In tema di appalto, ai fini di cui all’art. 1667 cod. civ., non è necessaria una denuncia specifica ed analitica delle difformità e dei vizi dell’opera, tale da consentire l’individuazione di ogni anomalia di quest’ultima, essendo, per converso, sufficiente ad impedire la decadenza del committente dalla garanzia cui è tenuto l’appaltatore una pur sintetica indicazione delle difformità suscettibile di conservare l’azione di garanzia anche con riferimento a quei difetti accertabili, nella loro reale sussistenza, solo in un momento successivo.

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.

Tribunale Milano, Sezione 7 civile Sentenza 25 gennaio 2019, n. 775

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE SETTIMA CIVILE

In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico SALMERI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:

STUDIO ODONTOIATRICO Ass. Dott. (…) – Dott. (…), (P. IVA (…)), con l’avv. Va.Ba.

– attore –

CONTRO

(…) s.r.l. (P.IVA (…)), con l’avv. Si.Be.

– convenuta –

(…) (CF (…)), con l’avv. Jo.Pi. e l’avv. Pi.Be.

– convenuto –

(…) – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA (CF (…)), con l’avv. Gi.Au.

– terzi chiamati –

CONCISE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Sui fatti di causa.

Lo Studio Odontoiatrico Ass. Dott. (…) – Dott. (…) citava in giudizio la Società (…) s.r.l. e l’arch. (…) per il risarcimento dei danni derivanti dall’errata esecuzione di lavori di ristrutturazione presso la sede dello studio odontoiatrico. Nello specifico, nel periodo intercorso tra luglio 2013-gennaio 2014 venivano effettuati presso il citato studio alcuni lavori, per i quali l’arch. (…) ricopriva il ruolo di direttore dei lavori; nell’ambito di tali opere di ristrutturazione, lo studio odontoiatrico affidava alla (…) s.r.l. il ripristino della pavimentazione della propria sede.

Parte attrice, però, lamenta che da novembre 2014 sono emersi difetti relativi ai lavori svolti dalla società convenuta (errata realizzazione della sguscia perimetrale, erronea posa di talune piastrelle e presenza di innalzamenti e avvallamenti nel pavimento) e, conseguentemente, chiede il risarcimento dei seguenti danni:

– Euro 50.720,00 quali costi per l’eliminazione dei vizi e dei difetti delle opere realizzate (di cui Euro 37.208,00 in solido con (…) s.r.l. e con l’arch (…) ed Euro 13.512,00 a carico del solo arch. (…) quale direttore lavori);

– Euro 100.000,00 quali costi di mancato guadagno per l’interruzione dell’attività dello studio, durante i lavori di ripristino della pavimentazione, a carico di entrambi i convenuti.

La società (…) s.r.l. si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, l’intervenuta decadenza, ai sensi dell’art. 1667 c.c..

Nel merito, la società convenuta ritiene che i vizi relativi all’avvallamento/innalzamento del pavimento non siano ad essa addebitabili, in quanto l’attività preliminare di consolidamento del sottofondo è stata effettuata da altra Società (la (…) s.r.l.).

Si è, altresì, costituito l’arch. (…) che, contestando le avverse deduzioni, ritiene che eventuali vizi della pavimentazione siano addebitabili esclusivamente alla società esecutrice dei lavori, e non ad una errata progettazione o ad un omesso controllo da parte dello stesso in qualità di direttore dei lavori. Inoltre, l’arch. (…) ha chiamato in causa in garanzia i (…).

Si sono costituiti, infine, i (…), i quali hanno contestato integralmente la fondatezza della domanda di parte attrice, richiamando sul punto le argomentazioni già avanzate dall’arch. (…).

L’istruttoria, strettamente tecnica, si è svolta mediante CTU.

Esaurita la fase istruttoria per come ammessa dal Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.

