le azioni di responsabilita’ nei confronti degli amministratori di una societa’ di capitali, previste dagli articoli 2393 e 2394 c.c., comportano una responsabilita’ illimitata degli amministratori nei confronti della societa’ e dei creditori sociali per essere venuti meno all’obbligo di conservazione del patrimonio sociale: pur restando tra loro distinte nei loro presupposti, in caso di fallimento dell’ente le due azioni – sociale e di massa dei creditori – confluiscono nell’unica azione di responsabilita’, esercitabile da parte del curatore ai sensi dell’articolo 146 L. Fall., la quale, assumendo contenuto inscindibile e connotazione autonoma rispetto alle prime – attesa la “ratio” ad essa sottostante, identificabile nella destinazione, impressa all’azione, di strumento di reintegrazione del patrimonio sociale, unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali – implica una modifica della legittimazione attiva di quelle azioni, ma non ne immuta i presupposti. Ne consegue che i fatti addotti a fondamento della domanda identificano l’azione in concreto esercitata dal Curatore e, in particolare, la disciplina in materia di prova e di prescrizione. Pertanto, a seconda dei casi, la emersione di uno squilibrio patrimoniale puo’ temporalmente non coincidere con la dichiarazione di fallimento, e risultare anteriore o posteriore.

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Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Sentenza|5 settembre 2019| n. 22157

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4045-2017 proposto da:

(OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL in persona del Curatore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1987/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 29/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO, che ha concluso per l’integrazione del contraddittorio;

udito l’Avvocato (OMISSIS).

SVOLGIMENTO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato in data 16/03/2009, la Curatela del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Firenze (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedendo che venisse dichiarata l’inefficacia nei confronti del fallimento, ai sensi dell’articolo 2901 c.c., del fondo patrimoniale costituito dai convenuti in data (OMISSIS).

La Curatela deduceva che (OMISSIS)

i) nella sua veste di direttore generale di (OMISSIS) e di amministratore delegato di (OMISSIS) s.r.l., sua controllata, aveva contribuito alla distrazione del patrimonio della seconda a favore della prima e in relazione a tali fatti era stata promossa nei suoi confronti azione di responsabilita’ ai sensi dell’articolo 146 L. Fall.;

ii) in data (OMISSIS) aveva costituito con la moglie (OMISSIS) un fondo patrimoniale destinandovi tutti i beni immobili di cui disponeva, all’evidente scopo di sottrarli ai creditori di (OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l..

2. Con sentenza n. 1153/2015, il Tribunale di Firenze accoglieva la domanda di revocatoria ordinaria ex articolo 2901 c.c. sull’assunto che i presupposti di detta azione ripongono su una nozione lata di credito, comprensiva anche di “mere aspettative”, e che, trattandosi di atto a titolo gratuito, per la revoca della costituzione del fondo patrimoniale, limitatamente alla quota parte dei beni appartenente all’ex amministratore della societa’, doveva aversi riguardo al solo presupposto di cui all’articolo 2901 c.c., comma 1, n. 1;

riteneva che i presupposti della sua responsabilita’ nei confronti della societa’ fossero rinvenibili nella sentenza del Tribunale di Firenze n. 1526/2014 con la quale egli era stato condannato ex articolo 146 L.F. al risarcimento del danno sociale per fatti di mala gestio consumati in un arco di periodo tra il 2002 e il 2006, dal che poteva desumersi che, alla data della costituzione del fondo patrimoniale ((OMISSIS)) egli fosse consapevole che tale atto avrebbe inciso sulle aspettative dei creditori sociali di rivalersi sul suo patrimonio.

3. Con atto di appello notificato in data 8/5/2015 i due coniugi proponevano appello innanzi alla Corte d’Appello di Firenze per dedurre la violazione degli articoli 13 e 14 preleggi, articoli 2901, 1321, 2729, 1173 e 167 c.c., articolo 41 Cost., articoli 115 e 116 c.p.c. e articolo 111 Cost., comma 6, cui resisteva la Curatela.

Con sentenza n. 1987/2016, depositata in data 29/11/2916, la Corte d’Appello di Firenze rigettava l’appello dei due coniugi e confermava la decisione di prime cure con riguardo all’accoglimento di una nozione lata di credito ai fini dell’articolo 2901 c.c., gia’ sussistente all’epoca della costituzione del fondo e riferibile alle condotte di mala gestio dell’amministratore, si’ da esporlo a possibili successive azioni di contenuto risarcitorio.

