In relazione all’azione di responsabilità prevista dall’art. 1669 cod. civ. la condanna al pagamento di quanto necessario per eliminare i vizi della costruzione comporta un’obbligazione risarcitoria in ogni caso finalizzata al ripristino dell’edificio e delle condizioni di stabilità dello stesso, sicché, questa non può trovare preclusione o limiti per la circostanza che il costo delle opere, tenuto a base della determinazione dello ammontare del danno da risarcire, sia eventualmente superiore a quello della costruzione a regola d’arte dell’edificio lesionato non trattandosi di reintegrazione in Forma specifica ex art. 2058 cod. civ., bensì di risarcimento per equivalente, per la cui commisurazione è fatto riferimento alle spese necessarie per restituire all’edificio la sua naturale funzionalità.

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Corte d’Appello|Milano|Sezione 4|Civile|Sentenza|12 luglio 2022| n. 2444

Data udienza 12 gennaio 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D’APPELLO DI MILANO

SEZIONE QUARTA CIVILE

La Corte, composta dai signori magistrati:

Alberto Massimo Vigorelli Presidente

Alessandro Bondì Consigliere relatore-estensore

Francesca Vullo Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 498/2018, avente ad oggetto “appalto” e promossa in grado d’appello

DA

(…) (C.F. (…)), con l’avv. DO.BA., domiciliataria in VIGEVANO;

APPELLANTE

CONTRO

(…) S.r.l. IN LIQUIDAZIONE (C.F. (…)), con l’avv. AL.VI. domiciliatario in NOVARA;

APPELLATA

(…) S.p.A. (C.F. (…)), con l’avv. SA.AN., domiciliatario in VIGEVANO;

APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE

(…) S.r.l. IN LIQUIDAZIONE (C.F. (…)); (…), titolare della (…) (C.F. (…));

(…) (C.F. (…));

APPELLATI CONTUMACI

FATTO E DIRITTO

A fini semplificativi conviene riportare gli antefatti di causa, quali sintetizzati dal Tribunale di Pavia, adito in primo grado:

“Con atto di citazione notificato nei settembre 2013 (…), all’esito di un procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo definito con elaborato peritale del 9 maggio 2013, lamentando vizi e difetti di un immobile ad uso residenziale acquistato in data 30 maggio 2008 e sito in Vigevano, via Russo n 9/10 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Vigevano (ora Pavia):

– L’Impresa costruttrice-venditrice (…) SRL;

– L’Impresa appaltatrice (…) S.r.l. ora (…) S.r.l. in liquidazione e Concordato Preventivo;

– (…), nella sua qualità di architetto progettista dei lavori di ristrutturazione dell’unità immobiliare;

– (…), nella sua qualità di architetto direttore dei lavori di ristrutturazione dell’unità immobiliare;

– STUDIO (…) – (…) Ingegneri Associati, in persona dell’Ing. (…) e dell’Ing. (…), nella loro qualità di progettisti dell’impianto di condizionamento centralizzato;

– (…) F.G.A. di (…), in qualità di esecutrice degli impianti di condizionamento;

– SOCIETA’ STC Engineering srl, in qualità di progettista per la valutazione dei requisiti acustici passivi dell’edificio;

La società attrice evidenziava che “oggetto del presente giudizio sono i vizi e difetti ancora esistenti nell’immobile de quo e per la precisione: problemi di comportamento acustico passivo del solaio; ponti termici non risolti; malfunzionamento dell’impianto di climatizzazione” e richiedeva la condanna dei convenuti in solido al pagamento dell’importo di Euro 90.000,00 in relazione ai costi necessari per l’eliminazione dei vizi e difetti riparabili, in Euro 30.000,00 per il deprezzamento subito dall’immobile per cui è causa in relazione ai vizi e difetti non emendabili, in Euro 30.000,00 per i costi tecnici e legali subiti dall’attrice. Si costituivano i convenuti che contestavano le domande attrici e ne chiedevano il rigetto e chiedevano la chiamata in causa con richiesta di manleva autorizzata rispettivamente:

– da parte di Fratelli (…) S.r.l. di (…) s.n.c., subappaltatrice, e di (…) s.p.a, sua impresa assicuratrice; – da parte di (…) FGA di (…) S.p.A. nella qualità di sua impresa assicuratrice;

– da parte di Studio (…) (…) di (…) s.p.a., nella qualità di sua impresa assicuratrice;

– da parte di (…) s.r.l. di (…) S.p.A. nella qualità di sua impresa assicuratrice.

All’esito dell’istruttoria, nel corso della quale è stata disposta CTU tecnica, ad integrazione e controllo di quanto risultante dall’ATP, precisate dalle parti le conclusioni in data 28 aprile 2017, la causa veniva trattenuta a sentenza con concessione di termini per il deposito di comparse”.

