in merito alla successione nei contratti ex art. 2558 c.c., deve ribadirsi l’automatico subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale si applica ai cosiddetti “contratti di azienda” (aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all’imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento della attività imprenditoriale) e ai cosiddetti “contratti di impresa” (non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti alla organizzazione dell’impresa stessa, come i contratti di somministrazione con i fornitori, i contratti di assicurazione, i contratti di appalto e simili).

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Corte d’Appello|L’Aquila|Civile|Sentenza|24 gennaio 2020| n. 126

Data udienza 15 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di L’Aquila composta dai seguenti magistrati

Dott. Giuseppe Iannaccone Presidente

Dott.ssa Nicoletta Orlandi Consigliere

Dott. Avv. Giancarlo Penzavalli Giudice Ausiliario Relatore ed Estensore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al ruolo con il R.G.N. 1661/2015 in grado di appello trattenuta in decisione all’udienza collegiale del 18/12/2018 e promossa

DA

LA. S.r.l. (C.F. (…)) rappresentato e difeso dall’Avv. RA.FA.

– APPELLANTE –

CONTRO

EU. S.r.l. (GIA’ Eu. S.n.c.) (C.F. (…))

– APPELLATO CONTUMACE –

E

IM.GR., (P.I. (…)) rappresentato e difeso dagli Avv.ti An.Ce., Lu.Di. e Fr.Ce.

– APPELLATO –

Avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Vasto n. 230/2015 depositata il 12/5/2015 rese nel procedimento RGN 298/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l’atto di appello ritualmente notificato, la società La. S.r.l. impugnava la sentenza del Tribunale di Vasto con la quale venivano rigettate le proprie domande finalizzate al pagamento delle penali contrattuali per la violazione del diritto di prelazione dedotte nel contratto di convenzionamento, per il risarcimento del danno conseguente alla perdita di chance e per l’illegittima interruzione anticipata del contratto di fornitura.

Il Tribunale, ritenuto il difetto di legittimazione passiva dell’Im.Gr., resasi cessionaria dalla Eu. S.r.l. dell’azienda, in quanto estranea al rapporto contrattuale dal quale discendeva il diritto di prelazione, fondava la pronuncia di rigetto della domanda nei riguardi della parte contraente, la Eu. srl, sulla circostanza che la prelazione era stata fatta esercitare nella misura corrispondente all’effettivo prezzo di compravendita, dimostrato dalle parti in corso di causa con la documentazione attestante bonifici ed assegni, ancorché dichiarato in misura inferiore ai fini fiscali nell’atto di cessione dell’azienda.

La società La. censura la decisione inerente il difetto di legittimazione passiva della ditta Gr.Gi., ritenendo erronea la valutazione del Tribunale in ordine alla natura contrattuale della responsabilità azionata dalla parte appellante nei riguardi della detta convenuta, giacché l’azione proposta nei riguardi della impresa Gr. estranea a rapporto contrattuale si fondava sulla responsabilità extracontrattuale quale risultante dalla documentazione in atti, e dalle prove orali non ammesse nel corso del giudizio, per avere agito, la cessionaria, nella consapevolezza dell’esistenza e del contratto di convenzionamento, nel quale sarebbe subentrata la cessionaria, e del diritto di prelazione, concorrendo, quindi – anche con la propria condotta che ha ingenerato l’affidamento della prosecuzione del rapporto di convenzionamento con il cessionario, nell’inadempimento del cedente alle proprie obbligazioni nei riguardi della La. S.r.l. L’appellante censura altresì il capo della decisione che ha ritenuto che la cedente avesse correttamente fatto esercitare il diritto di prelazione nei riguardi della La., alla luce sia del minore importo quale corrispettivo della cessione rispetto a quanto comunicato, sia per l’incompletezza della comunicazione anche relativamente alle condizioni della cessione – avvenuta, poi, al prezzo di Euro 120.000,00 in luogo dei 440.000,00 comunicati, ed al nominativo del cessionario, del tutto omesso, nonché per l’inammissibilità della prova della simulazione del prezzo di cessione in contrasto con la risultanze dell’atto pubblico di cessione dell’azienda.

