la surrogazione legale ex art. 1916 c.c. dell’assicuratore il quale abbia pagato l’indennizzo opera una particolare forma di successione a titolo particolare nel credito dell’assicurato verso il terzo responsabile. Ne consegue che le somme riconosciute e liquidate a favore dell’assicuratore, al pari di quelle spettanti all’assistito danneggiato, un debito di valore, come tale suscettibile di rivalutazione monetari.

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di assicurazione si cosiglia la lettura dei seguenti articoli:

Il contratto di assicurazione principi generali

L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.

L’assicurazione sulla vita (c.d. Polizza vita)

Tribunale Milano, Sezione 7 civile Sentenza 22 marzo 2019, n. 2850

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SETTIMA CIVILE

In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico SALMERI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:

(…), (…) (P. IVA (…)) con gli avv.ti Ma.Tu., Lu.Te. e Fa.Ar.

-attrice-

CONTRO

(…) s.p.a. (P.IVA (…)), con gli avv.ti Ma.Ca. e An.Me.

-convenuta-

(…) s.p.a. quale assicuratore in base alla P.(…) (P. IVA (…)), con l’avv. An.Fo.

(…) s.p.a. quale assicuratore della Polizza per la responsabilità civile verso terzi (P. IVA (…)), con l’avv. An.Fo.

-terza chiamata-

CONCISE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Sui fatti di causa.

(…) stipulava un contratto di deposito con (…) s.p.a. (ora (…) s.p.a., di seguito (…)).

La società (…) (di seguito (…)) assicurava le merci di proprietà di (…) s.p.a. contro i rischi di perdita e danno.

Nel novembre 2014, un lotto di 1026 pezzi di prodotti farmaceutici (marca VIMPAT 200 mg 56 pills) di proprietà di (…) -mentre si trovava depositato presso un magazzino di (…)-veniva danneggiato completamente ed in modo irreversibile a causa sia di infiltrazioni d’acqua provenienti dal soffitto sia a causa dello sversamento di prodotti appartenente ad altra società.

Nel 2015, pertanto, (…) indennizzava (…) per tale perdita, per un valore di Euro 75.924,00.

(…) ha citato in giudizio (…) per il risarcimento di tutti i danni subiti.

Costituitasi in giudizio, (…) rileva, preliminarmente, che il contratto stipulato tra (…) e (…) prevedeva che l’assicurazione delle merci depositate presso i propri magazzini fosse a carico della proprietaria (…): pertanto, (…) avrebbe mantenuto la responsabilità relativamente alla merce custodita da (…) ed assumendosi, dunque, il rischio del perimento (cfr. p. 2 comparsa di costituzione di (…)).

In secondo luogo, la convenuta ritiene che l’evento piovoso che aveva determinato le infiltrazioni sarebbe definibile come eccezionale e, pertanto, rappresenterebbe un caso di forza maggiore, con conseguente non imputabilità dell’inadempimento a carico della convenuta.

In terzo luogo, la convenuta contesta integralmente la quantificazione del danno operata da (…).

Infine, (…) ha chiesto la chiamata in causa di (…) s.p.a., con la quale sono state stipulate due polizze: una polizza per l’assicurazione (…) e una polizza di assicurazione responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro.

(…) s.p.a. si è costituita -con due distinte comparse- sia quale assicuratore in base alla (…) sia quale assicuratore in base alla polizza per la responsabilità civile verso terzi.

Nella comparsa di costituzione relativa alla (…), (…) ha eccepito, innanzitutto, il difetto di operatività della polizza, in virtù dell’art. 17 della predetta polizza. Inoltre, la terza chiamata ha contestato integralmente la fondatezza della domanda di parte attrice, richiamando sul punto le argomentazioni già avanzate dalla convenuta.

Invece, nella comparsa di costituzione relativa alla polizza per la responsabilità civile verso terzi, (…) ha contestato integralmente la fondatezza della domanda di parte attrice, richiamando sul punto le argomentazioni già avanzate dalla convenuta.

Di talché, concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.

2. Sulla responsabilità per il perimento delle merci.

Parte convenuta, richiamando l’art. 9 del contratto stipulato tra (…) e (…) (allegato 3 parte attrice), ritiene che la responsabilità per il perimento della merce ricada, in ogni caso, sulla proprietaria del bene.

L’art. 9 recita testualmente: “9.1. (…) shall be responsible for insuring the buildings ad other (…) property used to provide the Services under the present Agreement. 9.2. During the term of this Agreement (…) shall secure and mantain a comprehensive general liability insurance all risk, during (i) the transport of the Products and Samples from other (…) Affiliates or its designed suppliers to (…), (ii) between (…) premises and (iii) from (…) premises to Customers. The insurance policy covers also Products and Samples during the storage for damages caused by Force and Majeure”.

