l’amministratore cessato dall’incarico puo’ chiedere il rimborso delle somme da lui anticipate per la gestione condominiale sia, nei confronti del Condominio legalmente rappresentato dal nuovo amministratore (dovendosi considerare attinente alle cose, ai servizi ed agli impianti comuni anche ogni azione nascente dall’espletamento del mandato, che, appunto, riflette la gestione e la conservazione di quelle cose, servizi o impianti) sia, cumulativamente, nei confronti di ogni singolo condomino, la cui obbligazione di rimborsare all’amministratore mandatario le anticipazioni da questo fatte nell’esecuzione dell’incarico deve considerarsi sorta nel momento stesso in cui avviene l’anticipazione e per effetto di essa, e non puo’ considerarsi estinta dalla nomina del nuovo amministratore, che amplia la legittimazione processuale passiva senza eliminare quelle originali, sostanziali e processuali. Soltanto ove l’ex amministratore del condominio agisca nei confronti dei singoli condomini per ottenere il rimborso di dette somme anticipate, ha rilievo il principio della limitazione del debito nei limiti delle rispettive quote, ex articolo 1123 c.c.
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Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 29 ottobre 2018, n. 27363
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente
Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11041/2014 proposto da:
(OMISSIS) s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS) in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO di (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS) in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1061/13 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 13/11/2013;
letta la requisitoria scritta del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI, che ha concluso per l’accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/06/2018 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 29.4.2011, l’ (OMISSIS) s.n.c., conveniva innanzi al Giudice di Pace di Viterbo il CONDOMINIO di (OMISSIS), per ottenere il rimborso delle somme anticipate nel corso del mandato.
In particolare, chiedeva la condanna in solido dei condomini al pagamento della somma di Euro 1.723,99 e, in via subordinata, la condanna dei condomini a pagare tale somma, ciascuno in ragione della propria quota di millesimi.
Si costituiva in giudizio il Condominio, precisando che del credito azionato in giudizio, Euro 1.471,90 corrispondevano alla quota della sola condomina (OMISSIS), mentre i rimanenti Euro 253,08 risultavano dalla sommatoria delle quote dovute dagli altri condomini e che tale ultimo importo non era stato versato all’amministratore dimissionario in virtu’ di un’eccezione di inadempimento ex articolo 1460 c.c., poiche’ quest’ultimo non aveva mai esibito i giustificativi delle somme pretese. Concludeva chiedendo di accogliere l’eccezione di inadempimento riguardo alla somma di Euro 253,08 e, in via concorrente, di accertare la natura parziaria dell’obbligazione e, per l’effetto, dichiarare che la somma per cui agiva la societa’ attrice si riferiva al credito maturato da una sola condomina e che nulla dovevano gli altri condomini.
Con sentenza n. 1418/2011, depositata il 27.12.2011, il Giudice di Pace di Viterbo, preso atto delle risultanza istruttorie e del sopravvenuto pagamento parziale eseguito dal Condominio, condannava quest’ultimo a versare la residua somma di Euro 1.470,91 all’ (OMISSIS) s.n.c., oltre agli interessi e alle spese legali.
Avverso detta sentenza proponeva appello il Condominio chiedendo di accertare la natura parziaria e divisibile delle obbligazioni condominiali e, per l’effetto, dichiarare che la somma si riferiva al debito maturato esclusivamente dalla condomina (OMISSIS) e che gli altri condomini nulla dovevano in via solidale. Si costituiva in giudizio l’ (OMISSIS) s.n.c. chiedendo che l’appello fosse dichiarato infondato.
Con sentenza n. 1061/2013, depositata il 13.11.2013, il Tribunale di Viterbo accoglieva l’appello e per l’effetto rigettava la domanda, compensando le spese processuali.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’ (OMISSIS) s.n.c. sulla base di due motivi, illustrati con memoria; resiste il Condominio (OMISSIS), con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. – Con il primo motivo, la ricorrente deduce la “Falsa applicazione dell’articolo 1314 c.c. e violazione dell’articolo 1131 c.c., comma 2, nel suo combinato disposto con gli articoli 1130, 1118 e 1123 c.c., con riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 3”, la’ dove la sentenza del Tribunale richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 9148/2008, secondo la quale “la presunzione di solidarieta’ non puo’ operare in presenza di espressa disposizione di legge che contempli la parziarieta’ delle obbligazioni, come nel caso dell’articolo 1123 c.c.”, ed afferma che l’amministratore uscente “avrebbe dovuto agire nei confronti dei singoli condomini morosi e, solo in via sussidiaria, nei confronti del condominio” (sentenza impugnata, pag.2). Secondo la parte ricorrente, la sentenza impugnata applica falsamente l’articolo 1314 c.c., che delimita i contorni delle obbligazioni parziarie, e da’ luogo alla violazione della disciplina della rappresentanza processuale dell’amministratore di Condominio, come risulta dall’articolo 1131 c.c., nel suo combinato disposto con gli articoli 1118, 1130 e 1123 c.c..