La La. impugna anche il capo della decisione che concerne il rigetto della propria domanda fondata sull’inadempimento dell’obbligo delle parti di riconsegnare le attrezzature in comodato all’azienda, evidenziando che le prove in atti dimostravano non essere stato adempiuto l’obbligo conseguente alla cessazione del contratto, reiterando, inoltre, le richieste istruttorie non ammesse in primo grado e individuando la misura del risarcimento dovuto in esito alla propria domanda con riferimento alla CTP depositata in prime cure e non contestata.

Da ultimo, l’appellante censura anche il capo relativo alla condanna alla spese di lite di primo grado.

Così, quindi, conclude: in totale riforma dell’appellata sentenza: annullare e/o riformare totalmente l’impugnata Sentenza n. 230/2015 emessa dal Tribunale di Vasto, in quanto del tutto ingiusta, erronea, contraddittoria ed illegittimamente motivata per tutte le ragioni analiticamente elencate ai precedenti punti sub 1). 2) e 3) del presente Appello e, per l’effetto, previo rigetto dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall’appellata Ditta Gr.Gi.; 1) Accertare e dichiarare, per tutti i motivi analiticamente dedotti, il grave inadempimento contrattuale della appellata Eu. Srl, in persona del legale rapp.te p.t. – già Eu. snc-, per violazione degli artt. 8 e 16 del Contratto di Convenzionamento del 01.06.2010 e, per l’effetto. dichiarare la risoluzione del contratto ripassato tra la La. S.r.l. e la Eu. S.r.l. – già Eu. snc; 2) Condannare la appellata Eu. Srl, in persona del legale rapp.te p.t. – già Eu. snc – a corrispondere all’appellante, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti, la complessiva somma di Euro 331.408,00 così ripartita: Euro 315.084,00 – a titolo di penali-; Euro 16.324,00 – a titolo di danno da mancato guadagno – ovvero in subordine, la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia anche con valutazione equitativa ad opera dell’Ecc.ma Corte adita: 3) Accertare e dichiarare, per tutti i motivi analiticamente dedotti, la responsabilità extracontrattuale della ditta Gr. Gianfranco per avere concorso all’inadempimento contrattuale della Eu. S.r.l. – già Eu. sé – e, per l’effetto, condannare a corrispondere all’appellante – in via solidale con la Eu. Srl – a titolo di risarcimento del danno patrimoniale “da perdita di chances”, e ciascuna per il proprio titolo di responsabilità la complessiva somma di Euro 120.000,00, ovvero in subordine, la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia anche con valutazione equitativa ad opera dell’Ecc.ma Corte adita; 4) Accertare e dichiarare, per tutti i motivi analiticamente dedotti, l’illegittima detenzione – oggi in capo alla ditta Gr.Gi. delle strutture concesse in comodato alla precedente proprietaria Eu. S.r.l. – già Eu. snc – (art. 4 Contratto di Convenzionamento del 01.06.2010, doc. 1), nello specifico n. 2 strutture metalliche sovrapompe e n. 1 palo per insegna, e per l’effetto, condannarla – in solido con la convenuta Eu. Srl – alla restituzione in favore dell’appellante delle medesime a loro cura e spese; 5) Condannare le appellate al refusione della complessiva somma di e 1258600 oltre il rimborso forfettario 15%. Cpa ed Iva come per legge. quali spese di lite del giudizio di primo grado così come indicate nella nota spese di parte attrice in atti, e da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario: 6) Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario sentenza esecutiva come per legge”.

Si costituisce l’Impresa Gr. contestando le ragioni del gravame evidenziando in particolare la mancata dimostrazione da parte della società appellante della dolosa preordinazione dell’Impresa Gr. alla frode del prelazionario e della circostanza dell’avvenuta dimostrazione dell’effettivo corrispettivo della cessione.

