l’articolo 1335 c.c. e, quindi, la presunzione (relativa) di conoscenza posta da tale previsione una volta che l’atto sia pervenuto all’indirizzo del destinatario, trova applicazione anche nel caso di atto di costituzione in mora (categoria alla quale e’ riconducibile la richiesta inviata alla societa’ assicuratrice) che e’ atto giuridico in senso stretto.
Corte di Cassazione|Sezione L|Civile|Sentenza|24 maggio 2019| n. 14251
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2117/2016 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS) S.R.L., (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 921/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 11/11/2015 R.G.N. 847/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) conveniva in giudizio la datrice di lavoro (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) e (OMISSIS) per essere risarcita dei danni differenziali subiti in seguito a infortunio lavorativo occorsole in data (OMISSIS). (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) chiamavano in causa (OMISSIS) s.p.a. quale propria compagnia di assicurazione nonche’ (OMISSIS) s.p.a., societa’ dalla quale era stata acquistata la pressa alla quale era addetta la lavoratrice al momento dell’infortunio; quest’ultima societa’ era autorizzata alla chiamata in causa di (OMISSIS) s.p.a., propria compagnia assicuratrice.
2. Il giudice di prime cure, con sentenza non definitiva accoglieva la eccezione di prescrizione del diritto di (OMISSIS) s.p.a., ad essere tenuta indenne da (OMISSIS) s.p.a..
3. La Corte di appello di Milano ha confermato la decisione. In particolare, per quel che rileva in questa sede, il giudice di appello, premessa la inammissibilita’ della produzione documentale, avvenuta solo in secondo grado, costituita dalla lettera raccomandata interruttiva della prescrizione, ha ritenuto, quanto alla missiva inviata tramite fax in data 5.9.2007, che correttamente il primo giudice ne aveva escluso la efficacia interruttiva in quanto in giudizio era stata dimostrata la mancata recezione della stessa da parte della destinataria.
4. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso (OMISSIS) s.p.a. sulla base di quattro motivi; (OMISSIS) s.p.a. – gia’ (OMISSIS) s.p.a. – ha resistito con tempestivo controricorso; gli altri intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente, premesso di essere stata assolta in primo grado dall’obbligo di manleva da ogni richiesta economica nei propri confronti, ha formulato i seguenti motivi di ricorso.
2. Con il primo motivo deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., comma 2, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto assolto da parte di (OMISSIS) s.p.a. l’onere di dimostrare la mancata recezione del documento inviato via fax in data 5.9.2007.
Premesso che, come provato dalla produzione del relativo rapporto di trasmissione, il numero del telefax di destinazione corrispondeva a quello dell’Agenzia di Macerata di (OMISSIS), assume che la mancata recezione del documento non poteva essere dimostrata sulla base di mere circostanze negative quali quelle sulle quali controparte aveva articolato la prova ammessa dal giudice di merito; contesta che le circostanze riferite dal teste escusso in ordine alle procedure di gestione dei sinistri da parte della societa’ assicuratrice fossero idonee a dimostrare la mancata recezione del documento inoltrato via telefax.
3. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 244 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto ammissibile la prova orale su una circostanza intrinsecamente negativa laddove, secondo il giudice di legittimita’, la prova di un fatto non avvenuto puo’ essere data unicamente mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o mediante presunzioni.
4. Con il terzo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., comma 1, dell’articolo 116 c.p.c., e dell’articolo 2729 c.c., nella parte in cui la sentenza di appello aveva ritenuto elevabile a rango di prova, o quantomeno di presunzione semplice, una circostanza ontologicamente inidonea a tal fine.