Con sentenza n. 111/2017 DEL 21/24 GIUGNO 2017, il Tribunale così decise:

“1) Condanna in solido (…) S.r.l. e (…) S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo (già F.lli (…) s.r.l.) a pagare a titolo di risarcimento dei danni a (…) l’importo di Euro 31.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

2) condanna (…) S.r.l. e (…) S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo, in solido, a rifondere a (…) le spese processuali, liquidate per la fase di ATP in Euro 2.910,00 e per la fase ordinaria in Euro 1.000,00 di spese ed Euro 7.254,00 di compensi oltre al 15% di rimborso forfettario e ad oneri fiscali e previdenziali di legge;

3) Pone definitivamente a carico di Centrale Immobiliare S.r.l. e (…) S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo le spese di CTU (comprese quelle della fase preventiva di accertamento tecnico, così come precedentemente liquidate);

4) Condanna (…) S.p.A. in qualità di terza chiamata di F.lli (…) S.r.l. (ora (…) srl) a manlevare quest’ultima di quanto, anche a titolo di spese processuale la medesima sarà condannata a pagare a (…);

5) Condanna (…) a rifondere a (…) e (…) le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 4.830,00 di compensi, oltre al 15% di rimborso forfettario e ad oneri fiscali e previdenziali di legge;

6) Condanna (…) a rifondere a (…) S.r.l. le spese processuali, liquidate in Euro 3.972,00 per la fase di cognizione piena ed in Euro 1.699,00 per la fase di ATP, per un totale di Euro 5.671,00 di compensi oltre al 15% di rimborso forfettario e ad oneri fiscali e previdenziali di legge;

7) Condanna (…) a rifondere a Studio Ingegneria Associati (…)-(…) le spese processuali, liquidate in Euro 118,23 di spese di Atp, di Euro 1.699,00 di compensi per la fase di Atp, di Euro 587,00 di spese per la fase di cognizione piena e di Euro 3.972,00 per compensi per la fase di cognizione piena, oltre al 15% di rimborso forfettario e ad oneri fiscali e previdenziali di legge;

8) Condanna (…) a rifondere a (…) F.G.A. le spese processuali, liquidate in Euro 1.699,00 di compensi per la fase di ATP ed Euro 3.972,00 di compensi per la fase di cognizione piena, oltre al 15% di rimborso forfettario e ad oneri fiscali e previdenziali di legge;

9) Condanna (…) a rifondere a (…) le spese processuali liquidate per compensi in Euro 1.699,00 per la fase di ATP ed Euro 3.972,00 per la fase di cognizione piena oltre al 15% di rimborso forfettario e ad oneri fiscali e previdenziali di legge;

10) Condanna (…) S.r.l. in liquidazione e Concordato Preventivo a rifondere ad (…) snc le liquidate in Euro 7.254,00 di compensi, oltre al 15% di spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali di legge;

11) Condanna (…) S.r.l. a rifondere ad (…) S.p.A. in qualità di terza chiamata della predetta, le spese processuali, liquidate per compensi in Euro 1.699,00 per la fase di ATP ed Euro 3.971,00 per la fase di cognizione piena oltre al 15% di spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali di legge;

12) Condanna (…) F.G.A. a rifondere ad (…) S.p.A. le spese processuali liquidate quanto a compensi in Euro 3.971,00 oltre al 15% di spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali di legge”.

(…) M. Laura ha proposto appello avverso tale decisione, senza estenderlo a tutte le parti del primo grado e cioè escludendone lo STUDIO (…) (…) INGEGNERI ASSOCIATI; (…); la (…) S.R.L.; la (…) SOCIETÀ PER AZIONI (quale assicuratrice della Termoidraulica); (…) SNC DI (…) E (…); (…) S.p.A. ed (…) SPA.

Si sono costituiti il costruttore – appaltatore (…) (ora DISMISSIONI) e la sua assicuratrice (…) (quest’ultima anche in veste di appellante incidentale), mentre il direttore dei lavori (…), il venditore Centrale immobiliare ed il subappaltatore Termoidraulica, pur citati, sono rimasti contumaci. Le parti hanno concluso come in epigrafe.

La causa è stata dapprima rimessa sul ruolo per l’espletamento di una nuova CTU ed all’esito rinviata per la precisazione delle conclusioni, dopodiché, decorsi i termini assegnati per il deposito degli scritti conclusionali, è stata decisa all’odierna camera di consiglio.

In via preliminare va disattesa l’eccezione d’inammissibilità dell’appello sollevata da parte appellata ex art. 342 c.p.c., dal momento che, alla luce dell’ampia interpretazione, ispirata a criteri di conservazione processuale, fornita di tale norma dalla S.C. con sentenze n. 2143/15 e 13535/18, l’atto introduttivo, letto nel suo complesso, pur non potendo dirsi del tutto immune dalle critiche avanzate dall’appellato, contiene comunque gli elementi minimi indispensabili a consentire un esame del merito, nel rispetto dei vincoli dettati da tale norma, risultando in esso sufficientemente desumibile quale parte della sentenza di primo grado s’intenda censurare, quali siano le modifiche richieste, nonché l’indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Non paga del riconoscimento tributatole dal giudice di prima istanza attraverso l’adesione alle conclusioni del CTU (…), né della limitazione soggettiva della platea dei responsabili, (…), assumendo la contraddittorietà tra l’elaborato licenziato dall’ATP e la CTU espletata nel giudizio di merito di primo grado, nel suo atto introduttivo ha elaborato 8 motivi di gravame, così titolati:

1) Esclusione dei vizi relativi alle tubazioni dell’impianto di riscaldamento e climatizzazione;

2) (In)efficienza dell’impianto di climatizzazione;

3) Isolamento termico;

4) Esclusione della responsabilità di (…) FGA di (…);

5) Esclusione della responsabilità del direttore dei lavori arch. Giampiero (…);

6) L’entità del danno riconosciuto in favore dell’attrice;

7) Mancato integrale rimborso in favore di (…) di tutte le spese sostenute in sede di ATP;

8) Condanna di (…) al pagamento delle spese di lite in favore di (…) Giampietro e (…) FGA di Augurusa.

