in tema di contratto di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse. Tali considerazioni possono essere estese in modo analogo anche nel caso in esame al committente – venditore.

 

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.

Tribunale Ravenna, civile Sentenza 4 luglio 2018, n. 713

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Medi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4301/2015 promossa da:

CONDOMINIO (…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. VE.AN. ((…)); elettivamente domiciliato in VIA (…) 48012 BAGNACAVALLO presso il difensore

ATTRICE

contro

(…) SRL (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. RI.RO. e dell’avv. MA.FE. ((…)) VIA (…) C/O STUDIO AVV. R.RI., che hanno rinunciato al mandato in data 14.03.2018; elettivamente domiciliato in VIA (…) 48100 RAVENNA presso il difensore avv. RI.RO.

(…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. RI.MA., elettivamente domiciliato in CORSO (…) 48022 presso il difensore

CONVENUTI

(…) S.P.A. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. BR.MA., elettivamente domiciliato in PIAZZA (…) RAVENNA presso il difensore

TERZA CHIAMATA

MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato in data 10.11.2015, il Condominio (…), in veste di proprietario dell’immobile sito a L. (R.) in via (…), conveniva in giudizio l’ing. (…) e la società (…) S.r.l., in qualità rispettivamente di direttore dei lavori e committente delle opere di ristrutturazione effettuate sul fabbricato, rilevando una serie di problematiche strutturali emerse durante alcuni sopralluoghi effettuati a decorrere dal settembre 2012.

Il condominio ricorrente deduceva che il progetto di ristrutturazione dell’immobile era stato predisposto in data 16.02.2006, con presentazione della pratica edilizia 807/05 di Permesso di costruire prot. (…) e i lavori, cominciati in data 19.06.2006, venivano ultimati il 14.07.2008, con presentazione della comunicazione di fine lavori architettonici parziale (relativi ai sub. (…) e (…)) da parte della committente (…) S.r.l. A seguito del rilevamento di diversi vizi di costruzione da parte dell’amministratore condominiale, nonché di alcuni condomini proprietari, confermati dal copioso scambio di missive avvenuto tra le parti, il Condominio ricorrente, in data 04.04.2014, depositava presso il Tribunale di Ravenna ricorso per accertamento tecnico preventivo, rubricato al n. 1682/2014 R.G.. Nel corso di tale procedimento veniva conferito l’incarico di consulente tecnico all’ing. (…) affinché accertasse la consistenza e le cause dei vizi lamentati, nonché calcolasse i costi necessari alla rimessione a regola d’arte. Con perizia depositata in data 25.11.2014 il CTU incaricato confermava di fatto i difetti lamentati da parte ricorrente. A fronte di tali risultanze istruttorie, esperito vanamente il tentativo di mediazione obbligatoria in data 20.10.2015, il Condominio ricorrente decideva di ricorrere in giudizio con il citato ricorso ex art. 702 bis chiedendo al giudice adito di accertare la sussistenza dei gravi difetti descritti dal CTU nel corso dell’accertamento preventivo e per l’effetto condannare la (…) Srl e l’Ing. (…), in solido tra loro, al risarcimento danni ex artt. 1669, 2043 e 2049 c.c., quantificati in Euro 75.463,41 Iva esclusa per le spese di ripristino nonché in Euro 12.385,77 per spese vive e tecniche sostenute dal Condominio per l’ATP, per le spese legali e per i costi della mediazione obbligatoria.

All’udienza del 02/02/2016 si costituiva in giudizio la (…) S.r.l., la quale contestava integralmente il contenuto del ricorso depositato da parte ricorrente e, dopo avere dato atto che sia l’impresa materiale esecutrice dei lavori (…) s.r.l. che la società (…) Spa, con cui aveva stipulato atto di garanzia fideiussoria n. 20/5081 per la copertura dei danni materiali e diretti derivanti da rovina parziale o totale dei fabbricati in oggetto erano state dichiarate fallite, in via pregiudiziale, avanzava istanza di mutamento del rito, ritenendo che, dovendosi accertare le responsabilità dei vari soggetti coinvolti, l’istruttoria necessaria non potesse espletarsi in via sommaria.