Evidenzia la correttezza della decisione relativa al difetto della propria legittimazione passiva, in quanto estraneo al rapporto contrattuale tra l’appellante e la Eu. S.r.l. ed alle relative obbligazioni, evidenziando, in ogni, caso come la cedente avesse dichiarato che l’azienda era libera da vincoli contrattuali di collaborazione, sicché la cessionaria non era obbligata a proseguire il rapporto contrattuale, ad essa sconosciuto, con la società appellante.

Ribadisce la piena correttezza della sua condotta e la totale propria estraneità a rapporti con la società appellante, evidenziando, in ogni caso, che la comunicazione inviata dalla Eu. (già Eu.) ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione doveva ritenersi correttamente formulata ed in ogni caso ogni questione superata dalla esplicita comunicazione del prelazionario di non essere interessato all’acquisto.

Ribadisce, peraltro, la circostanza dell’avvenuta dimostrazione, anche con la scrittura privata coeva alla cessione, del pagamento del prezzo in misura superiore a quanto indicato nell’atto di cessione e delle relative modalità di pagamento, sicché all’esito del pagamento dei ratei convenuti e documentati con la produzione dei relativi assegni, l’ammontare del corrispettivo finale era pari ad Euro 465.199,00, quindi, superiore a quello indicato nella comunicazione finalizzata all’esercizio della prelazione contrattuale.

In ordine alla domanda di condanna alla riconsegna dei beni comodati alla Eu. srl, evidenzia come gli stessi vennero messi a disposizione del comodante subito dopo la sottoscrizione dell’atto di cessione dell’azienda e comunque smontati e sostituiti con quelli di altro gestore.

La parte appellata contesta, altresì, le richieste istruttorie evidenziandone l’inammissibilibiltà in quanto non reiterate in precisazione delle conclusioni in primo grado.

Così, quindi, rassegna le proprie conclusioni “NEL MERITO: – accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla Impresa “Gr.Gi.” per le causali tutte meglio descritte nel presente atto e, per l’effetto, rigettare l’appello proposto; – rigettare l’appello poiché infondato in fatto ed in diritto oltre che sprovvisto di valido supporto probatorio dichiarando, al contempo, non opponibili e/o inefficaci le clausole contrattuali contenute nel contratto di convenzionamento del 01.06.2010, oltre a quelle annoverate nel contratto di sub – convenzionamento del 01.03.2009, nei confronti della Im.Gr. non avendo essa preso parte alla formazione di tali atti negoziali nonché per le ragioni tutte meglio descritte nella parte narrativa del presente atto e nei precedenti scritti di causa di primo grado; c) IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda risarcitoria ex adverso spiegata, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità della sola Società Eu. Snc nella determinazione delle lamentate voci di danno assolvendo appieno l’Im.Gr. e condannandola, al contempo, a tenere indenne oltre che garantire e manlevare la esponente Im.Gr. da qualsiasi esborso questa fosse tenuta ad effettuare a qualsiasi titolo in dipendenza di tutte le domande contro la stessa formulate nel presente giudizio; d) IN OGNI CASO: con vittoria di spese, IVA e CPA come per legge”.

La Eu., ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva.

All’udienza del 18/12/2018 le parti precisavano le proprie conclusioni com e sopra trascritte e, successivamente, depositavano i rispettivi scritti difensivi conclusionali e di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia nel presente grado di giudizio della società Eu. snc, ora Eu. srl, ritualmente citata con la notifica del gravame in rinnovazione, giusta ordinanza del 7/6/2016, in data 21/6/2016 e non costituitasi in giudizio.

2. Sempre preliminarmente devono rigettarsi, in quanto inammissibili, le istanze istruttorie di parte appellante reiterate in sede di gravame.

2.1. Nel corso del giudizio di primo grado, infatti, all’udienza successiva al provvedimento che negava l’ammissione delle prove richieste nelle proprie memorie istruttorie, la parte appellante instava per la revoca del detto provvedimento chiedendo, in subordine la precisazione delle conclusioni che, peraltro, successivamente precisava senza alcuna specifica menzione delle proprie richieste istruttorie, ma con il richiamo al proprio atto introduttivo.