I motivi 1, 2, 3 e 6 verranno ora trattati congiuntamente, data la loro stretta connessione.

Intanto la Corte ritiene opportuno dare atto della riduzione dei termini della disputa, a seguito dell’integrazione istruttoria disposta nel presente grado di giudizio, per le ragioni che saranno tra breve esposte.

Il giudice di primo grado aveva circoscritto in capo al(…) ed alla Fratelli (…) la responsabilità per i vizi accertati tramite le indagini peritali.

Per la precisione, un primo ordine di problemi riguardava l’impianto di climatizzazione, di cui l’attrice aveva contestato l’efficienza, riportandosi alle risultanze dell’elaborato dell’ATP, ove l’ingegnere (…) aveva messo in luce il sottodimensionamento dell’impianto, per come progettato, conclusione smentita dal CTU (…), a parere del quale l’unico elemento di criticità dell’impianto di refrigerazione poteva essere “individuato nella modifica della pompa di circolazione eseguita a posteriori da ditta terza” (pag. 9 sent.), conclusione fatta propria dal tribunale con rigetto della relativa domanda. Quanto ai vizi relativi all’isolamento termico, l’ingegnere (…) “aveva evidenziato delle temperature invernali non adeguate”, che il CTU ingegnere (…) aveva attribuito ad una “distribuzione non omogenea dello strato isolante nelle posizioni critiche”, suggerendo “quale rimedio per risolvere il problema quello dell’insufflaggio delle pareti perimetrali esterne con un costo di Euro 5000”, cui doveva aggiungersi un costo di Euro 1500 per porre rimedio alla “mancata coibentazione della nicchia ricavata sul muro in corrispondenza dell’installazione del collettore ed alle porzioni di isolante staccatesi dai cassonetti” (pag. 11 sent.). Malgrado inoltre l’ingegnere (…) nel suo elaborato di ATP avesse “lamentato i forti moti convettivi che si innescano all’interno della parete a causa dello spessore elevato della camera d’aria”, Il CTU non ha rilevato vizi inerenti lo spessore della camera d’aria, così come, in ordine ai ponti termici, ha rilevato come all’epoca di progettazione e costruzione dell’edificio non esistessero normative che ne imponessero la correzione, fermo restando che “le piccole macchie riscontrate in zone interstiziali non potevano essere messe in rapporto causale con la dimensione e la costruzione dei ponti termici”. Relativamente poi al solaio per l’autorimessa ed alla relativa dispersione di calore, ancorché l’ingegnere (…) avesse segnalato “principalmente la scarsa resistenza alla trasmissione termica del solaio in predalles realizzato verso l’autorimessa non riscaldata” ingegnere (…) ha dichiarato di avere provveduto attraverso il suo collaboratore ingegner (…) a verificare la correttezza dei valori di trasmittanza e di verifica termoigrometrica.

Quanto ai problemi di comportamento acustico passivo del solaio, l’ingegnere (…) ha accertato il superamento del limite massimo di 63 dB tra la terrazza al piano primo ed il soggiorno a piano terra e tra il soggiorno al primo piano dello studio al piano terra, tutti di proprietà (…). Il tribunale al proposito ha puntualizzato che nel soggiorno è stato accertato un valore pari a 68 dB a riscontro di quanto sostenuto dal CTU circa una maggiore intensità del disturbo sotto il terrazzo con una propagazione attenuata nello studio e, dato atto delle modifiche realizzate sul terrazzo medio tempore, condividendo la stima del CTU, ha “indicato in Euro 25.000 la svalutazione del bene conseguente al vizio lamentato, che non può correggersi poiché l’intervento dovrebbe coinvolgere proprietà terze” (pag. 14 sent.).

Per tutto ciò all’odierna appellante è stato riconosciuto un risarcimento in sorte capitale di Euro 31.500 (25.000 + 5.000 + 1.500)

In effetti la Corte, trattenuta la causa a sentenza, ha dovuto constatare di non essere in grado di decidere, al cospetto delle insanate discordanze tra le due consulenze, per come risulta chiaro già da quanto brevemente esposto nella parte narrativa di questa sentenza e dagli stessi motivi di gravame (specialmente i primi tre), lamentando sostanzialmente l’appellante la mancata considerazione e valutazione soprattutto di questioni afferenti i vizi delle tubature e degli impianti di climatizzazione. Carenza che non poteva essere certo surrogata dal richiamo al principio del giudice perito dei periti, e che invece richiedeva integrazioni, correzioni e chiarimenti ovviamente destinati ad una lettura strettamente ancorata a discipline specialistiche. È stato allora nominato consulente dal Collegio l’ingegnere (…), con “l’incarico di verificare, alla luce degli atti di causa e dei dati acquisiti in giudizio anche tramite le precedenti perizie, se i vizi (e quali) coincidano con quelli denunciati dall’attrice e rilevati dai due consulenti ed a chi siano imputabili; di descrivere gli interventi riparatori indicandone i costi, di quantificare l’eventuale deprezzamento dell’immobile per la presenza di vizi irreparabili, specificando a chi siano attribuibili ed esplicitando i criteri utilizzati per tale valutazione”.

