Il principio stabilito dall’art. 1591 cod. civ., relativo all’obbligo del conduttore in mora nella restituzione del bene locato di dare al locatore il corrispettivo pattuito fino alla riconsegna effettiva di esso, salvo il risarcimento del maggior danno, deve trovare applicazione anche con riferimento al caso in cui il conduttore rivesta contestualmente anche la qualità di comproprietario del bene stesso, trovando giustificazione tale estensione nell’obbligo di reintegrare gli altri comproprietari nella facoltà di disporre della loro quota e di far uso della cosa comune secondo il loro diritto, alla stregua di quanto disposto espressamente dagli artt. 1102 e 1103 cod. civ.

 

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Corte d’Appello Napoli, Sezione 2 civile Sentenza 6 giugno 2018, n. 2723

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d’appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

– dr. Giovanni de Crecchio – Presidente –

– dr.ssa Papa Rosaria – Consigliere –

– dr.ssa Paola Martorana – Consigliere relatore –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 8412/2005 R.G e vertente

TRA

(…), nato il (…), c.f. (…), quale erede di (…), nato il (…), rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di appello, dall’avv. Ar.Cr., presso il cui studio in Napoli, alla via (…), elettivamente domicilia

APPELLANTE

CONTRO

(…), nata il (…), rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione relativa al giudizio di appello, dall’avv. Ma.Fa., con cui elettivamente domicilia in Napoli, al Corso (…).

APPELLATA

nonché

(…), (…), nata il (…), (…) e (…), nato il (…) (quali successori in rappresentazione del premorto (…), nato il (…)), rappresentati e difesi, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall’avv. Gi.Di., con cui elettivamente domiciliano in Vico Equense, alla piazza (…)

APPELLATI

nonché

(…)

APPELLATA CONTUMACE

nonché

(…) e (…), nata il (…), quali eredi di (…).

APPELLATI CONTUMACI

nonché

(…) e (…), quali eredi di (…), nata il (…) e deceduta il 15.1.1992

APPELLATI CONTUMACI

nonché

(…) e (…), quali eredi di (…), nata il (…) e deceduta il 12.11.2004

APPELLATI CONTUMACI

nonché

(…), (…), nato l'(…), (…), (…), nata il (…), quali eredi di (…), deceduto il 12 settembre 1998.

APPELLATI CONTUMACI

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 27.6.1989, (…), premesso che in data 15.4.1984 era deceduto, senza lasciare testamento, il coniuge (…), nato a (…) il (…), e che la successione, in assenza di figli legittimi, adottati, o comunque riconoscibili, doveva intendersi devoluta, come per legge, per due terzi in favore del coniuge e, per l’altro terzo, in favore dei germani del defunto, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, (…), (…), (…), (…) e (…), nonché i figli del premorto (…) ((…), (…), (…) e (…)), al fine di sentir dichiarare aperta la successione del coniuge (…), determinare la massa ereditaria e predisporre un comodo progetto di divisione, condannando il coerede (…), in possesso dei beni ereditari, a rendere il conto, emettendo le consequenziali condanne in favore degli aventi diritto.

Con comparsa di costituzione depositata in data 9 ottobre 1989, si costituiva in giudizio (…), che non si opponeva alla richiesta di divisione, evidenziando di essere in possesso del fondo rustico costituente il compendio ereditario in qualità di affittuario coltivatore diretto.

Si costituivano in giudizio anche (…), (…), (…) e (…), che aderivano alla richiesta di divisione.

Con la sentenza n. 196/2005, il Tribunale di Torre Annunziata, cui frattanto era stato assegnato il procedimento, dichiarava aperta la successione ab intestato di (…), nato a (…) il (…) ed ivi deceduto il 15.4.1984; determinava i beni costituenti la massa da dividere – nella misura di due terzi in favore del coniuge superstite e di un terzo in favore dei fratelli del de cuius – in conformità delle risultanze della consulenza tecnica disposta in corso di causa; riteneva di poter condividere il primo di tre progetti di divisione predisposti dall’ausiliario, non risultando eccessivi i conguagli, e, considerata la destinazione funzionale degli immobili e la titolarità delle proprietà confinanti in capo ad alcuni dei condividenti, procedeva alla diretta assegnazione delle quote ai coeredi; accoglieva la domanda di rendiconto proposta contro (…), rilevando che quest’ultimo, sulla scorta di una sentenza del Tribunale di Napoli, sezione specializzata agraria, pronunciata nei confronti di (…), aveva rivestito la qualità di affittuario del fondo fino al Maggio del 1997, restando per il periodo successivo obbligato a rendere il conto nei confronti degli altri coeredi e, per l’effetto, condannava (…) a rimborsare ad (…) la somma di Euro 18.917,71 ed a ciascuno degli altri coeredi la somma di Euro 1.552,54.

Avverso tale pronuncia, (…), nato il (…) – con atto di citazione notificato in data 21 ottobre 2005 ad (…), ai figli del premorto (…) ((…), (…), (…), (…)), alla madre (…) ed alla sorella (…), e in data 29 ottobre 2005 a (…), (…), (…) e (…), presso il procuratore costituito nel giudizio di prime cure avv. (…) – ha spiegato appello, affidato a tre motivi, denunciando: 1) l’errata individuazione della massa ereditaria, atteso che il fondo rustico sito in (…) alla località (…), indicato in catasto alla partita (…), foglio (…), p.lle (…) e (…), nonché alla partita 1, foglio (…), p.lla (…), era ricaduto nella successione oggetto del presente giudizio esclusivamente per la quota di 69,84 millesimi e solo tale quota andava suddivisa tra il coniuge superstite ed i restanti coeredi; 2) l’erronea valutazione dei cespiti ricaduti in successione, avendo l’ausiliario posto generico riferimento ad indagini presso le agenzie immobiliari della zona, senza precisare a quali agenzie avesse fatto riferimento; 3) l’erroneità della condanna a rendere il conto, sul presupposto del carattere abusivo della detenzione degli immobili, o comunque l’errata quantificazione del dovuto, non avendo il Giudice di prime cure tenuto conto delle risultanze dei documenti di causa, ed in particolare della sentenza n. 12660/1992 della sezione specializzata agraria del Tribunale di Napoli, con cui era stato accertato che il condividente (…) era pienamente legittimato alla detenzione del fondo rustico ricaduto in successione quale affittuario coltivatore diretto, cosicché andava escluso un obbligo di rendiconto; in via subordinata, doveva ritenersi applicabile l’art. 1591 c.c., secondo cui il conduttore in mora nella restituzione dell’immobile locato è tenuto a versare al locatore unicamente il corrispettivo convenuto, restando invece a carico del concedente dimostrare l’eventuale sussistenza di un “maggior danno”.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24 gennaio 2006, si è costituita in giudizio (…), la quale ha preliminarmente formulato una istanza di correzione di errore materiale della sentenza impugnata relativamente al capo 4) della parte dispositiva, avendo il Giudice di prime cure omesso completamente di indicare la quota A) e di disporne l’attribuzione in favore di (…), come del resto disposto nella parte motiva.

Ancora in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità dell’appello, assumendo che la decisione impugnata fosse ormai passata in giudicato per non avere gli altri eredi di (…), (…) e (…), promosso o comunque aderito all’impugnazione proposta da (…).

Nel merito, si è opposta alle avverse domande evidenziando che la quota del fondo sito in (…), località (…) – indicata dall’appellante nella misura di 69,84 millesimi e non di 1/7, come ritenuto dal c.t.u. e dal Giudice di prime cure – era stata correttamente determinata nella sentenza gravata tenendo conto della documentazione in atti ed in particolare delle indicazioni contenute nella denunzia di successione, cosicché doveva ritenersi che le disposizioni testamentarie di (…), madre di (…) e dei suoi germani evocati in giudizio, che avevano attribuito a (…) sia la quota legittima che la disponibile, lasciando agli altri fratelli esclusivamente la quota legittima, non avevano di fatto trovato applicazione, per una rinuncia tacita di (…) a parte della quota di sua spettanza.

Quanto all’obbligo di rendicontazione, prospettava la correttezza dell’iter logico seguito dal Giudice di prime cure che aveva tenuto conto delle risultanze della sentenza n. 12660/1992, emessa nei confronti di (…), da cui risultava accertata la sussistenza di un rapporto di affittanza agraria, per come richiesto da (…) con riferimento al fondo in località (…), e fissata la scadenza del detto contratto al 6.5.1997.

Instava altresì perché l’adita Corte tenesse conto dell’ulteriore periodo di possesso dei beni da parte di (…), odierno appellante, avente causa di (…), pronunciandosi sul suo obbligo di rendicontazione e condannandolo, per l’ulteriore godimento esclusivo dei beni della massa ereditaria, per il periodo successivo alla pronuncia di primo grado, al pagamento della quota annuale di reddito ricavato, come da c.t.u., distribuendo l’utile per il 67% in favore di (…) e per il residuo in favore degli ulteriori coeredi.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27 dicembre 2005, si costituivano in giudizio (…), (…), (…) e (…), figli del premorto (…), che dichiaravano di aderire alle censure sollevate dall’impugnante (…) nel primo e nel secondo motivo di appello, in relazione all’erronea individuazione e valutazione dei beni caduti in successione, chiedendo invece di rigettare il motivo di appello relativo alla condanna di (…) al pagamento delle somme dovute agli altri coeredi a titolo di rendiconto.