2. Sull’eccezione di decadenza.

La (…) s.r.l. ha, in via preliminare, eccepito l’intervenuta decadenza, ai sensi dell’art. 1667 c.c.. Nello specifico, la convenuta ritiene che i vizi lamentati da parte attrice fossero (ove esistenti) già visibili al momento di consegna dell’opera e, dunque, a gennaio 2014. Per tali difetti, pertanto, si sarebbe verificata la decadenza di cui all’art. 1667 c.c., in quanto la relativa denuncia risale al febbraio 2015.

In particolare, nella comparsa conclusionale (cfr. pap. 5 comparsa conclusionale nell’interesse di (…) s.r.l.) la convenuta evidenzia che i difetti dovuti alla realizzazione della sguscia perimetrale ed alla saldatura a caldo dei giunti sono, per loro stessa natura, vizi palesi, per i quali non è dovuta alcuna garanzia da parte dell’appaltatore, in quanto l’opera sarebbe stata accettata dal committente. Invece, per quanto riguarda gli altri vizi, anche volendosi ritenere vizi occulti, emersi nel novembre 2014, la prima contestazione da parte del committente risale al febbraio 2015, e, quindi, oltre il termine di 60 giorni previsto dall’art. 1667 c.c..

Parte attrice, invece, evidenzia che i difetti nella realizzazione delle opere sarebbero emersi successivamente alla consegna e, più precisamente, nel novembre 2014, mese in cui sono avvenute le relative contestazioni all’appaltatore.

Tutto ciò posto, appare opportuno riassumere per punti quali sono i vizi per cui si duole l’attrice:

– difetti relativi alla realizzazione della sguscia perimetrale;

– difetti relativi al taglio delle piastrelle;

– avvallamenti ed innalzamenti nella pavimentazione in piastrelle di PVC nel corridoio del primo e terzo piano.

I vizi relativi alla realizzazione della sguscia perimetrale e quelli relativi al taglio delle piastrelle sono contestati, dalla parte attrice, al solo direttore lavori.

Ebbene, in relazione a tali vizi deve rigettarsi l’eccezione di decadenza in esame, in quanto l’attrice non ha contestato tali difetti alla (…) s.r.l..

L’eccezione di decadenza deve respingersi anche con riferimento agli altri vizi della pavimentazione (per i quali parte attrice agisce nei confronti di entrambe le parti convenute) per le ragioni che seguono.

Tali vizi, infatti, devono ritenersi, per tipologia e natura, occulti e non palesi.

Come emerge anche dalla relazione del CTU i predetti difetti (avvallamenti e rigonfiamenti) sono derivati dalle sollecitazioni subite nel tempo (cfr. pag. 14 della relazione del CTU) e, pertanto, non possono ritenersi presenti al momento di consegna ed accettazione dell’opera (nel gennaio 2014).

In tema di vizi occulti, inoltre, è opportuno ricordare il costante orientamento della Corte di Cassazione: “in tema di appalto, qualora l’opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all’esterno, il termine di prescrizione dell’azione di garanzia, ai sensi dell’art. 1667, terzo comma, cod. civ., decorre dalla scoperta dei vizi, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi, essendo onere dell’appaltatore, se mai, dimostrare che il committente ne fosse a conoscenza in data anteriore” (e pluribus, Cass. Civ. Sez. 3, sentenza n. 18402 del 19/08/2009).

Dalla documentazione in atti emerge che i vizi sono emersi alcuni mesi dopo la consegna dei lavori e, più precisamente, agli inizi del mese di novembre, quando parte attrice ha chiesto la fissazione di un appuntamento con (…) e con l’arch. (…) e, poi, con i tecnici della società (…) che avevano svolto opere preliminari sui pavimenti dello studio (cfr. allegato 8 atto di citazione).