Le censure anche di rito mosse, a seconda dei rispettivi obiettivi dei contendenti, alle relazioni dell’ing. (…) e dell’ing. (…) non hanno più ragion d’essere, poiché il supporto tecnico della presente delibazione è ormai costituito dall’elaborato del CTU nominato in questa sede, il quale ha presentato le sue conclusioni, come richiestogli, non con un acritico rinvio all’una od all’altra consulenza, ma utilizzando anche i dati e gli accertamenti obiettivi raccolti dai precedenti periti, per poi formarsi un proprio autonomo convincimento al riguardo, del quale si può anticipare la condivisione di questa Corte.

Orbene, il CTU ing. (…) ha così concluso:

“Le tubazioni dell’impianto di climatizzazione dell’appartamento proprietà (…) sono inadeguate per tipologia e spessore dell’isolamento termico e presentano un grave vizio di trafilatura (vizio di origine, correlato alla produzione del tubo, non generato né dall’uso, né dalla vetustà, da considerarsi palese e rilevabile con un minimo di diligenza già nel corso dell’installazione delle tubazioni). Detto vizio è grave, può provocare cedimenti improvvisi e conseguenti danni da spargimento d’acqua. Due episodi di tale tipo si sono già verificati (…) L’inadeguatezza ed il vizio di trafilatura delle tubazioni:

– erano emersi nel corso dell’ATP ed erano stati indicati della relativa relazione;

– erano stati denunciati a pag. 14 e 15 dell’atto di citazione del giudizio di primo grado; – non sono stati sostanzialmente presi in considerazione nella C.T.U. del giudizio di primo grado; o sono correlati principalmente alla realizzazione dell’impianto effettuata, per quanto risulta dagli atti, da (…) F.G.A di (…) (non costituita) e secondariamente alla Direzione Lavori affidata, sempre per quanto risulta dagli atti, all’arch. Giampiero (…) (non costituito) che avrebbe potuto facilmente rilevare quantomeno la difformità delle tubazioni dalle prescrizioni di progetto;

(…) L’opera rimediale consiste nell’integrale rifacimento delle tubazioni dell’impianto dell’appartamento dell’appellante. Il prezzo dell’opera rimediale è pari a Euro 33.078,33 (Euro trentatremilasettantotto/33) oltre I.V.A. 10% Devono inoltre essere considerati i costi per l’assistenza muraria ( Euro 670,00 compresi oneri di legge) ed impiantistica ( Euro 305,00 compresi oneri di legge) necessari per individuare la perdita nell’ambito delle operazioni peritali della attuale C.T.U., sostenuti dalla parte appellante, documentati dalle fatture e contabili dei bonifici allegati 3, 3.1, 4, 4.1 alla memoria tecnica preliminare dell’ing. P.Pi. C.T. di parte appellante (inserita nell’Allegato 3). Lo scrivente segnala che l’esecuzione delle opere rimediali comporta l’impossibilità di utilizzare l’appartamento per almeno un mese, durante il quale la famiglia dell’appellante dovrà trovare alloggio temporaneo in un residence; comporta altresì per lo stesso periodo di tempo l’impossibilità di utilizzare l’autorimessa nella quale lo scrivente ha previsto l’immagazzinamento temporaneo dei due pianoforti e dei sanitari dell’appartamento. Dovranno quindi essere riconosciuti all’appellante i costi per l’alloggio temporaneo e per un’autorimessa per due auto, come quella dell’appellante.

Il prezzo dell’alloggio per 4 persone per n. 5 settimane, comprensivo di parcheggio coperto, è pari complessivamente a Euro 2.180,00 (Euro duemilacentoottanta/00) I.V.A. compresa, che è quindi riportato al paragrafo 5.2.

Sussistono i problemi lamentati da parte appellante riguardanti la circolazione d’acqua e il sottodimensionamento dell’impianto di climatizzazione originario dell’appartamento dell’appellante per quanto riguarda il condizionamento estivo.

Tali problemi:

– erano emersi nel corso dell’ATP ed erano stati indicati della relativa relazione;

– erano stati denunciati a pag. 13 e 14 dell’atto di citazione del giudizio di primo grado;

– sono stati presi in considerazione nella C.T.U. relativa al giudizio di primo grado, ma sono stati ritenuti sussistenti solamente i problemi di circolazione dell’acqua, le cui cause sono state indicate come riconducibili al non corretto funzionamento temporale continuativo nella giornata o in una non corretta taratura dell’impianto centralizzato nelle sue fasi.

I problemi riguardanti la circolazione d’acqua e il sottodimensionamento dell’impianto di climatizzazione originario dell’appartamento dell’appellante sono ascrivibili principalmente alla progettazione dell’impianto eseguita dallo Studio (…) – (…) Ingegneri Associati (non chiamato nel giudizio di appello) e marginalmente alle scelte tecniche di dettaglio relative alla circolazione d’acqua, eseguite nella materiale realizzazione dell’impianto avvenuta ad opera della (…) F.G.A. di (…) (non costituita) ed al Direttore dei Lavori Arch. G. (…) a seguito della non conformità al progetto delle tubazioni dell’impianto, in quanto presentano tra l’altro uno spessore della coibentazione considerevolmente inferiore a quello di progetto. Questo fatto ha concorso a ridurre le prestazioni dell’impianto, fermo restando che l’errore di progettazione riguardante il sottodimensionamento dell’impianto non era immediatamente riscontrabile se non entrando nel merito dei calcoli termotecnici, operazione quest’ultima alla quale il Direttore dei Lavori non era tenuto a svolgere.

