Il semplice riconoscimento dei vizi e delle difformita’ dell’opera da parte dell’appaltatore implica la superfluita’ della tempestiva denuncia da parte del committente, ma da esso non deriva automaticamente, in mancanza di un impegno in tal senso, l’assunzione in capo all’appaltatore dell’obbligo di emendare l’opera,che, ove configurabile, e’ una nuova e distinta obbligazione soggetta al termine di prescrizione decennale; ne consegue che il predetto riconoscimento non impedisce il decorso dei termini brevi della prescrizione previsti in tema di appalto.

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.

Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|25 luglio 2019| n. 20191

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7148-2015 proposto da:

(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 55/2014 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 04/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2019 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

RITENUTO IN FATTO

1 Con sentenza 4.2.2014, la Corte d’Appello di Torino, respingendo il gravame proposto da (OMISSIS) srl, ha confermato la sentenza di primo grado (Tribunale di Gorizia n. 646/2010) che l’aveva condannata al pagamento della somma di Euro 33.679,89 in favore della (OMISSIS) srl a titolo di garanzia per vizi relativi alla fornitura di manufatti e acciaio Inox su una nave da crociera in virtu’ di contratto di appalto.

Per giungere a tale soluzione la Corte d’Appello ha osservato, per quanto qui interessa:

– che le eccezioni preliminari di decadenza e prescrizione erano infondate perche’ la societa’ appaltatrice (OMISSIS), con la lettera del 16.6.2005, aveva riconosciuto il vizio rendendo cosi’ superflua la tempestiva denunzia da parte della committente, facendo sorgere l’assunzione di una nuova obbligazione di garanzia diversa da quella originaria, svincolata dai termini di decadenza e, come tale, soggetta al solo termine di prescrizione decennale;

– che la tesi difensiva dell’appaltatrice fondata sul rispetto del manuale operativo non poteva trovare accoglimento perche’ l’appellante si era impegnata a finire le proprie lavorazioni “chiavi in mano”, sicche’ non appariva plausibile che la lavorazione di smerigliature competesse a ditte terze;

– che l’appellante non aveva mantenuto l’obbligazione di garanzia assunta con la citata missiva del 16.6.2005;

2 Contro tale sentenza la (OMISSIS) ricorre per cassazione con quattro motivi contrastati con controricorso dalla committente (OMISSIS) srl.

La ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 Col primo motivo la societa’ appaltatrice denunzia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3., la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1667 c.c. dolendosi del rigetto dell’eccezione di prescrizione biennale. La ricorrente, dopo avere premesso che la consegna delle opere avvenne entro il 15.7.2002 e che l’atto di citazione fu notificato il 3.3.2006, rimprovera alla Corte d’Appello di non avere considerato che la lettera del 15.6.2005 conteneva solo una disponibilita’ ad intervenire per quanto di competenza, avendo la societa’ appaltatrice manifestato la volonta’ di visionare i manufatti e a prestare la garanzia solo in presenza di vizi ad essa addebitabili.

Richiama il principio secondo cui il mero riconoscimento dei vizi implica solo la superfluita’ della denunzia, ma in mancanza di un impegno in tal senso, da esso non deriva l’obbligo alla eliminazione dei difetti, con l’ulteriore conseguenza che il predetto riconoscimento non impedisce il decorso dei termini brevi di prescrizione previsti in tema di appalto.

Ha quindi errato la Corte d’Appello ha ravvisare nella citata lettera l’assunzione di un obbligo ad emendare l’opera.

1.2 Col secondo motivo, la societa’ ricorrente denunzia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio”, rimproverando alla Corte d’Appello di non avere considerato il Manuale Operativo Fincantieri che imponeva scelte tecniche definendo gli obblighi delle ditte incaricate delle singole fasi di lavorazione..

1.3 Col terzo motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3., la violazione e falsa applicazione degli articoli 2722, 2725 c.c. e articolo 2729 c.c., comma 2 dolendosi della immotivata prevalenza della prova testimoniale e presuntiva rispetto a quella documentale costituita dal Manuale Operativo Fincantieri.

1.4 Col quarto ed ultimo motivo la societa’ ricorrente denunzia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 2729 c.c. nonche’ 115 e 116 c.p.c. lamentando travisamento ed immotivata prevalenza attribuita ad alcune prove testimoniali rispetto ad altre di segno opposto.

2 Il primo motivo e’ fondato.

In tema di appalto, l’impegno dell’appaltatore ad eliminare i vizi della cosa o dell’opera costituisce, alla stregua dei principi generali non dipendenti dalla natura del singolo contratto, fonte di un’autonoma obbligazione di “facere”, la quale si affianca all’originaria obbligazione di garanzia, senza estinguerla, a meno di uno specifico accordo novativo; tale obbligazione, pertanto, e’ soggetta non gia’ ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella di garanzia, ma all’ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l’inadempimento contrattuale (tra le varie, v. Sez. 2 -, Sentenza n. 62 del 04/01/2018 Rv. 646616; Sez. 2, Sentenza n. 13613 del 30/05/2013 Rv. 626504).

Il semplice riconoscimento dei vizi e delle difformita’ dell’opera da parte dell’appaltatore implica la superfluita’ della tempestiva denuncia da parte del committente, ma da esso non deriva automaticamente, in mancanza di un impegno in tal senso, l’assunzione in capo all’appaltatore dell’obbligo di emendare l’opera,che, ove configurabile, e’ una nuova e distinta obbligazione soggetta al termine di prescrizione decennale; ne consegue che il predetto riconoscimento non impedisce il decorso dei termini brevi della prescrizione previsti in tema di appalto (Sez. 2, Sentenza n. 15283 del 21/07/2005 Rv. 582730).

Nel caso di specie, la lettera del 16.6.2005 – che la Corte triestina ha valorizzato per superare le eccezioni preliminari dell’appaltatrice – era chiaramente sottoposta a condizione, perche’ in essa era manifestato un impegno ad eliminare i vizi denunziati solo a condizione che si trattasse di vizi attribuibili a responsabilita’ dell’appaltatore (“purche'”), come emerge chiaramente dal testo, trascritto, per la parte di rilievo, in ricorso a pag. 8.

L’errore della Corte d’Appello sta nell’avere richiamato semplicisticamente, per applicare il piu’ lungo termine di prescrizione decennale, la giurisprudenza valevole per i casi di “riconoscimento dei vizi e delle difformita’ dell’opera e l’assunzione dell’impegno ad eliminarli da parte dell’appaltatore” (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 19560 del 10/09/2009 Rv. 609679; Sez. 2, Sentenza n. 23461 del 16/12/2004 Rv. 578309; Sez. 2, Sentenza n. 8026 del 27/04/2004 Rv. 572359; Sez. 2, Sentenza n. 20853 del 29/09/2009 Rv. 610290; Sez. 3, Sentenza n. 747 del 14/01/2011 Rv. 615957; Sez. 3, Sentenza n. 6263 del 20/04/2012 Rv. 622318) senza pero’ prima avere verificato adeguatamente se dal contenuto della lettera condizionata si potesse desumere siffatta ipotesi (cioe’ un assunzione diretta di impegno alla eliminazione dei vizi).

La sentenza va pertanto cassata per nuovo esame, con logico assorbimento degli altri motivi.

Il giudice di rinvio, che si individua in altra sezione della Corte d’Appello di Trieste, provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Trieste.

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Avv. Umberto Davide

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