la norma dell’art. 1130 n 4 cod. civ., che autorizza l’amministratore a compiere gli atti conservativi di diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio non va interpretata nel senso restrittivo di autorizzazione a chiedere misure cautelari, in quanto ha riguardo a tutti gli atti diretti a conservare l’esistenza delle parti comuni, e perciò anche dell’edificio stesso, tra i quali rientra l’azione proposta ai sensi dell’art. 1669 contro l’appaltatore, diretta a rimuovere gravi difetti nella costruzione che possono porre in pericolo la sicurezza dell’edificio. L’amministratore del condominio, anche se privo della preventiva autorizzazione dell’assemblea, è legittimato a proporre l’azione di cui all’art.1669 c.c., relativa ai gravi difetti di costruzione che possono pregiudicare le parti comuni dell’edificio, rientrando una tale azione, in quanto finalizzata all’eliminazione dei difetti. tra gli atti conservativi che l’amministratore può compiere, senza l’autorizzazione dell’assemblea, ai sensi dell’art. 1130 n. 4 c.c. . Tale legittimazione, anche senza preventiva autorizzazione dell’assemblea condominiale, si estende pure alla proponibilità del procedimento di accertamento tecnico preventivo finalizzato ad acquisire tempestivamente elementi di fatto sullo stato dei luoghi o sulla condizione e qualità di cose, da utilizzare successivamente nel giudizio di merito introdotto con la domanda ex art. 1669 citato, posto che tale accertamento è strumentale all’esercizio stesso dell’azione di responsabilità anzidetto.

Corte d’Appello|Milano|Sezione 4|Civile|Sentenza|17 aprile 2020| n. 926

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI MILANO

SEZIONE QUARTA CIVILE

nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Marisa Gisella Nardo – Presidente

dott. Mery De Luca – Consigliere rel.

dott. Francesca Vullo – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 5400/2016 R.G. promossa in grado d’appello

DA

I CONDOMINI SITI IN GESSATE VIA (…) E VIA (…) (C.F. (…)), entrambi in persona dell’Amministratore pro tempore, rag. Ma.Ba., e MI.VI. (C.F. (…)), rappresentati e difesi, giusta procura speciale a margine dell’atto di citazione in primo grado, dall’Avv. Er.Ca. (C.F. (…)) del Foro di Monza, con studio in Monza, Piazza (…) n. 6, ivi elettivamente domiciliati

Appellanti – Appellati incidentali

CONTRO

GP. S.r.l. IN LIQUIDAZIONE (PIVA (…)), con sede legale in Zanica (BG), via (…), in persona del liquidatore Sig.ra Gi.Pi., rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall’Avv. Ez.Ce. (C.F. (…)), con studio in Inzago (MI), via (…), ivi elettivamente domiciliata

Appellata – Appellante incidentale

Ab. S.r.l. (C.F. (…)), con sede in Trezzano Sull’Adda (MI), Via (…), in persona del legale rappresentante Sig. Pi.Bo., rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta in grado d’appello, dagli Avv.ti Pa.Ma. (C.F. (…)) e Ca.Cr. (C.F. (…)), con studio in Cassano D’Adda (MI), Via (…), ivi elettivamente domiciliata

Appellata

GE. S.r.l. (C.F. (…)), elettivamente domiciliata, in Pandino (CR), Via (…), presso lo studio dell’Avv. Al.Lu., che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti

Appellata

BR.SA. (C.F. (…)), residente in Brescia, Via (…), già rappresentato e difeso in prime cure dagli Avv.ti Gi. e Pi.Qu., con studio in Milano, Via (…)

Appellato – contumace

CA. S.r.l. (C.F. (…)), con sede legale in Coccaglio, Via (…), già rappresentata e difesa in prime cure dall’Avv. Pa.Ro. con studio in Trezzo Sull’Adda, Piazza (…)

Appellata – contumace

Avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l’azione ex 1669 c.c.).

MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 09/09/2009, i Condomini siti in Gessate, Via (…) e Via (…), ed il Condomino (…) convenivano avanti il Tribunale di Milano Gp. S.r.l. – quale società costruttrice/venditrice degli edifici poi costituiti in condominio – per sentirla condannare al pagamento delle somme necessarie per porre rimedio ai vizi e difetti costruttivi interessanti sia le parti comuni sia l’unità immobiliare di proprietà esclusiva, di quelle accertande, a titolo di minor valore dell’immobile, nonché al risarcimento del danno “comprensivo anche del ristoro del pregiudizio derivato agli aventi causa per il mancato godimento dei beni di loro proprietà”.