Le opere di emenda riconosciute necessarie dallo scrivente sono compiutamente descritte nel paragrafo 5.3 e coincidono con quelle indicate dall’ing. (…) C.T.U. dell’ATP. Il prezzo di tali opere quantificato mediante computo metrico estimativo correttamente elaborato dall’ing. (…) nella relazione dell’ATP, che reca data 9 maggio 2013, ammonta complessivamente a Euro 18.924,50, oltre I.V.A. 10%.

A tale importo deve essere applicata la rivalutazione monetaria secondo l’indice ISTAT Foi generale dalla data della relazione dell’ATP (9 maggio 2013) al 30 aprile 2021 (ultimo indice disponibile) pari a Euro 763,89.

II prezzo totale aggiornato delle predette opere di emenda ammonta pertanto a Euro 20.350,75 (Euro ventimilatrecentocinquanta/75) oltre I.V.A. 10%.

Nella C.T.U. relativa al giudizio di primo grado non è stato riconosciuto il sottodimensionamento dell’impianto, è stato riconosciuto solamente un problema di circolazione d’acqua, le cui cause sono state indicate come riconducibili al non corretto funzionamento temporale continuativo nella giornata o in una non corretta taratura dell’impianto centralizzato nelle sue fasi. Nessun importo è stato riconosciuto.

Sussistono i problemi di discontinuità dell’isolamento termico dell’involucro edilizio dell’appartamento proprietà dell’appellante. Tali problemi:

– erano emersi nel corso dell’ATP ed erano stati indicati della relativa relazione;

– erano stati denunciati a pag. 15 e 16 dell’atto di citazione del giudizio di primo grado;

– sono stati presi in considerazione nella C.T.U. relativa al giudizio di primo grado, ma sono stati ritenuti sussistenti solo marginalmente;

– per quanto risulta dagli atti, in considerazione anche delle modifiche intervenute in corso d’opera rispetto al progetto termotecnico iniziale nonché agli interventi sul terrazzo praticabile (lastrico solare) soprastante l’appartamento proprietà (…) eseguiti prima dell’ATP dall’impresa F.lli (…) S.r.l. (oggi (…) S.r.l. in liquidazione) mirati a risolvere problemi infiltrativi senza incarico di un tecnico da parte de (…) S.r.l., detti problemi sono ascrivibili in ugual misura alla progettazione termotecnica eseguita dallo Studio (…) – (…) Ingegneri Associati (non chiamato nel giudizio di appello), alla Direzione Lavori svolta dall’Arch. Giampiero (…) (non costituito) ed alla materiale realizzazione delle opere affidata all’impresa F.lli (…) S.r.l. (oggi (…) S.r.l. in liquidazione) ed a (…) S.r.l. (non costituita).

(…)

Le opere di emenda riconosciute necessarie dallo scrivente sono compiutamente descritte nel paragrafo 5.4 e coincidono con quelle indicate dall’ing. (…) C.T.U. dell’ATP, con la precisazione di seguito riportata. Limitatamente alla modesta porzione della copertura dell’appartamento dell’appellante interessata dal terrazzo praticabile (lastrico solare) del primo piano, non è possibile prevedere opere di emenda all’estradosso, poiché apporterebbero modifiche ad una parte dell’edificio in uso esclusivo alla proprietà (terza estranea a tutti i procedimenti giudiziari promossi dall’appellante) dell’appartamento di cui il terrazzo è pertinenza; non è possibile nemmeno indicare opera di emenda all’intradosso del solaio, poiché dette opere porterebbero l’altezza interna dei locali interessati a valori inferiori a quelli minimi stabiliti dalle norme applicabili, considerato che l’altezza interna del soggiorno dell’appartamento proprietà (…) è pari a 2,70 m, valore minimo stabilito dalle norme applicabili. Il prezzo di tali opere quantificato mediante computo metrico estimativo correttamente elaborato dall’ing. (…) nella relazione dell’ATP, che reca data 9 maggio 2013, ammonta complessivamente a Euro 42.363,31 oltre I.V.A. 10%.

A tale importo deve essere applicata la rivalutazione monetaria secondo l’indice ISTAT Foi generale dalla data della relazione dell’ATP (9 maggio 2013) al 30 aprile 2021 (ultimo indice disponibile) pari a Euro 1.652,17.

Il prezzo totale aggiornato delle predette opere di emenda ammonta pertanto a Euro 44.015,48 (quarantaquattromilaquindici/48) oltre I.V.A. 10%. Tale importo è da ritenersi comprensivo di quanto riconosciuto nella C.T.U. del Giudizio di primo grado ( Euro 8.300,00 – Euro ottomilatrecento/00) relativamente al problema della discontinuità dell’isolamento termico.