Nel merito, eccepiva l’intervenuta decadenza, nonché la prescrizione del preteso diritto risarcitorio ex adverso esercitato, in quanto la circostanza addotta da parte ricorrente secondo cui la (…) s.r.l. avrebbe riconosciuto l’esistenza dei vizi e difetti lamentati, interrompendo di fatto il decorso della prescrizione, non si sarebbe verificato; al contempo, ribadiva la propria posizione di estraneità ai fatti di cui è causa, in quanto il ruolo dalla stessa ricoperto nella vicenda sarebbe stato unicamente quello di società venditrice e non di esecutrice dei lavori. Infine, in via subordinata e riconvenzionale, chiedeva di essere interamente manlevata e garantita dall’Ing. (…), ritenuto responsabile in via esclusiva di ogni danno eventualmente accertato, stante la carica di direttore dei lavori dallo stesso ricoperta.

Alla medesima udienza del 02/02/2016 si costituiva in giudizio l’ing. (…), il quale, in via preliminare, chiedeva l’autorizzazione alla chiamata in causa della (…) S.p.a., compagnia assicuratrice con cui aveva stipulato la Polizza (…) del professionista, in forza della quale aveva già aperto il sinistro n. (…) in occasione del procedimento di ATP. Nel merito, contestava parzialmente le risultanze peritali depositate dall’ing. (…) e la quantificazione del danno richiesto da parte attrice ritenendo di avere agito con la diligenza richiesta dalla carica di direttore dei lavori ricoperta nel caso di specie; ulteriormente, depositava agli atti un documento dallo stesso sottoscritto in data 22/02/2008 con la (…) Srl e l’impresa (…) (società appaltatrice dei lavori di ristrutturazione) in cui si disponeva che degli oneri necessari alla rimessa in pristino delle opere mal eseguite nel fabbricato in oggetto si sarebbe fatta carico la stessa (…), esonerando le controparti da ogni responsabilità.

Alla successiva udienza del 05.04.2016, si costituiva in giudizio la (…) Spa, la quale riteneva che, nel caso di specie, la polizza assicurativa (…) del professionista addotta dall’ing. (…) non potesse essere attivata. A sostegno della propria tesi citava gli artt. 4.2. e 4.4. dell’Appendice Integrativa della suddetta Polizza, da cui emergerebbe che, in primo luogo, la garanzia assicurativa opererebbe solo in caso di rovina totale o gravi difetti delle opere tali da compromettere in maniera certa ed attuale la stabilità, solidità e durata dell’opera, circostanze ritenute insussistenti nel caso di specie e, in secondo luogo, troverebbe applicazione la franchigia di Euro 2.500,00 a carico dell’assicurato relativamente ai danni subiti dalle opere stesse.

Nel corso della medesima udienza, veniva disposto il mutamento del rito in ordinario e fissata l’udienza ex art. 183 c.p.c.. Successivamente, in data 20.01.2017, rigettate le richieste istruttorie di prove testimoniali avanzate dalle parti e la richiesta di integrazione ovvero di rinnovazione della consulenza svolta con ATP in quanto superflue e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l’udienza del 13.12.2017 per la precisazione delle conclusioni. Nel frattempo, in data 14.03.2018, i procuratori della (…) S.r.l. rinunciavano al mandato.

Al fine di accertare gli eventuali profili di responsabilità delle parti convenute nel presente giudizio, si ritiene utile inquadrare le posizioni dalle stesse ricoperte nel corso della vicenda in oggetto. Nessun dubbio è stato sollevato relativamente alle posizioni del Condominio (…), parte ricorrente, e del convenuto ing. (…), rispettivamente acquirente/utente finale dell’immobile e progettista strutturale ed architettonico, nonché direttore dei lavori di ristrutturazione operati sullo stesso. Quanto alla posizione ricoperta dalla società (…) Srl, è pacifico ed incontestato il suo ruolo di committente dei lavori e venditrice del fabbricato in oggetto, come risulta dalla documentazione depositata agli atti relativa alla pratica edilizia n. 807/05 (Permesso di costruire prot. (…)), nonché dall’atto di vendita sottoscritto in data 22.12.2011. I lavori di ristrutturazione venivano interamente eseguiti da altra società appaltatrice, nello specifico la (…) Srl, oggi fallita.