Deve dunque ritenersi tempestiva la denuncia dei vizi da parte del committente ai sensi dell’art. 1667 c.c., in quanto:

– la norma non richiede alcuno specifico onere di forma per la denunzia dei vizi dell’opera, in quanto l’art. 1667 c. 2 c.c. si limita a prevedere che “il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta”; peraltro, la ratio della disposizione è quella di consentire all’appaltatore di essere informato tempestivamente dell’esistenza di eventuali difetti e, dunque, anche una comunicazione meramente orale deve ritenersi idonea ad interrompere il termine decadenziale previsto dalla norma;

– la denuncia dei vizi non deve avere una elencazione specifica ed analitica delle difformità riscontrate dal committente; sul punto la Corte di Cassazione ha, infatti, precisato che: “In tema di appalto, ai fini di cui all’art. 1667 cod. civ., non è necessaria una denuncia specifica ed analitica delle difformità e dei vizi dell’opera, tale da consentire l’individuazione di ogni anomalia di quest’ultima, essendo, per converso, sufficiente ad impedire la decadenza del committente dalla garanzia cui è tenuto l’appaltatore una pur sintetica indicazione delle difformità suscettibile di conservare l’azione di garanzia anche con riferimento a quei difetti accertabili, nella loro reale sussistenza, solo in un momento successivo” (Cass. Civ. Sez. 2, sentenza n. 11520 del 25/05/2011);

– dalla documentazione prodotta da parte attrice (cfr. allegato 8 all’atto di citazione) emerge chiaramente che il committente ha informato tempestivamente l’appaltatore ed il direttore lavori dell’insorgenza di problematiche relative alla pavimentazione dello studio medico, tanto che si è svolto, nel mese di novembre, un incontro alla presenza dei committenti, dell’appaltatore, del direttore lavori e dei tecnici della società (…) (cfr. pag. 4 atto di costituzione di (…) s.r.l.); peraltro, dalla comunicazione inviata dal committente all’appaltatore in data 5 dicembre 2014 (cfr. all. 8 all’atto di citazione) emerge chiaramente che la committenza aveva già denunciato la sussistenza di vizi nella pavimentazione.

3. Sui vizi e difetti accertati dal CTU.

Parte attrice ha lamentato la sussistenza di numerosi vizi nelle opere di pavimentazione realizzate da (…) s.r.l., attribuendo alcuni difetti (avvallamenti, innalzamenti e rigonfiamenti della pavimentazione) alla responsabilità sia dell’appaltatore (per erronea esecuzione dell’opera) che del direttore lavori (per omesso controllo), ed altri vizi (taglio irregolare delle piastrelle, mancata incollatura della sguscia perimetrale) alla responsabilità esclusiva del direttore lavori (cfr. pag. 11 atto di citazione).

I convenuti hanno contestato le ragioni degli attori, affermando, rispettivamente, la corretta esecuzione materiale dei lavori e la corretta progettazione e vigilanza sugli stessi.

L’istruttoria della causa, dunque, si è svolta mediante CTU (cfr. ordinanza 28.09.2017), dalle cui conclusioni non si ha motivo di dissentire, in quanto l’elaborato peritale ha vagliato -con i dovuti approfondimenti, con ampia motivazione e rimettendo al giudice le decisioni di diritto- ogni profilo tecnico della controversia, tenendo in considerazione tutte le osservazioni delle parti, ad esse replicando con puntuale attenzione (si vedano, in particolare, le repliche del CTU alle osservazioni dei CTP, allegate alla CTU stessa).

Il Tribunale dunque -aderendo alle conclusioni del CTU che ha tenuto conto dei rilievi dei CTP, replicandovi- “esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, e non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (cfr. Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 2618/16, in cui si richiama Cass. sentenza n. 10222/2009).

Pertanto, le motivazioni della CTU si intendono qui integralmente richiamate, attesa la legittimità della motivazione per relationem all’intero elaborato della CTU come affermato dalla Sentenza della Corte di Appello di Milano, n. 2607/2017.

Il CTU ha dunque riscontrato i seguenti vizi e difetti:

1. avvallamenti ed innalzamenti della pavimentazione in piastrelle di PVC nel corridoio al primo ed al terzo piano (cfr. pag. 14 CTU);

2. difetti relativi alla realizzazione della sguscia perimetrale ed alla saldatura a caldo dei giunti nella pavimentazione in telo vinilico (cfr. pag. 26 CTU).