2.2. In ossequio al costante orientamento della Suprema Corte sul punto, quindi, le dette istanze istruttorie debbono intendersi rinunciate e, quindi, la loro reiterazione in sede di gravame è inammissibile.

2.3. Difatti, “Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l’onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello, …” (Cassazione Sez. 2-, Ordinanza n. 15029 del 31/05/2019)

3. L’appello è parzialmente fondato.

3.1. Il contratto di convenzionamento sottoscritto dalla La. e dalla Eu. costituiva uno dei contratti inerenti l’impresa il relazione ai quali l’art. 2558 c.c. prevede la successione del cessionario dell’azienda, in quanto privi di carattere personale e non espressamente esclusi dalla cessione.

3.2. Nella scrittura relativa al contratto di cessione d’azienda, non vi era alcuna esplicita esclusione del contratto di convenzionamento dal novero dei rapporti nei quali il cessionario sarebbe ope legis subentrato ex art. 2558 c.c., giacché l’esclusione ineriva i soli crediti e debiti “…rinvenienti da qualsivoglia rapporto di lavoro e/o di collaborazione, e qualsiasi pendenza anche fiscale …” e la mancanza di vincoli contrattuali dichiarata dalla parte cedente, ineriva, egualmente “rapporti/contratti di lavoro subordinato e/o collaborazione in corso”.

3.3. Per l’accostamento ai rapporti di lavoro subordinato, quindi, il termine “collaborazione” non poteva che inerire i rapporti o contratti lavorativi in regime di collaborazione parasubordinata, sicché il contratto di convenzionamento con la società appellante, in quanto non espressamente escluso nella pattuizione inerente la cessione dell’azienda, era pienamente valido ed efficace anche nei riguardi del

cessionario che, quindi a far data dalla cessione, rimaneva obbligato nei riguardi della società appellante nei medesimi termini in cui era stato obbligato il proprio dante causa.

3.4. Il contratto di convenzionamento azionato dalla società appellante prevedeva, quindi, obbligazioni facenti capo, fino alla data di cessione, al cedente e, successivamente fino alla scadenza, al cessionario.

3.5. Deve, infatti, darsi piena adesione all’orientamento della Suprema Corte che, in merito alla successione nei contratti ex art. 2558 c.c., “ha affermato che (cfr. Cass. n. 7517/2010) l’automatico subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale si applica ai cosiddetti “contratti di azienda” (aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all’imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento della attività imprenditoriale) e ai cosiddetti “contratti di impresa” (non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti alla organizzazione dell’impresa stessa, come i contratti di somministrazione con i fornitori, i contratti di assicurazione, i contratti di appalto e simili) (conf. Cass. n. 3045/2002; Cass. n. 27011/2005)” .. (Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 15065 del 11/06/2018).

3.6. E’, quindi, evidente che da un lato le obbligazioni inerenti l’esercizio del diritto di prelazione nell’ipotesi di cessione di azienda facessero carico alla società cedente Eu. snc, mentre quelle successive, sia relative alla prelazione in ipotesi di nuovo convenzionamento per la fornitura di carburante che di restituzione delle insegne e degli altri beni alla cessazione del contratto, facessero carico alla cessionaria, l’impresa Gr..

4. Venendo, quindi, alle domande proposte nei riguardi delle parti deve evidenziarsi la fondatezza della domanda di risoluzione contrattuale proposta dalla parte appellante.

4.1. Il contratto inter partes, infatti, prevedeva agli artt. 8 e 16, il diritto di prelazione in capo alla La., uno relativamente alla stipula di un nuovo convenzionamento con altro fornitore di carburanti, l’altro, che richiamava le modalità ed i termini di denuntiatio del precedente, che ineriva la cessione del punto vendita.

