l’assicuratore della responsabilita’ civile non puo’ essere ritenuto inadempiente all’obbligo di pagamento dell’indennizzo per il solo fatto che, ricevuta la relativa richiesta dall’assicurato, abbia omesso di provvedervi. Il suddetto inadempimento puo’ dirsi sussistente soltanto nel caso in cui l’assicuratore abbia rifiutato il pagamento senza attivarsi per accertare, alla stregua dell’ordinaria diligenza professionale di cui all’articolo 1176 c.c., comma 2, la sussistenza di un fatto colposo addebitabile all’assicurato; oppure nel caso in cui gli elementi in suo possesso evidenziavano la sussistenza d’una responsabilita’ dell’assicurato non seriamente contestabile. Il relativo accertamento deve essere compiuto dal giudice di merito con prognosi postuma, cioe’ con riferimento al momento in cui l’assicuratore ha ricevuto la richiesta di indennizzo, e valutando tutte le circostanze del caso concreto, ivi compresa la condotta dell’assicurato, ma senza limitarsi a dare rilievo esclusivo ed assorbente ad una sentenza di condanna non definitiva a carico dell’assicurato, quando l’assicuratore non abbia preso parte al relativo giudizio.

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di assicurazione si cosiglia la lettura dei seguenti articoli:

Il contratto di assicurazione principi generali

L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.

L’assicurazione sulla vita (c.d. Polizza vita)

Corte di Cassazione|Sezione 6 3|Civile|Ordinanza|9 luglio 2020| n. 14481

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12907-2018 proposto da:

(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 639/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata l’08/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSETTI MARCO.

FATTI DI CAUSA

1. Secondo quanto riferito nel ricorso (OMISSIS), di professione avvocato, nel 1998 chiese ed ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti di (OMISSIS), avente ad oggetto il pagamento di compensi professionali.

L’intimato propose opposizione al decreto e, in via riconvenzionale, dedusse che l’avv. (OMISSIS) aveva adempiuto negligentemente il proprio mandato, chiedendone in via riconvenzionale la condanna al risarcimento del danno.

Introdusse poi un autonomo giudizio nei confronti dell’avv. (OMISSIS), avente ad oggetto la medesima causa petendi ma un minore petitum, che venne riunito al primo.

2. Le pretese del cliente vennero accolte all’esito del giudizio di primo grado, e l’avv. (OMISSIS) condannata al risarcimento del danno.

La parte vittoriosa avvio’ l’esecuzione forzata della sentenza di primo grado, procedendo ad un pignoramento presso terzi in danno dell’avv. (OMISSIS).

La sentenza di condanna dell’avv. (OMISSIS) venne tuttavia riformata in appello, e la domanda del cliente rigettata.

Tale statuizione passo’ in cosa giudicata nel 2011.

3. Pendente la suddetta controversia tra avvocato e cliente, nel 2005 (OMISSIS) convenne dinanzi al Tribunale di Modena il proprio assicuratore della responsabilita’ civile professionale, ovvero la societa’ (OMISSIS) s.p.a..

L’attrice dedusse che, essendo stata condannata sia pure con sentenza non definitiva a risarcire il proprio cliente, il proprio assicuratore della responsabilita’ civile avrebbe dovuto tenerla indenne da tale pretesa.

Per contro, il rifiuto dell’assicuratore di versare l’indennizzo nelle mani del terzo danneggiato l’aveva costretta a contrarre un mutuo, per far fronte alle obbligazioni scaturenti dalla suddetta sentenza non definitiva, ed a sostenere ulteriori spese per contrastare la procedura di pignoramento presso terzi iniziata dalla controparte.

In base a tali deduzioni l’attrice domando’ la condanna della convenuta:

a) a tenerla indenne dalle pretese del proprio cliente, per come accolte dalla sentenza pronunciata all’esito del primo grado del separato giudizio sulla responsabilita’ professionale;

b) al risarcimento del danno patito in conseguenza dell’inadempimento dell’assicuratore, e consistito:

b’) nelle spese sostenute per contrastare l’azione esecutiva iniziata dalla controparte in base alla sentenza di primo grado;

b”) negli interessi passivi pagati sul mutuo di cui si e’ detto.