1.2. – Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione del nuovo articolo 63 disp. att. c.c., comma 2, con riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 3”, la’ dove la sentenza impugnata statuisce che l’amministratore uscente avrebbe dovuto agire nei confronti dei singoli condomini morosi e che l’interpretazione e’ avvalorata dal legislatore della riforma che, all’articolo 63 disp. att. c.c., ha previsto che i creditori del Condominio possano agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, solo dopo l’escussione dei condomini morosi.
2.1. – Il primo motivo e’ fondato.
2.2. – La ratio decidendi della sentenza di appello si basa sulla corretta considerazione che erroneamente la pronuncia di primo grado ha ritenuto applicabile la regola della solidarieta’ (ex articolo 1294 c.c.) nei rapporti tra condomini rispetto alle obbligazioni condominiali.
Questa Corte ha, infatti, affermato che, in riferimento alle obbligazioni assunte dall’amministratore, o comunque, nell’interesse del condominio, nei confronti di terzi – in difetto di un’espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarieta’, trattandosi di un’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e percio’ divisibile, vincolando l’amministratore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformita’ con il difetto di struttura unitaria del condominio – la responsabilita’ dei condomini e’ retta dal criterio della parziarieta’, per cui le obbligazioni assunte nell’interesse del Condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote (Cass. sez. un. n. 9148 del 2008).
2.3. – La ricorrente rileva che, tuttavia (pure esclusa la solidarieta’ passiva), la domanda e la relativa statuizione ben potevano essere rispettivamente proposta e resa nei confronti del Condominio resistente, senza porsi una sorta di difetto di legittimazione dell’amministratore subentrante a stare in giudizio per i condomini pro quota.
Va qui ribadito che l’amministratore cessato dall’incarico puo’ chiedere il rimborso delle somme da lui anticipate per la gestione condominiale sia, come avvenuto nel caso in esame, nei confronti del Condominio legalmente rappresentato dal nuovo amministratore (dovendosi considerare attinente alle cose, ai servizi ed agli impianti comuni anche ogni azione nascente dall’espletamento del mandato, che, appunto, riflette la gestione e la conservazione di quelle cose, servizi o impianti) sia, cumulativamente, nei confronti di ogni singolo condomino, la cui obbligazione di rimborsare all’amministratore mandatario le anticipazioni da questo fatte nell’esecuzione dell’incarico deve considerarsi sorta nel momento stesso in cui avviene l’anticipazione e per effetto di essa, e non puo’ considerarsi estinta dalla nomina del nuovo amministratore, che amplia la legittimazione processuale passiva senza eliminare quelle originali, sostanziali e processuali.
Soltanto ove l’ex amministratore del condominio agisca nei confronti dei singoli condomini per ottenere il rimborso di dette somme anticipate, ha rilievo il principio della limitazione del debito nei limiti delle rispettive quote, ex articolo 1123 c.c..
Occorre, invero, considerare, piu’ in generale, come ogni qual volta l’amministratore contragga obblighi con un terzo, coesistono distinte obbligazioni, concernenti, rispettivamente, l’intero debito e le singole quote, facenti capo la prima al Condominio, rappresentato appunto dall’amministratore, e le altre ai singoli condomini, tenuti in ragione e nella misura della partecipazione al condominio ai sensi dell’articolo 1123 c.c. (Cass. n. 1851 del 2017; cfr. Cass. n. 8530 del 1996; Cass. Sez. Un. n. 9148 del 2008; Cass. n. 14530 del 2017).
Dunque, la natura parziaria dell’obbligazione non limita la rappresentanza processuale dell’amministratore, il quale puo’ indifferentemente evocare in giudizio i singoli condomini morosi, oppure il Condominio in persona dell’amministratore pro tempore, conseguendo cosi’, in entrambi i casi, un titolo da mettere in esecuzione avverso i singoli condomini per la quota di rispettiva competenza, operando la parziarieta’ come regola di imputazione interna del debito.
3. – Il primo motivo deve, pertanto, essere accolto; con assorbimento del secondo motivo. La sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte d’appello di Roma, altra sezione, che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, con assorbimento del secondo motivo. Cassa e rinvia al Tribunale di Viterbo, in persona di altro magistrato, che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.