Gp. S.r.l. si costituiva tempestivamente eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione dell’amministratore, per avere agito in difetto di preventiva delibera dell’assemblea condominiale, nonché la decadenza e la prescrizione in relazione alle domande proposte delle quali chiedeva il rigetto anche nel merito, instando, a tal fine, per essere autorizzata a chiamare in giudizio le società appaltatrici – AB. S.r.l., CL. S.r.l., Ca. S.r.l., Ge. S.r.l. – nonché il progettista e direttore dei lavori, geometra Br.Sa., al fine di esserne manlevata.

Le società si costituivano – ad eccezione di CL. S.r.l., della quale veniva dichiarata la contumacia – eccependo l’intervenuta decadenza e la prescrizione della domanda di manleva e, negando, in ogni caso qualsivoglia responsabilità in merito ai vizi denunciati.

Si costituiva anche il geometra Br.Sa. il quale aderiva alle difese svolte da Gp. S.r.l. contestando, nel merito, ogni sua responsabilità e chiedeva l’autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione – Ge. S.p.A. -, costituitasi e poi estromessa dal giudizio.

Istruita la causa mediante l’effettuazione di una consulenza tecnica d’ufficio e l’assunzione di prove testimoniali, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 11761/2016, pubblicata il 26/10/2016, così provvedeva:

a) dichiarava il difetto di rappresentanza processuale dell’amministratore per avere egli agito in difetto di preventiva autorizzazione e per non averne le assemblee dei rispettivi Condomini ratificato l’operato;

b) disattese le eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate da Gp. S.r.l., per avere (…) avuto piena percezione dei vizi e della loro causa solo con il deposito della consulenza tecnica d’ufficio nel procedimento di ATP, avvenuto il 22/07/2008, al quale era seguita, entro l’anno successivo, la citazione in giudizio, condannava la società al pagamento di Euro 7.965,03 oltre accessori;

c) condannava Br.Sa. a manlevare Gp. S.r.l. di un terzo della somma da essa dovuta a (…);

d) respingeva le domande di manleva proposte da Gp. S.r.l. nei confronti di Ge. S.r.l. e di CL. S.r.l. perché risultate esenti, all’esito della disposta CTU, da ogni responsabilità;

e) dichiarava prescritta la domanda di manleva proposta da Gp. S.r.l. nei confronti delle altre terze chiamate, AB. S.r.l. e Ca. S.r.l., difettando, in ogni caso la prova, anche della tempestiva denunzia dei vizi;

f) compensava interamente le spese di lite e del giudizio di ATP fra i Condomini e la società convenuta, ponendo in via solidale a carico delle medesime anche quelle di CTU, sia del giudizio di ATP sia del giudizio di merito;

g) condannava Gp. S.r.l. a pagare a (…) le spese di lite e quelle di consulenza tecnica di parte, sia nel procedimento di ATP che in quello di merito;

h) compensava le spese tra Gp. S.r.l. e il geometra Br.Sa.;

i) condannava Gp. S.r.l. a pagare le spese sostenute dalle società chiamate in garanzia.

Avverso detta sentenza hanno interposto tempestivo appello i Condomini siti in Gessate, Via (…) e n. 12/16, e (…) chiedendone la riforma nella parte in cui aveva rigettato le domande dei primi sul rilievo – censurato come erroneo – del difetto di legittimazione attiva dell’amministratore pur avendo lo stesso Tribunale qualificato i vizi e difetti riscontrati come gravi e quindi ricondotto l’azione esercitata alla previsione di cui all’art. 1669 c.c.

Gp. S.r.l. ha resistito all’appello – eccependo l’inammissibilità, per carenza di interesse, di quello proposto da (…) – ed in via di appello incidentale ha chiesto la riforma della sentenza assumendone l’erroneità nella parte in cui aveva disatteso le eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate in relazione alle domande attrici, nella parte in cui l’aveva ritenuta responsabile, emettendo le conseguenti statuizioni condannatorie, in relazione ai vizi accertati sull’immobile di proprietà di (…), nella parte in cui aveva respinto, ritenendole prescritte, le domande di manleva proposte nei confronti di AB. S.r.l. e Ca. S.r.l. e contenuto, nella sola misura di un terzo, la responsabilità del geometra Br.Sa. insistendo per la condanna, in integrale manleva, di dette parti anche nel caso in cui fosse stato accolto, in tutto o in parte, l’appello dei Condomini.

AB. S.r.l. si è costituita rilevando, quanto all’appello principale, il proprio difetto di legittimazione passiva per non essere state proposte domande nei suoi confronti e sollecitando il rigetto dell’appello incidentale, per prescrizione e decadenza dell’azione esercitata in manleva, come accertato dal primo giudice.