Censura, in particolare, che il giudice di merito abbia ritenuto significativo della mancata recezione del telefax la circostanza, riferita dal teste escusso, fondata sul fatto che la procedura di gestione dei sinistri della societa’ (OMISSIS) prevedeva l’assegnazione a ciascuna pratica, al momento della denunzia del sinistro, di un numero di serie le cui prime cifre erano riferite all’anno della denuncia; nel caso di specie le prime cifre del numero corrispondente alla pratica in oggetto erano riferite all’anno “2012” e non all’anno “2007”, coincidente quest’ultimo con l’anno di asserito invio tramite telefax della missiva di denunzia del sinistro. Assume il ricorrente che il riferimento al numero della pratica del sinistro era del tutto privo dei caratteri di univocita’ e certezza necessari a fondare la presunzione della mancata recezione della missiva inviata.
5. Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 1335 c.c. per avere la Corte di merito, del tutto apoditticamente, ritenuto inapplicabile alla fattispecie de qua la norma richiamata in relazione alla connessa presunzione di conoscenza da parte del destinatario della comunicazione pervenuta tramite telefax.
Assume, infatti, che tale forma di comunicazione e’ assistita da presidi quali il rapporto di ricezione. In ogni caso, stante la natura tipicamente recettizia dell’atto interruttivo della prescrizione, del tutto ingiustificata risultava la affermata inapplicabilita’ dell’articolo 1335 c.c. e il connesso regime probatorio gravante sul destinatario.
6. Il quarto motivo di ricorso e’ fondato con effetto di assorbimento degli altri motivi.
6.1. E’ da premettere che, come condivisibilmente affermato da precedenti pronunzie di legittimita’, l’articolo 1335 c.c. e, quindi, la presunzione (relativa) di conoscenza posta da tale previsione una volta che l’atto sia pervenuto all’indirizzo del destinatario, trova applicazione anche nel caso di atto di costituzione in mora (categoria alla quale e’ riconducibile la richiesta inviata alla societa’ assicuratrice) che e’ atto giuridico in senso stretto (Cass. n. 14889 del 2001, in motivazione; Cass. n. 13926 del 2001 in motivazione; Cass. 3908 del 1992; Cass. n. 6471 del 1987).
6.2. In ipotesi di trasmissione a mezzo telefax, la giurisprudenza di questa Corte, in applicazione del principio originariamente elaborato con riferimento alle comunicazioni di cancelleria effettuate con detto mezzo e quindi esteso anche alle comunicazioni effettuate al di fuori del processo (Cass. n. 5168 del 2012), ha ritenuto che una volta dimostrato l’avvenuto inoltro del documento a mezzo telefax al numero corrispondente a quello del destinatario e’ perfettamente logico presumere che detta trasmissione sia effettivamente avvenuta e che il destinatario abbia percio’ avuto modo di acquisire piena conoscenza di quanto comunicatogli, restando, pertanto, a carico del medesimo, l’onere di dedurre e dimostrare l’esistenza di elementi idonei a confutare l’avvenuta ricezione (Cass. n. 18679 del 2017, Cass. n. 349 del 2013).
6.3. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di tale principio laddove ha escluso la applicabilita’ della presunzione sancita dall’articolo 1335 c.c., con il connesso onere a carico del destinatario, di dimostrare la incolpevole possibilita’ di acquisire conoscenza dell’atto.
Ha, infatti, in concreto, dimostrato di pretermettere ogni considerazione relativa alla esistenza di un rapporto di trasmissione della missiva ad un numero di telefax che, ove corrispondente a quello della parte destinataria, avrebbe imposto di dare per dimostrata la relativa recezione salva, appunto, la prova, a carico del destinatario, della impossibilita’ di acquisire per causa non imputabile la conoscenza dell’atto.
7. A tanto consegue l’accoglimento del quarto motivo di ricorso, con effetto di assorbimento dell’esame degli altri motivi e la cassazione, in parte qua, della decisione, con rinvio ad altro giudice di secondo grado che si indica nella Corte di appello di Milano, in diversa composizione, per una rivalutazione della questione alla luce del principio enunciato.
8. Al giudice del rinvio e’ demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimita’ alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.