Il che consentiva “di affermare che la decisione di costituire il fondo patrimoniale sia stata determinata non gia’ dalla genuina volonta’ di destinare detti beni ai bisogni della famiglia, ma piuttosto preordinata allo scopo di sottrarsi alla garanzia del futuro ceto creditorio”, si’ da rendere superata la valutazione di ulteriori motivi di appello.

4. Con ricorso notificato in data 30/1/2017, (OMISSIS) impugna la sentenza n. 1987/2016 della Corte d’Appello di Firenze, deducendo sei motivi di ricorso.

Il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. resiste con controricorso notificato in data 2/3/2017, e premette che la sentenza di appello e’ stata notificata ad entrambi i coniugi, ma che cio’ nonostante il ricorso e’ stato proposto dal solo (OMISSIS), e che pertanto la sentenza e’ passata in giudicato per la moglie (OMISSIS).

Il ricorrente ha depositato memoria.

Il Pm ha concluso come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorrente denuncia la nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4 e articolo 111 Cost. per omessa motivazione o mera apparenza e/o sotto il profilo della irriducibile contraddittorieta’ e illogicita’ manifesta con riguardo all’anteriorita’ del credito, all’esistenza del dolo specifico, nonche’ al carattere colposo della responsabilita’ dell’appellante stesso.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1173, 2043, 1218 e 2467 c.c., in quanto la Corte d’Appello avrebbe ritenuto sussistente la sua in relazione al ruolo assunto all’interno della societa’ fallita nel periodo anteriore al (OMISSIS), mentre l’evento di danno si sarebbe concretizzato alla data del fallimento avvenuta dopo la costituzione del fondo patrimoniale.

Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 183, 345, 324, 346 e 112 c.p.c., laddove la Corte d’Appello ha ritenuto fondata l’azione sulla base dell’elemento soggettivo valutato nella forma della dolosa preordinazione, previsto dall’articolo 2901 c.c., comma 1, n. 1, seconda parte, in assenza di una specifica allegazione in tal senso e di una dichiarazione dell’appellato di voler reiterare le domande ed eccezioni del primo grado di giudizio.

Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2901 c.c., comma 1, n. 1, laddove la Corte d’Appello ha ritenuto che l’elemento soggettivo della dolosa preordinazione consista nella volonta’ preordinata allo scopo di sottrarre i beni alla garanzia del futuro ceto creditorio, individuabile nella massa dei creditori al momento del fallimento, e non nei creditori del (OMISSIS) complessivamente intesi.

Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 324 c.p.c. e articolo 2909 c.c., laddove la Corte d’Appello ha dedotto l’esistenza della responsabilita’ risarcitoria dell’ex amministratore per gli atti di mala gestio e, conseguentemente, la dolosa preordinazione della costituzione del fondo patrimoniale alla lesione delle ragioni creditorie sulla base della sentenza del Tribunale di Firenze n. 1526/2014, ancorche’ non definitiva, e quindi non passata in giudicato, da cui ha tratto erronei ragionamenti presuntivi.

Con il sesto motivo, il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, laddove la Corte d’Appello ha affermato che il convenuto era ben consapevole alla data del (OMISSIS) in relazione al ruolo assunto all’interno della societa’ fallita.

Deduce che non siano stati considerati fatti secondari tempestivamente allegati, non specificamente contestati, da cui si desume che non via era l’intenzione di ledere le ragioni dei creditori, quali ad esempio il bilancio in pareggio almeno fino al 2005 e il fatto che vi fossero plurime motivazioni per i coniugi per costituire il fondo patrimoniale, posto che le figlie non erano ancora autonome economicamente e in esso erano confluiti i beni della moglie.

1.1. Preliminarmente, in applicazione del principio processuale della “ragione piu’ liquida” – desumibile dagli articoli 24 e 111 Cost. – si ritiene che la questione della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del coniuge del ricorrete, quale litisconsorte necessario, rilevata dal Pubblico Ministero, sia assorbita dalla sostanziale infondatezza dei motivi di merito, suscettibili di assicurare la definizione del giudizio anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014).

1.2. I motivi vanno trattati congiuntamente in quanto si rivelano infondati nel loro assunto di fondo.

1.3. In sintesi il ricorrente, sotto piu’ profili di violazione di norme di diritto o processuali, assume che il danno si e’ verificato al tempo della dichiarazione di fallimento che cade in un periodo di molto successivo alla costituzione del fondo patrimoniale, e che il consilium fraudis ravvisato dalla Corte rappresenta un fatto non dedotto dalla parte attrice. Inoltre denuncia che la Corte avrebbe fatto riferimento a pronunce rese in giudizi paralleli non costituenti giudicato e ai creditori sociali, mentre la valutazione doveva essere fatta con riferimento ai creditori del ricorrente.