Si è del pari costituita Ge. S.r.l. insistendo per la conferma della sentenza impugnata rappresentando come, in questo grado, non fossero state proposte domande nei suoi confronti.

Nella contumacia di Ca. S.r.l. e del geometra Br.Sa., le parti, all’udienza del 04/10/2018, hanno precisato come in epigrafe le rispettive conclusioni.

La causa, assunta in decisione nella camera di consiglio del 16/01/2019, è stata successivamente rimessa sul ruolo stante l’omessa notificazione dell’appello incidentale proposto da Gp. S.r.l. a Br.Sa. e a Ca. S.r.l., rimasti contumaci in questo grado.

Gp. S.r.l., a seguito di nuova rimessione della causa sul ruolo, ha provveduto alla notifica degli appelli incidentali alle anzidette parti contumaci, ai sensi dell’art. 330, ultimo comma c.p.c. (cfr. ordinanza del 19/09/2019) nei termini assegnati; la Corte, verificatane la regolarità, all’udienza del 27/02/2020 ha, infine, trattenuto la causa in decisione immediata avendo le parti rinunciato alla concessione di ulteriori termini per gli scritti difensivi finali.

Ritiene la Corte che le doglianze mosse dai Condomini siano fondate.

Il Tribunale, pur riconducendo l’azione esercitata alla previsione di cui all’art. 1669 c.c., per la gravità dei vizi, denunciati e definitivamente accertati in esito alla consulenza tecnica d’ufficio, ha dichiarato il difetto del potere di rappresentanza processuale dell’amministratore (per avere agito senza la preventiva delibera delle assemblee condominiali e per non averne le stesse ratificato l’operato) escludendo che il potere di promuovere un giudizio di merito possa annoverarsi fra le attribuzioni previste in capo all’amministratore dall’art. 1130 n. 4 c.c.

Sul punto la sentenza è errata e merita riforma costituendo principio risalente, nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo il quale ” …la norma dell’art. 1130 n 4 cod. civ., che autorizza l’amministratore a compiere gli atti conservativi di diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio non va interpretata nel senso restrittivo di autorizzazione a chiedere misure cautelari, in quanto ha riguardo a tutti gli atti diretti a conservare l’esistenza delle parti comuni, e perciò anche dell’edificio stesso, tra i quali rientra l’azione proposta ai sensi dell’art. 1669 contro l’appaltatore, diretta a rimuovere gravi difetti nella costruzione che possono porre in pericolo la sicurezza dell’edificio” (cfr. Cass. n. 2445/1962).

Si tratta di principio più volte richiamato in pronunce successive con le quali la Suprema Corte ha ribadito non solo che l’amministratore del condominio, anche se privo della preventiva autorizzazione dell’assemblea, è legittimato a proporre l’azione di cui all’art.1669 c.c., relativa ai gravi difetti di costruzione che possono pregiudicare le parti comuni dell’edificio, rientrando una tale azione, in quanto finalizzata all’eliminazione dei difetti. tra gli atti conservativi che l’amministratore può compiere, senza l’autorizzazione dell’assemblea, ai sensi dell’art. 1130 n. 4 c.c. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 5613/96; Cass. n. 17484/2006; Cass. n. 23793/2009), ma ha anche precisato che una tale legittimazione, anche senza preventiva autorizzazione dell’assemblea condominiale, si estende pure alla proponibilità del procedimento di accertamento tecnico preventivo finalizzato ad acquisire tempestivamente elementi di fatto sullo stato dei luoghi o sulla condizione e qualità di cose, da utilizzare successivamente nel giudizio di merito introdotto con la domanda ex art. 1669 citato, posto che tale accertamento è strumentale all’esercizio stesso dell’azione di responsabilità anzidetto!” (cfr. Cass. n. 23693/2009).

Resta pertanto assorbita ogni questione relativa all’efficacia sanante, con effetti ex tunc, che secondo i Codomini appellanti sarebbe in ogni caso conseguita alle delibere assembleari di ratifica delle iniziative giudiziali dell’amministratore, intervenute il 23/11/2016, allegate all’atto d’appello, in merito alle quali la Corte si limita ad osservare che si tratta di produzioni senz’altro ammissibili, risultando infondata l’eccezione formulata al riguardo da Gp. S.r.l. con riferimento alla previsione di cui all’art. 345 c.p.c., trattandosi di atti formatisi successivamente alla pronuncia di primo grado.