Sussistono i problemi del comportamento acustico del solaio della terrazza al piano primo verso il soggiorno al piano terra, mentre è dubbia la sussistenza di detti problemi relativamente al solaio del soggiorno al piano primo verso lo studio al piano terra. Tali problemi: – erano emersi nel corso dell’ATP ed erano stati indicati della relativa relazione; – erano stati denunciati a pag. 16 e 17 dell’atto di citazione del giudizio di primo grado; – sono stati presi in considerazione nella C.T.U. relativa al giudizio di primo grado, e sono stati ritenuti sussistenti. Sono correlabili esclusivamente ai soggetti che hanno concorso negli interventi eseguiti sul terrazzo praticabile (lastrico solare) soprastante l’appartamento proprietà (…) per rimediare a problemi infiltrativi, ovvero (…) S.r.l. (non costituita) che non ha incaricato un tecnico per tali interventi e F.lli (…) S.r.l. (oggi (…) S.r.l. in liquidazione) che li ha eseguiti.

Lo scrivente non ritiene di indicare opere di emenda all’estradosso del terrazzo praticabile del primo piano, poiché apporterebbero modifiche ad una parte di edificio costituente pertinenza di un appartamento proprietà di soggetto terzo estraneo a tutti i procedimenti giudiziari promossi dall’attuale appellante; nemmeno ritiene possibile indicare opera di emenda all’intradosso del solaio, poiché dette opere porterebbero l’altezza interna dei locali interessati a valori inferiori a quelli minimi stabiliti dalle norme applicabili, considerato che l’altezza interna del soggiorno dell’appartamento proprietà (…) è pari a 2,70 m, valore minimo stabilito dalle norme applicabili.

Lo scrivente condivide la conclusione dei CC.TT.UU. dell’ATP e del giudizio di primo grado, ovvero l’indicazione del minor valore quantificato in Euro 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) calcolato, sulla base di riferimenti bibliografici, in ragione del 10% del prezzo di acquisto, avvenuto nel 2008, dell’appartamento dell’appellante, pari a Euro 250.000,00.

Lo scrivente evidenzia infine che il minor valore quantificato in Euro 25.000,00 era stato indicato nelle conclusioni della C.T.U. dell’ing. (…) nel giudizio di primo grado. L’I.V.A. del 4% a suo tempo pagata dall’appellante sul prezzo dell’appartamento è stata per la stessa un costo che fa dunque parte del prezzo dell’immobile.

Il minor valore dell’immobile calcolato sul prezzo d’acquisto I.V.A. compresa da riconoscere all’appellante è dunque pari a Euro 26.000,00 (Euro ventiseimila/00).

(…)

L’I.V.A., ove indicata negli importi riportati nella presente relazione a risarcimento dei vizi e difetti riconosciuti, per la parte appellante – persona fisica -è un costo e deve essere quindi riconosciuta”.

Spettano perciò alla (…) i seguenti importi:

1) per rifacimento delle tubazioni Euro 33.078,33 (Euro trentatremilasettantotto/33) oltre I.V.A. 10%;

2) per assistenza muraria ( Euro 670,00 compresi oneri di legge) ed assistenza impiantistica ( Euro 305,00 compresi oneri di legge);

3) per alloggio per 4 persone per n. 5 settimane, comprensivo di parcheggio coperto, complessivamente Euro 2.180,00 (Euro duemilacentoottanta/00) I.V.A. compresa;

4) per problemi relativi alla circolazione dell’acqua Euro 20.350,75 (Euro ventimilatrecentocinquanta/75) oltre I.V.A. 10%. compresa rivalutazione secondo l’indice ISTAT Foi generale dalla data della relazione dell’ATP (9 maggio 2013) al 30 aprile 2021 (ultimo indice disponibile) pari a Euro 763,89;

5) per costo totale aggiornato opere di emenda da discontinuità dell’isolamento termico Euro 44.015,48 (quarantaquattromilaquindici/48) oltre I.V.A. 10%. Tale importo è da ritenersi comprensivo di quanto riconosciuto nella C.T.U. del Giudizio di primo grado (Euro 8.300,00 – Euro ottomilatrecento/00) relativamente al problema della discontinuità dell’isolamento termico;

6) per il minor valore dell’immobile calcolato sul prezzo d’acquisto I.V.A. compresa da riconoscere all’appellante Euro 26.000,00 (Euro ventiseimila/00),

7) per un totale di Euro 126.599,56, oltre rivalutazione ed IVA come sopra calcolate (escluse le voci già rivalutate o comprensive di IVA), interessi legali sule singole annualità fino al saldo.

L’opera del CTU (…) è esaustiva ed immune da vizi logico-giuridici e quindi merita d’essere recepita dalla Corte.