Acquisito il fascicolo d’ufficio di primo grado, precisate le conclusioni dinanzi al Giudice istruttore, con ordinanza depositata in data 13 settembre 2012 – dichiarata la contumacia di (…), (…), (…) ed (…) – la causa veniva rimessa in istruttoria, al fine di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio, invitando le parti a precisare e documentare se il germano (…) fosse effettivamente premorto al de cuius (…), essendo solo in tale ipotesi operante l’istituto della rappresentazione, in base al disposto dell’art. 467 c.c., con conseguente esclusione di (…) – coniuge del predetto germano (…), che non aveva partecipato al giudizio di primo grado né era stata citata in appello – dall’eredità per cui è causa; con la medesima ordinanza veniva richiesto alle parti di precisare se il “preliminare di divisione”, versato in atti nel giudizio di gravame, con cui i coeredi avevano bonariamente proceduto alla divisione della massa ereditaria, fosse stato o meno sottoscritto da tutte le parti interessate.

Di poi la causa, nuovamente riservata in decisione all’udienza del 17 aprile 2013, veniva rimessa in istruttoria con ordinanza depositata in data 30 aprile 2013, al fine di acquisire l’originale dell’atto di appello notificato; di invitare la parte appellante, a fronte delle dichiarazioni contrastanti rese al riguardo dai procuratori delle parti, a precisare quali parti non avessero sottoscritto il preliminare di divisione; di acquisire i certificati di morte di (…), (…) e (…), cui l’atto d’appello era stato notificato presso il procuratore costituito nel giudizio di prime cure, sebbene gli stessi risultassero deceduti all’atto della sottoscrizione del preliminare di divisione prodotto nel giudizio di appello.

All’udienza del 3 luglio 2013, il procuratore della parte appellante, depositato agli atti l’originale dell’atto di appello notificato, precisava che i coeredi (…), (…) e (…) erano rispettivamente deceduti in data 12 settembre 1998, 12 novembre 2004 e 15 gennaio 1992 e cioè prima della chiusura della discussione e del deposito della sentenza impugnata e che il preliminare di divisione non era stato sottoscritto da (…), vedova del coerede (…) e dagli eredi della condividente (…), (…) e (…). Veniva pertanto disposta, alla medesima udienza del 3 luglio 2013, l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di (…), di (…) e di (…).

Integrato il contraddittorio ad opera della parte appellante, disposta consulenza tecnica d’ufficio, all’udienza istruttoria del 30 gennaio 2018 le parti hanno nuovamente precisato le conclusioni e all’udienza collegiale del 16 maggio 2018 la causa è stata riservata in decisione.

Questioni preliminari.

Preliminarmente deve essere affermata la rituale instaurazione del contraddittorio.

Corretta, in particolare, si profila l’evocazione in giudizio, sin dalla fase di prime cure, dei figli di (…), in persona di (…), nata il (…), (…), (…) e (…), nato il (…), e non del coniuge (…), risultando documentato in atti – all’esito di invito ufficioso – che (…) è deceduto in data 7 novembre 1978, e dunque è premorto al fratello D., della cui eredità è causa, che è deceduto il 15 aprile 1984.

Conseguentemente, deve farsi applicazione degli artt. 467 e 468 c.c., essendo i predetti discendenti chiamati a succedere per rappresentazione del padre (…) all’eredità di suo fratello (…).

Va altresì aggiunto che, con ordinanza adottata all’udienza del 3 luglio 2013, essendo emerso che (…), (…) e (…) erano deceduti nel corso del giudizio di primo grado – sebbene l’atto di appello fosse stato notificato presso il loro procuratore, costituito nel giudizio di prime cure – è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei loro eredi.

L’integrazione risulta poi ritualmente eseguita, mediante atto notificato, nel rispetto del termine del 30 novembre 2013, assegnato dalla Corte, a (…), (…), (…), (…), quali eredi di (…), a (…) e (…), quali eredi di (…), e a (…) e (…), quali eredi di (…) (cfr. atti di integrazione del contraddittorio prodotti dalla parte appellante e certificazioni anagrafiche versate in atti dalle parti ed acquisite dal c.t.u., allegate al n.7 della consulenza tecnica d’ufficio depositata in data 14 luglio 2017), chiamati tutti di cui deve essere dichiarata la contumacia, in quanto non si sono costituiti in giudizio.

Sul punto, va solo precisato che non appare corretta l’evocazione in giudizio, operata in sede di notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio, degli eredi di (…) – che non si sono costituiti in giudizio- anche in qualità di eredi di (…) che, secondo quanto allegato nel medesimo atto di integrazione, era una figlia di (…) deceduta il 19.6.1989, e dunque premorta al padre deceduto in data 12 settembre 1998.

Infatti, l’istituto della rappresentazione opera solo in favore dei discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, ai sensi degli artt. 467 e 468 c.c., e non in favore dei fratelli del figlio premorto.

Va ancora precisato che, sebbene l’ausiliario abbia dato atto dell’intervenuto decesso di (…), contumace nel presente grado, cui l’atto di impugnazione era stato notificato presso il procuratore costituito per il giudizio di primo grado – decesso presumibilmente verificatosi in pendenza del presente giudizio di appello, ove si consideri che (…) appare tra i sottoscrittori del “preliminare di divisione” datato 11 maggio 2009, e pacificamente sottoscritto dopo la proposizione del gravame, ivi espressamente menzionato – la presente pronunzia sarà emessa nei confronti della medesima (…), in difetto di costituzione degli eredi o di interruzione del giudizio per uno degli eventi specificamente contemplati, con riferimento alla parte contumace, dall’art. 300, 4 comma, c.p.c, nella formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie.

Deve inoltre essere affermata, all’esito di verifica d’ufficio, la tempestività dell’appello risultando rispettato il termine breve di decadenza di trenta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c. – nella formulazione applicabile ratione temporis alla presente impugnazione – atteso che la sentenza gravata, depositata in data 16 febbraio 2005, è stata notificata a mezzo posta in data 12 ottobre 2005 ed il giudizio di appello è stato introdotto con citazione notificata ad (…) in data 21 ottobre 2005.

Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello, proposta da (…), per essere stata l’impugnazione proposta solo da (…), quale erede di (…), senza la partecipazione degli altri eredi di (…), quali (…) e (…), che, evocati in giudizio da (…), sono rimasti contumaci.

Al riguardo, è sufficiente osservare che, in ragione del testuale disposto dell’art. 784 del codice civile, alla cui stregua “le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono”, il giudizio divisorio implica il litisconsorzio necessario di tutti i partecipanti alla comunione, cosicché la sentenza sulla domanda di divisione è “utiliter data” solo se sia pronunciata nei confronti di tutti i detti legittimi contraddittori. (Sez. 2, Sentenza n. 834 del 10/02/1986; V 3312/68, mass n 336307).

Orbene, in tema di litisconsorzio necessario, promossa impugnazione, da parte di un erede, della sentenza di primo grado in un giudizio nel quale siano succeduti alla parte deceduta più eredi, ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ., la sentenza non passa in giudicato nei confronti degli altri; inoltre, la sentenza di accoglimento o rigetto dell’appello, con la relativa statuizione sul rapporto sostanziale, ha effetto nei confronti di tutti gli eredi, sebbene alcuni rimangano contumaci, stante la unitarietà ed inscindibilità della loro legittimazione e data l’esigenza della formazione unitaria del giudicato, nello stesso momento, nei confronti di tutti i litisconsorti (Sez. 1, Sentenza n. 25706 del 01/12/2011; nonché, Sez. 2, Sentenza n. 14654 del 11/06/2013, secondo cui “la qualità di litisconsorti necessari di tutti i condomini rispetto alla domanda di scioglimento della comunione, agli effetti dell’art. 784 cod. proc. civ., permane in ogni grado del processo, indipendentemente dall’attività e dal comportamento di ciascuna parte; ne consegue che, se, in fase di appello, l’appellante non abbia provveduto alla citazione di uno o più comunisti, il giudice di secondo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio in forza dell’art. 331 cod. proc. civ., ancorché in primo grado il giudice abbia accertato la proprietà esclusiva per intervenuta usucapione di alcuni beni di cui si richiedeva la usucapione”).

In ragione dell’inscindibilità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, inoltre, deve escludersi che possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto dalla difesa dell’appellata (…), per effetto della sottoscrizione, ad opera delle parti costituite nel presente giudizio e della maggior parte dei condividenti, di una scrittura privata in cui venivano concordate, successivamente alla pubblicazione della sentenza di primo grado, le modalità di divisione del compendio divisionale.

Il fatto sopravvenuto generatore della cessazione della materia del contendere, infatti, deve essere idoneo a determinare l’integrale eliminazione della materia della lite; deve inoltre trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa dalle parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (cfr., Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).