Ritenuta pertanto validamente introdotta la domanda anche da parte dei Condomini, ritiene parimenti la Corte, che si debbano disattendere, come già ha fatto il primo giudice, sia le eccezioni preliminari, di decadenza e prescrizione delle domande attrici, riproposte da Gp. S.r.l. con il primo motivo dell’impugnazione incidentale, sia l’eccezione di merito con la quale ha contestato come erronea la sentenza laddove il Tribunale l’ha ritenuta direttamente responsabile dei danni lamentati da (…), invece da ascriversi in via esclusiva, secondo la deducente, così come quelli denunciati dai Codomini, alle società esecutrici – ed in primis ad AB. S.r.l., che aveva realizzato le impermeabilizzazioni – ed al direttore dei lavori, geometra Br.Sa..

Il Tribunale ha respinto le eccezioni di prescrizione e decadenza sul rilievo che, in ragione della natura dei vizi e delle indagini tecniche svolte, tutti gli attori (salvo poi affermare, quando alle domande introdotte dai Condomini, il difetto di rappresentanza processuale dell’amministratore) avevano acquisito piena consapevolezza dei vizi e delle loro cause solo con il deposito della consulenza tecnica nel giudizio di ATP, avvenuto il 22/07/2008, al quale era seguita, il 09/07/2009, la notifica dell’atto di citazione.

Secondo Gp. S.r.l. il Tribunale avrebbe errato facendo decorrere dal giorno di avvenuto deposito della relazione tecnica nel procedimento di ATP i termini previsti dall’art. 1669 c.c. posto che, nella specie, il procedimento in esame era stato realizzato in funzione strumentale onde conseguire un’indebita rimessione in termini, avendo i Condomini già il 09/11/2007 – con la consegna della relazione tecnica da parte del professionista incaricato dall’amministratore, dalla quale già emergevano gli stessi vizi confermati in sede di ATP – avuto piena cognizione dei difetti e della loro derivazione causale, tant’è che l’Amministratore li aveva già in parte anticipati con una denuncia cautelativa indirizzata alla società il 30/08/2007, sicché l’azione, in quanto introdotta con atto notificato il 09/07/2009, doveva senz’altro ritenersi prescritta.

Osserva la Corte che, anche a voler ritenere che i Codomini abbiamo avuto effettiva conoscenza, anche in relazione alla loro derivazione causale, di tutti i vizi poi accertati in sede di ATP, a mezzo della relazione di parte anzidetta, le eccezioni, tanto di decadenza, quanto di prescrizione debbano essere disattese.

Risulta, infatti, che, i Codomini, a fronte dell’anzidetta relazione tecnica abbiano provveduto ad una tempestiva denuncia depositando il ricorso per ATP in data 26/11/2007 (immediatamente notificato, come è dato desumersi dalle comuni difese), procedimento conclusosi il successivo 22/07/2008, con il deposito della relazione peritale, a cui è seguita, entro l’anno successivo, la proposizione del giudizio di merito.

E’ perciò infondata anche l’eccezione di prescrizione: l’accertamento tecnico preventivo rientra, infatti, nella categoria dei giudizi conservativi; pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell’art. 2943 c.c., l’interruzione della prescrizione che si protrae fino alla conclusione del procedimento (cfr., fra le altre, Cass. n. 17385/2007; Cass. n. 3357/2016), sicché nella specie, ove il termine di decorrenza della prescrizione viene a coincidere con quello della notifica del ricorso (costituendo la data di detta notifica, al contempo, anche data di denuncia dei vizi), la prescrizione, non decorsa sino a tutto il 22/07/2008, è stata validamente interrotta con la notificazione del presente giudizio di merito, avvenuta il 09/07/2009.

Quanto invece a (…), che non può invocare, né a fini della denuncia né a fini della prescrizione, gli effetti del procedimento anzidetto, non avendovi partecipato, si deve osservare che a fronte della denunzia, indirizzata alla società con raccomandata del 14/07/2008 – e la cui tempestività, rispetto alla scoperta del vizio, non è stata oggetto, nemmeno in questo grado, di specifica contestazione – l’azione è stata tempestiva in quanto introdotta, unitamente a quella proposta dai Condomini, con atto di citazione notificato il successivo 09/07/2009.

Anche il secondo motivo dell’appello incidentale, con il quale Gp. S.r.l. ha contestato la sua diretta responsabilità in relazione ai danni lamentati per non avere eseguito alcuna delle opere viziate essendone stata la sola committente/venditrice è, a giudizio della Corte, infondato.