Per entrambi i vizi riscontrati, il CTU conclude affermando che “la responsabilità sui lavori inerenti alla posa della pavimentazione (…) fa capo alla (…) s.r.l. nella quota del 100%”, e quantificando i costi complessivi di ripristino in Euro 11.260,84 oltre IVA.

Deve, dunque, riscontrarsi la esclusiva responsabilità della società (…) s.r.l. per i vizi rilevati dal CTU, mentre nessuna responsabilità risulta a carico del direttore lavori, che ha svolto i propri compiti correttamente.

Sul punto giova richiamare la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che, con riguardo alla responsabilità del direttore dei lavori, ha precisato quanto segue:

“In tema di appalto, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell’appaltatore, vigilando che l’esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto, senza che da ciò derivi a suo carico una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell’appaltatore, ovvero per l’omessa costante vigilanza in relazione a profili marginali dell’esecuzione dell’opera” (Cass. Civ. Sez. 3, sentenza n. 20557 del 30/09/2014).

Nel caso di specie, alcuni difetti relativi alla realizzazione della sguscia perimetrale sono profili del tutto secondari e marginali rispetto all’esecuzione complessiva dell’opera, tali da non poter fondare la responsabilità dell’arch. (…).

Tuttavia tali vizi non possono essere addebitati alla (…).

Si badi infatti che parte attrice non ha chiesto il risarcimento dei danni relativi alla mancata incollatura della sguscia perimetrale all’appaltatore, avendo avanzato tale contestazione nei confronti del solo direttore dei lavori (cfr. pag. 11 atto di citazione).

Pertanto dai costi di ripristino quantificati dal CTU dovrà essere decurtata la spesa relativa alla sguscia perimetrale.

Segnatamente, a favore di parte attrice dovrà riconoscersi la minor somma pari ad Euro 11.260,84 oltre IVA – Euro 262,50 oltre iva (fornitura di sguscia di raccordo a parete) – Euro 200,00 oltre iva (saldatura delle giunte a caldo con cordolo in PVC) = Euro 10.798,34 oltre iva.

4. Sul risarcimento dei danni da mancato guadagno.

Parte attrice chiede altresì il risarcimento del danno da mancato guadagno dovuto al “fermo tecnico” dello studio odontoiatrico durante i futuri lavori di ripristino, quantificandoli in Euro 100.000,00.

Al riguardo va evidenziato che il risarcimento del danno patrimoniale ricomprende sia la perdita subita (danno emergente) che il mancato guadagno (lucro cessante); quest’ultimo, in particolare, consiste nell’accrescimento patrimoniale che è stato effettivamente pregiudicato o impedito dall’inadempimento dell’obbligazione contrattuale.

La giurisprudenza ha precisato che il danno patrimoniale da mancato guadagno “presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell’utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l’obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l’entità del danno subito” (cfr. Cass., ordinanza n. 5613 del 08/03/2018).

Orbene, nel caso di specie, parte attrice ha genericamente quantificato – sulla base delle precedenti dichiarazioni dei redditi – il mancato guadagno dovuto al fermo dell’attività lavorativa per lo svolgimento dei lavori di ripristino della pavimentazione.

Il criterio di quantificazione del danno non è tuttavia conforme alla citata giurisprudenza, atteso che parte attrice quantifica il mancato guadagno sulla base di documentazione non significativa e dunque sulla scorta di deduzioni meramente ipotetiche.

Le dichiarazioni dei redditi degli anni 2014-2015 infatti nulla dimostrano in merito alla quantificazione del mancato guadagno, posto che:

– i redditi prodotti possono variare di anno in anno e, all’interno del medesimo periodo di imposta, da mese in mese;

– la durata dei lavori di ripristino della pavimentazione è meramente presunta da parte attrice (quantificata in 30 giorni); peraltro tale dato è smentito dal CTU che ha quantificato in giorni 15 il periodo necessario per l’eliminazione dei vizi;

– non vi è prova che la tipologia di lavori da eseguirsi possa comportare un blocco totale dell’attività;

– i lavori possono essere svolti – come da ragionevole indicazione del CTU – anche nel periodo di chiusura dello studio odontoiatrico.

