l’appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo.
Corte d’Appello Venezia, Sezione 1 civile Sentenza 27 febbraio 2019, n. 721
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA
Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Mario Bazzo – Presidente
Dr. Rita Rigoni – Consigliere
Dr. Pierluigi Galella – Giudice Ausiliario Relatore
riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1030 del Ruolo Generale dell’anno 2013
TRA
(…) S.R.L. (C.F. (…)) in persona del legale rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Do.Bi. e Ag.Ge. , con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Venezia, Sestriere (…).
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(…) S.A.S. (C.F. (…)) in persona del legale rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Gi.Ba., con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Venezia, S. (…).
PARTE APPELLATA
(…) S.R.L. (C.F. (…)) in persona del legale rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Ma.Re., con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Ed.An. in Venezia, (…).
ALTRA PARTE APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 615/2012, depositata in data 14 marzo 2012 del Tribunale di Venezia.
In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l’azione ex art. 1669 c.c.).
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 7 febbraio 2019 sulle seguenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società (…) s.a.s. di (…), conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia la società (…) s.r.l. per ivi sentirla condannare al risarcimento di pretesi danni subiti nella misura di Euro 65.265,44 o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia, in dipendenza della non conforme esecuzione del contratto di appalto con la stessa intercorso ed avente ad oggetto la fornitura e la posa in opera di una pavimentazione presso la propria struttura alberghiera.
Costituitasi in giudizio la società convenuta resisteva all’avversa domanda chiedendo l’estensione del contraddittorio nei confronti della società (…) s.r.l. quale società subappaltatrice per la posa in opera e per i successivi interventi di riparazione eseguiti, della quale chiedeva la condanna a rispondere degli eventuali danni che fossero riconosciuti alla attrice, ovvero alla emendazione degli stessi.
Autorizzata la chiamata in causa della società (…) s.r.l., quest’ultima si costituiva altresì in giudizio preliminarmente eccependo la decadenza della (…) s.r.l. dal diritto ad agire in regresso per mancata denuncia dei vizi lamentati nel termini di legge; nel merito chiedeva il rigetto delle domande attore deducendo, peraltro, la propria estraneità nella causazione dei danni, in quanto demandata dalla chiamante in causa al ruolo di mera esecutrice; in via subordinata, chiedeva altresì di essere solidalmente condannata con la (…) s.r.l. alla sola eliminazione diretta dei vizi lamentati dalla società attrice.
La stessa (…) s.r.l. introduceva un parallelo giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia, poi riunito a quello oggetto della presente impugnazione, al fine di sentir accertare la mancata tempestività della denuncia da parte della (…) s.r.l., dei vizi lamentati da (…) s.a.s. di (…).
La causa veniva istruita mediante acquisizione di prove documentali, nonché della consulenza tecnica d’ufficio resa in ambito di accertamento tecnico preventivo, ed assunzione di prove orali.
Con sentenza resa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. n. 615/2012 il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così statuiva:
“…accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l’effetto, condanna (…) s.r.l. (rectius (…) s.r.l.) a versare in favore di (…) s.a.s. di (…), a titolo di risarcimento dei danni, la somma di Euro 36.200,00, oltre interessi legali dalla presente pronunzia al saldo;
condanna, altresì (…) s.r.l. a tenere indenne (…) s.r.l. (rectius (…) s.r.l.) nella misura della metà da quanto essa sarà tenuta a versare in favore di (…) s.a.s. di (…) a titolo di capitali, interessi e spese;
condanna (…) s.r.l. (rectius (…) s.r.l.) alla rifusione in favore di (…) s.a.s. di (…) delle spese di lite, liquidate in Euro 7.900,00 di cui Euro5.500,00 per onorari difensivi, nonché le spese di c.t.u. e c.t.p. (determinate rispettivamente in Euro 4.871,04 ed Euro 1.894,00);
spese compensate tra (…) s.r.l. (rectius (…) s.r.l.) e (…) s.r.l.;
sentenza esecutiva per legge”.
