In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l’appaltatore e il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all’art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale.

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.

Tribunale|Milano|Sezione 7|Civile|Sentenza|7 febbraio 2020| n. 1129

Data udienza 6 febbraio 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE SETTIMA CIVILE

In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico SALMERI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:

CONDOMINIO DI VIA (…) – MILANO, CF/PI: (…), con l’avv. Us.Ro.

– attrice –

CONTRO

ED. S.R.L., CF/PI: (…), con l’avv. Mo.Do.

DE.GI., CF/PI: (…), con l’avv. Pi.An.

– convenuti –

E

NEI CONFRONTI DI

CA. S.P.A., CF/PI: (…), con gli avv.ti Pa.Ma. e Mo.Gi.

– terza chiamata –

CONCISE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Sui fatti di causa.

Con contratto di appalto del 16 marzo 2013 il Condominio attore ha affidato a Ed. l’esecuzione di opere edili necessarie per la ristrutturazione e ripristino strutturale dei parapetti in ferro dei balconi di due palazzine del Condominio medesimo (come meglio identificati in atti), al fine di adeguare gli stessi alla normativa vigente e metterli in sicurezza, il tutto per un corrispettivo di Euro 25.889,00 oltre iva (comprensivo anche dei costi delle varianti).

La direzione e progettazione dei lavori è stata affidata al geom. De..

Il Condominio lamenta l’esistenza di gravi difetti ex art. 1669 c.c., ragione per la quale, sulla scorta di quanto evidenziato dal proprio consulente di parte il 13.06.2016 (doc. n. 17 Condominio), ha preventivamente proposto un ATP (RG 55468/2016) nei confronti di Ed. e dell’geom. De., rimasto contumace in tale procedimento.

In data 15 marzo del 2017 è stata depositata la relazione peritale definitiva da parte del CTU in sede di ATP, che ha riconosciuto l’esistenza dei vizi e difetti lamentati dal Condominio e ne ha addebitato la responsabilità ad Ed. e al geom. De..

Successivamente, il Condominio ha dato ingresso all’odierna controversia di merito mediante ricorso ex art. 702-bis c.p.c., avverso Ed. ed il geom. De..

A loro volta: (I) Ed. ha richiesto e ottenuto la chiamata in causa della compagnia assicurativa Ca. S.p.A. verso cui ha anche avanzato domanda di manleva; (II) sempre Ed. ha svolto domanda riconvenzionale nei confronti del Condominio; (III) infine Ed. ha avanzato domanda trasversale di manleva nei confronti del geom. De., ritenendo il professionista unico responsabile dei danni lamentati dal Condominio.

Di talché, mutato il rito ex art. 702 ter terzo comma c.p.c., acquisito il fascicolo per ATP RG 55468/16 Tribunale di Milano, concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.

2.

Sulla qualificazione dei vizi lamentati dal Condominio.

Le parti convenute e la terza chiamata sostengono che i difetti dell’opera non rientrano tra quelli previsti e disciplinati dall’art. 1669 c.c. (come pretende invece il Condominio), ma tra i vizi di cui all’art. 1667 c.c., con ogni conseguenza in merito alla natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità dedotta, nonché alla tempestività della denuncia e dell’azione.

Ritiene il Tribunale che la disciplina applicabile ai difetti del Condominio sia quella di cui all’art. 1669 c.c..

Dall’ATP è infatti emerso che il manufatto è stato costruito violando gravemente le Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008) e presenta difetti di staticità: segnatamente, la resistenza costruttiva alla base degli elementi dell’ancoraggio è notevolmente inferiore a quanto richiesto dalla predetta normativa e l’errato posizionamento dei bulloni nella piastra d’ancoraggio impedisce la staticità del manufatto (pag. 22 e seguenti dell’ATP).

Questi vizi consistono in gravi difetti della costruzione che inficiano la stabilità del bene, comportandone il “pericolo di rovina” espressamente contemplato dall’art. 1669 c.c.