Nel corso del giudizio l’attrice rinuncio’ alla domanda sub a), in seguito alla riforma della sentenza che l’aveva condannata, ed al rigetto della pretesa risarcitoria avanzata dal proprio cliente.

4. Con sentenza 7 agosto 2012 n. 1352 il Tribunale di Modena rigetto’ la domanda.

Il Tribunale ritenne che, poiche’ la sentenza di condanna del professionista al risarcimento del danno nei confronti del cliente era stata riformata in appello, il rischio coperto dall’assicurazione (la responsabilita’ civile dell’avvocato) non si era mai avverato, sicche’ nessun inadempimento colposo poteva essere ascritto all’assicuratore.

5. La sentenza di primo grado venne appellata da (OMISSIS). La Corte d’appello di Bologna, con sentenza 8 marzo 2018 n. 639 accolse il gravame, e condanno’ la (OMISSIS) al pagamento in favore di (OMISSIS) della somma di Euro 29.307,33, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.

Tale importo venne determinata dalla Corte d’appello sommando due addendi:

a) la somma di Euro 19.722,33, pari ai “costi della procedura esecutiva subita dall’avvocato (OMISSIS) a motivo dell’inadempimento dell’assicuratore”;

b) la somma di Euro 9.585, “a titolo di interessi sul prestito bancario corrisposti sino al momento della restituzione al mutuante della somma richiesta per eseguire la sentenza di condanna di primo grado”.

Ritenne la Corte d’appello che:

-) l’assicuratore della responsabilita’ civile ha l’obbligo di tenere indenne l’assicurato delle conseguenze pregiudizievoli di un fatto da lui commesso, e tale obbligo “sorge nel momento in cui l’assicurato richiede all’assicuratore il pagamento dell’indennizzo”;

-) nel caso di specie, l’assicuratore doveva ritenersi inadempiente perche’ era rimasto inerte alla richiesta della assicurata di versare l’indennizzo direttamente nelle mani del terzo danneggiato, ai sensi dell’articolo 1917 c.c., comma 2;

-) era irrilevante la circostanza che l’assicurata fosse stata condannata al risarcimento del danno nei confronti del terzo con una sentenza ancora impugnabile, giacche’ il passaggio in giudicato della sentenza di condanna nei confronti dell’assicurato non e’ il presupposto per l’insorgenza della responsabilita’ dell’assicuratore per inadempimento.

5. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione dalla

(OMISSIS) con ricorso fondato su tre motivi.

Ha resistito (OMISSIS) con controricorso illustrato da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli articoli 1176, 1917 e 2697 c.c., nonche’ dell’articolo 282 c.p.c..

Nella illustrazione del motivo la societa’ ricorrente deduce che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto sussistere l’inadempimento dell’assicuratore agli obblighi scaturenti dal contratto; che, infatti, l’assicuratore della responsabilita’ civile puo’ dirsi inadempiente solo quando rifiuti il pagamento dell’indennizzo dinanzi ad una ipotesi di evidente responsabilita’ dell’assicurato; che, nel caso di specie, non solo la responsabilita’ dell’assicurata non era affatto evidente, ma, al contrario, emergeva evidente la sua assenza di colpa; che, del resto, era stata la stessa assicurata (OMISSIS), nell’inviare all’assicuratore la denuncia di sinistro, a dichiarare che la pretesa del proprio cliente era “assolutamente priva del benche’ minimo fondamento”.

1.1. Il motivo e’ fondato.

La Corte d’appello ha ritenuto sussistente l’inadempimento dell’assicuratore sulla base di due affermazioni in diritto:

a) l’obbligo dell’assicuratore della responsabilita’ civile di tenere indenne l’assicurato “sorge nel momento in cui l’assicurato richiede l’assicuratore il pagamento dell’indennizzo” (cosi’ la sentenza impugnata, pagina 7, secondo capoverso);

b) nel caso di specie la responsabilita’ dell’assicuratore andava percio’ affermata “alla luce delle numerose intimazioni inoltrate dall’avvocato (OMISSIS) al proprio assicuratore dopo la sentenza di condanna di primo grado” (ibidem, ultimo capoverso).

1.2. Queste affermazioni non possono essere condivise.

Quanto alla prima, bastera’ osservare che l’obbligo indennitario di cui agli articoli 1892-1917 c.c. scaturisce dall’avverarsi del rischio descritto nel contratto, e non dalla richiesta dell’assicurato.