Ha interposto tempestivo appello la soccombente (…) s.r.l. sostanzialmente deducendo:
– L’incoerente affermazione della propria responsabilità nella causazione dei danni pretesi dall’attrice, da imputare, invece, in via esclusiva alla società (…) s.r.l. (primo motivo);
– L’erronea quantificazione del danno liquidato (secondo motivo);
Si è ritualmente costituita in giudizio l’appellata (…) s.a.s. di (…) insistendo per la conferma dell’impugnata sentenza nella parte inerente i rapporti tra la stessa e (…) s.r.l. e per il rigetto di tutte le avverse domande proposte da quest’ultima.
Si è altresì ritualmente costituita anche nel presente grado di giudizio la società (…) s.r.l. spiegando appello incidentale avverso l’impugnata sentenza, a sua volta deducendo:
– L’erronea affermazione di tardività della eccezione di decadenza ex art. 1670 c.c. (primo motivo);
– Il perplesso riconoscimento dei vizi e l’incoerente individuazione delle cause di essi (secondo motivo);
– L’erronea quantificazione dei danni, peraltro da ritenere emendabili medianti parziali interventi diretti (terzo motivo);
– L’erronea regolamentazione del carico delle spese di lite nei rapporti processuali con (…) s.a.s. di (…) (quarto motivo).
La causa, già trattenuta in decisione all’udienza del 12 ottobre 2017, veniva successivamente rimessa sul ruolo con assegnazione ad altro consigliere relatore e quindi posta in definitiva deliberazione all’udienza del 20 dicembre 2018, con concessione di termini ridotti, su richiesta delle parti, per il deposito dei rispettivi scritti conclusionali
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello principale e l’appello incidentale proposto dalla società (…) risultano entrambi infondati.
In primo luogo il Collegio rileva, atteso il dibattito sul punto spiegato in sede di scritti conclusionali, l’improduttività di effetti, nei confronti delle altre parti contendenti ed in difetto di una sopravvenuta sua valida sostituzione, della rinuncia al mandato conferito dalla (…) s.r.l. all’avv. Ed.An., come da questi formalizzata con atto depositato telematicamente in data 9 ottobre 2017.
Ciò premesso, la disamina congiunta, in quanto strettamente connesse ed interdipendenti, delle doglianze di cui al gravame introduttivo, non risulta in effetti idonea ad inficiare la statuizione di primo grado la quale, ad una nuova lettura degli atti e dei documenti di causa, appare sorretta da un percorso motivazionale coerente e logico e dunque pienamente condivisibile.
L’indagine tecnica acquisita in atti a firma dell’Ing. (…) ha consentito di riscontrare che l’appalto intercorso tra le parti non venne eseguito nel rispetto delle regole dell’arte, avuto peraltro riguardo all’intervento eseguito da (…) s.r.l. per tentare di porre rimedio alle problematiche insorte.
L’ausiliare del Giudice ha evidenziato la presenza di difetti con caratteristiche tali da essere oggetto di aggravamenti nel tempo, così da richiedere l’integrale rifacimento della pavimentazione realizzata presso la struttura alberghiera della committente (…) s.a.s. di (…), risultando sconsigliabili interventi parziali, dunque esperibili soltanto da un punto di vista teorico, contrariamente a quanto agitato dalla parte appellante.
Detta consulenza tecnica d’ufficio viene pienamente condivisa dalla Corte, poiché condotta in modo accurato ed in continua aderenza con lo stato di fatto analizzato, tenendo peraltro conto delle rispettive osservazioni dei rispettivi consulenti di parte e come tale del tutto persuasiva, così da non ingenerare esigenza di sua rinnovazione, per come richiesto dalla (…) s.r.l.
Essa, in particolare, ha escluso cause differenziali nella causazione dei difetti rilevati, consistenti nella presenza di bolle e distacchi, nonché di tracce di sormonti e giunti visibili conseguenti al tentativo di ripristinare le parti ammalorate a seguito del primo intervento riparatore, come correttamente rilevato in prime cure.
