle attivita’ diverse unicamente in quanto funzionalmente collegate a quelle agricole in senso proprio, mentre essa non configura affatto un’autonoma categoria di imprenditore agricolo: in altri termini, l’imprenditore agricolo “per connessione” non e’ altri che il “medesimo” imprenditore agricolo, avuto riguardo all’esercizio di attivita’ diverse che presentino collegamento funzionale con quella propriamente agricola.

Certamente, poi, va ribadito che, come gia’ rilevato nel recente precedente di questa Corte, non e’ determinante al riguardo che il soggetto imprenditore sia strutturato in forma di societa’ cooperativa, che e’ “veste neutra” rispetto alla qualificazione in discorso (e che pone semmai la diversa questione se lo scopo mutualistico valga ad escludere in se’ la fallibilita’: risolta in senso negativo da Cass. 24 marzo 2014, n. 6835).

Ma una diversa interpretazione occorre ora dare con riguardo alla portata del Decreto Legislativo n. 228 del 2001, articolo 1, comma 2, sopra ricordato.

Secondo la menzionata Cass., ord. 10 novembre 2016, n. 22978, il richiamo alle attivita’ di cui all’articolo 2135 c.c. va inteso come riferito alla “cura e sviluppo del ciclo biologico”, onde la norma escluderebbe che possa essere qualificata imprenditore agricolo la cooperativa che svolga solo attivita’ agricole cd. per connessione.

Viceversa, reputa il Collegio che tale sistema normativo vada interpretato nel senso che, in deroga alla disciplina comune, la cooperativa si qualifica come agricola, e dunque sottratta a fallimento, allorche’, sebbene ovviamente soggetto distinto dai soci, tuttavia, provveda allo svolgimento di attivita’ connessa, in quanto in tal caso non viene meno il legame con il ciclo produttivo del fondo.

La riforma del 2001, invero, non solo ha esteso, rispetto alla situazione anteriore, il novero delle attivita’ sottratte a fallimento a causa della natura agricola, e quindi non commerciale, dell’attivita’ svolta, ivi comprese quelle “connesse” – suscitando peraltro la critica di numerosi interpreti, in ragione della circostanza che alcune delle attivita’ rientranti nella definizione dell’articolo 2135 c.c. non presentano il rischio tipico delle attivita’ agricole tradizionali, osservando essi come recenti riforme di ordinamenti esteri abbiano invece esteso le procedure concorsuali alle imprese agricole o ad alcune di esse; evidenziando anche taluno i possibili vantaggi per lo stesso debitore dell’impiego dei nuovi istituti fallimentari rispetto all’esecuzione singolare e alla responsabilita’ generale ex articolo 2740 c.c. (ma v. ancora la L. 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1094): eppero’, non e’ il giudice a dover operare una scelta di valori – ma ha, altresi’, posto un’esplicita eccezione per le societa’ cooperative fra imprenditori agricoli e i consorzi tra di esse.

Il legislatore interno, come l’Unione Europea, assegnano, all’evidenza, un ruolo strategicamente importante alle organizzazioni di produttori, quali strumento di concentrazione dell’offerta di prodotti agricoli, al fine di aumentare il potere contrattuale degli imprenditori sul mercato, minato appunto dal sottodimensionamento delle imprese rispetto alla controparte industriale.

E’ proprio in questo contesto che si inquadra la scelta comunitaria di promuovere, anche con aiuti finanziari, l’associazionismo tra imprese agricole.

In altri termini, la norma in esame vale a permettere, con una sorta di svalutazione del diaframma della personalita’ giuridica, la qualificazione di imprenditore agricolo al soggetto che, pur senza esercitare attivita’ agricola in senso proprio, tuttavia svolga in favore dei propri soci, imprenditori agricoli o cooperative di questi, attivita’ di natura mutualistica o consortile volta alla manipolazione ecc. dei prodotti.

In tale esclusiva misura, dunque, assume rilievo la struttura societaria di tipo cooperativo.

2.4. – Con riguardo all’esenzione dal fallimento di una cooperativa avente ad oggetto attivita’ agricole, questa Corte ha inoltre gia’ chiarito che il giudice deve sia verificarne le clausole statutarie ed il loro tenore, sia esaminare in concreto l’attivita’ d’impresa svolta, senza nessuna possibilita’ di sovrapposizione dello scopo mutualistico, rilevante a diversi fini, ma non assorbente della verifica dei presupposti di legge, previsti dall’articolo 2135 c.c., per il riconoscimento (o l’esclusione) della qualita’ di impresa agricola esentata dal fallimento (Cass., ord. 12 maggio 2016, n. 9788).

In particolare, tale decisione ha stigmatizzato l’errata assimilazione del concetto di “prevalenza”, costituente la condizione per il riconoscimento della natura agricola delle attivita’ connesse, ai sensi dell’articolo 2135 c.c., con il concetto di “mutualita’ prevalente”, proprio delle societa’ cooperative anche commerciali, dovendo i due predicati essere tenuti tra di loro nettamente distinti.

Piu’ in generale, e’ stato ribadito che, perche’ un’impresa agricola sia esentata da fallimento, occorre un’indagine fattuale, volta ad accertare la natura commerciale dell’attivita’ in concreto svolta (Cass., ord. 13 marzo 2017, n. 17343).

In definitiva, la presenza dell’articolo 2545-terdecies c.c., il quale dispone l’assoggettabilita’ al fallimento delle societa’ cooperative che svolgono attivita’ commerciale, impone di accertare in concreto tale ultimo requisito, non coincidendo con l’astratta enunciazione nello statuto sociale di uno scopo mutualistico, ma dovendo il giudice del merito verificare lo svolgimento in modo sistematico di un’attivita’ commerciale.