Quanto alla seconda questa Corte con recente decisione, cui va data in questa sede continuita’, riesaminando funditus il problema della mora dell’assicuratore della responsabilita’ civile, ha stabilito che:

a) nell’assicurazione della responsabilita’ civile l’obbligo dell’assicuratore di indennizzare l’assicurato sorge nel momento in cui quest’ultimo causi un danno a terzi;

b) l’insorgenza dell’obbligo non comporta ipso iure l’insorgenza della mora;

c) l’assicuratore puo’ essere ritenuto in mora nel pagamento dell’indennizzo solo dopo che sia decorso il tempo ragionevolmente occorrente, ad un diligente assicuratore, per accertare la sussistenza della responsabilita’ dell’assicurato e per liquidare il danno, e sempre che vi sia stata una efficace costituzione in mora da parte dell’assicurato stesso (Sez. 3 -, Sentenza n. 28811 del 08/11/2019, Rv. 655963 – 04).

1.3. Ne consegue che la Corte d’appello, per poter ritenere sussistente l’inadempimento contrattuale da parte della (OMISSIS), non avrebbe potuto limitarsi a rilevare l’esistenza di una richiesta di indennizzo rivoltale dall’assicurata e rimasta inevasa.

Avrebbe dovuto, per contro, stabilire se l’assicurata aveva effettivamente causato un danno a terzi con una condotta colposa; e se alla luce degli atti disponibili per l’assicuratore al momento in cui ricevette la richiesta di pagamento dell’indennizzo (ivi compresa la stessa denuncia di sinistro formulata dall’assicurata), potesse ritenersi o meno negligente, ai sensi dell’articolo 1176 c.c., comma 2, la scelta dell’assicuratore di rifiutare il pagamento dell’indennizzo.

1.4. Deve ancora aggiungersi che la circostanza che l’assicurato sia stato condannato, con sentenza non passata in giudicato, al risarcimento del danno in favore di un terzo, puo’ costituire un serio indizio della sussistenza d’una responsabilita’ civile dell’assicurato, ma non fa sorgere ipso iure l’obbligo indennitario in capo all’assicuratore, ove quest’ultimo non abbia partecipato al relativo giudizio.

La sentenza pronunciata tra l’assicurato il terzo danneggiato, infatti, costituisce rispetto all’assicuratore una res inter alios acta, e non ha l’efficacia del giudicato: ne’ diretta, ne’ riflessa (Sez. 3 -, Sentenza n. 18325 del 09/07/2019, Rv. 654774 – 01).

Il giudizio sulla esistenza d’un inadempimento colpevole dell’assicuratore dovra’ dunque certamente tenere conto del fatto che, al momento della richiesta di pagamento dell’indennizzo da parte dell’assicurato, quest’ultimo era gia’ stato condannato al risarcimento, sia pure con una pronuncia non ancora definitiva; quel giudizio, pero’, non potra’ prescindere dalla considerazione dei contenuti di quella sentenza, della sua condivisibilita’, e della condotta dell’assicurato, nel caso in cui questi abbia sempre negato, nel rapporto con l’assicuratore, di avere tenuto una condotta colposa e fonte di responsabilita’.

Tale giudizio, nella sentenza impugnata, e’ mancato.

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, la quale nel riesaminare l’appello applichera’ il seguente principio di diritto:

“l’assicuratore della responsabilita’ civile non puo’ essere ritenuto inadempiente all’obbligo di pagamento dell’indennizzo per il solo fatto che, ricevuta la relativa richiesta dall’assicurato, abbia omesso di provvedervi. Il suddetto inadempimento puo’ dirsi sussistente soltanto nel caso in cui l’assicuratore abbia rifiutato il pagamento senza attivarsi per accertare, alla stregua dell’ordinaria diligenza professionale di cui all’articolo 1176 c.c., comma 2, la sussistenza di un fatto colposo addebitabile all’assicurato; oppure nel caso in cui gli elementi in suo possesso evidenziavano la sussistenza d’una responsabilita’ dell’assicurato non seriamente contestabile.