La clausola contrattuale prevista al punto 9 deve essere interpretata come segue:

– (…) ha la responsabilità di assicurare gli immobili nei quali sono depositati e custoditi i prodotti di (…);

– (…) ha l’onere di sottoscrivere una polizza assicurativa per i danni ai prodotti durante le fasi di trasporto dei beni:

1. da (…) (o affiliati/fornitori) a (…);

2. tra diversi depositi di proprietà di (…);

3. dai depositi di (…) ai clienti

– (…) ha, inoltre, l’onere di sottoscrivere una polizza assicurativa per i danni alle merci durante il deposito, ma solo laddove l’evento dannoso derivi da forza maggiore (“The insurance policy covers also Products and Samples during the storage for damages caused by Force and Majeure”).

L’interpretazione della clausola contrattuale offerta dalla parte convenuta -secondo la quale il rischio del perimento sarebbe a carico, sempre, del proprietario- non è condivisibile, sia alla luce del dato letterario della clausola in esame sia della successiva clausola 10.4, secondo la quale: “(…) will be solely responsible for assuring that the Products and Samples supplied pursuant to the agreement are stored maintained trasported and delivered in a manner appropriate for each Product consistent with the Quality Agreement, Product specifications and (…)’s instructions. (…) shall fulfil all applicable requirements of Italian authorities”.

Analoga disposizione si rinviene alla clausola 3.3, che, inoltre, prevede testualmente che per qualsiasi alterazione del prodotto, tale da modificarne le sue qualità specifiche, che derivi da omissioni di (…) (o dei suoi agenti, impiegati, dipendenti o ausiliari) è responsabile la società depositaria. Ancora, la clausola 3.10 prevede: “(…) shall at its own cost maintain adeguate storage, delibery and other capacity and competent personnel in order to fulfil its obligations under this Agreement”.

Sulla scorta di quanto sopra, (…) (già (…)) è responsabile di tutti i danni che si verifichino al prodotto durante la fase di deposito, a meno che questi non si siano verificati a causa di forza maggiore.

Nel caso di specie tuttavia non può ravvisarsi una ipotesi di forza maggiore.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha infatti affermato che “l’eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito o forza maggiore, idonei ad escludere la responsabilità per il danno verificatosi, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l’evento” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 18877 del 24/09/2015); secondo i principi generali in tema di onere della prova, grava sulla parte che invoca la sussistenza della forza maggiore allegare gli elementi di prova circa l’eccezionalità dell’evento dannoso.

Nel caso di specie, parte convenuta nulla ha allegato:

a. in merito all’eccezionalità ed imprevedibilità degli eventi atmosferici (la mera allegazione del comunicato della Regione Lombardia, su una eventuale e possibile dichiarazione dello stato di emergenza non può essere ritenuta in alcun modo sufficiente, in assenza di altri elementi probatori; in argomento, si veda Cass. Civ. Sez. 3 Ordinanza n. 2482 del 01/02/2018);

b. relativamente al fatto che le infiltrazioni siano derivate proprio da quel fenomeno piovoso della notte del 13 novembre 2014;

c. relativamente alla circostanza di aver posto in essere tutte le condotte idonee a fronteggiare eventi dannosi, quali quelli che si sono verificati.

Pertanto, nel caso di specie non può ritenersi che le precipitazioni piovose -seppure abbondanti-siano state tali da integrare una ipotesi di forza maggiore.

In particolare, le modalità concrete mediante le quali si è verificato il danno ai farmaci custoditi da (…) sono incompatibili con un evento eccezionale ed imprevedibile.

La stessa direzione di (…) (all. 4 di parte attrice), infatti, ha dichiarato che:

– i danni al prodotto sono derivati da molteplici infiltrazioni di acqua evidentemente protrattesi nel tempo;

– le infiltrazioni di acqua piovana si sono susseguite nel corso del mese;

– il prodotto farmaceutico è stato ripetutamente bagnato ed asciugato;

– le merci danneggiate sono state rinvenute solo in data 18 novembre 2014, a distanza di ben cinque giorni dall’evento piovasco che ha interessato la zona di Caleppio di Settala;

– ulteriori danni si sono verificati a causa dello sversamento di sciroppo a seguito di una errata movimentazione delle merci da parte dei dipendenti di (…).

La perduranza delle infiltrazioni nel tempo -che hanno determinato un’alternanza di allagamenti ed asciugature delle merci depositate- non è compatibile con un evento di forza maggiore che -per sua natura- deve essere eccezionale ed imprevedibile, tale da superare qualsiasi accorgimento da parte del soggetto.

Il danno al prodotto, infatti, non si è verificato per un improvviso allagamento determinato dalla forza inarrestabile dell’acqua piovana, bensì da un lento e perdurante gocciolamento dal soffitto, protrattosi per più e più giorni.