A fronte della qualificazione della domanda attrice, quale azione risarcitoria per responsabilità extracontrattuale, ex art. 1669 c.c. – non contestata dall’appellante incidentale – Gp. S.r.l. va infatti ritenuta responsabile posto che, secondo un consolidato orientamento di legittimità (cfr., già Cass. n. 8109/1997), “la norma di cui all’art. 1669, prevedendo una ipotesi di responsabilità extracontrattuale sancita per ragioni e finalità di interesse generale, deve ritenersi applicabile, nonostante la “sedes materiae”, non soltanto ai rapporti tra committente e appaltatore, ma anche a quelli tra l’acquirente ed il costruttore – venditore (pur in mancanza, tra essi, di un formale negozio di appalto), con la conseguenza che il predetto costruttore non può ritenersi sollevato dalla responsabilità verso l’acquirente qualora l’opera sia stata eseguita (in tutto o in parte), su suo incarico, da un terzo, potendo egli agire soltanto in via di regresso nei confronti di quest’ultimo, ove lo ritenga responsabile, nei propri confronti”, gravando, semmai, sul costruttore/venditore l’onere di provare di non aver avuto alcun potere di direttiva o di controllo sull’impresa appaltatrice, così da superare la presunzione di addebitabilità dell’evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva (cfr. Cass. n. 9370/2013), deduzione – quest’ultima – nemmeno specificamente riproposta a sostegno dell’appello e, comunque, del tutto sfornita di prova come già ritenuto in sentenza.

Discende, da quanto precede, l’integrale conferma, anche in ordine alle regolazione delle spese, della sentenza gravata in relazione alle statuizioni concernenti il rapporto processuale intercorrente fra (…) e Gp. S.r.l. data la rilevata infondatezza delle eccezioni sollevate con l’appello incidentale (anche) nei confronti di detta parte, nessuna delle quali, come già evidenziato, ha attinto il quantum debeatur.

Quanto al merito delle domande risarcitorie avanzate dai Codomini, le stesse, a giudizio della Corte, meritano accoglimento nei termini di seguito precisati.

La consulenza tecnica d’ufficio, svolta in prime cure, ha confermato, come già quella depositata in sede di ATP, l’esistenza dei vizi denunciati ai prospetti delle facciate, al vano scale del Condominio di Via (…), alle opere esterne comuni (cordolo perimetrale sul prospetto lato strada e sul muro contro terra), alla rampa di manovra e al corsello dei box nonché ai locali di ricovero dell’immondizia. Si tratta di vizi che, come conferma l’elaborato peritale, conseguono, principalmente, ad una “non corretta progettazione ed esecuzione delle opere di impermeabilizzazione” e dai quali è derivata la presenza in tutti i siti testé indicati, “di una miriade di infiltrazioni che rendono allo stato attuale l’immobile estremamente malsano” (cfr. pag. 16 relazione conclusiva CTU). Lo stesso CTU ha poi evidenziato che, “al fine dell’ottenimento del certificato di agibilità è necessario provvedere ad un rifacimento completo e a regola d’arte delle impermeabilizzazioni relativamente alla copertura del primo piano interrato, curando in particolar modo i dettagli nella zona delle soglie di tutte le porte finestre, delle bocche di lupo e delle grate”.

Ha aggiunto che un tale intervento, unito alla corretta esecuzione delle pendenze dei balconi, alla correzione delle problematiche relative alle finestre dei vani scala e alla completa riverniciatura delle facciate, sarebbe in grado di ricondurre gli edifici ad una condizione di vivibilità, ad oggi totalmente mancante; ha stimando in Euro 131.684,75, oltre Iva, i costi necessari per l’esecuzione delle necessarie opere rimediali (cfr. pag. 17 relazione conclusiva CTU e relativi allegati).

La Corte non ha motivo di discostarsi dagli esiti della consulenza tecnica d’ufficio in quanto ampiamente argomentati e coerenti sia con gli atti prodotti sia con gli esiti dei sopralluoghi, documentati anche mediante le fotografie allegate all’elaborato.

Trattasi, peraltro, di conclusioni che non sono state oggetto di alcuna pertinente censura da parte di Gp. S.r.l. limitatasi, nell’atto di gravame, ad un generico quanto laconico richiamo a “quanto contestato dal proprio CTP in sede di operazioni peritali” (cfr. pag. 16 della comparsa in appello), senza peraltro nemmeno farsi carico delle puntuali repliche rese dal CTU, il che rende l’appello, sotto questo specifico profilo, inammissibile ex art. 342 c.p.c.

Ne consegue, in accoglimento delle domande dei Condomini, la condanna di Gp. S.r.l. a pagare ai predetti attori, la somma di Euro 131.684,75, oltre Iva, pari all’importo dei costi necessari per provvedere ai necessari interventi rimediali.