4.2. Così, infatti, per quanto di interesse, recitava l’art. 8: “Il concedente riconosce al contraente il diritto di prelazione per la stipula di un nuovo contratto di convenzionamento, sino ai sei mesi successivi alla scadenza, originaria o rinnovata nel presente contratto. 8.4. il concedente si obbliga, quindi, a comunicare a mezzo Raccomandata A.R. al contraente, documentandole contestualmente ed analiticamente, le condizioni offerte dai terzi, con l’invito ad esercitare il diritto di prelazione. 8.5. Il contraente potrà esercitare il suddetto diritto entro il termine di giorni 60 (sessanta) dal ricevimento della comunicazione del concedente. 8.6. ove Il contraente non esercitasse il diritto di prelazione, il concedente sarà tenuto, comunque, a documentare l’avvenuta stipula con i terzi del nuovo contratto alle condizioni rese note al contraente medesimo” e così l’art. 16 “… Il concedente riconosce al contraente il diritto di prelazione da esercitarsi con le modalità e nei termini di cui all’articolo 8 che precede, anche in caso di cessione della proprietà del punto vendita e della relativa autorizzazione e/o concessione petrolifera”.

4.3. Conseguentemente, al fine di consentire alla La. l’esercizio del proprio diritto di prelazione relativamente all’acquisto dell’azienda di proprietà della Eu., quest’ultima avrebbe dovuto comunicare e documentare al prelazionario le condizioni offerte dall’Impresa Gr. e, successivamente alla cessione, documentare l’avvenuta cessione a terzi alle condizioni così come comunicate.

4.4. Nella denuntiatio del 15/4/2011, invece, la Eu. Comunicava di “avere ricevuto una proposta d’acquisto da parte di un ipotetico acquirente, pari a Euro 440.000,00″ e, successivamente, con la comunicazione del 4/11/2011, documentava l’avvenuta cessione del punto vendita al minor corrispettivo di Euro 120.000,00.

4.5. Nel corso del giudizio di primo grado la parte appellata, Impresa Gr., ha documentato, con la produzione di scrittura privata recante data prossima all’atto di cessione, che le parti cedente e cessionaria avevano convenuto il pagamento del corrispettivo in forma rateale, documentando, altresì, l’avvenuto pagamento di somme di denaro, coincidenti con i ratei convenuti, in favore della società Eu. snc, in contrasto con quanto risultante dall’atto di cessione di azienda stipulato nelle forme di legge e debitamente registrato, nel quale veniva riportato unicamente il prezzo, corrisposto in unica soluzione, di Euro 120.000,00.

4.6. Tale scrittura, in disparte della sua inopponibilità al terzo quale controdichiarazione simulatoria, per la mancanza di data certa anteriore alla sua produzione in giudizio – potendo costituire tale produzione un fatto in grado di dare certezza alla data solo per l’epoca successiva alla sua produzione, evidenzia, peraltro, le particolari condizioni che, nella prospettazione delle parti convenute, erano realmente sottese alla cessione dell’azienda, confermando, quindi, che le stesse non erano costituite dal pagamento in unica soluzione del corrispettivo di Euro 440.000,00, così come, invece, rappresentato nella denuntiatio.

4.7. Quindi, sia per l’inopponibilità al terzo della simulazione relativa del prezzo non recata da documento avente data certa, sia la circostanza che la denuntiatio non contemplava le informazioni necessarie (quale le modalità della vendita e del pagamento del corrispettivo) a far correttamente valutare dal prelazionario la convenienza dell’esercizio del proprio diritto, la comunicazione ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione doveva ritenersi inefficace in quanto posta in violazione della disciplina pattizia e della stessa natura del diritto conferito alla parte appellante e la successiva cessione del compendio aziendale al corrispettivo rateale, costituiva inadempimento della Eu. alle obbligazioni discendenti dall’art. 16 del contratto di convenzionamento.

4.8. La prelazione su base volontaria, qual’è quella che qui interessa, determina il sorgere di un’obbligazione di preferire il prelazionario nella stipulazione del contratto alle medesime condizioni offerte dal terzo contraente, sicché la stipulazione del contratto successivamente alla denuntiatio a condizioni diverse da quelle comunicate, anche solo per la modalità di versamento del corrispettivo – dilazionato anziché in unica soluzione, costituisce inadempimento del patto di prelazione, determinando il sorgere del diritto del prelazionario al risarcimento del danno, anche eventualmente predeterminato in sede contrattuale con la previsione di penali.