Si evidenzia, inoltre, che la violazione delle prescrizioni tecniche in materia di sicurezza e stabilità delle costruzioni costituisce vizio chiaramente qualificato dalla Corte di Cassazione come grave difetto ex art. 1669 c.c., posto che “in tema di appalto, l’assenza, nelle costruzioni, dei livelli prestabiliti di sicurezza garantiti dal rispetto di prescrizioni tecniche uniformi incide sulla sostanza e la stabilità degli edifici o delle altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, sicché va annoverata tra i gravi difetti dell’opera, dei quali l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente, ai sensi dell’art. 1669 cod. civ. (Cass. sentenza n. 22036/2014).

Per completezza, si precisa anche che questi stessi vizi compromettono gravemente il godimento del bene, non consentendo una sicura fruizione dei balconi oggetto di restauro.

Tale grave menomazione del godimento costituisce ulteriore argomento per l’applicazione dell’art. 1669 c.c., in conformità a quanto affermato da giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione.

“In tema di responsabilità extracontrattuale dell’appaltatore, il difetto di costruzione che, ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., legittima il committente alla relativa azione, può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un’insoddisfacente realizzazione dell’opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la “rovina” od il “pericolo di rovina”), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l’impiego duraturo cui è destinata (quali, ad esempio, le condutture di adduzione idrica, i rivestimenti, l’impianto di riscaldamento, la canna fumaria), incida negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell’immobile medesimo” (cfr. Cass. sentenza n. 11740/2003).

Ne consegue l’applicabilità al caso di specie dell’art. 1669 c.c.

3.

Sulla eccezione di decadenza e prescrizione sollevata da Ed. s.r.l.

Preliminarmente le parti convenute e la terza chiamata hanno sollevato eccezione di decadenza e prescrizione quale conseguenza dell’applicazione dell’art. 1667 c.c., la cui operatività è esclusa per le ragioni sopra esposte.

Nella specie trova applicazione la disciplina ex art. 1669 c.c..

Come sopra evidenziato, infatti, per il caso di specie, deve farsi riferimento all’art. 1669 c.c., con i relativi termini di prescrizione e decadenza; segnatamente: il vizio deve presentarsi entro i 10 anni dal compimento dell’opera, deve essere denunciato a pena di decadenza entro un anno dalla scoperta, ed il diritto si prescrive in un anno dalla denuncia.

Nel caso in esame, la denuncia del vizio e la successiva azione giudiziale sono state tempestive: i vizi lamentati si collocano nel decennio dall’esecuzione dell’opera (terminata l’11 marzo 2014 come risulta dall’all. 7 alla comparsa di Ed.) e il Condominio li ha scoperti con un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva il 13 giugno 2016, giorno in cui ha ricevuto l’esito delle verifiche svolte dal consulente di parte (l’ing. Al.Fa.). Si precisa, infatti, che “il termine di un anno per la denuncia previsto dall’art. 1669 a pena di decadenza dall’azione di responsabilità contro l’appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti” (Cass. sentenza n. 2460/2008).

Così individuato il dies a quo, può concludersi che la denuncia dei vizi è avvenuta entro un anno dalla scoperta, con il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. depositato dal Condominio il 17 ottobre 2016. Risulta rispettato anche il termine annuale di prescrizione – che è rimasto sospeso dall’instaurazione del procedimento per ATP fino alla sua definizione (deposito CTU in data 15 marzo 2017) – atteso che il Condominio ha depositato il ricorso ex art. 702-b/s c.p.c. in data 12 ottobre 2017. Conseguentemente, le eccezioni preliminari di decadenza e prescrizioni dedotte risultano infondate, in quanto la denuncia e l’azione giudiziale del Condominio risultano tempestive.

4.

Sulla responsabilità di Ed. s.r.l..