Nel caso di specie, secondo quanto precisato dalla parte appellante all’udienza del 3 luglio 2013, a seguito dei ripetuti inviti formulati dalla Corte, il preliminare di divisione versato in atti – idoneo, nell’assunto dell’appellata (…), a determinare la cessazione della materia del contendere – non risulta sottoscritto da (…), coniuge coerede di (…), e da (…) e (…), eredi di (…).

Tale contratto, in disparte da ogni rilievo in ordine alla sua efficacia tra le parti stipulanti, non può pertanto determinare direttamente lo scioglimento della comunione, occorrendo per una valida divisione la sottoscrizione di tutti i coeredi, e non appare dunque idoneo a provocare il venir meno dell’interesse delle parti ad una pronuncia sul merito dell’impugnazione proposta e del correlativo obbligo del Giudice di provvedervi.

Il primo motivo di appello (errata individuazione della massa ereditaria) ed il secondo motivo di appello (erronea valutazione dei cespiti ricaduti in successione).

Volgendo all’esame dei motivi di impugnazione e ai fini della delimitazione dell’ambito del sindacato devoluto alla Corte – in ossequio al principio del tantum devolutum quantum appellatum – devono ritenersi coperte dal giudicato interno, ai sensi dell’art. 329, 2 comma c.p.c., in difetto di impugnazione principale o incidentale proposta dalle parti, sia pure in via condizionata, le statuizioni contenute nella sentenza gravata con cui è stata dichiarata aperta la successione di (…) ed è stato dichiarato che la stessa si è devoluta per legge per i due terzi in favore del coniuge superstite (…) e per il residuo terzo (da ripartirsi in parti uguali tra i germani o le loro stirpi), in favore dei germani (…), (…), (…) e (…), nonché dei figli del premorto fratello (…).

Tanto debitamente precisato, appare fondato, anche all’esito dell’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio, il primo motivo di appello, con cui ci si duole dell’errata individuazione della massa ereditaria, assumendosi che il fondo rustico sito in (…) alla località (…), indicato in catasto alla partita (…), foglio (…), p.lle (…) e (…), nonché alla partita (…), foglio (…), p.lla (…), ricadrebbe nella successione oggetto del presente giudizio esclusivamente per la quota di 69,84 millesimi e pertanto solo tale quota avrebbe dovuto suddividersi tra il coniuge superstite ed i restanti coeredi.

In particolare, l’impugnante (…) ha evidenziato che il fondo in questione apparteneva in origine al defunto (…) fu (…) (bisnonno materno del de cuius (…)), il quale con atto per notar D’Anna del 29 marzo 1922 lo cedette, in comune e pro indiviso, in favore dei nipoti (…), R. e (…) per la quota di un terzo ciascuno pari a 333,33 millesimi.

Successivamente, con atto di divisione del 15 settembre 1937, per notar Ca.Sc., Va.Ra. cedeva la propria quota di un terzo a favore del germano (…), che acquisiva in tal modo la titolarità di due terzi dell’intero, pari a 666,66 millesimi, e a sua volta la cedeva, con atto per notar (…) del 4 ottobre 1938, in favore della germana (…), madre del de cuius (…) e dei suoi germani parti del presente giudizio.

A seguito del decesso del germano (…), poi, (…) acquisì per successione legittima ulteriori 66,66 millesimi del fondo in questione, divenendo titolare di complessivi 733,32 millesimi (pari ad 11/15) del fondo sito in località (…).

La successione della medesima (…)- deceduta l’11.10.1975 lasciando a sé superstiti i sette figli, e cioè (…), (…), (…), (…), (…), (…), e, appunto, il de cuius D. – poi, fu regolata dal testamento pubblico per notar Giuseppe Cinque del 4.4.1974, con cui la quota disponibile (pari a un terzo dei diritti già vantati dalla testatrice e dunque pari a 244,44 millesimi) fu assegnata al solo figlio F., dante causa dell’appellante (…), mentre la quota legittima (pari a 488,88 millesimi) venne riservata a tutti i sette figli, ivi compreso il beneficiario della disponibile F., che restò pertanto titolare della quota di 244,44 millesimi a titolo di disponibile, a cui andava aggiunta la quota a titolo di legittima di 69,84 millesimi, per complessivi 314,28 millesimi.

Agli altri figli di (…), ivi compreso il de cuius (…), restò pertanto attribuita la quota di 69,84 millesimi del fondo Belvedere, che appunto ricadde in tale misura nella successione per cui è causa.

La ricostruzione che precede trova ampio riscontro nell’esame dei titoli versati in atti e nelle risultanze dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio, completamente collimanti con la prospettazione, sopra esposta, di cui all’atto introduttivo del presente gravame (cfr. i titoli allegati al n.6 della relazione di consulenza tecnica, ricostruiti alle pag. 13 e 14 della c.t.u. a firma dell’ing. Fabrizio Bossi, nonché il prospetto di cui alla pag. 15 della ctu, in cui sono anche graficamente rappresentate le vicende traslative relative al fondo in questione).

Tanto precisato in fatto, deve inoltre escludersi, difformemente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, che le diverse indicazioni contenute nella denunzia di successione e nella relativa nota di trascrizione presso gli uffici immobiliari, evidentemente erronee, possano ritenersi sintomatiche di una mancanza di volontà di attuare le disposizioni testamentarie, e di una rinuncia tacita validamente operata da (…) in favore dei fratelli alla maggior quota che la madre gli aveva riservato per testamento.

Invero, se ai sensi dell’art. 519 cod. civ., la rinunzia all’eredità deve essere fatta in forma solenne, con dichiarazione resa davanti al notaio o al cancelliere, che non può essere sostituita dalla scrittura privata autenticata ed è a pena di nullità, in quanto l’indicazione dell’art. 519 cod. civ. rientra tra le previsioni legali di forma “ad substantiam”, di cui all’art. 1350, n. 13, cod. civ. (cfr., tra le altre, Cass. sez. II n.4274 del 20.2.2013), anche la rinuncia ad immobili già acquisiti al patrimonio del rinunciante (quale sarebbe la rinuncia alla maggior quota attribuita per testamento da parte di colui che abbia pacificamente accettato l’eredità), risolvendosi in un atto di dismissione della proprietà, deve essere, in forza dell’art.1350, primo comma, n. 5, cod. civ., espressamente redatta per iscritto a pena di nullità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15124 del 22/06/2010).

Inoltre se è vero che, come affermato dalla Corte di Cassazione, il legislatore, disponendo, con il 2° comma dell’articolo 457, che non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria, ha anche implicitamente riconosciuto che, venuta meno la successione testamentaria per qualsiasi ragione, e quindi anche per rinunzia da parte dell’erede testamentario ai diritti a lui spettanti in base al testamento, diviene operante la successione legittima (cfr. Cass.n.9513/2002), è nondimeno indubitabile che una tale rinuncia non possa essere desunta per implicito dal contenuto della denuncia di successione. Occupandosi proprio di tale evenienza, la Suprema Corte ha avuto modo di statuire che “qualora i chiamati all’eredità convengano di non far valere il testamento del de cuius e di ripartirsi l’asse ereditario in parti uguali secondo la successione legittima, ne deriva un atto di disposizione delle relative quote che, ove comportante il trasferimento di beni immobili da uno degli eredi favorito in base alle disposizioni testamentarie all’altro erede, deve rivestire la forma scritta “ad substantiam” e non soltanto “ad probationem”, senza che possa essere provato a mezzo di atti scritti successivi (nella specie, vendita di beni ereditari) che lo presuppongono. Ne’ può ritenersi che tale forma scritta possa essere costituita dalla denuncia di successione, con cui le parti, abbiano dichiarato essere stata l’eredità devoluta secondo legge, atteso che la denuncia di successione – atto di rilevanza puramente fiscale – è una dichiarazione di scienza che ha la sola funzione di portare a conoscenza della pubblica amministrazione i dati di fatto necessari per la riscossione dei tributi”. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6414del28/11/1988).

In ragione dei rilievi che precedono, pertanto, escluso che (…), dante causa dell’appellante, possa aver tacitamente rinunciato alla maggior quota entrata nel suo patrimonio per effetto della volontà testamentaria espressa dalla madre, deve senz’altro accogliersi il primo motivo di appello, e dichiararsi che il fondo rustico, sito in località (…) nel Comune di (…), attualmente identificato al Catasto al foglio (…), p.lle (…), (…) e (…), è caduto nella successione di (…) nei limiti della quota di 69,84 millesimi, di cui il de cuius era titolare.

Alla luce di tale modifica, deve dunque determinarsi la consistenza dell’asse ereditario derivante dalla successione di (…).