Del resto, nessuna critica è stata mossa nei suoi confronti, se si esclude la lagnanza della DISMISSIONI circa l’eccessività di quanto riconosciuto a parte attrice, vale a dire quasi la metà del prezzo dell’immobile (250 mila euro), il che testimonierebbe “l’inadeguatezza della relazione tecnica dell’ing. (…)”. All’osservazione non può essere riservato particolare interesse, non solo per la sua completa genericità (a fronte di un impegno processuale di notevole entità), ma anche perché la stessa, quand’anche fosse determinata e magari denunciasse ristori addirittura superiori ai costi di costruzione, s’imbatterebbe nel principio espresso da Cass. 241/85, per il quale “In relazione all’azione di responsabilità prevista dall’art. 1669 cod. civ. la condanna al pagamento di quanto necessario per eliminare i vizi della costruzione comporta un’obbligazione risarcitoria in ogni caso finalizzata al ripristino dell’edificio e delle condizioni di stabilità dello stesso, sicché, questa non può trovare preclusione o limiti per la circostanza che il costo delle opere, tenuto a base della determinazione dello ammontare del danno da risarcire, sia eventualmente superiore a quello della costruzione a regola d’arte dell’edificio lesionato non trattandosi di reintegrazione in Forma specifica ex art. 2058 cod. civ., bensì di risarcimento per equivalente, per la cui commisurazione è fatto riferimento alle spese necessarie per restituire all’edificio la sua naturale funzionalità”.

Pertanto la Corte esaurisce il suo obbligo di motivazione (Cass. 1815/15) nel richiamare detto elaborato peritale e nel dare atto che il CTU ha sempre adeguatamente interloquito, nel rispetto del contraddittorio, con i CTP e le loro deduzioni.

Passando ai motivi 4 e 5, a ragione la (…) richiede in via principale la condanna in solido (anche) del subappaltatore-esecutore AUGURUSA e del direttore dei lavori (…).

Al riguardo la Corte rammenta che si tratta di un caso disciplinato dall’art. 1669 c.c. (circostanza pacifica), data la gravità e la diffusione dei vizi comprovati (associati a carenze progettuali) e la loro idoneità a pregiudicare seriamente la fruizione dell’immobile. Si sta quindi parlando di responsabilità aquiliana, onde non rileva – costituendone anzi il presupposto – la mancanza del rapporto contrattuale tra l’appellante e tutti i soggetti di cui questa reclama la condanna.

In effetti, la fondatezza della prospettazione di parte appellante si basa sui principi regolatori della materia del contendere elaborati dalla giurisprudenza, riguardo alle obbligazioni qualificanti la carica (di progettista e) di direttore lavori (Cass. 20557/14 e 10728/2008) e la solidarietà tra i soggetti che a qualunque titolo abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, ai sensi dell’art. 2055 c.c..

Nuovamente a nulla rileva che tali condotte costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse (Cass. 3651/16, ma v. anche, tra le molte altre, 18289/2020 e 29218/17).

Ciò equivale a dire che i coobbligati, volenti o nolenti, subiscono i rigori della solidarietà, come ogni altro soggetto che fornisca un contributo eziologicamente apprezzabile alla realizzazione dei lavori, e rispondono dei danni provocati alla committenza, tipicamente da omessa, insufficiente od impropria sorveglianza, attività che, se esercitate – o correttamente e tempestivamente esercitate – mai avrebbero dovuto lasciare filtrare tutti i riscontrati vizi, come appena rilevato, tanto macroscopici quanto gravi. In definitiva, il professionista è tenuto ad adottare tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi, e non si sottrae a responsabilità quando manchi non solo di vigilare e di controllare l’ottemperanza delle sue prescrizioni da parte dell’appaltatore, ma anche di riferire al committente se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. 20557/14 e 10728/2008). Sussiste quindi la responsabilità solidale dei convenuti. Il costruttore/appaltatore (…) S.r.l. risponde anche dell’opera realizzata in tutto o in parte da un terzo su proprio incarico, terzo nei cui confronti potrà agire in via di regresso (ovviamente nel caso in cui ne ricorrano tutti i restanti presupposti) ai sensi dell’art. 1670 c.c. (sulla responsabilità dei subappaltatori ex multis C. Cass. 8109/97). La Dismissioni dovrà rispondere in via solidale anche per l’attività realizzata da (…), cui aveva assegnato l’esecuzione in subappalto di tutte le opere di impiantistica idraulica, di riscaldamento e raffrescamento. A suggello di queste brevi riflessioni sulla solidarietà, anche qui non guasta ricordare l’insegnamento della SC ed in particolare la sent. 1199/96, ove si ribadisce il noto principio per cui “la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l’eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili; conseguentemente, il giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l’azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso più discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti”: azione non promossa in questo giudizio da alcun coobbligato).

Parzialmente fondato è anche il settimo motivo, col quale l’appellante si duole del mancato ristoro integrale delle “spese tecniche” affrontate per la gestione anche stragiudiziale della lite e giustificate dalla necessità di approntare un’adeguata difesa.

Scartate la fattura 126/12 e la fattura “pro forma” 10/12, (doc. 21 e 22, la cui genericità non consente d’individuare una specifica causalità con le vicende per cui è processo) e dato atto delle già riconosciute parcelle 3.775,20 e 13153,45 dell’ing. (…) per il suo ATP (docc. 13 e 14), spettano ancora: Euro 1.100 studio (…) (doc, 15), Euro 761,33 + 1258,40 per parcelle ing. (…) (docc. 16 e 17); Euro 900 fattura SM-ACUSTICA /doc. 18); Euro 5487,45 fattura ing. (…), per un totale rideterminato e complessivamente spettante pari ad Euro 26.435,83.

Il motivo numero 8 riguarda le spese giudiziali, che saranno tutte regolate in chiusura della presente sentenza.