Né, del resto, l’odierna appellante (…) s.r.l. o la subappaltatrice (…) s.r.l. sulle quali gravava in sequenza l’onere probatorio versandosi in ambito di responsabilità contrattuale da inadempimento hanno reso giudizialmente valutabili alternativi fattori causali.
Contrariamente a quanto dedotto dalla stessa appellante principale, del tutto conforme si manifesta l’imputazione delle responsabilità attuata in prime cure, non potendo riscontrarsi un efficiente tessuto istruttorio (da ritenere sul punto estremamente rigoroso) volto a supportare l’assunto assoggettamento alla volontà della committente di effettuare la posa in opera della pavimentazione in periodo invernale, sconsigliabile per la peculiare natura del materiale utilizzato. Né, del resto, trovano legittimazione gli assunti giustificativi dell’irregolarità dell’opera in virtù di un generico riferimento alla campionatura mostrata, asseritamente inidonea a garantire l’effettività di un identico risultato.
In proposito, del resto, in ragione della specifica professionalità nel settore della odierna appellante e rilevato come più propriamente le problematiche riscontrate siano attribuibili alla posa della sostanza usata per il rifacimento in condizioni climatiche e ambientali per le quali vi era una prescrizione di non utilizzo, sulla appaltatrice doveva ritenersi incombere ogni più opportuna scelta tecnica con la conseguenza, che ove il risultato non sia stato raggiunto, la stessa non può andare esente da responsabilità.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha anche di recente avuto modo di affermare (cfr. Cass. 12 giugno 2018 n. 15340) che “l’appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo”.
Né, sott’altra angolazione giuridica, risulta meritevole di accoglimento la censura sollevata dalla parte appellante alla sentenza di prime cure, laddove ha riscontrato una paritetica responsabilità della stessa con la subappaltatrice (…) s.r.l., avuto riguardo alla rispettiva loro ingerenza nei rapporti contrattuali con la committente e difettando la prova di una piena autonomia nell’espletamento dell’appalto da parte della seconda, la cui prestazione era comunque soggetta alla direzione e controllo da parte della obbligata (…) s.r.l., come innanzi rilevato, tale da escludere la fondatezza della specifica critica.
Non meritevole di accoglimento, per altro verso, si rivela la ulteriore doglianza attinente ad una pretesa erronea quantificazione del danno.
Quest’ultima, rileva il Collegio, ha avuto conforme riscontro, per il complessivo importo di Euro 36.200,00, nella spesa necessaria alla rimessione in pristino dei luoghi e, dunque, nella ricollocazione dell’attrice in primo grado (…) s.a.s. di (…) nella situazione anteriore all’affidamento dell’appalto a (…) s.r.l., non avendo peraltro trovato utile ingresso in giudizio la domanda di corresponsione dell’asserito saldo del corrispettivo dell’appalto.
Le voci di danno che hanno trovato riconoscimento giudiziale, dunque, risultano dalla valutazione effettuata dal consulente tecnico d’ufficio, sulla condivisibilità della quale si è già argomentato, attesi gli esborsi, rivelatisi inutili, per lo sgombero dei locali della struttura alberghiera, eseguiti per ben due volte dalla committente al fine di consentire l’emendazione dei vizi sopravvenuti, nonché in ragione della pulizia degli ambienti all’esito, per come riconosciuto secondo parametri equitativi dal Tribunale, in difetto di una più incidente quantificazione attuata dalla parte attrice.
Passando alla disamina dell’appello incidentale spiegato dalla società (…) s.r.l., deve in primo luogo essere valutata la doglianza relativa alla erronea affermazione di tardività della formulata eccezione di decadenza dall’azione di regresso ex art. 1670 c.c. proposta verso la stessa dalla (…) s.r.l.