Essendo i vizi accertati tutti eliminabili, come chiarito dalla consulenza tecnica d’ufficio, sul punto non attinta da alcuna censura da parte degli appellanti principali, nulla spetta invece ai Condomini a titolo di minor valore delle opere.

Gp. S.r.l., con il terzo ed il quarto motivo dell’impugnazione incidentale, ha censurato la sentenza nella parte in cui, pronunciandosi sulle domande di manleva da essa proposte, ha contenuto la condanna nei confronti di Br.Sa., evocato nella sua veste di progettista e direttore dei lavori, nella sola misura di un terzo, rispetto al danno complessivo liquidato a (…) compensando le spese, nonché nella parte in cui ha disatteso la domanda di manleva proposta nei confronti delle società appaltatrici – AB. S.r.l. e Ca. S.r.l.

Ha pertanto concluso per l’integrale riforma della sentenza, chiedendo la condanna di Br.Sa. e delle appaltatrici (…) S.r.l. e Ca. S.r.l. a tenerlo interamente manlevato sia in relazione alla domanda già accolta nei confronti di (…) sia in relazione a quella proposta dai Condomini, nel caso di accoglimento dell’appello principale, dovendosi ascrivere in via esclusiva o quanto meno preponderante allo stesso Br.Sa. ed alle appaltatrici (…) S.r.l. e Ca. S.r.l. tutti i danni lamentati.

Il Tribunale ha ritenuto di accogliere la domanda di manleva proposta da Gp. S.r.l. nei confronti di Br.Sa. (che non ha sollevato riguardo ad essa alcuna eccezione preliminare), sul rilievo della sua concorrente responsabilità essendo i vizia accertati in parte riconducibili anche alla violazione degli obblighi che gli competevano in qualità di progettista e direttore dei lavori.

L’appellante incidentale ha censurato la sentenza sia nella parte in cui ha ritenuto Br.Sa. solo parzialmente responsabile dei danni patiti da (…) ed ha riproposto analoga domanda anche in relazione a tutti gli altri vizi emersi in sede di CTU nel caso di accoglimento dell’appello principale.

Sotto il primo profilo sostiene che il Tribunale ha errato nell’accogliere nella sola misura di un terzo la manleva da essa proposta rispetto al totale liquidato in favore di (…), in ciò recependo acriticamente le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, senza tuttavia considerare che lo stesso /consulente aveva severamente stigmatizzato la condotta del progettista /direttore dei lavori osservando che qualora lo stesso avesse utilizzato la diligenza richiesta si sarebbero evitati molti dei vizi accertati e che, quanto alle opere di impermeabilizzazione, le stesse. per come progettate e fatte eseguire, denotavano mancanza di conoscenza delle basilari regole della buona tecnica posto che, in detto specifico settore, vigono regole tecniche ben definite ed universalmente accettate già dal 1993.

Ritiene la Corte che, sul punto, il gravame non possa trovare accoglimento posto che, come si evince dalla stessa consulenza tecnica d’ufficio, i vizi accertati nell’appartamento di detto Condomino sono dovuti in via prevalente alla cattiva esecuzione dell’attività di posa e montaggio di serramenti (attività, quest’ultima, riferita dal CTP di Gp. S.r.l. a società terza, diversa da quelle evocate-cfr. pag.11CTU), attività non soggette a progetto.

La frazione di responsabilità, nella misura di un terzo, indicata dal consulente tecnico d’ufficio e recepita dal primo giudice, per violazione dei doveri di vigilanza da parte del direttore dei lavori, appare perciò del tutto condivisibile essendo i vizi nel complesso direttamente riferibili alle società appaltataci oltre che alla stessa Gp. S.r.l. in ragione della condotta omissiva valorizzata dal primo Giudice.

L’accoglimento della domanda dei Condomini, impone come già anticipato, l’esame della domanda di manleva proposta da Gp. S.r.l. nei confronti di Br.Sa. domanda che va accolta nella complessiva somma di Euro 61.225,60, ritenuta – in adesione alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio – la sua corresponsabilità in misura al 40% (di cui 30% quale progettista e 10% direttore dei lavori) quanto ai vizi elencati alle voci da 1 a 10 nonché alle voci 13 e 15 del computo allegato alla CTU (e quindi per Euro 36.886,00, a fronte di spese rimediali calcolate in complessivi Euro 92.215,00); del 65% (di cui 50% quale progettista e 15% quale direttore dei lavori) per i vizi di cui alle voci 11, 12, 14, 16, 17 e 18 del medesimo computo metrico (e quindi per Euro 19.240,00 a fronte di spese rimediali per totali Euro 29.600,00), del 33%, quale direttore dei lavori per le spese di cui alle voci da 19 a 24 (quindi Euro 1.842,60 a fronte di totali Euro 5.583,63) e del 33%, sempre quale direttore dei lavoro per le voci da 27 a 32 (quindi Euro 3.257,00 a fronte di totali Euro 9.869,75).