Segnatamente, venendo al profilo della esatta individuazione della consistenza della massa ereditaria, l’espletata consulenza tecnica ha accertato che i beni a dividersi, facenti parte dell’asse ereditario facente capo a (…), sono i seguenti:

1) Fondo rustico in località P. nel Comune di (…) individuato al Catasto al foglio (…), p.lla (…) per una superficie di 1,48 are;

2) Fondo rustico in località P. nel Comune di (…) individuato al Catasto al foglio (…), p.lla (…), per una superficie di 2,39 are;

3) Fondo rustico in località P. nel Comune di (…) individuato al Catasto al foglio (…), p.lla (…) per una superficie di 13,53 are;

4) Fondo rustico in località P. nel Comune di (…) individuato al Catasto al foglio (…), p.lla (…) per una superficie di 0,10 are;

5) Fondo rustico sito in Contrada P. nel Comune di (…) identificato al Catasto al foglio (…), p.lla (…) che si estende per 23,20 are;

6) Fabbricato rurale sito in località P. nel Comune di (…) individuato al Catasto al foglio (…), p.lla (…) (ex 490), esteso come ente urbano per 2,77 are;

7) Fondo rustico, adibito a bosco, sito in contrada P., denominato “S.”, nel Comune di (…) individuato al Catasto al foglio (…), p.lla (…) che si estende per 17,00 are;

8) Fondo rustico, adibito a bosco, sito in contrada P., denominato “S.”, nel Comune di (…) individuato al Catasto al foglio (…), p.lla (…), che si estende per 22,05 are;

9) Fondo rustico, adibito a bosco, sito in contrada P., denominato “S.”, nel Comune di (…) individuato al Catasto al foglio (…), p.lla (…), che si estende per 3,76 are;

10) 69,84 del fondo rustico, in località (…) nel Comune di (…), identificato al catasto al foglio (…), p.lla (…) che si estende per 72,51 are;

11) 69,84 del fondo rustico, in località (…) nel Comune di (…), identificato al catasto al foglio (…), p.lla (…), che si estende per 1,36 are;

12) 69,84 del fondo rustico, in località (…) nel Comune di (…), identificato al catasto al foglio (…), p.lla (…), che si estende per 6,52 are.

Il nominato ctu, inoltre, fornendo risposta al secondo dei quesiti commessigli, è pervenuto alla determinazione del valore di mercato all’attualità della massa ereditaria -valutazione costituente oggetto del secondo motivo di appello, con particolare riferimento al fabbricato in Vico Equense- ed alla predisposizione di un progetto di divisione degli immobili caduti in successione.

In particolare il nominato ctu, al fine di pervenire alla determinazione del “più probabile valore di mercato dei cespiti”, ha preso in considerazione sia il metodo diretto (sintetico), sia il metodo indiretto (analitico), mediando tra i valori calcolati sulla scorta dei menzionati criteri al fine di ridurre al minimo il divario rispetto all’ipotetico esatto valore (ctrl. pagg. 17 e seguenti della relazione di consulenza tecnica).

Segnatamente, quanto ai fabbricati, il metodo diretto consiste nella comparazione dei valori di mercato noti che abbiano caratteristiche di omogeneità con l’immobile oggetto di stima, rispetto ad un parametro di riferimento (superficie commerciale espressa in metri quadrati); nella fattispecie in esame, il nominato ctu ha precisato che le indagini condotte si sono concretate, oltre che in sopralluoghi diretti nelle zone dove sono ubicati gli immobili, al fine di acquisire informazioni sulle quotazioni immobiliari, e nell’acquisizione delle quotazioni medie indicative che vengono pubblicate dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) dell’Agenzia del territorio (cfr. allegato 8 della c.t.u.), anche nella consultazione di riviste specializzate, quali “Borsa immobiliare di Napoli”, “Immobiliare.it”, il periodico mensile “Quotazioni Immobiliari”, il periodico mensile “(…)”, oltre che nella consultazione delle brochure specifiche, edite dalle più quotate agenzie immobiliari.

La stima analitica (o metodo indiretto) del valore di mercato degli immobili urbani si risolve invece nella capitalizzazione, ad un opportuno saggio dei redditi netti ordinari, detraibili dall’immobile stesso, sulla base dell’ipotesi di una sostanziale equivalenza tra il valore di mercato di un bene economico e la somma della sua redditività ordinaria futura scontata all’attualità.

Quanto alla stima dei terreni, il nominato c.t.u. ha considerato sia il Valore Agricolo Medio nella Regione Agraria n. 3 dell’Ufficio del territorio di Napoli, ovvero “Colline litoranee della Penisola Sorrentina” (cfr. allegato 8), che i prezzi dei terreni in vendita nelle vicinanze dei terreni oggetto della massa ereditaria (cfr. pagg. 24 e seguenti della relazione di consulenza tecnica, da intendersi richiamate nella presente pronuncia).

L’applicazione congiunta di detti criteri, ad opera dell’ausiliario di nomina giudiziale – costituente espressione del cosiddetto “metodo comparativo” – consente pertanto di pervenire, sulla scorta dei criteri di calcolo e dei conteggi analiticamente indicati dal ctu, a cui si pone integrale richiamo, alla seguente stima, all’attualità, dei beni facenti parte della massa ereditaria:

1) Fondo rustico in località P. nel Comune di (…) individuato al Catasto al foglio (…), p.lla (…) per una superficie di 1,48 are: valore di stima pari ad Euro 3.840,00 + Euro 6.000,00 (valore quest’ultimo del box auto di circa 15 mq che insiste su detta particella, stimato dall’ausiliario in Euro 400,00 al mq);

2) Fondo rustico in località P. nel Comune di (…) individuato al Catasto al foglio (…), p.lla (…), per una superficie di 2,39 are: valore di stima pari ad Euro 4.302,00;

3) Fondo rustico in località P. nel Comune di (…) individuato al Catasto al foglio (…), p.lla (…) per una superficie di 13,53 are: valore di stima pari ad Euro 24.354,00;

4) Fondo rustico in località P. nel Comune di (…) individuato al Catasto al foglio (…), p.lla (…) per una superficie di 0,10 are: valore di stima pari ad Euro 180,00;

5) Fondo rustico sito in Contrada (…) nel Comune di (…) identificato al Catasto al foglio (…), p.lla (…) che si estende per 23,20 are: valore di stima pari ad Euro 16.240,00;

6) Fabbricato rurale sito in località P. nel Comune di (…) individuato al Catasto al foglio (…), p.lla (…) (ex 490), esteso come ente urbano per 2,77 are: valore di stima pari ad Euro 291.000,00 (valore dell’unità immobiliare al piano primo+ sottotetto = Euro230,000; totale piano terra Euro 61.000,00);

7) Fondo rustico, adibito a bosco, sito in contrada P., denominato “(…)”, nel Comune di (…) individuato al Catasto al foglio (…), p.lla (…) che si estende per 17,00 are: valore di stima pari ad Euro 11.900,00;

8) Fondo rustico, adibito a bosco, sito in contrada P., denominato “(…)”, nel Comune di (…) individuato al Catasto al foglio (…), p.lla 283, che si estende per 22,05 are: valore di stima pari ad Euro 15.435,00;

9) Fondo rustico, adibito a bosco, sito in contrada P., denominato “(…)”, nel Comune di (…) individuato al Catasto al foglio (…), p.lla 280, che si estende per 3,76 are: valore di stima pari ad Euro 2.632,00;

10) 69,84 millesimi del fondo rustico, in località (…) nel Comune di (…), identificato al catasto al foglio (…), p.lla (…) che si estende per 72,51 are +

11) 69,84 del fondo rustico, in località (…) nel Comune di (…), identificato al catasto al foglio (…), p.lla (…), che si estende per 1,36 are + 12) 69,84 millesimi del fondo rustico, in località (…) nel Comune di (…) identificato al catasto al foglio (…), p.lla (…) che si estende per 6,52 are = valore di stima pari ad Euro 14.743,57.

La stima complessiva della massa ereditaria è dunque pari ad Euro 390.626,57.

Le valutazioni estimative sono state operate dall’ausiliario dopo un accurato rilievo metrico dello stato dei luoghi, all’esito del quale sono state redatte sette tavole, sottoscritte per adesione anche dai consulenti tecnici di parte (allegato 4 della relazione di consulenza tecnica d’ufficio), tavole da cui emerge anche la parziale erroneità di alcune misurazioni contenute nella relazione di consulenza tecnica depositata nel giudizio di primo grado. Segnatamente, il CTU ha confermato che, come dedotto dalla parte appellante, la complessiva superficie del fondo sito in località (…) è pari ad are 80,39 (di cui are 72,51 per la particella (…), are 06.52 per la particella (…) ed are 01,36 per la particella (…), come da certificati catastali in atti) laddove in primo grado l’ausiliario aveva erroneamente riferito di una superficie totale di are 85,87.

In ordine alla stima degli immobili, vanno integralmente condivise le valutazioni a cui è pervenuto l’ausiliario, parzialmente contestate dalla difesa della parte appellante nella comparsa conclusionale depositata in data 30 aprile 2018, che la Corte ritiene di far proprie in quanto corrispondenti ad una corretta determinazione del valore di mercato dei cespiti.

Sul punto, vanno in primo luogo richiamate le osservazioni svolte dall’ausiliario alle pagine da 30 a 32 della relazione di consulenza tecnica, in cui risulta offerto riscontro alle contestazioni sollevate dai consulenti di parte (allegate al n. 10 della relazione di consulenza tecnica).