A riguardo si ha motivo di riscontrare come lo snodo motivazionale reso in primo grado non trovi giustificazione, avendo la subappaltatrice in effetti formulato tempestivamente la propria eccezione, come in particolare si evince dalla lettura delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta e nella successiva memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., primo termine.
Ciò posto, tuttavia, non possono accogliersi gli effetti pretesi dalla appellante incidentale.
L’iniziale riconoscimento dei vizi lamentati dalla committente da parte della subappaltatrice, la quale ha tentato di porre rimedio agli stessi, consente infatti, da un lato, di escludere la produttività degli effetti preclusivi della decadenza dell’azione e, dall’altro, di affermare l’oggettiva insorgenza di una nuova obbligazione, svincolata dagli stringenti termini decadenziali.
Non assume quindi rilevanza la riproposta indagine circa la tempestività dell’inoltro alla predetta subappaltatrice della contestazione che la (…) s.r.l. ebbe a ricevere dalla committente.
Le argomentazioni che precedono delineate nella trattazione dell’appello principale, risultano sott’altro profilo giuridico pertinenti anche in relazione alle ulteriori e speculari censure mosse, in punto di merito, dall’appellante incidentale (…) s.r.l., dovendo così affermarsene l’infondatezza.
Le doglianze da ultimo sollevate in relazione alla regolamentazione delle spese di lite non appaiono altresì meritevoli di accoglimento, osservato un conforme governo del principio della soccombenza e della concreta incidenza degli oneri processuali ai quali le rispettive parti hanno dato causa.
Trova per l’effetto legittimazione l’integrale conferma la statuizione impugnata, con una parziale diversa motivazione, assorbito e respinto ogni ulteriore rilievo.
Nella regolamentazione delle spese di lite del grado, quanto ai rapporti processuali tra l’appellante principale (…) s.r.l. e (…) s.r.l., si giustifica una integrale compensazione attesa la reciproca soccombenza, mentre le stesse, in solido, vanno condannate alla rifusione delle spese in favore di (…) s.a.s. di (…) nella misura di Euro 3.308,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge, sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 (ritenendo di mutuare i principi di diritto affermati da Cass. S.U. con le pronunce gemelle n. 17405 – 17406 del 12 ottobre 2012 e da Cass. n. 18207 del 24 ottobre 2012 in punto di retroattività dei parametri forensi), avuto riguardo al valore indicato in atti (indeterminabile) applicati i parametri minimi, stante la non particolare complessità della vertenza, ed esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
In ragione della reiezione dell’appello principale e dell’appello incidentale occorre altresì applicare de jure – trattandosi di “accessorio” che grava automaticamente sulla parte soccombente – il versamento supplementare stabilito (con decorrenza 31/01/13) dal vigente comma 1 quater dell’art. 13 T.U. 115/2002, introdotto con L. 24 dicembre 2012, n. 228, per ciascuna delle parti contendenti.
P.Q.M.
La Corte d’appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa promossa da (…) S.R.L. nei confronti di (…) S.A.S., con appello incidentale di (…) S.R.L. avverso la sentenza n. 615/2012, depositata in data 14 marzo 2012 del Tribunale di Venezia, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. Rigetta l’appello principale nonché l’appello incidentale di (…) S.R.L. e per l’effetto conferma la sentenza impugnata, anche con diversa motivazione;
2. Compensa integralmente le spese di lite del grado tra (…) S.R.L. e (…) S.R.L.;
3. Condanna in solido (…) S.R.L. e (…) S.R.L. in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore alla rifusione delle spese di lite del grado in favore di (…) S.A.S. che liquida nella misura di Euro 3.308,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge.
4. Dichiara la sussistenza dei presupposti perché l’appellante principale (…) S.R.L. e l’appellante incidentale (…) S.R.L. siano, ciascuna, obbligata a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del comma 1 quater dell’art. 13 T.U. 115/2002, novellato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso in Venezia il 7 febbraio 2019.
Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2019.