Si tratta di percentuali da cui la Corte non ha motivo di discostarsi risultando condivisibile il riferimento alla percentuale del 33% per tutti quei vizi in cui viene in considerazione, in via assolutamente prevalente, la non corretta esecuzione delle opere da parte delle appaltatrici ed in ordine alle quali l’inadempimento di Br.Sa. si è quindi tradotto in violazione degli obblighi di vigilanza che gli competevano quale direttore dei lavori, vigilanza che comunque avrebbe potuto esercitare anche la committente nella sua qualità di costruttore/venditore.

Altrettanto corretta si ritiene la maggior percentuale, nei termini sopra riferiti, allorché i vizi discendano in via principale da una errata progettazione (così è, infatti per le opere indicate in dettaglio ai punti da 1 a 18 della relazione peritale, attinenti, in sintesi alla progettazione degli impianti e della impermeabilizzazione) in ragione del prevalente apporto causale ascrivibile alla condotta delle stesso Br.Sa. ed alla speciale incompetenza tecnica rivelata in merito i progetti in concreto predisposti dallo stesso Sa. come sottolineato anche dal consulente tecnico d”ufficio.

Ne consegue, in riforma della sentenza appellata, la condanna di Br.Sa. a manlevare Gp. S.r.l., in relazione a quanto dalla stessa dovuto ai Condomini, nella misura di Euro 61.225,60, oltre Iva, nella misura di legge.

L’analoga domanda di manleva reiterata in questo grado nei confronti di AB. S.r.l. e di Ca. S.r.l. – non nei confronti di Ge. S.r.l. che il Tribunale ha ritenuto esente da responsabilità – non può invece accogliersi dovendo confermarsi sul punto la sentenza di primo cure.

Il Tribunale l’ha infatti disattesa ritenendo fondate sia l’eccezione di decadenza sia quella di prescrizione sollevate, con riferimento all’art. 1669 c.c., dalle suddette chiamate in garanzia.

Sul punto la sentenza, che va letta ed interpretata nella sua globalità, dopo avere dato atto che nessuna delle appaltataci, era stata chiamata a partecipare al procedimento di ATP, quanto alla domanda di manleva svolta nei confronti delle anzidette società ha testualmente affermato “difetta dunque sia la prova della tempestiva denunzia dei vizi nei confronti delle società terze chiamate, sia la prova di atti idonei ad interrompere la prescrizione”.

Gp. S.r.l. in sede di impugnazione incidentale ha censurato la sentenza appellata solo nella parte in cui ha dichiarato l’intervenuta prescrizione dell’azione (cfr. pag. 12 della comparsa di costituzione in appello) mentre non ha svolto alcuna specifica censura quanto alla decadenza, pure eccepita dalle controparti, con eccezione che lo stesso Tribunale ha mostrato di condividere.

Il che è sufficiente al rigetto del gravame posto che l’azione di cui all’art. 1669, comma 2, c.c. in tanto può trovare ingresso in quanto sia preceduta da tempestiva denunzia.

Né giova all’appellante incidentale il richiamo operato all’art. 1310 c.c. posto che “in tema di responsabilità dell’appaltatore per rovina e difetti di cose immobili, al termine decadenziale previsto dall’art. 1669 c.c. per la denuncia, presupposto necessario per poter agire per il risarcimento del danno, non è applicabile il principio dell’estensione agli altri condebitori – previsto dall’art. 1310, comma 1, c.c. – dell’effetto di un atto interruttivo della prescrizione compiuto nei confronti di uno di essi, avuto riguardo alla differenza ontologica tra i due istituti della decadenza e della prescrizione, che vieta, a norma dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, l’applicazione alla decadenza, in via di interpretazione estensiva, di una norma che disciplina la prescrizione” (cfr., in termini, Cass. n. 21327/2018).

La sentenza laddove, in accoglimento delle eccezioni sollevate dalla terze chiamate, ha respinto la domanda di manleva nei conforti di AB. S.r.l. e di Ca. S.r.l., va dunque confermata.

La riforma della sentenza, nei termini sopra indicati, impone anche la rivisitazione dei capi con i quali sono state regolate le spese del giudizio di primo grado, spese che, quanto al rapporto processuale intercorrente fra i Condomini e Gp. S.r.l. vanno interamente poste e carico della seconda, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda accolta e dell’attività processuale in concreto svolta dalle parti. A carico di Gp. S.r.l. vanno parimenti poste le spese sostenute dai Condomini nel procedimento di ATP liquidate, come da notula in atti, in complessivi Euro 3.760,06 oltre alle spese di CTU nella misura già liquidata dal giudice del procedimento.