La responsabilità di Ed. è stata accertata dal CTU in sede di ATP, che a pag. 24 e seguenti addebita la causa dei problemi riscontrati alla negligenza tanto del geom. De. quanto di Ed.: “La causa dei problemi riscontrati, risiede, a parere del sottoscritto nella superficialità con cui è stato trattato il problema relativo alla sicurezza statica degli ancoraggi senza che il Progettista, che ha assolto anche la funzione di D.L. e l’impresa Esecutrice si ponessero il dubbio se e come quella diversa trasmissione degli sforzi dal piano orizzontale della soletta a quello verticale del frontalino dovessero rispondere a qualche requisito particolare e se ciò fosse possibile nel modo in cui sono stati prima disegnati e poi realizzati”.

In particolare, il CTU distingue tra parapetti nuovi (sostituiti dall’appaltatore a seguito della rimozione dei precedenti) e balconi manutenuti, che sono stati solo parzialmente modificati.

Come evidenziato dal CTU, infatti, per i parapetti nuovi Ed. ha ricevuto gli elaborati grafici dal progettista, a differenza di quanto è avvenuto per quelli oggetto di mera manutenzione, in relazione ai quali l’opera è stata eseguita in assenza di progetto.

Pertanto, con riguardo ai balconi oggetto di sola manutenzione, il CTU ha riconosciuto una maggiore responsabilità dell’impresa esecutrice, pari all’80% (pag. 27 ATP).

Con riferimento invece ai parapetti nuovi, pur dando atto che l’appaltatrice ha seguito le indicazioni del geom. De., il CTU riconosce anche la responsabilità di Ed. (pag. 27 ATP), in considerazione del fatto che le opere di costruzione realizzate dalla convenuta presuppongono conoscenze tecniche che non potevano essere trascurate da quest’ultima nell’esecuzione dell’opera, rilevando dunque che la stessa ben avrebbe potuto confrontarsi nel merito con il D.L..

Sulla scorta di quanto esposto, pertanto, emerge la responsabilità dell’impresa sia per errata esecuzione relativamente ai balconi manutenuti (per i quali come detto non vi è evidenza di un’attività direttiva del geom. De.), sia con riguardo ai balconi nuovi, per i grossolani difetti riscontrati che rappresentano una chiara violazione delle obbligazioni dell’appaltatore, tenuto ad eseguire a regola d’arte il progetto.

Alla responsabilità esecutiva si aggiunge poi la responsabilità per non avere informato il committente dei gravi errori presenti nel progetto, rilevabili alla luce delle ordinarie conoscenze tecniche e di sicurezza.

Pertanto, Ed. è responsabile anche delle gravi criticità afferenti al progetto, in forza di quanto afferma la giurisprudenza di legittimità: “L’appaltatore, essendo tenuto alla realizzazione di un’opera tecnicamente idonea a soddisfare le esigenze del committente risultanti dal contratto, ha il conseguente dovere di rendere edotto il committente medesimo di eventuali obiettive situazioni o carenze del progetto, rilevate o rilevabili con la normale diligenza, ostative all’utilizzazione dell’opera ai fini pattuiti” (cfr. Cass. sentenza n. 14598/2000).

In merito si legga anche Cass. sentenza n. 6754/2003, secondo la quale “l’appaltatore è tenuto non solo ad eseguire a regola d’arte il progetto, ma anche a controllare, con la diligenza richiesta dal caso concreto e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili, la congruità e la completezza del progetto stesso e della direzione dei lavori, segnalando al committente, anche nel caso di ingerenza di costui, gli eventuali errori riscontrati, quando l’errore progettuale consiste nella mancata previsione di accorgimenti e componenti necessari per rendere il prodotto tecnicamente valido e idoneo a soddisfare le esigenze del committente”.