In particolare, il nominato ctu ha evidenziato, quanto alla stima del fabbricato in via P., di aver tenuto conto delle “potenzialità del sottotetto”, maggiorando il coefficiente correttivo attribuito allo stesso da 0,20 a 0,30, in accoglimento delle osservazioni svolte dal consulente di parte di (…) prof. V. e di aver ridotto di circa il 20% il valore a metro quadro del medesimo fabbricato, in accoglimento delle osservazioni del c.t.p. (…), “soprattutto in considerazione della vetustà dello stesso e dell’elevato stato di abbandono che di fatto comporterà notevoli interventi di manutenzione al fine di ridare un’abitabilità congrua al cespite”.

Quanto poi alle contestazioni mosse alla stima dei terreni siti in località (…), erroneamente valutati, ad avviso dell’appellante, in misura quasi equivalente a quella del fabbricato e dei terreni ubicati alla località S. ed alla località P., vale osservare che l’ausiliario d’ufficio, pur avendo precisato che “trattasi di terreno con rocce affioranti”, ha tenuto in considerazione che gran parte dello stesso, come si evince dalla documentazione fotografica, è costituito da uliveti; trattasi inoltre di terreno munito, secondo il condivisibile apprezzamento dell’ausiliario, “di un’ottima esposizione e di una splendida panoramicità”.

Non del tutto perspicui, poi appaiono i rilievi contenuti in comparsa conclusionale con riferimento alla stima del fabbricato sito in località (…).

Per un verso, non si ravvisa “l’irrisorietà” dei valori denunciata in comparsa conclusionale – al cui riscontro, tra l’altro, la parte deducente non sembra avere interesse, ricadendo i beni in località (…) proprio nella quota che sarà assegnata agli eredi di (…), per quanto si osserverà di seguito- ove solo si consideri che il fabbricato rurale di cui alla particella n.(…) in località (…) è stato complessivamente valutato, in applicazione dei parametri analiticamente descritti nell’esposizione che precede, nell’importo di Euro 95.000,00. Trattasi di importo che appare assolutamente congruo anche alla luce delle attuali condizioni manutentive del fabbricato, non ottimali, risultanti dai rilievi fotografici versati in atti (cfr. fotografie allegate ai numeri da 19 a 28 della relazione di consulenza tecnica). La determinazione del minor valore di Euro 6.692,07, attribuito al cespite in questione – e segnatamente alla particella (…), comprensiva del terreno su cui insiste il rudere- ai fini della determinazione della massa a dividersi, deriva proprio dalla circostanza che, su specifica sollecitazione dell’impugnante (…), gli immobili in località (…) sono stati correttamente computati nei limiti della sola quota di cui era titolare il de cuius, pari a 69,84 millesimi.

Per altro verso, del tutto generica, ed in alcun modo avvalorata dalla descrizione compiuta dall’ausiliario, è la deduzione secondo cui alcuni dei vani del fabbricato rurale in località (…) non andrebbero considerati, in quanto integranti un abuso posto in essere dall’affittuario; del resto, tale irregolarità risulta tardivamente prospettata solo in comparsa conclusionale, senza che neppure il consulente di parte dell’appellante, dott. (…), nelle note tecniche datate 16.6.2017, avanzasse alcun dubbio al riguardo.

La stima del locale box auto, di circa 15 mq, che insiste sulla particella n. (…), è stata poi correttamente operata dall’ausiliario nell’importo di Euro 400,00 a metro quadro, che pare del tutto congruo, ove si consideri, per un verso, le condizioni di vetustà e di abbandono degli immobili ubicati alla via (…), abbisognevoli di interventi di manutenzione (cfr. foto da 9 a 16 allegate alla relazione di consulenza tecnica, ed in particolare la foto n.12) e, per altro verso, l’ubicazione degli immobili, che si trovano, secondo precisato dal c.t.u., in una strada secondaria.

Il progetto di divisione

Determinate le quote spettanti ai singoli condividenti nella misura del 67% della massa ereditaria in favore di (…) e del 5,5% in favore di ciascuno dei germani del de cuius (…), il nominato c.t.u., ha predisposto un progetto di divisione degli immobili, che può essere senz’altro recepito dalla Corte.

La massa ereditaria, stimata complessivamente nell’importo di Euro 390.626,57, deve essere dunque attribuita per i 2/3, e cioè per un valore pari ad Euro 260.417,71, ad (…) e per il residuo terzo (pari ad Euro 130.208,86) ai germani (…), e cioè per un importo, da attribuire ad ognuno dei sei germani, pari ad Euro 21.701,48 (130.208,86: 6).

L’individuazione delle rispettive quote, inoltre, deve tener conto del principio secondo cui qualora un gruppo di coeredi succeda unitariamente all’originario condividente la formazione delle porzioni deve avvenire non per capi ma per stirpi, considerandosi, ex art. 726 c.c., la stirpe quale unico condividente.

Occorre infatti avere riguardo al numero delle quote che spettano agli originari chiamati (di primo grado: una quota per ogni grado; di secondo grado: una quota per ogni stirpe) che abbiano accettato, senza che abbia rilievo il fatto che ad uno dei condividenti sia succeduta, al momento della divisione, una pluralità di soggetti, trovando il relativo diritto riconoscimento solo successivamente, al momento della ulteriore divisione della quota spettante al loro dante causa. (cfr. Cass. sez. II, n. 13206 del 25.5.2017).

Inoltre se, in ragione della spettanza al coniuge (…) di una quota disuguale e di maggior valore rispetto a quella da assegnarsi agli altri condividenti, non può trovare applicazione, nei confronti di tale condividente, il criterio dell’estrazione a sorte, dovendo procedersi, ai sensi dell’art. 729 c.c. ad attribuzione diretta (cfr. Cass. sez. II, n.726 del 15.1.2018), nel caso di specie il criterio dell’attribuzione diretta delle quote, in conformità del progetto predisposto dall’ausiliario di nomina giudiziale – attribuzione del resto disposta anche nella sentenza gravata, senza che le parti abbiano mosso contestazioni nel presente grado- trova ampia giustificazione anche nei confronti degli altri condividenti, titolari di quote uguali.

Il nominato c.t.u., infatti, è del tutto condivisibilmente pervenuto alla determinazione delle singole quote da assegnare ai condividenti, includendo il primo piano del fabbricato sito in (…) P., munito di maggior valore, nella quota da assegnare alla maggior quotista (…), così da evitare un’eccessività dei conguagli, e gli immobili in località (…) nella quota da assegnare agli eredi di (…), considerando che quest’ultimo era già titolare, per quanto sopra esposto, di una quota dei predetti beni sensibilmente maggiore rispetto a quella caduta in successione.

Inoltre l’ausiliario si è conformato alle indicazioni contenute nella sentenza gravata – fondate sugli accertamenti svolti dal consulente nominato nel giudizio di primo grado in ordine alla destinazione dei fondi ed alla titolarità delle proprietà confinanti, e non contestate in alcun modo nel presente gravame- attribuendo la particella n.(…) (fondo Selva) agli eredi di (…), che dalla sentenza di primo grado risulta titolare di proprietà confinante e le particelle n. (…) e (…) agli eredi di (…), che pure dalla sentenza di primo grado risulta titolare di proprietà confinante, cui sarebbero apportati “notevoli benefici”. (così, pag. 12 della consulenza tecnica d’ufficio relativa al giudizio di primo grado a firma del dott. (…)).

A ciascuno dei coeredi risulta dunque attribuita una quota in natura ai sensi dell’art. 718 c.c., contemperando tale principio con l’esigenza di rispettare l’autonomia funzionale e l’utilità degli immobili.

Al riguardo, va solo precisato che, in sede di divisione di una comunione ereditaria, qualora di essa facciano parte più immobili che, seppure isolatamente considerati non possano dividersi in tante frazioni quante sono le quote dei condividenti, ma consentano da soli o insieme con altri beni, di comporre la quota di alcuni in modo che porzioni degli altri possano formarsi con i restanti immobili del compendio, non può più farsi questione di indivisibilità o di non comoda divisibilità, dato il realizzarsi del soddisfacimento delle quote con la ripartizione qualitativa e quantitativa dei vari cespiti compresi nella comunione (Cass. sez. 2, sentenza n. 7700 del 08/09/1994).

Peraltro, nella divisione ereditaria non si richiede necessariamente in sede di formazione delle porzioni una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo nell’ambito di ciascuna categoria di beni immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per l’intero ad una quota ed altri, sempre per l’intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli, giacché il diritto dei condividenti ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti, dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione che comporti pregiudizi al diritto preminente dei coeredi e dei condividenti in genere di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere. (Cass. sez, II, n.15105 del 22.11.2000). Rientra dunque nei poteri del giudice di merito, accertare se, nell’ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso l’assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo il conguaglio in favore degli altri. (Cass. sez. II, n.6134 del 12.3.2010).

Per l’effetto, può senz’altro procedersi all’attribuzione delle quote sulla scorta delle indicazioni contenute nel progetto di divisione contenuto alle pagine da 27 a 29 della relazione di consulenza tecnica, corredate da tavole in cui risulta anche graficamente rappresentata la divisione dei fondi, di cui si ritiene possibile il frazionamento, e delle porzioni di essi non ancora munite di autonomia catastale.