Quanto al rapporto processuale intercorrente fra Gp. S.r.l. e Br.Sa. le spese vanno interamente poste a carico del secondo in ragione della sua prevalente soccombenza. La liquidazione, che anche quanto a dette parti, avviene alla stregua del D.M. n. 55/2014 e degli stesse parametri appena evidenziati, rimane affidata al dispositivo, salvo a specificare che le spese vanno distratte in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.

Quanto alle spese della consulenza tecnica d’ufficio le stesse, nella misura già liquidata dal Tribunale, vengono invece addossate in via paritaria e solidale a Gp. S.r.l. ed a Br.Sa..

Le spese del grado d’appello seguono, parimenti, la soccombenza.

Gp. S.r.l. va pertanto tenuto a rifonderle ai Codomini, a (…), ed alla terza chiamate, AB. S.r.l. nella misura, liquidata per ciascuno di dette parti in dispositivo, in relazione al valore delle domande accolte e all’attività professionale in concreto svolta.

Nulla quanto alle spese nei confronti di Ca. S.r.l., rimasta contumace.

Nessuna pronuncia va emessa al riguardo nemmeno nei confronti di Ge. S.r.l., alla quale l’appello principale è stato notificato a meri fini di litis denuntiatio, avendo detta società scelto di costituirsi nonostante nessuna domanda fosse stata proposta in suo danno non solo dagli appellanti principali ma nemmeno dall’appellante incidentale, acquiescente, sul punto, alla sentenza di prime cure (cfr. Cass. n. 5508/2016).

Br.Sa., soccombente in relazione alla domanda di manleva svolta da Gp. S.r.l., va condannato a pagare le spese alla società, nella misura parimenti liquidata in dispositivo, spese da distrarsi in favore della difesa antistataria.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sugli appelli, principale ed incidentale, proposti avverso la sentenza n. 1176/2016 del Tribunale di Milano, pubblicata il 26/10/2016, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:

1. In parziale riforma della la sentenza n. 1176/2016 del Tribunale di Milano, pubblicata il 26/10/2016, condanna Gp. S.r.l. a pagare a Condomini di Via (…) e di Via (…), in Gessate, la complessiva somma di Euro 131.684,75, oltre Iva nella misura di legge.

2. Condanna Gp. S.r.l. a pagare ai Condomini di Via (…) e di Via (…), in Gessate, le spese processuali del primo grado che si liquidano in complessivi Euro 12.215.00 oltre spese forfettarie ed accessori di legge. Condanna altresì Gp. S.r.l. a pagare ai Condomini di Via (…) e di Via (…), in Gessate, Euro 3.760,06 per le spese del procedimento di ATP oltre alle spese di CTU sostenute dai Condomini in relazione a detto procedimento.

3. Condanna Br.Sa. a manlevare Gp. S.r.l., in relazione a quanto da essa dovuto ai Condomini di Via (…) e di Via (…), in Gessate, per la condanna cui al capo 1), nella misura di complessivi Euro 61.225,60, oltre Iva, nella misura di legge.

4. Condanna Br.Sa. a pagare a Gp. S.r.l. le spese processuali di primo grado che si liquidano in complessivi Euro 7.795,00, oltre spese forfettarie ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. Ez.Ce., antistatario.

5. Pone a carico solidale di Gp. S.r.l. e di Br.Sa. le spese della consulenza tecnica d’ufficio nella misura già liquidata dal Tribunale.

6. Conferma nel resto.

7. Condanna Gp. S.r.l. a pagare ai Condomini di Via (…) e di Via (…), in Gessate, le spese processuali del grado d’appello che si liquidano in complessivi Euro 9.515.00 oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

8. Condanna Gp. S.r.l. a pagare a (…) le spese processuali del grado d’appello che si liquidano in complessivi Euro 1.889,00, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

9. Condanna Br.Sa. a pagare a Gp. S.r.l. le spese del grado d’appello che si liquidano in complessivi Euro 9.515,00, oltre spese forfettarie ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. Ez.Ce., antistatario.

10. Condanna Gp. S.r.l. a pagare a AB. S.r.l. le spese processuali del grado che si liquidano in complessivi Euro 9.515,00, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

11. Nulla sulle spese processuali del grado nei confronti di Ge. S.r.l. e di Ca. S.r.l.

Così deciso in Milano il 27 febbraio 2020.

Depositata in Cancelleria il 17 aprile 2020.

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Avv. Umberto Davide

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