In secondo luogo, occorre precisare che i difetti di costruzione riscontrati dal consulente tecnico nella perizia depositata in data 25.11.2014 sono ricompresi tra quelli di cui all’art. 1669 c.c. Infatti, a conclusione dell’elaborato peritale, l’ing. (…) descriveva i vizi riscontrati, tutti risalenti al momento della ristrutturazione del fabbricato, nei seguenti termini:

– Manto di copertura con coppo che non risultano fissati a regola d’arte;

– umidità di risalita sulla facciata di via (…) al piano terra;

– non conformità della realizzazione dei camini delle canne fumarie, problematica risalente all’epoca di ristrutturazione dell’edificio;

– presenza di discontinuità nei cordoli di copertura, nonché mancanza di una porzione di cordolo;

– non conformità del tavolato di copertura, problematica risalente all’epoca di ristrutturazione dell’edificio.

Per consolidata giurisprudenza, tali vizi devono considerarsi compresi nella fattispecie di cui all’art. 1669 c.c. ed, in particolare, nella categoria dei gravi difetti di cui al comma 1 della predetta norma essendo la stessa invocabile nel caso di gravi difetti che incidono sulla sostanza e stabilità dell’opera, anche se non determinano minaccia di crollo immediato o evidente pericolo di rovina, ovvero che compromettano gravemente la funzionalità dell’opera (come vizi attinenti alle impermeabilizzazioni, infissi ecc.).

La Corte di Cassazione ha inoltre precisato che “In tema di contratto d’appalto, l’art. 1669 c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo (cfr. Cass. Civ., n. 7756/2017).

Ciò premesso, vanno respinte le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dalla convenuta (…) S.r.l.

In data 24.09.2012, l’Amministratore del condominio (…), P.G., effettuava un sopralluogo nell’immobile in presenza di alcuni proprietari, nonché dell’ing. (…), a seguito del quale emergevano percolazioni di acqua meteorica dal coperto condominiale e fenomeni di umidità di risalita, circostanze prontamente denunciate alla venditrice (…) S.r.l. in giornata (doc. 2 di parte attrice). A seguito di tale denuncia, la società (…) S.r.l. provvedeva materialmente a piccoli lavori di rispristino (come si evince dalla missiva datata 11.01.2013, nonché dalla relazione tecnica del 05.06.2013, docc. 2 bis e 3 di parte attrice), successivamente rivelatisi infruttuosi.

A fronte della situazione rimasta immutata, l’Amministratore Condominiale inviava alla (…) S.r.l. un’ulteriore denuncia datata 06.08.2013 in cui, oltre ai vizi già precedentemente riscontrati, contestava anche il mancato adeguamento di un cordolo, in contrasto con la normativa antisismica.

Si ritiene che, in relazione alle problematiche scoperte nel corso del sopralluogo effettuato nel settembre 2012, non coincidenti peraltro con la totalità dei vizi emersi a seguito dell’ATP, la data di denuncia effettiva di tali vizi, ai sensi dell’art. 1669 c.c., debba essere considerata il giorno 06.08.2013.

Antecedentemente a tale momento, infatti, la società venditrice aveva non solo riconosciuto, ma addirittura tentato di eliminare i vizi lamentati dai condomini, ingenerando negli stessi la speranza di una soluzione definitiva che prescindesse dalla necessità di adire l’autorità giudiziaria. Sola una volta appurato il fallimento di tali interventi, il Condominio ha pertanto provveduto ad una nuova denuncia, comunque ricompresa nell’anno decorso dalla scoperta dei vizi (24.09.2012).

Quanto al rispetto dei termini di prescrizione ai fini dell’esercizio dell’azione in sede civile, il deposito del ricorso per Accertamento tecnico preventivo risale al 04.04.2014 e rientra pertanto nel termine annuale decorrente dal giorno della denuncia previsto dall’art. 1669 c.c. Infine, il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., con il quale è stato incardinato il presente giudizio, è stato notificato in data 10.11.2015, nel rispetto del termine annuale decorrente dal deposito della CTU conclusiva del procedimento di ATP, avvenuto in data 25.11.2014.

I termini di decadenza e prescrizione sanciti dall’art. 1669 c.c. devono pertanto ritenersi rispettati, con conseguente rigetto dell’eccezione sollevata dalla convenuta (…) Srl.