Segnatamente, le quote risultano composte ed attribuite nei termini che seguono:

QUOTA n. 1 attribuita ad (…):

– Fabbricato rurale sito in Contrada (…) nel Comune di (…) identificato al foglio (…), p.lla (…) (ex 490): Piano primo + sottotetto per un valore di Euro 230.000,00;

– Fabbricato rurale sito in contrada (…) nel Comune di (…) identificato al foglio (…), p.lla (…) (ex 490): zona 3 piano terra per un valore di Euro 27.000,00;

– Box insistente su fondo rustico in località P. nel Comune di (…) individuato al catasto al foglio (…), p.lla (…) per un valore di Euro 6.000,00;

– Conguaglio in denaro: -2.582,29, pari ad (260.417,71 -263.000,00). (…) sarà pertanto tenuta a corrispondere un conguaglio pari ad Euro 2.582,29.

QUOTA n.2 ATTRIBUITA agli eredi di (…):

– Fabbricato rurale sito in Contrada (…) nel Comune di (…) identificato al foglio (…), p.lla (…) (ex 490): Zona 2 piano terra per un valore di Euro 18.000,00;

– 33,1% del fondo rustico sito in contrada (…) nel Comune di (…) identificato al Catasto al foglio (…), p.lla (…) per un valore di Euro 5.376,00; va precisato che tale porzione del 33,10%, che equivale a circa 768,00 mq, viene riportata in colore blu nella tavola n.8

– Conguaglio in denaro: – 1.674,52 Euro, pari ad Euro (21.701,48- 23.376,00). Gli eredi di (…) saranno pertanto tenuti a corrispondere un conguaglio pari ad Euro1.674,52.

QUOTA N.3) ATTRIBUITA agli eredi di (…):

– 69,84 del fondo rustico, in località (…) nel Comune di (…), identificato al catasto al foglio (…), p.lla (…), che si estende per 72,51 are;

– 69,84 del fondo rustico, in località (…) nel Comune di (…), identificato al catasto al foglio (…), p.lla (…), che si estende per 1,36 are;

– 69,84 del fondo rustico, in località (…) nel Comune di (…) identificato al catasto al foglio (…), p.lla (…), che si estende per 6,52 are.

(Totale proprietà “fondo Belvedere” = Euro 14.743,57)

– Fondo rustico in località P. nel Comune di (…) individuato al catasto al foglio (…), p.lla (…), escluso box, per un valore di Euro 3.840,00;

– Fondo rustico in località P. nel Comune di (…) individuato in catasto al foglio (…), p.lla (…), per una superficie di 2,39 are per un valore di Euro 4.302,00;

– 15,0% del fondo rustico in località P. nel Comune di (…) individuato al catasto al foglio (…), p.lla (…) per un valore di Euro 3.654,00; il 15% di tale fondo rustico, che rappresenta circa 203 mq, viene riportato in colore blu nella tavola n.9 allegata alla relazione di consulenza tecnica;

– Fondo rustico in località P. nel Comune di (…) individuato al Catasto al foglio (…), p.lla (…), per una superficie di 0,10 are per un valore di Euro180,00;

– Conguaglio in denaro: -5.018,09 pari ad Euro (21.701,48-26.719,57).

Gli eredi di (…) saranno pertanto tenuti a corrispondere un conguaglio pari ad Euro 5.018,09.

QUOTA N.4 ATTRIBUITA a (…), (…), nata il (…), (…) E (…), nato il (…), (quali successori in rappresentazione del premorto (…)):

– 85% del fondo rustico in località P. nel Comune di (…) individuato al catasto al foglio (…), p.lla (…) per un valore di Euro 20.700,00; l’85% di tale fondo rustico, che rappresenta circa 1.150,00 mq, viene riportata in colore giallo nella tavola n.9.

– Conguaglio in denaro: + 1.001,48 Euro (21.701,48-20.700,00).

I sopra indicati discendenti di (…) hanno pertanto diritto a ricevere a titolo di conguaglio l’importo di Euro 1.001,48.

QUOTA N.5 ATTRIBUITA A (…)

– Fondo rustico, adibito a bosco, sito in contrada P., denominato “S.”, nel Comune di (…) individuato al Catasto al foglio (…), p.lla (…) che si estende per 17,00 are per un valore di Euro 11.900,00;

– Fondo rustico, adibito a bosco, sito in contrada P., denominato “S.”, nel Comune di (…) individuato al Catasto al foglio (…), p.lla 280, che si estende per 3,76 are per un valore di Euro 2.632,00;

– 33,1% del fondo rustico sito in Contrada (…) nel Comune di (…) identificato al catasto al foglio (…), p.lla (…), per un valore di Euro 5.376,00; il predetto 33,1% di tale fondo rustico, che rappresenta circa 768,00 mq, viene riportato in colore magenta nella tavola n. 8 (pag.29 della c.t.u.);

– Conguaglio in denaro: +1.793,48 Euro (21.701,48- 19.908,00)

(…) ha pertanto diritto a ricevere a titolo di conguaglio l’importo di Euro 1.793,48.

QUOTA N.6 ATTRIBUITA agli eredi di (…):

– Fondo rustico, adibito a bosco, sito in contrada P., denominato “S.”, nel Comune di (…) individuato al Catasto al foglio (…), p.lla (…), che si estende per 22,05 are per un valore di Euro 15.435,00;

– 33,8% del fondo rustico sito in contrada (…) nel Comune di (…) identificato al catasto al foglio (…), p.lla (…) per un valore di Euro 5.488,00;

– Conguaglio in denaro: 778,48 Euro (21.701,48-20.923,00).

Gli eredi di (…) hanno pertanto diritto a ricevere, a titolo di conguaglio, l’importo di Euro 778,48. Va al riguardo precisato che si ritiene ascrivibile ad un mero errore materiale la diversa indicazione contenuta alla pagina 29 della consulenza tecnica d’ufficio, laddove la predetta cifra è preceduta dal segno meno, impiegato per i conguagli posti a carico dei condividenti. La differenza tra l’importo di Euro 21.701,48, pari al valore della quota spettante, e l’importo di Euro 20.923,00, pari al complessivo valore dei beni attribuiti è infatti pari ad Euro 778,40 ed indica l’eccedenza in denaro da versare in favore degli eredi di (…).

QUOTA N. 7 ATTRIBUITA agli eredi di (…):

– Fabbricato rurale sito in Contrada (…) nel Comune di (…) identificato al foglio (…), p.lla (…) (ex 490): zona 1 piano terra per un valore di Euro 16.000,00.

– Conguaglio in denaro: +5.701,48 Euro (21.701,48-16.000).

Gli eredi di (…) hanno pertanto diritto a ricevere, a titolo di conguaglio, l’importo di Euro 5.701,48.

(…), gli eredi di (…) e gli eredi di (…) – a cui sono state attribuite le quote di valore eccedente rispetto a quanto spettante – dovranno essere pertanto condannati a corrispondere in favore degli eredi di (…), degli eredi di (…), di (…) e dei figli di (…) indicati in intestazione, i conguagli nei limiti degli importi indicati per ciascuna delle quote.

Quanto alle modalità di corresponsione dei conguagli, va richiamata la sentenza della Corte di Cassazione n. 26170 del 2009, secondo cui, in caso di divisione ereditaria, ove vi siano più coeredi debitori di conguagli in denaro, e più coeredi creditori di conguagli, non sussiste solidarietà passiva tra i condividenti tenuti al pagamento in favore dei coeredi creditori, senza però che si debba pervenire a statuire reciproche obbligazioni proporzionali all’ammontare del debito e del credito di ciascuno, potendo ciascun creditore di conguaglio, nei limiti dei proprio credito, soddisfarsi interamente nei confronti di uno solo dei debitori, nei limiti del conguaglio da questi dovuto.

In tale pronuncia la Corte di Cassazione, dopo aver evidenziato la carenza di precedenti giurisprudenziali in argomento, ha aderito alla dottrina occupatasi della questione, secondo la quale ogni singolo conguaglio è fonte di un’obbligazione a carico del soggetto che dove prestarlo ed a favore degli altri condividenti.

Secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte, dal punto di vista strutturale l’obbligo di versare un conguaglio fa sorgere quindi un rapporto obbligatorio nei confronti dei condividenti creditori, ma limitato alla misura del conguaglio dovuto. L’obbligo di versare il conguaglio trae origine dalla singola attribuzione ricevuta, eccedente la porzione ereditaria spettante a quel condividente.

Ne consegue che detto obbligo è limitato all’esubero rispetto alla porzione, restando il debitore indifferente rispetto alla analoga posizione debitoria di altri condividenti, ciascuno dei quali vede nascere la propria obbligazione in relazione all’eccedenza di porzione personalmente conseguita. Ciò implica che non sussiste solidarietà passiva tra i condividenti debitori, non essendovi ragione ex lege perché ognuno di essi debba sopportare l’esposizione debitoria anche per la obbligazione dell’altro condividente.