5. Il contratto di convenzionamento inter partes, infatti, prevedeva all’art. 18 le penali conseguenti all’inadempimento delle pattuizioni contrattuali, prevedendone, però, la misura e la modalità di computo solo relativamente all’ipotesi di acquisto del carburante da terzi, al comma II, e all’ipotesi di risoluzione anticipata del contratto, al comma III.

5.1. Conseguentemente, alla luce della natura pattizia delle penali le stesse non possono trovare applicazione altro che alle specifiche ipotesi contemplate dalle singole clausole, sicchè, relativamente all’inadempimento del patto di prelazione, che ha condotto alla risoluzione anticipata del contratto, le penali indicate all’art. 18 comma III del contratto inter partes sono sicuramente applicabili mentre il risarcimento del maggior danno rispetto all’ammontare delle penali, deve essere dedotto, dimostrato e determinato sulla base delle norme di diritto comune.

5.2. In ordine alla misura della penale contrattuale dedotta all’art. 18 comma III, la parte appellante ha dedotto e documentato con il

deposito della propria perizia di parte in primo grado, le singole voci che avrebbero dovuto determinare la misura delle penali contrattuali, tra le quali anche quella conseguente alla risoluzione anticipata del contratto.

5.3. Il computo posto a base delle penali richiede il ricorso ad alcuni parametri, in particolare alla fornitura media del triennio o del periodo, che nella perizia della parte appellante viene individuata con l’indicazione dei litri del triennio antecedente alla cessione nella misura media di 637.000 litri.

5.4. Tale elemento è rimasto del tutto incontestato da parte della Eu., peraltro non costituita nel presente giudizio, sicché ben può costituire parametro per la determinazione della penale che, ai sensi dell’art. 18, III comma del contratto inter partes, richiama l’art. 9 del medesimo contratto e dev’essere computata con riferimento alla residua durata del contratto computata all’epoca delle risoluzione.

5.5. L’art. 9 del contratto del 1/6/2010 individua nell’importo di Euro 0,051, soggetto alla rivalutazione ex art. 11 del detto contratto nella misura del 75% dell’indice ISTAT dell’anno precedente (quindi al 1/6/2011 assommava ad Euro 0,052), l’ammontare del corrispettivo riconosciuto alla La. per ciascun litro di carburante, sia esso diesel che benzina, sicché, tenuto conto che la risoluzione del contratto ha effetto sin dall’inadempimento, identificabile con la stipula della cessione del 2/11/2011 ad un prezzo inferiore a quello comunicato al prelazionario, e che il contratto di fornitura avrebbe avuto scadenza naturale al 28/2/2014, la penale deve computarsi sugli 849 giorni intercorrenti dall’inadempimento alla scadenza naturale del contratto.

5.6. Conseguentemente, considerato che dai litri annuali può computarsi in 1745,21 litri la fornitura giornaliera (con la semplice operazione 637.000/365 e l’arrotondamento a due decimali), la penale giornaliera, computata a norma di contratto assomma all’importo di Euro 90,75.

5.7. Quindi, l’ammontare della penale per l’anticipata risoluzione del contratto ammonta ad Euro 77.046,75 – corrispondente ad Euro 90,75 per ciascuno degli 849 giorni di residua scadenza contrattuale – che va posta a carico della parte appellata Eu. snc, ora Eu. srl.

5.8. Il medesimo importo va posto solidalmente anche a carico della parte appellata, la ditta Gr., che ha concorso con la Eu. alla violazione della prelazione contrattualmente stabilita a favore della società appellante.