Passando all’esame delle singole responsabilità, la (…) S.r.l. sostiene di non poter essere ritenuta responsabile ex art. 1669 c.c., in quanto mera venditrice del complesso immobiliare de quo, addossando ogni eventuale responsabilità sul direttore dei lavori, ing. (…), nonché sulla società appaltatrice, (…) Srl.

Tale tesi non può essere condivisa. Invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, recentemente ribadito nella pronuncia 4055/18 “chi abbia deciso di costruire un immobile da destinare alla successiva vendita a terzi, e che per far questo appalti l’opera ad un diverso soggetto (impresa edile) è tenuto alla garanzia prevista dall’art. 1669 cod. civ.”.

Infatti, mirando l’art. 1669 c.c. a finalità di ordine pubblico, lo stesso è applicabile non solo nei casi in cui il venditore dell’immobile abbia personalmente, ossia con propria gestione di uomini e di mezzi, provveduto alla costruzione ma anche nei casi in cui, pur essendosi servito di altri soggetti, facendo riferimento a specifiche figure professionali quali l’appaltatore, il direttore dei lavori, il progettista, abbia mantenuto il potere di impartire direttive ovvero il potere di sorveglianza dell’altrui attività cosicché la costruzione dell’opera sia comunque a lui riferibile.

Con l’ulteriore specificazione che è tenuto alla garanzia ex articolo 1669 del c.c. anche chi abbia deciso di fare costruire un immobile da destinare alla successiva vendita (intera o frazionata) a terzi e che per fare questo appalti l’opera a un diverso soggetto (impresa edile).

Chiaramente, il principio deve ritenersi valido anche laddove, come nel caso di specie, si tratti di mera ristrutturazione e non di costruzione ex novo dell’immobile.

Orbene, parte convenuta non riesce nell’intento di dimostrare la totale estraneità della stessa rispetto alla costruzione: da un lato non riporta le parti essenziali del contratto di appalto da cui emergerebbe la predetta estraneità e, dall’altro, occorre considerare l’attività professionale di pertinenza della (…) S.r.l., il cui oggetto sociale ricomprende: “l’acquisto, l’urbanizzazione e la vendita di aree fabbricabili; la progettazione, l’appalto e la costruzione di opere edili in genere; la sistemazione di fabbricati e di aree da adibire all’edilizia”.

Ne consegue, pertanto, la qualificazione della (…) S.r.l. come società di costruzioni operante nel campo dell’edilizia. Tale circostanza induce a ritenere che, a fronte delle competenze professionali specifiche possedute dalla committente, quest’ultima, nonostante la nomina di un direttore dei lavori e di un’impresa appaltatrice, non possa ritenersi esente da qualsivoglia responsabilità, avendo mantenuto la competenza – accertata – ed il potere – non adeguatamente contestato anche in virtù del principio della vicinanza della prova – di impartire direttive o di sorvegliare il lavoro svolto dall’impresa appaltatrice.

Il che comporta anche il rigetto della domanda riconvenzionale di manleva proposta contro il direttore dei lavori, Ing. (…).

Quanto alla responsabilità di quest’ultimo, dalla documentazione depositata agli atti è emerso come il ruolo ricoperto dall’ing. (…) nella pratica edilizia in oggetto sia stato quello di progettista strutturale ed architettonico (incarico cui è subentrato in sostituzione dell’arch. (…)) nonché di direttore dei lavori. Le responsabilità allo stesso imputate da parte ricorrente si concretano nel mancato adempimento degli oneri di verifica e sorveglianza riconnessi a quest’ultima posizione. Per consolidata giurisprudenza, infatti, le condotte addebitabili al direttore dei lavori in violazione del predetto onere si declinano tanto nell’esecuzione delle opere contraria alle regole dell’arte, quanto nella mancata conformità dell’opera finale con il progetto e le normative vigenti all’epoca dei lavori.

Con riferimento agli specifici difetti di costruzione analizzati nell’elaborato peritale, il consulente tecnico ha rilevato quanto segue:

Problemi di infiltrazione e di posa dei coppi:

“si ritiene che una corretta posa dei coppi preveda il fissaggio degli stessi ogni due corsi in modo da impedire lo scivolamento dei coppi stessi, fissaggio che nello stato dei luoghi non è stato eseguito a regola d’arte … Si è infatti riscontrata una tipologia di fissaggio non omogenea e in generale carente”.