Laddove l’appaltatrice avesse denunciato al committente o al direttore dei lavori l’errore progettuale, avrebbe potuto non rispondere di tali gravi carenze. Nel caso di specie, tuttavia, Ed. non ha mai comunicato al Condominio e al suo D.L. gli errori o quanto meno le evidenti criticità progettuali, dovendo dunque rispondere anche per questi.

Al riguardo, è del tutto inconferente l’assunto difensivo secondo cui la responsabilità di Ed. sarebbe esclusa dalla dicitura presente nel preventivo dei lavori, ai sensi della quale: “il preventivo di spesa esclude la Progettazione e la relativa certificazione dei nuovi parapetti in ferro” (cfr. pag. 6 comparsa conclusionale di Ed. e all. 4 alla comparsa di costituzione e risposta di Ed.).

Si badi infatti che detta previsione non esclude la responsabilità dell’appaltatrice con riferimento alla progettazione, ma semplicemente precisa che quest’ultima non è computata nel preventivo di spesa.

Né rileva, per escludere la responsabilità di Ed., il richiamo all’art. 3 del contratto di appalto (all. 8 della comparsa di costituzione e risposta di Ed.): in esso il D.L. geom. De. è indicato come “unico responsabile, della interpretazione del progetto, nonché delle problematiche derivanti da una errata direzione tecnica”.

Ebbene, la clausola esonera Ed. solo per i profili di responsabilità che interessano il D.L. e sono relativi ad un’erronea interpretazione del progetto ad opera di quest’ultimo ovvero ad un’errata direzione.

La stessa, pertanto, non comporta l’esclusione della responsabilità di Ed. per l’ipotesi in cui vi siano carenze ed errori progettuali come nel caso di specie e per i quali l’appaltatrice convenuta va ritenuta responsabile sulla scorta dei principi giurisprudenziali sopra richiamati.

Inoltre si rileva che, alla luce delle risultanze peritali nonché della natura grossolana dei difetti lamentati, emerge una colpa grave tanto dell’appaltatore quanto del progettista.

Pertanto, anche laddove si dovesse accedere alla tesi difensiva per cui l’impresa è comunque sollevata da ogni responsabilità, non potrebbe tuttavia esonerarsi la convenuta dalle sue responsabilità odierne.

Se così fosse, infatti, l’applicazione della clausola in esame comporterebbe l’esclusione della responsabilità di Ed. per colpa grave, conclusione cui tuttavia osta la sanzione di nullità ex art. 1229, primo comma, c.c..

5.

Sulla responsabilità di De..

Dalla relazione del CTU in sede di ATP emerge la responsabilità del De., poiché l’opera risulta chiaramente non eseguita a regola d’arte in conformità ad errate indicazioni del D.L. e del progettista.

In particolare, come detto, giova ricordare che il CTU a pag. 27 della relazione rileva che i nuovi balconi sono stati eseguiti sulla base del progetto errato del geom. De., ragione per la quale quest’ultimo deve essere considerato maggiormente responsabile.

Con riguardo ai parapetti non sostituiti, invece, pur rilevando una maggiore responsabilità dell’impresa, non può non addebitarsi una grave colpa anche in capo al geom. De., che, in qualità di D.L., avrebbe dovuto controllare la conformità dell’opera alle regole dell’arte.

Come precisato dalla Corte di Cassazione, infatti, “l’attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell’alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta, comunque, il controllo della realizzazione dell’opera nelle sua varie fasi e, pertanto, l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati” (cfr. Cass. ordinanza n. 7336/2019).

6. Sul risarcimento del danno preteso dal Condominio.

L’istruttoria della causa si è svolta mediante CTU preventiva in sede di ATP, dalle cui conclusioni non si ha motivo di dissentire, in quanto l’elaborato peritale ha vagliato – con i dovuti approfondimenti, con ampia motivazione e rimettendo al giudice le decisioni di diritto – ogni profilo tecnico della controversia, tenendo in considerazione tutte le osservazioni delle parti, ad esse replicando con puntuale attenzione.