5.9. Risulta per tabulas, infatti, che la ditta Gr. fosse a conoscenza dell’esistenza del patto di prelazione in favore della società La. con la quale intercorreva un contratto di convenzionamento e si era obbligata alla prosecuzione del rapporto con la parte appellante in esito all’acquisto. (cfr. doc. 8 allegato da Eu. in primo grado e ridepositato in questo grado dalla parte appellante in una con il proprio fascicolo)

5.10. La stipulazione, quindi, del contratto di cessione di azienda all’importo di Euro 120.000,00, così come dichiarato nell’atto di cessione, costituiva, così come ha costituito per le ragioni sopra indicate, chiara e grave violazione della clausola contrattuale cui ha contribuito, con il proprio apporto causale, la ditta Gr. che, a conoscenza dell’esistenza della clausola e della circostanza che la stipulazione a prezzo inferiore al dichiarato avrebbe violato il diritto del prelazionario, ha ciononostante stipulato il contratto divenendo cessionaria dell’azienda.

5.11. Con ciò deve ritenersi pienamente verificata quella volontaria compartecipazione all’inadempimento dell’alienante che fonda la responsabilità aquiliana del contraente, giacché la stipulazione da parte del cessionario della cessione al prezzo di Euro 120.000,00 rendeva palese – sia che si dia valenza al contratto preliminare di compravendita che reca un corrispettivo di Euro 240.000,00 ovvero all’accordo simulatorio che individua il corrispettivo in Euro 440.000,00 con modalità di pagamento rateale – che l’esercizio del diritto di prelazione a favore dell’appellante era stato violato con la sua determinante partecipazione, giacché il cessionario avrebbe avuto ben diritto a pretendere ed avrebbe dovuto pretendere l’indicazione del reale prezzo di cessione e delle sue reali modalità di pagamento nell’atto con cui gli veniva trasferita l’azienda e di accertarsi che la prelazione in favore della La. fosse stata correttamente fatta esercitare.

5.12. Infatti, posta la pacificità del concorso della responsabilità contrattuale con quella extracontrattuale, allorquando il fatto dannoso sia imputabile all’azione o all’omissione di più persone tutte obbligate al risarcimento del danno correlato al loro comportamento; in ipotesi di vendita a terzi di un bene immobile, in violazione dell’obbligo, contrattualmente assunto dal venditore nei confronti del precedente alienante prelazionario, di farne previamente offerta a quest’ultimo, si determina la responsabilità contrattuale del secondo alienante nei confronti del primo (con connessa presunzione di colpa ex art. 1218 cod. civ.), nonché la responsabilità extracontrattuale del successivo acquirente (terzo) rimasto estraneo al precedente rapporto contrattuale. Quest’ultima responsabilità può essere configurata ove trovi fondamento, almeno, nella consapevolezza dell’esistenza della precedente vendita e del diritto di prelazione e, quindi, nella consapevole partecipazione all’inadempimento dell’alienante per inosservanza della prelazione” (Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 99 del 09/01/1997).

5.13. Non si vedono ragioni, nella fattispecie per discostarsi dal suindicato condivisibile principio della Suprema Corte, sicché deve disporsi la condanna solidale degli appellati al pagamento dell’importo liquidato a titolo di penale contrattuale, giacché il computo della stessa coincide con il mancato guadagno della La. per effetto dell’inadempimento, e, quindi, a voce di danno imputabile all’impresa Gr. a titolo di responsabilità extracontrattuale.

5.14. Nessun altro pregiudizio risulta essere stato dimostrato da parte della società appellante, non potendosi considerare il danno “… nei confronti di To. S.p.A. …” discendente dal contratto di convenzionamento tra La. e quest’ultima società, così come computato nella perizia di parte, posta la circostanza della non risarcibilità del danno meramente potenziale che trovi la propria fonte nell’impegno contrattuale e segnatamente nella possibilità per la To. S.p.A. di esercitare i diritti nell’ipotesi di inadempimento al contratto collegato – quello intercorrente tra la La. ed Eu. snc.

5.15. L’art. 21 del contratto con To., infatti, prevede che nell’ipotesi risoluzione per inadempimento del gestore del contratto collegato di fornitura – com’è nel caso di che trattasi – v’è la facoltà della To. di considerare risolto, pure solo parzialmente, anche il contratto intercorrente con la La. con la conseguente applicazione delle penali contrattuali.