Conformità della struttura dell’edificio al progetto depositato:

“Confrontando il progetto depositato con lo stato dei luoghi, il materiale fornito relativamente allo svolgimento del cantiere e il materiale depositato agli atti, si sono riscontrate delle discrepanze …; si è riscontrata l’assenza di una porzione di cordolo rispetto al progetto del coperto …; riteniamo la modalità realizzativa dei cordoli non conforme al progetto ed alla normativa vigente al momento della ristrutturazione del fabbricato sia per dimensione (sezione) che per quantità di armatura, che per mancanza di continuità”.

Tavolato di copertura:

“Il tavolato è stato realizzato doppio, con spessori di tavole inferiori rispetto al progetto e con il secondo tavolato posato in modo da renderlo inefficace alla propria funzione di controventamento. Si ritiene quindi la realizzazione del tavolato di copertura non conforme al progetto.

Regolarità costruttiva e piena funzionalità delle canne fumarie:

“Il CTU ha riscontrato alcune non conformità sulle canne fumarie realizzate dalla ditta (…) (che ha rilasciato comunque certificati di conformità degli impianti delle unità immobiliari)”.

Sulla base di tali risultanze peritali, pertanto, è evidente che i vizi contestati da parte ricorrente sono dovuti principalmente ad errori tecnici commessi in fase di costruzione, che l’ing. (…), in qualità di direttore dei lavori, avrebbe potuto e dovuto rilevare e correggere prima della consegna dell’opera. Così non è stato e non è idonea ad esonerare da responsabilità il (…) nemmeno la circostanza, rilevata in comparsa di costituzione, per cui le problematiche inerenti al posizionamento dei cordoli e delle travi sarebbero state rilevabili solo a seguito di sondaggi. Compito del direttore dei lavori, infatti, è quello di verificare costantemente lo stato dei lavori e le modalità di esecuzione delle opere e, nel caso in cui non possa presenziare quotidianamente in cantiere, rientrano tra le sue mansioni di sorveglianza quella di impartire le direttive atte a consentire uno svolgimento dei lavori secondo le regole dell’arte, nonché di verificare successivamente l’esecuzione degli stessi: evidentemente tali oneri, nel caso di specie, non sono stati adempiuti in modo corretto.

Inoltre, con riferimento alla dichiarazione con cui la società appaltatrice (…) Srl manlevava la committente (…) Srl, nonché lo stesso ing. (…), dagli oneri relativi alla rimessa in pristino delle opere non realizzate conformemente ai progetti approvati (doc. 11, fascicolo ing. (…)), si rileva come tale clausola di esonero possa ritenersi eventualmente applicabile solo nell’ambito dei rapporti tra le parti che lo hanno sottoscritto ma non certo nei confronti dei ricorrenti.

La Corte di Cassazione ha ribadito come in tema di contratto di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse (cfr. Cass. Civ., 21/09/2016, n. 18521). Tali considerazioni possono essere estese in modo analogo anche nel caso in esame al committente – venditore.

Per eliminare tutti i difetti di costruzione il CTU, le cui conclusioni sono condivisibili in quanto logiche ed adeguatamente motivate, ha preventivato una spesa complessiva di Euro 75.463,41, IVA esclusa.

Infine, con riguardo alla copertura assicurativa derivante dalla polizza stipulata tra (…) e l’ing. (…), come si evince dall’art. 4.4. dell’appendice integrativa alla polizza (…) (doc. 2 fascicolo ing. (…)), la garanzia in oggetto opera anche in caso di “gravi difetti delle opere destinate per loro natura a lunga durata che compromettono in maniera certa ed attuale la stabilità, solidità e durata dell’opera”.

Ebbene, i “gravi difetti” di cui all’art. 4.4. devono ritenersi sussunti, tanto a livello terminologico quanto contenutistico, nella categoria dei “gravi difetti” di cui all’art. 1669, accertati nel caso di specie. Tanto la clausola contrattuale quanto la norma codicistica, infatti, fanno riferimento ai casi di rovina delle opere, dovendosi pertanto intendere i “gravi difetti” come condizioni prodromiche e comunque strutturalmente interconnesse con il pericolo di rovina. La polizza assicurativa (…) deve pertanto ritenersi operante nel caso di specie, con applicazione della franchigia di 2.500 Euro a carico del professionista relativa ai danni subiti.