APPELLO INCIDENTALE

Col suo primo motivo la (…) insiste sull’eccezione di prescrizione ex art. 2952 c.c. respinta in primo grado. In quella sede la compagnia aveva sottolineato che il terzo (…) aveva denunziato il fatto nel 2008, mentre la (…)/DISMISSIONI aveva avanzato le sue richieste alla (…) solo nel dicembre 2011, ben oltre il biennio di cui all’art. cit.

Il motivo è infondato, per le ragioni esposte dal primo giudice. Malgrado la diversa opinione della compagnia assicuratrice, è vero che il carteggio del 2008 riguarda problemi infiltrativi non pertinenti alla specialistica materia contesa e fatti oggetto di svariati interventi dell’impresa appaltatrice (…), ovvero vizi adombrati in termini assai generici, che non sono certo sanati – caso mai risultando evidenziati – dal fatto che da allora l’assicurata aveva manifestato l’intento di conseguire il risarcimento di tutti i danni subiti. Si deve perciò convenire col primo giudice che “i vizi che interessano questa causa, una volta sollevati con il ricorso per ATP, sono stati posti a conoscenza dell’Assicurazione attraverso la sua tempestiva chiamata in causa” nel procedimento d’istruzione preventiva.

Inoltre, la (…) adduce a secondo motivo d’appello incidentale la carenza di copertura assicurativa di cui all’art. 3.3 della polizza, cosa che si verifica quando i danni siano cagionati, come nella specie, “da opere e installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori”. In particolare, la compagnia insorge contro il capo di decisione ove il primo giudice affermò che la trascritta locuzione “concerne non il tempo di denunzia come per l’altra assicurazione (…) (Termoidraulica), ma l’oggetto, nel senso che i danni devono derivare da vizi che non possano essere posti in collegamento causale con l’attività prestata”. E conclude il giudice monocratico che “nel caso di specie la FLLI (…) (con l’assicurazione in corso) ha effettuato opere ed è intervenuta in cantiere anche dopo la consegna dell’opera e dunque in ogni caso non può dirsi che da parte della FLLI (…) l’attività si sia esaurita nell’aprile 2008, ed inoltre i vari vizi sono causalmente collegati ai lavori volti da (…)”. Osserva la Corte che in effetti di tali presupposti manca idonea dimostrazione, come eccepito dalla (…), la quale, lamentando l’erroneità di questo capo di sentenza, obietta che “la stessa convenuta, nel doc. 1.5 dicembre 2011 comunicava l’ATP alla Compagnia”, dando atto che il cantiere era stato chiuso il 22 APRILE 2008″.

Al cospetto di tale confutazione, assistita da riscontro testuale, l’assicurata non ha replicato efficacemente. Per di più, la (…) ha arricchito il suo assunto di ulteriori contestazione, così argomentando: “Peraltro che non vi sia copertura assicurativa per casi al pari di quanto evidenziato dall’attrice come vizi e difetti di costruzione c.d. “postumi” è intrinseco alla natura stessa della polizza che ha per oggetto “danni involontariamente cagionati a terzi per – morte, lesioni personali, – distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di un fatto accidentale”.

Deve pertanto darsi atto della fondatezza di tale motivo, il che comporta la reiezione della domanda di manleva assicurativa.

Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, (scaglione 52/260 mila euro) salvo quelle di ATP e CTU, liquidate come da separati decreti che qui si confermano.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nella contumacia del(…) S.r.l. IN LIQUIDAZIONE, di (…), titolare della (…) F.G.A. e di (…), disattesa ed assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, in parziale accoglimento dell’appello proposto da (…) ed in corrispondente riforma dell’impugnata sentenza n. 111/2017 DEL 21/24 GIUGNO 2017, emessa dal tribunale di Pavia, che nel resto conferma, così provvede:

1) ridetermina in Euro 126.599,56 + Euro 26.435,83 per “spese tecniche” la somma spettante all’appellante, con IVA ed accessori come da parte motiva della presente sentenza;

2) condanna in solido (…) SRL, la (…) S.r.l. IN LIQUIDAZIONE, (…), titolare della (…) F.G.A. e (…) al pagamento delle somme predette;

3) in accoglimento dell’appello incidentale della (…) S.p.A. rigetta la domanda proposta nei suoi confronti dalla (…) S.r.l. IN LIQUIDAZIONE;

4) condanna (…) alla restituzione dell’importo pagato da (…) S.p.A. direttamente alla stessa a norma dell’art. 1917 II° co c.c. pari a Euro 32.953,02;

5) condanna in solido (…) SRL, la (…) S.r.l. IN LIQUIDAZIONE, (…), titolare della (…) F.G.A. e (…) al pagamento delle spese processuali del doppio grado, liquidate in Euro 13430 per il primo grado e 13635 per l’appello oltre spese generali ed accessori di legge;

6) condanna la (…) S.r.l. IN LIQUIDAZIONE, al pagamento delle spese processuali del doppio grado a favore della (…), liquidate in Euro 10.000 per ciascun grado, oltre spese generali ed accessori di legge;

7) pone definitivamente a carico solidale del(…) SRL, della (…) S.r.l. IN LIQUIDAZIONE, di (…), titolare della (…) F.G.A. e di (…) le competenze di ATP e CTU del doppio grado, come liquidate con separati decreti.

Così deciso in Milano il 12 gennaio 2022.

Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2022.

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: aspetti generali del contratto di appalto

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.