2.5. – Ne’ il concetto di svolgimento di attivita’ connessa puo’ essere accertato con riguardo al disposto dell’articolo 2545-octies c.c..

Invero, se cio’ che rende agricola la cooperativa in via di connessione, e come tale sottratta al regime della fallibilita’ propria dell’imprenditore commerciale, e’ lo svolgimento effettivo di un’attivita’ cd. connessa a quella agricola propria dei soci, cio’ non deriva affatto dalla verifica dell’assenza della situazione che prescrive, a tutt’altro fine, la perdita della qualificazione di “mutualita’ prevalente” in capo alla cooperativa medesima.

2.6. – Nella specie, la corte d’appello si e’ invece limitata a constatare che, sulla base del disposto dell’articolo 2545-octies cod. civ., per solo uno di due esercizi consecutivi l’apporto dei prodotti da parte dei soci sia stato prevalente.

Il vizio in cui la sentenza impugnata e’ incorsa – sulla base di un’errata interpretazione delle norme considerate – consiste nell’avere omesso di verificare non solo se prodotti dei soci fossero forniti all’ente in via prevalente rispetto al totale dei prodotti trattati, ma anche che lo fossero con continuita’, e non certamente per uno di due esercizi consecutivi soltanto.

Tale interpretazione riduttiva non e’ pero’ corretta, riguardando la limitazione codicistica il concetto la mutualita’ prevalente, non la natura agricola dell’ente: per la quale occorreva verificare l’esercizio della “attivita’ connessa”, nozione necessariamente da intendere come svolgimento professionale dell’attivita’ strumentale in modo continuativo, ai sensi dell’articolo 2082 c.c..

Gli elementi identificativi dell’impresa commerciale, ai sensi dell’articolo 2082 c.c., sono invero la professionalita’ e l’organizzazione, intese come svolgimento abituale e continuo dell’attivita’ e sistematica aggregazione di mezzi materiali e immateriali (cosi’, e multis, Cass. 6 giugno 2003, n. 9102).

Se, in altri termini, la nozione di “prevalenza” puo’ avere un significato uniforme (ossia piu’ del 50%) in vari contesti e, dunque, si presta ad essere utilizzato, se si vuole, nell’ambito sia della mutualita’ che dei conferimenti o della vendita dei prodotti ai fini della natura agricola dell’impresa (ma anche, es., per indicare l’opinione maggioritaria dei membri di un organo collegiale), cio’ non deve trarre in inganno, conducendo ad una commistione di piani e di norme, aventi invece distinti rationes ed ambiti di applicazione.

Peraltro, anche nell’articolo 2512 c.c., richiamato dalla corte d’appello, e’ richiesta la continuita’ della situazione ivi descritta – svolgere l’attivita’ prevalentemente in favore dei soci, avvalersi prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, utilizzare prevalentemente gli apporti di beni o servizi da parte dei soci – non certo limitata ad uno, e neppure a due, o a pochi esercizi sociali, ma in via tendenzialmente o programmaticamente costante: tanto e’ vero che l’articolo 2545-octies c.c., dal suo canto richiamato non a proposito dalla corte territoriale, si limita a prevedere la decadenza dalla qualifica di cooperativa a mutualita’ prevalente quando per due esercizi consecutivi quella condizione non sia rispettata (e non a richiederla per due esercizi soltanto).

Sarebbe dunque viziato quel ragionamento che volesse (cosi’ come, del resto, accertare la prevalenza della mutualita’ per due soli esercizi ai fini cui tende l’articolo 2545-octies c.c.) accontentarsi del prevalente apporto dei soci per due esercizi qualsiasi, al fine di qualificare la cooperativa come agricola.

Ed, inoltre, la condizione ad hoc prevista per le cooperative agricole dall’articolo 2513 c.c., comma 3 – “Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantita’ o il valore dei prodotti conferiti dai soci e’ superiore al cinquanta per cento della quantita’ o del valore totale dei prodotti” – serve unicamente ad ampliare, per tale categoria di cooperative, l’ambito della nozione di prevalenza, operando riferimento sia alla quantita’ numerica, sia al valore economico dei prodotti conferiti.

Anche se e’ comprensibile, in definitiva, la ricerca di un criterio che sia di ausilio alla individuazione del concetto di “prevalenza” Decreto Legislativo n. 228 del 2001, ex articolo 1, tuttavia conduce fuori strada l’applicazione del medesimo concetto a fattispecie distanti fra loro.

Quando si tratti di societa’ cooperativa fra imprenditori agricoli, in definitiva, l’accertamento di merito della fallibilita’ deve procedere alla verifica: a) della forma sociale e della qualita’ dei soci; b) dello svolgimento di attivita’ agricola in senso proprio o di attivita’ agricola connessa, anche esclusiva, da parte della societa’, ai sensi dell’articolo 2135 c.c., comma 3; c) dell’apporto prevalente dei soci o della destinazione prevalente ai soci di beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, ai sensi del Decreto Legislativo n. 228 del 2001, articolo 2, comma 2.

3. – Il secondo motivo resta assorbito.

4. – Il ricorso incidentale svolto dalla curatela del fallimento (OMISSIS) a r.l. e’ inammissibile, perche’ integralmente adesivo al ricorso principale, ma proposto in violazione del termine perentorio di cui all’articolo 327 c.p.c. (Cass. 21990/2015; Cass. 10243/2016).

5. – La sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’appello di Bari che, in diversa composizione, si atterra’ ai principi di diritto sopra richiamati ed effettuera’ gli accertamenti suddetti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese di legittimita’.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.