5.16. Nessuna prova è stata offerta in ordine all’esercizio da parte della To. S.p.A. della detta facoltà, essendo a tal fine priva di rilevanza la lettera 25/11/2011 di To. prodotta sub n. 9 del fascicolo di primo grado dell’appellante, nè, men che mai, alcuna prova è stata offerta circa l’applicazione di penali contrattuali da parte della società petrolifera ovvero del loro pagamento.

5.17. Deve, quindi, disporsi la condanna solidale delle appellate al pagamento, ciascuna per il rispettivo titolo di responsabilità ed in applicazione del principio di unitarietà del danno, dell’importo liquidato a titolo di penale.

5.18. Su tale somma debbono computarsi i soli interessi al saggio legale a decorrere dalla data di notifica della citazione introduttiva del primo grado del presente giudizio, alla luce della natura, sin dall’origine di valuta, del debito discendente dall’applicazione della penale.

6. Posta l’intervenuta risoluzione del contratto a far data dalla cessione e l’effetto retroattivo della risoluzione stessa, nessuna obbligazione residua poteva far carico alla ditta Gr., se non quella, conseguente alla risoluzione stessa e solidale con la cedente, di restituzione delle insegne e dei beni comodati da parte della La., obbligazione inerente l’azienda transitata ex art. 2558 c.c. in capo alla ditta cessionaria.

6.1. Tale obbligazione non è stato dimostrato essere stata adempiuta da parte delle appellate, giacché la mera dichiarazione dell’avvenuto smontaggio e della messa a disposizione della parte appellante per il ritiro non costituisce adempimento dell’obbligazione di riconsegna, alla luce della natura non liberatoria dell’offerta non formale.

6.2. Non avendo, infatti, osservato le forme dell’offerta reale – nel caso per intimazione, e non avendo coltivato il procedimento delineato dagli artt. 1207 e segg. c.c., l’impresa Gr., al pari della Eu. snc (ora Eu. srl) che non ha finanche neanche offerto la propria prestazione, non è liberata dall’obbligazione di restituzione residuata in esito alla risoluzione del contratto con la La., sicché entrambe le società appellate debbono essere condannate, in via solidale, alla restituzione alla società appellante di quanto comodato in virtù del contratto del 1/6/2010.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, per ciascun grado di giudizio come da dispositivo, esclusi dal computo i compensi per la fase istruttoria del presente grado di cui all’art. 4, V comma, lettera c, del DM 55/2014, non tenutasi.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando:

1) in accoglimento dell’appello proposto da La. srl, dichiara per i motivi di cui in narrativa la risoluzione del contratto intercorso tra la suddetta società e la Eu. snc e, per l’effetto, condanna, con il vincolo solidale tra loro e ciascuno per il rispettivo titolo di responsabilità come specificato in narrativa, la società Eu. Snc (ora Eu. srl), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, e l’Im.Gr. al pagamento in favore della La. S.r.l. della somma di Euro 77.046,75 oltre agli interessi come in motivazione.

2) Condanna, altresì, la società Eu. Snc (ora Eu. srl), in

persona del suo legale rappresentante pro – tempore, e l’Impresa Gr.

Gianfranco, in solido tra loro, alla restituzione alla La. S.r.l. di n. 1 palo per insegne, n. 1 insegna luminosa ERG, n. 1 palo con prezziario, n. 2 calotte ERG per fascione pensilina.

3) Condanna, inoltre, la società Eu. Snc (ora Eu. srl), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, e l’Impresa Gr.Gi., in solido tra loro, alla refusione in favore dell’Avv. Fa.Ra., dichiaratosi antistatario di La. srl, delle spese di lite dei due gradi di giudizio che liquida quanto al primo grado in Euro 13.430,00, quanto al presente grado di giudizio in Euro 9.915,00, oltre ad Euro 2.904,25 per esborsi, al rimborso forfettario ed agli ulteriori accessori di legge.

Così deciso in L’Aquila il 15 ottobre 2019.

Depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2020.

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Avv. Umberto Davide

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