Il Tribunale dunque – aderendo alle conclusioni del CTU che ha tenuto conto dei rilievi dei CTP, replicandovi – “esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, e non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (cfr. Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 2618/16, in cui si richiama Cass. sentenza n. 10222/2009).

Pertanto, si richiamano interamente le motivazioni della CTU, attesa la legittimità della motivazione per relationem all’intero elaborato tecnico (cfr. sentenza della Corte di Appello di Milano, n. 2607/2017), precisandosi per completezza che, dalla relazione del CTU, risulta accertato sia nell’an che nel quantum il credito risarcitorio preteso dal Condominio e consistente nei costi necessari all’esecuzione degli interventi di ripristino, riconosciuti dal CTU a pagina 37 della relazione, per complessivi Euro 33.800,00 oltre IVA.

A detta somma vanno aggiunti interessi legali e rivalutazione monetaria, posto che: “In tema di appalto, mentre la somma liquidata a favore del committente per la eliminazione dei vizi e difformità dell’opera – a titolo di risarcimento del danno o anche di riduzione del prezzo di cui all’art. 1668 cod. civ. – ha ad oggetto un debito di valore dell’appaltatore, che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere d’acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione, il diritto dell’appaltatore al corrispettivo ha natura di debito di valuta, che non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta”” (cfr. Cass. sentenza n. 11594/04).

Trattandosi di debito di valore, sulla somma sopra indicata – espressa in moneta attuale – sono dovuti gli interessi legali e rivalutazione monetaria per la ritardata corresponsione dell’equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell’evento di danno; peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell’interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma devono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale sino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi, a far data dal deposito della CTU nel procedimento per ATP (15 marzo 2017) al saldo effettivo.

7.

Sulla solidarietà dei convenuti e sulla graduazione delle rispettive responsabilità.

La responsabilità ex art. 1669 c.c. accertata in capo ad Ed. e al geom. De. ha natura aquiliana, conformemente a quanto stabilito dalla Cassazione a Sezioni Unite: la responsabilità di cui all’art. 1669 c.c. – si legge nella sentenza Cass. SU n. 2284/2014 – “”configura un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale la quale, pur presupponendo un rapporto contrattuale, ne supera i confini, essendo riconducibile ad una violazione di regole primarie (di ordine pubblico), stabilite per garantire l’interesse, di carattere generale, alla sicurezza dell’attività edificatoria, quindi la conservazione e la funzionalità degli edifici, allo scopo di preservare la sicurezza e l’incolumità delle persone”.

Conseguentemente, ex art. 2055 c.c., Ed. e il geom. De., avendo concorso entrambi a causare il danno, dovranno essere ritenuti solidalmente responsabili.

A conferma si cita Cass. civ. ordinanza n. 29218/2017: “”In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l’appaltatore e il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all’art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale”.

Quanto alla ripartizione delle quote interne di responsabilità contestata dalle parti convenute, per le ragioni già in precedenza esposte, si ritiene di aderire alla ricostruzione prospettata dal CTU in sede di ATP, con la conseguente attribuzione dei costi per gli interventi di ripristino (cfr. pag. 37-38 CTU):

– in capo a Ed., nella misura del 30% con riferimento ai parapetti nuovi e dell’80% per i balconi manutenuti, per un totale di Euro 18.504,65;

– in capo al geom. De., nella misura del 70% per i parapetti nuovi e del 20% per i balconi manutenuti, per complessivi Euro 15.295,35.

Si precisa che il riconoscimento della responsabilità solidale e la puntale indicazione delle quote percentuali di responsabilità comportano l’infondatezza della domanda di manleva da parte di Ed. nei confronti del De., in quanto la prima non può essere manlevata in riferimento alla quota di responsabilità di sua stretta spettanza.

8.

Sulla domanda riconvenzionale di Ed. S.r.l.