Il relativo accertamento deve essere compiuto dal giudice di merito con prognosi postuma, cioe’ con riferimento al momento in cui l’assicuratore ha ricevuto la richiesta di indennizzo, e valutando tutte le circostanze del caso concreto, ivi compresa la condotta dell’assicurato, ma senza limitarsi a dare rilievo esclusivo ed assorbente ad una sentenza di condanna non definitiva a carico dell’assicurato, quando l’assicuratore non abbia preso parte al relativo giudizio”.

2. Col secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’articolo 40 c.p.. Deduce che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto sussistente un valido nesso di causa tra l’inadempimento ascrittole, e il danno lamentato da (OMISSIS).

Espone che le spese da sostenute dall’assicurata per contrastare la pretesa esecutiva dei propri clienti dovevano essere addossate a questi ultimi, i quali avevano accettato il rischio di mettere in esecuzione una sentenza non ancora passata in giudicato; e che in ogni caso il danno non era risarcibile ai sensi dell’articolo 1227 c.c., poiche’ l’assicurata avrebbe dovuto pretendere la restituzione di quanto pagato dai suoi clienti, e non dal suo assicuratore.

2.1. Il motivo e’ fondato.

La Corte d’appello ha accordato a (OMISSIS), a titolo di risarcimento del danno causato dall’inadempimento colpevole dell’assicuratore, la somma di Euro 19.722,33, “derivante dai costi della procedura esecutiva subita dall’avvocato (OMISSIS) “. La sentenza impugnata non chiarisce se con la suddetta espressione abbia inteso designare gli importi versati da (OMISSIS) ai creditori procedenti (spese di soccombenza), oppure le spese sostenute da (OMISSIS) in proprio per contrastare la loro iniziativa (spese di resistenza).

Tuttavia nell’uno, come nell’altro caso, nell’accogliere la relativa domanda la Corte d’appello ha violato le regole sulla causalita’ materiale.

2.1. Se con l’espressione “costi della procedura esecutiva subita” la Corte d’appello avesse inteso designare le spese sostenute dai creditori procedenti, ed a loro pagate dalla debitrice esecutata, tale valutazione violerebbe l’articolo 40 c.p..

Infatti la scelta di mettere in esecuzione un provvedimento giudiziario non ancora passato in giudicato costituisce un atto umano cosciente e volontario.

L’atto umano cosciente e volontario di un terzo e’ di per se’ idoneo ad interrompere il nesso causale tra inadempimento e danno.

Ed infatti, poiche’ e’ facolta’ del creditore mettere o non mettere in esecuzione la sentenza non definitiva a lui favorevole, quella esecuzione e le conseguenti spese non costituirono un effetto “necessitato” rispetto all’inadempimento dell’assicuratore. Sicche’, mancando la necessita’ della conseguenza, mancava la riferibilita’ di questa all’inadempimento.

2.2. Se con l’espressione “costi della procedura esecutiva subita” la Corte d’appello avesse inteso designare le spese sostenute da (OMISSIS) per contrastare la pretesa esecutiva dei creditori procedenti, tale valutazione violerebbe l’articolo 1227 c.c..

Ed infatti la Corte d’appello avrebbe dovuto accertare (ed indicare in motivazione) innanzitutto su quali argomenti l’opponente avesse fondato la propria eventuale opposizione all’esecuzione, e se quegli argomenti avessero una qualche probabilita’ di essere accolti. Avrebbe dovuto, in definitiva, valutare se il contrasto alla pretesa esecutiva fosse stato oculato od avventato.

3. Col terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione del principio di non contestazione.

Deduce che gli importi pretesi dall’attrice a titolo di risarcimento del danno, ed accordati dalla Corte d’appello, sono stati da quest’ultima ritenuti “non contestati” dalla societa’ odierna ricorrente.

Espone tuttavia l’ (OMISSIS) che il quantum debeatur preteso dall’attrice era stato contestato con la memoria di replica depositata ai sensi dell’articolo 184 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis.

3.1. Il motivo e’ fondato, dal momento che, nel depositare la seconda memoria di cui all’articolo 184 c.p.c. nel giudizio di primo grado, la societa’ (OMISSIS) aveva effettivamente dichiarato di “contestare espressamente” i documenti prodotti dalla parte attrice con la prima memoria di cui all’articolo 184 c.p.c., ovvero i documenti dimostrativi dell’ammontare del danno.

4. Le spese del presente giudizio di legittimita’ saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.