La domanda di parte attrice, pertanto, deve essere rigettata.

5. Conclusioni.

La domanda di parte attrice merita parziale accoglimento.

Sulla scorta di quanto precedentemente esposto, deve riconoscersi a favore di parte attrice un risarcimento del danno per l’eliminazione dei vizi della pavimentazione dello studio odontoiatrico pari ad Euro 10.798,34 oltre IVA. La responsabilità dei danni subiti da parte attrice ricade esclusivamente sulla società convenuta (…) S.r.l.

Ne consegue la condanna di (…) S.r.l. a corrispondere in favore di parte attrice la somma di Euro 10.798,34 oltre iva.

A tale somma vanno aggiunti interessi legali e rivalutazione monetaria.

Si badi infatti che “in tema di appalto, mentre la somma liquidata a favore del committente per la eliminazione dei vizi e difformità dell’opera – a titolo di risarcimento del danno o anche di riduzione del prezzo di cui all’art. 1668 cod. civ. – ha ad oggetto un debito di valore dell’appaltatore, che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere d’acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione, il diritto dell’appaltatore al corrispettivo ha natura di debito di valuta, che non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta” (cfr. Cass. sentenza n. 11594/04).

La somma odierna ha dunque natura di debito di valore.

Vanno così riconosciuti la rivalutazione monetaria oltre agli interessi legali, sebbene non richiesti espressamente, in quanto “La rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell’obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d’ufficio ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell’originario “petitum” della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi” (cfr. Cass. sentenza n. 20943/2009).

Sulla somma sopra indicata – espressa in moneta attuale – sono dovuti gli interessi legali e rivalutazione monetaria per la ritardata corresponsione dell’equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell’evento di danno; peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell’interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma devono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale sino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi, a far data dalla proposizione della domanda, non avendo parte attrice indicato un diverso dies a quo, al saldo effettivo.

Quanto alla domanda svolta nei confronti di (…) srl, va evidenziata la considerevole riduzione della pretesa svolta da parte attrice per complessivi Euro 137.208,00 ed accolta per soli Euro 10.798,34.

A fronte di tale significativa diminuzione della domanda attorea, può affermarsi la sostanziale reciproca soccombenza tra parte attrice e (…) srl, ciò comportando la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Per contro, per quanto concerne le spese processuali da liquidarsi in favore dell’arch. (…) e dei (…) trova applicazione il principio della soccombenza e dunque le spese sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 2014 e tenuto conto del valore della controversia (la domanda svolta nei confronti dell’arch. (…) e in via derivata nei confronti dei terzi chiamati (…) ha un valore di Euro 150.720,00).

Le spese processuali da riconoscersi ai (…) vanno poste a carico di parte attrice in conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza: “attesa la lata accezione con cui il termine “soccombenza” è assunto nell’art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12301 del 10/06/2005).

Tenuto conto della semplicità della vicenda sopra esaminata e dunque delle difese svolte dall’arch. (…) e dai (…), possono trovare applicazione i valori minimi dello scaglione di riferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:

1) accoglie la domanda attorea entro i limiti di cui in motivazione;

2) condanna (…) S.r.l. a corrispondere in favore di parte attrice la somma Euro 10.798,34 oltre iva, ed oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo i criteri di conteggio meglio indicati in motivazione, a far data dalla proposizione della domanda al saldo effettivo;

3) rigetta ogni altra domanda;

4) pone a carico solidale di parte attrice e di (…) S.r.l. le spese di CTU, nella misura del 50% ciascuno;

5) compensa integralmente le spese di lite tra parte attrice e (…) S.r.l.;

6) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di (…), che si liquidano in Euro 7.795,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;

7) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore dei (…), che si liquidano in Euro 7.795,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.

Così deciso in Milano il 24 gennaio 2019.

Depositata in Cancelleria il 25 gennaio 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.