La convenuta Ed. ha richiesto in via riconvenzionale il pagamento di Euro 9.476,33, oltre interessi di mora ex d. lgs. 231/02, per lavori eseguiti, come da fatture allegate alla comparsa di costituzione e risposta (all. 9-12).

Il Condominio non ha contestato di dovere detta somma, che dunque appare fondata con le precisazioni che seguono.

Ebbene, preliminarmente va evidenziato che il rapporto intercorso tra il Condominio ed Ed. non rientra tra le ipotesi di cui all’art. 2, primo comma, lett. a) d. lgs. 231/02 (c.d. transazioni commerciali), con la conseguenza che non possono trovare applicazione gli interessi commerciali, bensì i soli interessi legali.

Va oltretutto precisato che il mancato pagamento del saldo preteso da Ed. è giustificato dall’accertato inadempimento della stessa appaltatrice, a fronte del quale il Condominio ha dunque legittimamente ritenuto di sospendere l’adempimento dell’obbligazione di pagamento.

Si badi infatti che, come precisato dalla Corte di Cassazione, “Il contraente che si avvale legittimamente del diritto di sospendere l’adempimento della propria obbligazione pecuniaria a causa dell’inadempimento dell’altra parte non può essere considerato in mora e non è, perciò, tenuto al pagamento degli interessi moratori, non essendo applicabile l’art. 1224 c.c., se non nei limiti in cui l’eccezione è proporzionata all’inadempimento della controparte; nei contratti sinallagmatici, la valutazione di detta proporzionalità è rimessa all’apprezzamento del giudice del merito e va effettuata in termini oggettivi, con riferimento, cioè, all’intero equilibrio del contratto ed alla buonafede” (cfr. Cass. ordinanza n. 21315/2017).

Ebbene, nella specie, l’esito del giudizio conferma la sussistenza della proporzionalità tra l’inadempimento di Ed. ed il mancato pagamento da parte del Condominio del saldo preteso da Ed..

Parte attrice ha in buona fede sospeso il pagamento, non avendo ricevuto alcun riscontro alle proprie richieste di rassicurazioni circa la rispondenza dei parapetti alla normativa vigente (all. 14, 15 e 16 al ricorso del Condominio), le cui criticità sono state confermate dalla relazione del CTU in sede di ATP.

Alla somma da riconoscersi in favore di Ed., dunque, vanno applicati gli interessi legali ex art. 1284, quarto comma, c.c., ma solo a far data dalla pubblicazione sentenza al saldo effettivo.

9.

Sulla domanda di manleva di Ed. s.r.l. nei confronti di Ca. spa. Ed. ha richiesto di essere manlevata da Ca. in caso di accoglimento delle pretese avanzate dal Condominio, in forza della polizza assicurativa stipulata tra l’appaltatrice e Ca. (all. 13-14 comparsa di costituzione di Ed.).

Tuttavia, deve rilevarsi che nel caso di specie non sussiste alcun obbligo assicurativo di Ca. in favore di Ed..

Ciò risulta chiaramente dalla polizza assicurativa, posto che, ai sensi della disciplina di cui alla lett. h) dell’art. 18 delle “”Norme che regolano l’assicurazione in generale”, in presenza di opere di manutenzione, la polizza non copre danni diversi da quelli avvenuti nell’esecuzione dei lavori.

Né valga sostenere che tale previsione contrattuale è parzialmente derogata dalla pattuizione speciale di cui all’art. 9 delle “”Garanzie opzionali”, che prevede una copertura per la responsabilità civile postuma da attività edili.

Si badi infatti che al primo comma della disposizione in esame si legge che “la Garanzia vale anche per i danni verificatisi e comunque accertati entro 12 mesi dal compimento dell’opera”.

La clausola richiede, dunque, che in tale lasso di tempo siano intervenuti non solo la verificazione del danno bensì anche il suo accertamento.