1.4. Con riferimento all’azione revocatoria ordinaria esperita dal fallimento nei confronti di un ex amministratore, ai fini della valutazione dell’eventus damni, debbono svolgersi considerazioni simili a quelle che normalmente si fanno nell’ambito delle azioni sociali.

La consapevolezza dell’evento dannoso (scientia damni), prevista quale condizione dell’azione dall’articolo 2901 c.c., comma 1, n. 2, prima ipotesi, consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l’atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, puo’ arrecare alle ragioni dei creditori e la relativa prova puo’ essere fornita anche a mezzo di presunzioni. (Sez. 3, Sentenza n. 18034 del 25/07/2013; Sez. 3, Sentenza n. 3676 del 15/02/2011; Sez. 2, Sentenza n. 7507 del 27/03/2007).

Tale criterio si dimostra utile per la valutazione della condotta dell’amministratore che, con la disposizione patrimoniale in discussione, abbia in ipotesi messo a rischio il soddisfacimento delle ragioni dei creditori fatte valere con l’azione sociale esperita dopo il fallimento, che lo espone a una responsabilita’ illimitata per il periodo in cui ha svolto le sue funzioni in ambito societario.

1 5. In linea di diritto, le azioni di responsabilita’ nei confronti degli amministratori di una societa’ di capitali, previste dagli articoli 2393 e 2394 c.c., comportano una responsabilita’ illimitata degli amministratori nei confronti della societa’ e dei creditori sociali per essere venuti meno all’obbligo di conservazione del patrimonio sociale: pur restando tra loro distinte nei loro presupposti, in caso di fallimento dell’ente le due azioni – sociale e di massa dei creditori – confluiscono nell’unica azione di responsabilita’, esercitabile da parte del curatore ai sensi dell’articolo 146 L. Fall., la quale, assumendo contenuto inscindibile e connotazione autonoma rispetto alle prime – attesa la “ratio” ad essa sottostante, identificabile nella destinazione, impressa all’azione, di strumento di reintegrazione del patrimonio sociale, unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali – implica una modifica della legittimazione attiva di quelle azioni, ma non ne immuta i presupposti. Ne consegue che i fatti addotti a fondamento della domanda identificano l’azione in concreto esercitata dal Curatore e, in particolare, la disciplina in materia di prova e di prescrizione (cfr. per tutte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10378 del 21/06/2012, relativa alla vecchia disciplina societaria). Pertanto, a seconda dei casi, la emersione di uno squilibrio patrimoniale puo’ temporalmente non coincidere con la dichiarazione di fallimento, e risultare anteriore o posteriore (Sez. 1, Sentenza n. 9619 del 22/04/2009).

1.6. Oltretutto, nel caso di impossibilita’ di una ricostruzione analitica dovuta all’incompletezza dei dati contabili ovvero alla notevole anteriorita’ della perdita del capitale sociale rispetto alla data di dichiarazione di fallimento, il giudice puo’ avvalersi in via equitativa del criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali, a condizione che tale utilizzo sia congruente con le circostanze del caso concreto e che, quindi, venga allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato ed abbia specificato le ragioni impeditive di un rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla sua condotta (cfr. Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 9983 del 20/04/2017).

1.7. Cosi’ ragionando, nel caso di specie lo stato di insufficienza patrimoniale rilevato in sede fallimentare riguarda fatti e comportamenti dannosi dell’amministratore riferibili ad esercizi sociali precedenti alla dichiarazione di fallimento, in cui il soggetto che ha costituito il fondo patrimoniale era ancora in carica come amministratore della societa’ fallita, e cio’ in base alla ricostruzione ex post effettuata dagli organi fallimentari.

Difatti, se e’ vero che il bilancio di esercizio, ai fini dell’individuazione del momento di emersione dell’insufficienza patrimoniale, e’ lo strumento idoneo a effettuare tali valutazioni, tenuto conto della sua opponibilita’ “erga omnes” e della sua leggibilita’ anche per operatori non particolarmente qualificati (Sez. 1, Sentenza n. 20476 del 25/07/2008), tuttavia e’ anche vero che la differente ricostruzione operata dagli organi fallimentari, a rettifica dei dati di bilancio, puo’ condurre a ritenere non affidabili i dati di bilancio riferibili a esercizi antecedenti alla dichiarazione di fallimento, e quindi a ritenere piu’ realistica la situazione patrimoniale ricostruita in sede fallimentare.