Diversamente opinando, ad avviso della Corte di Cassazione, si introdurrebbe un rafforzamento della posizione del coerede creditore di conguaglio rispetto alla posizione del coerede debitore, in alterazione dell’equilibrio che deve presiedere alle operazioni divisionali e così realizzando un’indebita traslazione da un soggetto ad un altro del rischio di inadempimento e dell’onere di agire per la realizzazione del proprio credito. Inoltre la solidarietà, ove imposta, costituirebbe contraddizione al fenomeno divisorio che sta alla base delle obbligazioni dei condividenti. Con la divisione si mira al frazionamento della massa ereditaria, a sciogliere il vincolo tra i comunisti. Sarebbe contraddittorio ritenere l’insorgere di un vincolo debitorio solidale, che il codice ha escluso espressamente per i debiti del de cuius, ponendo con l’art. 752 c.c. la regola della ripartizione automatica.

Per escutere il singolo credito, i condividenti creditori possono rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro dei condividenti debitori, fino a concorrenza del debito di ciascuno di costoro, ma ciò perché non è possibile stabilire che il loro credito nasce da uno specifico debito: il conguaglio a credito deriva dall’insieme delle operazioni divisionali ed è ovviamente limitato dal suo ammontare, senza necessità ne’ possibilità, salvo arbitrarie individuazioni, di stabilire nessi tra singoli creditori e singoli debitori. Specularmente il conguaglio a debito sorge limitato nell’ammontare ed è soggetto all’aggressione di ciascuno dei creditori, ma in misura non superiore all’ammontare stesso. Il fenomeno descritto esclude che vi sia obbligazione solidale passiva, perché manca l’identità’ della prestazione cui sono tenuti i soggetti, ciascuno dei quali deve versare un conguaglio diverso in ragione di una diversa causa, cioè la maggiore attribuzione ricevuta.

Quanto agli interessi sugli importi liquidati a titolo di conguagli, va solo evidenziato le somme dovute a titolo di conguaglio – che risultano liquidate in valori monetari attuali, considerata la prossimità della data di redazione della consulenza tecnica d’ufficio rispetto a quella della presente pronuncia – hanno natura di debito di valore, che sorge, dopo lo scioglimento della comunione, all’atto dell’assegnazione del bene al condividente; da tale momento, quindi, sulle somme relative sono dovuti gli interessi corrispettivi (Cass. Sez. 1, n. 9845 del 15/06/2012; Cass. 2000/ 9659; 2004/ 2483; 2004/ 12818), al cui pagamento andranno condannati i coeredi debitori dei conguagli.

Il terzo motivo di impugnazione relativo alla erronea condanna alla rendicontazione e/o errata quantificazione del rendiconto.

Secondo quanto sopra narrato, l’impugnante (…) ha anche lamentato l’erroneità della condanna del suo dante causa (…) a rendere il conto, sul presupposto del carattere abusivo della detenzione degli immobili a far data dal maggio del 1997, o comunque l’errata quantificazione del dovuto.

Pure tale motivo appare fondato, nei limiti di seguito esposti.

Va in primo luogo precisato che i beni in località (…) pacificamente erano già nel corso del giudizio di primo grado concessi in fitto a terzi e, con riferimento a tali beni, sia pure limitatamente alla quota caduta nella successione oggetto di causa, non risulta dedotto che (…) ne avesse l’esclusiva disponibilità o facesse proprie le rendite, che neppure risultano quantificate.

La concessione in fitto a terzi, in particolare, si desume sia dalla consulenza tecnica espletata nel giudizio di prime cure, depositata in data 18 novembre 1999, in cui l’ausiliario espressamente dichiarava (cfr.pag.5) “riguardo all’attuale appartenenza di tali beni alle parti, nel corso dei sopralluoghi si è potuto rilevare, con assoluta sicurezza e nel pieno accordo delle parti, che il possesso di tutti i beni di proprietà del de cuius è detenuto dal sign. (…) in forza di un contratto di affitto tranne che per la quota indicata alla lettera e), anch’essa in fitto”, quota e) che individua proprio i beni in località (…); sia dalle note tecniche redatte dal consulente tecnico di (…), in occasione dell’espletamento della consulenza tecnica svolta nel presente giudizio di appello, laddove pure è affermato che il fondo sito in località (…) risulta condotto in fitto da terzi (cfr. pag. 23 delle note a firma del perito agrario M.D.S., allegate al n.10 della consulenza tecnica d’ufficio).

Per i beni in località (…), pertanto, non trova giustificazione la condanna di (…) a rendere il conto, peraltro a far data dalla data di cessazione del contratto di affitto dei fondi in località P.. Quanto ai beni in località P. è pacifico, oltre che documentato in atti, che gli stessi fossero nell’originaria detenzione di (…), e successivamente dei suoi eredi, per la sua qualità di affittuario coltivatore diretto.

Infatti, pendente in primo grado il presente giudizio di divisione, con ricorso depositato in data 8 maggio 1991 dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione specializzata agraria, (…) chiese di accertare nei confronti di (…) nonché nei confronti degli altri coeredi di (…) l’esistenza di un contratto di affittanza agraria con riferimento al fondo in località P., in virtù di contratto stipulato nel 1978 tra (…) e (…).

L’odierna appellata (…), secondo quanto risulta dal testo della sentenza n.12660/1992, del Tribunale di Napoli, sezione specializzata agraria, conclusiva del giudizio in questione, dichiarò di aderire alla domanda formulata dal cognato. Per l’effetto, con la precitata sentenza n.12660/1992 fu dichiarata la sussistenza di un rapporto di affittanza agraria inter partes, per come richiesto da (…) con riferimento al fondo in località P., e fissata la scadenza del detto contratto al 6.5.1997.

Di poi, secondo quanto si evince dal documentale in atti, con lettera ricevuta da (…) in data 10.2.1995, (…) provvide ad intimare disdetta del predetto contratto di affittanza agraria, che sarebbe scaduto il 6.5.1997, invitando tutti i coeredi a rilasciare il fondo sito alla contrada (…) entro il suddetto termine.

Orbene, pur ammettendo che effettivamente il rapporto in questione sia cessato per effetto della disdetta sopra indicata, idonea ad impedire la rinnovazione tacita del contratto (Cass. sez. 3, Sentenza n. 2373 del 08/02/2016), coglie nel segno il motivo di appello con cui l’impugnante evidenzia che la protratta detenzione del fondo dopo la data di cessazione del contratto di affitto, avrebbe dovuto essere ricondotta all’ambito applicativo dell’art. 1591 c.c., che reca specifica regolamentazione dell’ ipotesi in esame.

Nel caso di specie, infatti, la detenzione esclusiva dell’immobile in capo a (…) non trovava giustificazione nella sua qualità di comunista – che sarebbe stato in tale qualità obbligato a rendere il conto- ma in un diverso titolo di natura contrattuale, con cui tale detenzione gli era stata attribuita dall’avente diritto.

Orbene, l’art. 1591 del codice civile testualmente prevede: “il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno”.

Trattasi di norma pacificamente applicabile anche all’ipotesi in cui l’immobile concesso in fitto venga a cadere in comunione, alla luce dell’orientamento della Suprema Corte secondo cui “Il principio stabilito dall’art. 1591 cod. civ., relativo all’obbligo del conduttore in mora nella restituzione del bene locato di dare al locatore il corrispettivo pattuito fino alla riconsegna effettiva di esso, salvo il risarcimento del maggior danno, deve trovare applicazione anche con riferimento al caso in cui il conduttore rivesta contestualmente anche la qualità di comproprietario del bene stesso, trovando giustificazione tale estensione nell’obbligo di reintegrare gli altri comproprietari nella facoltà di disporre della loro quota e di far uso della cosa comune secondo il loro diritto, alla stregua di quanto disposto espressamente dagli artt. 1102 e 1103 cod. civ.” (cfr. Cass. sez. 3, Sentenza n. 18524 del 03/09/2007).

Va aggiunto che la norma in questione, prevista in tema di locazione, è pure ritenuta pacificamente applicabile al contratto di affitto a coltivatore diretto (Cass. sez. III, n.830 del 18.1.2006; Cass. sez. 3, n.1372 del 31/01/2012; Cass. sez. 3, n. 19929 del 18/07/2008; Cass. 22 agosto 1990, n. 8556; Cass. 16 dicembre 1988 n. 6852)

L’art. 1591 cod. civ. disciplina dunque un’obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale, che, sostituendosi a quella contrattuale di pagamento del canone di locazione, costituisce un debito di valore (Cass. sez. III n.22592 del 3.10.2013).