In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, i convenuti devono ritenersi solidalmente responsabili nei confronti del Condominio (…), responsabilità che nei loro rapporti interni deve essere divisa in ugual misura in applicazione del disposto dell’art. 2055 c.c., non essendo emersi elementi che giustifichino una diversa ripartizione. Pertanto gli stessi, in solido tra loro, devono essere condannati al pagamento della somma di Euro 75.463,41, IVA esclusa, calcolata al valore della moneta al 25.11.2014, data di deposito della consulenza. Trattandosi di debito di valore, tale somma deve essere maggiorata della rivalutazione monetaria a partire da tale momento e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e degli interessi legali da calcolarsi sulla somma devalutata all’epoca del fatto (14.07.2008 quale data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione) e rivalutata di anno in anno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Sulla somma così ottenuta andranno poi riconosciuti gli interessi legali fino all’effettivo saldo.

Al condominio ricorrente, come richiesto, devono essere riconosciute, con conseguente condanna dei convenuti in solido, anche le spese tecniche relative all’ATP svolto per un totale di Euro 8.356,04 (Euro 5.391,24 fattura (…) ing. (…); Euro 244,00 fattura (…) MD ristrutturazioni per sondaggi; Euro 1.068,80 fattura (…) CTP ing. Bravi; Euro 1.652,00 indagini magnetometriche (…); cfr. allegato n. 17 fascicolo ricorrente) nonché le spese legali del procedimento per ATP e le spese della mediazione, liquidate nella parte dispositiva.

Devono invece essere rigettate le domande riconvenzionali proposte reciprocamente dalle convenute dovendosi riconoscere, per i motivi esposti, una pari responsabilità delle stesse con conseguente compensazione delle spese di lite.

Infine, in accoglimento della relativa domanda, (…) dovrà essere condannata a tenere indenne e manlevare l’ing. (…) di quanto tenuto a pagare al Condominio (…) limitatamente alla quota di danno direttamente e personalmente imputabile all’assicurato, pari alla metà delle somme liquidate, riconosciuta la franchigia di Euro 2.500,00.

Le spese di lite, liquidate nella parte dispositiva, seguono la soccombenza nei rapporti tra ricorrenti, convenuti e terza chiamata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando nella causa distinta al n. 4301/2015, promossa dal Condominio (…) nei confronti di (…) S.r.l. e (…), con la chiamata in causa di (…) S.p.A., ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa:

– accertata la presenza dei vizi indicati nella consulenza redatta dall’ing. (…), depositata in data 25.11.2014, riguardante la ristrutturazione dell’immobile sito in L. in via (…) n. 4-10, condanna (…) s.r.l. e l’ing. (…), in solido tra loro, al pagamento, in favore del Condominio (…), della somma di Euro 75.463,41, IVA esclusa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come indicati in parte motiva;

– condanna (…) s.r.l. e l’ing. (…), in solido tra loro, al pagamento, in favore del Condominio (…), della somma di Euro 8.356,04;

– condanna (…) s.r.l. e l’ing. (…), in solido tra loro, al pagamento, in favore del Condominio (…), delle spese di lite, che liquida in Euro 406,50 per spese ed Euro 10.730,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;

– condanna (…) s.r.l. e l’ing. (…), in solido tra loro, al pagamento, in favore del Condominio (…), delle spese di lite del procedimento per ATP, che liquida in Euro 317,77 per spese ed Euro 3.645,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge e delle spese del procedimento di mediazione, che liquida in Euro 66,96;

– condanna (…)A. s.p.a. a tenere indenne e manlevare l’ing. (…) di quanto tenuto a pagare al Condominio (…) in virtù dei superiori capi limitatamente alla quota di sua spettanza, pari alla metà del dovuto, riconosciuta la franchigia di Euro 2.500,00;

– condanna (…) s.p.a. al pagamento delle spese di lite in favore dell’ing. (…), che liquida in Euro 10.730,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;

– compensa le spese di lite nei rapporti tra le altre parti.

Così deciso in Ravenna il 25 giugno 2018.

Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.