1.8. I suesposti principi, pertanto, sono utili per valutare la fondatezza o meno dell’azione revocatoria ordinaria esperita ex articolo 2901 c.c. dal Curatore fallimentare nei confronti dell’amministratore della societa’ che abbia costituito un fondo patrimoniale in epoca in cui i bilanci non mostravano segni di sofferenza della societa’, e cio’ ai fini della valutazione della scientia damni del disponente e dell’eventus damni subito dai creditori sociali all’epoca della disposizione, non potendo a tal fine valere, come dato temporale di riferimento, la data in cui formalmente e’ emersa l’insufficienza patrimoniale della societa’ al tempo della dichiarazione di fallimento, bensi’ quella in cui si e’ in concreto verificata la perdita della garanzia patrimoniale generica costituita dal patrimonio sociale (o il rischio di perdita ai sensi dell’articolo 2901 c.c.), fonte di responsabilita’ dell’amministratore (cfr. anche Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 9565 del 18/04/2018, con riguardo all’azione esercitata nei confronti del fallito).

1.9. Di talche’, non rileva tanto la prova del consilium fraudis ai fini dell’esercizio dell’azione revocatoria, ma e’ sufficiente la presenza della scientia damni in capo all’amministratore disponente, ove il credito dei creditori sociali derivante dalla mala gestio societaria sia riferibile a una data anteriore o contestuale all’atto di disposizione patrimoniale compiuta dall’amministratore in danno delle ragioni dei creditori sociali.

1.10. Nel caso concreto, i giudici di merito hanno dato sufficiente conto della sussistenza di tale situazione di rischio nel riportare i pesanti dati negativi di bilancio, gia’ presenti, in tutta la rilevante gravita’, al tempo della costituzione del fondo patrimoniale, con compromissione del “futuro ceto creditorio” ammesso al passivo fallimentare.

Le passivita’ rilevabili alla data di costituzione del fondo patrimoniale, per quanto desunte da prove acquisite in procedimenti non ancora definiti (procedimento penale avviato nei confronti dell’amministratore per il reato di bancarotta e azione sociale di responsabilita’ civile), sono infatti il risultato di rettifiche contabili e patrimoniali effettuate dalla curatela fallimentare in sede di bilancio fallimentare, non adeguatamente smentite dal ricorrente, e in grado di dimostrare che l’amministratore ha effettuato la disposizione patrimoniale in presenza di una situazione che gia’ lo. esponeva al rischio di subire l’azione sociale di responsabilita’, essendosi il danno sociale e alla massa dei creditori gia’ prodotto.

1.11. Pertanto, la ricostruzione della situazione patrimoniale e finanziaria societaria sussistente al tempo della costituzione del fondo patrimoniale non e’ il risultato di un’errata considerazione di “giudicati non definitivi”, ma di una corretta valutazione di prove atipiche acquisite in paralleli giudizi intervenuti tra le medesime parti, non adeguatamente contrastate da prove di segno contrario e, comunque, collimanti con le ricostruzioni contabili e patrimoniali effettuate dal Curatore fallimentare (v. Cass. Sez. 1 – , Ordinanza n. 25067 del 10/10/2018; Sez. 3, Sentenza n. 840 del 20/01/2015).

I giudici di merito hanno difatti correttamente valutato la condotta dell’amministratore come condotta consapevolmente assunta in pregiudizio delle ragioni dei creditori, ex articolo 2901 c.c., per la posizione apicale che questi aveva all’interno della compagine sociale, si’ da integrare sia il requisito della scientia damni (definita – ad abundantiam – come consilium fraudis per la posizione di vertice acquisita), sia il requisito dell’eventus damni.

1.12. Va sottolineato infine che il vizio motivazionale di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, relativo all’omessa valutazione di circostanze rilevanti oggetto di discussione, non e’ ammissibile in caso di pronuncia doppiamente conforme, ex articolo 348 ter c.p.c., come nel caso di specie, qualora non venga indicato in quale punto la sentenza di secondo grado sia in qualche modo difforme da quella di primo grado (cfr. Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016).

2. Conclusivamente il ricorso viene rigettato con riguardo ai motivi da uno a cinque, mentre viene dichiarato inammissibile in relazione al sesto motivo, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 a favore della parte resistente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 8000,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge in favore della parte resistente.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.