Quanto poi, alle modalità di liquidazione – secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità – mentre l’esistenza di tale danno è presunta legalmente in misura forfettariamente determinata in una somma pari ai canoni dovuti per la mancata disponibilità del bene dovuto in restituzione, per la parte eccedente (c.d. maggior danno) il locatore è tenuto a fornire la prova della lesione del suo patrimonio. In particolare, il maggior danno che il locatore assuma di avere subito per effetto del mancato tempestivo rilascio dell’immobile locato va rigorosamente provato nella sua sussistenza e nel suo concreto ammontare dal locatore medesimo, sul presupposto che l’obbligo risarcitorio non sorge automaticamente in base al valore locativo presumibilmente ricavabile dalla astratta configurabilità dell’ipotesi di locazione del bene (ex plurimis Cass. 4, 6.1997, n. 4968; Cass. 14.4.2000, n. 4864; Cass. 1.7.2002, n. 9545); in altri termini, non è possibile istituire tra risarcimento del danno e presumibile valore locativo dell’immobile un rapporto tale che il primo si risolva automaticamente nel secondo, dovendo, invece, il locatore provare il danno ulteriore rispetto al canone locativo convenuto che gli ha causato il ritardato rilascio della cosa nella concreta esistenza e nel preciso ammontare; a questo fine è tenuto a dimostrare di avere ricevuto ben determinate proposte di locazione a canone più elevato o di acquisto a condizioni vantaggiose e di averle perdute a causa dell’indisponibilità della cosa (ex plurimis Cass. Sez. 3, sentenza n. 7546 del 23/05/2002; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23368 del 2004; Cass. 10.2.1999, n. 1133; Cass. n.7670/1993)).

In ultima analisi, secondo quanto affermato anche in tempi recenti dalla Corte di Cassazione, non è sufficiente la prova del diverso e maggior valore locativo di mercato. (Cass. sez. 3, Sentenza n. 15899 del 11/07/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23704 del 22/11/2016).

Orbene, nel caso di specie, una tale domanda risarcitoria non risulta proposta né da (…), né dagli altri coeredi.

La (…), infatti, sia nel giudizio di primo grado che nella comparsa di costituzione relativa al presente grado di appello, ha insistito nel domandare la condanna di (…) e dei suoi eredi a rendere il conto, non considerando in alcun modo le vicende del contratto di affitto intercorso inter partes, e non domandando né la condanna di (…) al pagamento del canone, né al risarcimento del maggior danno.

Peraltro, secondo quanto riscontrato pure dall’ausiliario nominato nel presente giudizio di appello, (…) e, dopo il suo decesso, (…), quale sua erede, hanno continuato, pur dopo la scadenza del rapporto, a corrispondere il canone di affitto annuale (cfr. all.10 della relazione di consulenza tecnica d’ufficio), nell’importo, invero esiguo, di L. 90.000 e poi di Euro 47,00, importo che, tuttavia, appare coincidere con quello (di L. 90.000), indicato dallo stesso difensore di (…) nella lettera datata 20 dicembre 2002 ed inviata, in nome e per conto della sua assistita, a (…), volta a reclamare proprio il pagamento di un rateo annuale di affitto.

Sulla scorta di tali risultanze, ed in difetto di ogni domanda, allegazione e prova sia di un diverso corrispettivo in ipotesi pattuito che di un “maggior danno”, rispetto a quello, determinato in via forfettaria dall’art. 1591 c.c. – e pari al canone convenuto – non potrà che riformarsi la sentenza gravata, con riferimento ai capi n. 5 e 6, e cioè nella parte in cui (…) è stato condannato al pagamento “quale obbligo di rendiconto”, dell’importo di Euro 18.917,71 in favore di (…) e di Euro 1.552,54 in favore degli altri coeredi.

Del governo delle spese di lite.

Volgendo al governo delle spese di lite, è principio costantemente ribadito quello secondo cui, essendo il giudizio di divisione svolto nell’interesse comune, le spese devono essere poste a carico di tutti i condividenti, in proporzione delle rispettive quote (in tal senso dovendo intendersi l’espressione “a carico della massa”; cfr. Cass. n. 698/1976; Cass. sez. 6 – 2, ordinanza n. 3239 del 09/02/2018), per gli atti effettivamente rivolti alla concreta determinazione delle quote, mentre vale il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio.

Infatti, “nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione, cioè dall’ingiustificato comportamento della parte (Sez. 2, Sentenza n. 22903 del 08/10/2013 Sez. 2, Sentenza n. 3083 del 13/02/2006 Sez. 2, Sentenza n. 7059 del 15/05/2002; Cass. 22/11/1999 n. 12949).

Nel caso di specie, dovranno porsi a carico dei condividenti, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, le spese relative alle domande, proposte anche in sede di impugnazione, correlate alla concreta determinazione della massa ereditaria, nonché quelle relative alle consulenze tecniche d’ufficio, come del resto già disposto nella sentenza gravata (Cass. sez. 6 – 2, ordinanza n. 3239 del 09/02/2018). Con la precisazione che la dizione “spese a carico della massa” non autorizza alcun diritto di prededuzione in favore dei legali delle parti che, anche nel caso in cui si dichiarino antistatari – come hanno fatto nel caso di specie i difensori dell’appellante (…) e di (…)- in difetto di un’ipotesi di soccombenza (cfr. Cass. sez. 2, n. 19577 del 24/09/2007; Cass. civ. 30 aprile 1955, n.1215), non possono vantare un’azione diretta verso i condividenti che non siano stati dagli stessi assistiti.

Inoltre, mentre, nell’ambito di una complessiva rivalutazione della vicenda, può essere tenuta ferma la liquidazione delle spese operata nella sentenza gravata con riferimento al giudizio di prime cure, ed in favore delle parti costituite in quel grado di giudizio, quanto al presente grado si provvederà in dispositivo alla relativa liquidazione, in favore delle parti costituite nel giudizio di gravame, tenuto conto dell’attività dalle stesse espletata in ciascuna fase del processo, ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.

A diverse conclusioni deve invece pervenirsi con riferimento alle spese correlate alla domanda di rendiconto, che ha visto contrapposte le parti del presente giudizio, spese che, in ragione della considerevole durata della detenzione esclusiva in capo a (…) e dei suoi eredi e dell’esiguità del canone in concreto corrisposto, meritano- in applicazione dell’art.92, 2 comma, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis- di essere integralmente compensate, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Napoli – II sezione civile, definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, n.195/2005, in accoglimento dell’appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:

1) dichiara che il fondo rustico, sito in località (…) nel Comune di (…), attualmente identificato al Catasto al foglio (…), p.lle (…), (…) e (…), è caduto nella successione di (…) nei limiti della quota di 69,84 millesimi, di cui il de cuius era titolare;

2) dichiara esecutivo il progetto di divisione predisposto dal c.t.u. nominato nel presente grado nei termini indicati in parte motiva e per l’effetto attribuisce la quota n.1) ad (…); la quota n.2) a (…) e (…), quali eredi di (…); la quota n. 3) a (…), nato il (…), a (…) e a (…), nata il (…), quali eredi di (…); la quota n.4) a (…), a (…), nata il (…), a (…) e a (…), nato il (…), (quali successori in rappresentazione del premorto (…), nato il (…)); la quota n.5 a (…); la quota n. 6 a (…), (…), nato l'(…), (…), (…), nata il (…), quali eredi di (…); la quota n.7 a (…) e (…), quali eredi di (…);

3) Condanna (…), gli eredi di (…) (in persona di (…) e (…)) e gli eredi di (…) (in persona di (…), nato il (…), (…) e (…), nata il (…)), nei limiti degli importi indicati in parte motiva per ciascuna delle quote loro assegnate (e cioè (…) nei limiti dell’importo di Euro 2.582,29, oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo; gli eredi di (…) nei limiti dell’importo di Euro 1.674,52, oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo; e gli eredi di (…) nei limiti di Euro 5.018,09, oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo), al pagamento dei conguagli in favore di: 1) (…), (…), nata il (…), (…) e (…), nato il (…), (quali successori in rappresentazione del premorto (…), nato il (…)), per l’importo di Euro 1.001,48, oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo; 2) (…) per l’ importo di Euro 1.793,48, oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo; 3) (…), (…), nato l'(…), (…), (…), nata il (…), quali eredi di (…) per l’importo di Euro 778,48, oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo; 4) (…) e (…), quali eredi di (…), per l’importo di Euro 5.701,48, oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;

4) In accoglimento del terzo motivo di appello, rigetta la domanda di rendiconto proposta da (…) nei confronti di (…);

5) Compensa integralmente le spese di lite relative alla domanda di rendiconto per entrambi i gradi di giudizio;

6) Ferma la regolamentazione delle spese relative al giudizio di primo grado di cui al capo n.8) della sentenza gravata, pone a carico della massa, ed in proporzione delle quote di ciascuno dei condividenti, le spese del giudizio divisionale relative al presente grado che liquida: a) in favore di (…) nell’ importo di Euro 470,00 per esborsi ed Euro 15.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge; b) in favore di (…) nell’ importo di Euro 12.700,00 a titolo di compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge; c) in favore di (…), (…), nata il (…), (…) e (…), nato il (…), (quali successori in rappresentazione di (…)) nell’ importo di Euro 10.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;

7) pone a carico della massa, ed in proporzione delle quote di ciascuno dei condividenti, le spese di consulenza tecnica d’ufficio relative al primo ed al secondo grado di giudizio, liquidate come da separati decreti.

Così deciso in Napoli il 23 maggio 2018.

Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.