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Per la partecipazione informata dei condomini ad un’assemblea condominiale al fine della conseguente validita’ della delibera adottata (articolo 1139 c.c., e articolo 1105 c.c., comma 3), e’ sufficiente che nell’avviso di convocazione della medesima gli argomenti da trattare siano indicati nell’ordine del giorno nei termini essenziali per esser comprensibili, secondo un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, insindacabile in Cassazione se congruamente motivato. L’accertamento della completezza o meno dell’ordine del giorno di un’assemblea condominiale – nonche’ della pertinenza della deliberazione dell’assemblea al tema in discussione indicato nell’ordine del giorno contenuto nel relativo avviso di convocazione – e’ poi demandato all’apprezzamento del giudice del merito insindacabile in sede di legittimita’ se adeguatamente motivato.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 14 giugno 2018, n. 15587

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8653/2017 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5771/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/02/2018 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

RITENUTO IN FATTO

1 La Corte d’Appello di Roma, con sentenza 30.9.2016 ha respinto il gravame proposto dal condomino (OMISSIS) contro la sentenza di primo grado (n. 10525/10 del locale Tribunale) che a sua volta aveva respinto l’impugnativa, da lui proposta, di una delibera adottata in sua assenza l’8.5.2008 dal Condominio dell’edificio di via (OMISSIS).

Per giungere a tale soluzione, la Corte di merito, per quanto ancora interessa, ha rilevato:

– che l’obbligo di preventiva informazione risultava assicurato dall’avviso di convocazione spedito ai partecipanti;

– che la stipula di un contratto di finanziamento per la sostituzione della caldaia era un’appendice priva di autonomia rispetto all’approvazione dei lavori di sostituzione della caldaia, in quanto contenuta proprio nel preventivo che l’assemblea aveva deciso di scegliere nell’esercizio dei suoi poteri di scelta sui costi da affrontare, anche con previsione di interessi in alternativa ad una immediata ripartizione dei costi;

– che il riparto era frutto di mero conteggio matematico e l’appellante aveva omesso di indicare eventuali errori o profili in relazione ai quali la ripartizione non sarebbe corretta.

2 Contro tale sentenza il (OMISSIS) ricorre per cassazione sulla base di tre motivi a cui resiste con controricorso il Condominio.

3 Il relatore ha proposto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

Il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’articolo 1105 c.c., rimproverando alla Corte d’Appello di non avere considerato che, come dedotto in appello, la delibera era intervenuta su argomenti non compresi nell’avviso di convocazione. Osserva infatti che il contratto pluriennale di finanziamento e quello di manutenzione dell’impianto di riscaldamento non formavano oggetto dell’ordine del giorno indicato nell’avviso (riguardante solo l’approvazione del preventivo per la sostituzione della centrale termica, l’adeguamento del locale, la contabilizzazione e ripartizione).

Il motivo e’ manifestamente infondato.

Per la partecipazione informata dei condomini ad un’assemblea condominiale al fine della conseguente validita’ della delibera adottata (articolo 1139 c.c., e articolo 1105 c.c., comma 3), e’ sufficiente che nell’avviso di convocazione della medesima gli argomenti da trattare siano indicati nell’ordine del giorno nei termini essenziali per esser comprensibili, secondo un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, insindacabile in Cassazione se congruamente motivato (Sez. 2, Sentenza n. 13763 del 22/07/2004 Rv. 574863; Sez. 2, Sentenza n. 21298 del 10/10/2007 non massimata; Sez. 2, Sentenza n. 3634 del 27/03/2000 Rv. 535079 secondo cui l’accertamento della completezza o meno dell’ordine del giorno di un’assemblea condominiale – nonche’ della pertinenza della deliberazione dell’assemblea al tema in discussione indicato nell’ordine del giorno contenuto nel relativo avviso di convocazione – e’ poi demandato all’apprezzamento del giudice del merito insindacabile in sede di legittimita’ se adeguatamente motivato).

La Corte d’Appello nel caso di specie ha ritenuto che l’avviso fosse sufficiente a rendere edotti i condomini degli argomenti poi trattati e la motivazione non e’ piu’ neppure censurabile in cassazione (v. articolo 360 c.p.c., n. 5, nel nuovo testo applicabile ratione temporis).

2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 1135 cc: secondo la tesi del ricorrente la delibera non poteva prevedere il pagamento rateale, cioe’ un’operazione finanziaria pluriennale (priva dell’indicazione delle condizioni di restituzione) implicante anche il pagamento di interessi (di cui non si conosceva neppure il tasso) e, in ipotesi di vendita dell’immobile, anche il sorgere di una obbligazione solidale di pagamento con l’acquirente, ai sensi dell’articolo 63 disp. att. c.c..

Il motivo e’ inammissibile per difetto di interesse (articolo 100 c.p.c.).

Secondo il costante orientamento di questa Corte, l’interesse ad impugnare va apprezzato in relazione all’utilita’ concreta che deriva alla parte dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione stessa, non potendo esaurirsi in un mero interesse astratto ad una piu’ corretta soluzione di una questione giuridica, priva di riflessi pratici sulla decisione adottata (tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 15353 del 25/06/2010 Rv. 613939; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25712 del 04/12/2014 Rv. 633763; Sez. 1, Sentenza n. 8934 del 12/04/2013 Rv. 626025).

Sulla scorta di tale principio il ricorrente aveva l’onere di dimostrare quale concreto pregiudizio gli sarebbe derivato da un pagamento rateale, di cui non riporta neppure l’incidenza in termini di maggiorazione per interessi (elemento certamente verificabile), non bastando i riferimenti a ipotetici obblighi futuri per il condomino alienante.

3 Con il terzo motivo il ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (approvazione di una ripartizione in assenza dell’indicazione del criterio adottato o di un richiamo ad un documento allegato). Rileva che la Corte di merito e’ partita da un falso presupposto perche’ egli in appello non aveva contestato la corretta ripartizione della spesa, ma aveva lamentato la mancata ricezione, unitamente al verbale, del piano di ripartizione, con conseguente impossibilita’ di verifica della correttezza del criterio adottato.

Il motivo e’ manifestamente infondato.

Il fatto che – a dire del ricorrente – sarebbe decisivo, cioe’ l’esistenza o meno di un criterio di riparto e’ stato valutato dalla Corte d’Appello laddove a pag. 4 ha richiamato il “mero conteggio matematico”, mentre la censura non coglie la ratio decidendi, fondata su un difetto di interesse in concreto, posto che – come pure rilevato dalla Corte di merito – non vi e’ stata nessuna indicazione di errori o profili in relazione ai quali la ripartizione non sarebbe corretta, verifica che il (OMISSIS) ben avrebbe potuto in ogni caso effettuare attraverso la consultazione della documentazione condominiale, non avendo mai dedotto il contrario.

Il ricorso va pertanto respinto con addebito di spese alla parte soccombente.

Considerato infine che il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ stato dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto l’articolo 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.