Ebbene, nel caso di specie l’opera è terminata in data 11 marzo 2014 e i danni, anche se verificatisi prima dei 12 mesi dal compimento dell’opera, sono stati comunque accertati oltre il termine di 12 mesi, segnatamente il 13 giugno 2016, data a cui risale la comunicazione sull’esito delle verifiche svolte dal consulente di parte, fatta pervenire ad Ed. il 28 luglio 2017.

Conseguentemente, deve escludersi l’operatività della polizza stipulata tra Ed. e Ca..

10.

Conclusioni.

La domanda del Condominio può trovare accoglimento.

La domanda riconvenzionale di pagamento avanzata da Ed. è parimenti fondata e dev’essere accolta nei limiti indicati in motivazione.

Conseguentemente, Ed. e il geom. De. devono essere condannati in solido a corrispondere in favore del Condominio la somma di Euro 33.800,00 oltre IVA (ripartiti internamente nella misura di Euro 18.504,65 in capo ad Ed. ed Euro 15.295,35 in capo al geom. De.), nonché rivalutazione monetaria ed interessi legali, secondo le modalità di conteggio meglio evidenziate in motivazione, a decorrere dal 15 marzo 2017 al saldo effettivo.

Il Condominio va condannato a corrispondere in favore di Ed. la somma di Euro 9.476,33, oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.

La domanda di manleva sollevata da Ed. nei confronti di Ca. va invece respinta, mentre le ulteriori domande avanzate dalle parti rimangono assorbite in forza dell’esito del presente giudizio. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14 e tenuto conto del valore della controversia.

La natura documentale della controversia – in forza della quale la fase istruttoria si è limitata alla sola redazione delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. – comporta l’applicazione dei valori minimi della fase istruttoria.

Va inoltre precisato che le spese di CTU sostenute dal Condominio in sede di ATP vanno poste, in via solidale, a carico delle due parti convenute, in virtù del seguente principio giurisprudenziale: “le spese dell’accertamento tecnico preventivo “ante causam” vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l’accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l’ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto” (cfr. Cass. sentenza n. 14268/17).

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:

1) accoglie le domande di parte attrice nei limiti indicati in motivazione;

2) condanna Ed. s.r.l. ed il geom. De.Gi., in solido tra loro, a corrispondere in favore di parte attrice Euro 33.800,00, oltre iva, nonché rivalutazione monetaria ed interessi legali, secondo le modalità di conteggio meglio evidenziate in motivazione, a decorrere dal 15 marzo 2017 al saldo effettivo;

3) accerta e dichiara la corresponsabilità di Ed. s.r.l. nella misura di Euro 18. 504, 65 e del geom. De. Gianmario nella misura di Euro 15.295,35, entrambe le somme oltre iva, nonché rivalutazione monetaria ed interessi legali, secondo le modalità di conteggio meglio evidenziate in motivazione, a decorrere dal 15 marzo 2017 al saldo effettivo;

4) accoglie la domanda riconvenzionale di Ed. s.r.l.;

5) condanna parte attrice a corrispondere in favore di Ed. s.r.l. la somma di Euro 9.476,33, oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;

6) rigetta ogni altra domanda;

7) pone a carico di Ed. s.r.l. ed il geom. De.Gi., in solido tra loro, le spese del CTU per come liquidate in sede di ATP;

8) condanna Ed. s.r.l. ed il geom. De.Gi., in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano come segue: (I) quanto al procedimento per ATP, in Euro 286,00 per spese esenti ed Euro 1.699,00 per compensi professionali; (II) quanto al procedimento di merito, in Euro 545,00 per spese esenti ed Euro 6.738,00 per compensi professionali, entrambe le voci (I) e (II) oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;

9) condanna Ed. s.r.l. alla rifusione delle spese di lite in favore di Ca. S.p.A. che si liquidano in Euro 259,00 per spese esenti e Euro 3.972,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.

Così deciso in Milano il 6 febbraio 2020.

Depositata in Cancelleria il 7 febbraio 2020.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.