Concludendo, per escludersi il nesso di causalità -e, dunque, per invocare la forza maggiore-occorre che il fatto abbia i caratteri di causa eccezionale atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l’evento, mentre nel caso in esame le abbondanti precipitazioni avrebbero potuto determinare, tutt’al più, la bagnatura del soffitto, ma non il perimento della merce (evento verificatosi a distanza di più giorni), che è stato determinato dalle condotte per lo più omissive da parte della convenuta (quali mancata verifica dello stato dei luoghi e della merce, mancata movimentazione della merce esposta alle infiltrazioni, mancata copertura dei prodotti con materiali idonei a prevenirne il danneggiamento, mancata adozione delle cautele necessarie nello spostamento di altri prodotti, etc.).

Escluso, dunque, che ricorra l’ipotesi di forza maggiore, deve affermarsi la responsabilità della (…), quale depositaria, per il danno subito alle merci di (…).

Infatti, secondo quanto affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, “sia nel caso in cui l’obbligo di custodia è prestazione accessoria e funzionalmente voluta dalla legge per l’esecuzione della prestazione principale – art. 1177 c.c., – sia quando esso è l’effetto tipico del relativo contratto – art. 1766 c.c. – la diligenza richiesta all’affidatario è comunque quella del buon padre di famiglia (Cass. 10 dicembre 1996, n. 10986).

Sennonché detta diligenza del buon padre di famiglia da parte del comodatario comporta non solo che egli eviti azioni od omissioni personali che possano disperdere o deteriorare la cosa, ma anche, in esplicazione del c.d. dovere di protezione, che egli predisponga quanto necessario per prevenire gli accadimenti esterni, che possano determinarne la perdita, il perimento, o il deterioramento della cosa in custodia (cfr. Cass. 17.5.1969, n. 1702).

Poiché detta prestazione grava sul depositario, grava sullo stesso, secondo i principi che regolano la ripartizione dell’onere della prova in tema di inadempimento contrattuale (Cass. S.U. n. 13533/01 cit.), fornire la prova della non imputabilità della perdita, per essere stato l’accadimento esterno, con le modalità con cui si è verificato, imprevedibile” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, sentenza n. 10484 del 01/06/2004, in motivazione, punto 6.1, pag. 18).

3. Sulla quantificazione del danno.

Parte attrice chiede il pagamento della somma complessiva pari ad Euro 75.924,00, a titolo di risarcimento del danno per la perdita di 1026 scatole di prodotti farmaceutici marca “VIMPAT 200 mg 56 pills” (lotto n. 9063702 cod. CIAO1316).

Parte convenuta contesta integralmente la quantificazione del danno.

Le censure di parte convenuta non meritano accoglimento.

Le allegazioni probatorie prodotte da parte attrice dimostrano documentalmente:

– che sono state irrimediabilmente danneggiate n. 1026 scatole di prodotti farmaceutici (cfr. verbale anomalie di (…), all. 4 parte attrice);

– che il valore di ciascuna scatola era pari ad Euro 74,00 (cfr. documento di (…) del 22 ottobre 2014 -antecedente all’evento dannoso- all. 5 e 8 parte attrice);

– che (…) ha pagato, con bonifico bancario, l’indennizzo assicurativo a (…) (cfr. all. 10 di parte attrice).

A ciò si aggiunga che proprio il contratto tra (…) e (…) prevede all’art. 3.5 che, in caso di danneggiamento delle merci durante il deposito presso le strutture di (…), il risarcimento sarebbe avvenuto al costo di acquisto dei beni da parte di (…) (cfr. allegato 3 di parte attrice, clausola 3.5).

Rilevato, pertanto, che il costo di ciascuna confezione del medicinale è pari a Euro 74,00 e che sono state danneggiate n. 1026 scatole del farmaco, il danno subito non può che essere pari ad Euro 74,00×1026 = Euro 75.924,00.

4. Sulla operatività della polizza per la Responsabilità Civile verso i terzi.

La convenuta ha chiesto la chiamata in causa di (…), quale assicuratore in base alla polizza per la responsabilità civile verso terzi (all. 3 parte convenuta).

(…) ha eccepito, nella comparsa conclusionale, l’inoperatività della polizza nel caso di specie, in quanto si tratterebbe di una ipotesi di inadempimento contrattuale, la quale non rientrerebbe nell’ambito applicativo della polizza per la responsabilità civile verso terzi, che riguarderebbe solo le ipotesi di illecito extracontrattuale.

Inoltre, secondo la ricostruzione operata dalla terza chiamata, l’art. 3 lett. f) della predetta polizza RC escluderebbe dall’ambito di operatività della polizza “i danni a cose che l’assicurato detenga a qualsiasi titolo”.

Parte convenuta rileva la tardività della eccezione formulata da (…).

Sul punto giova richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale: “in tema di assicurazione della responsabilità civile, l’eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un’eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l’estraneità dell’evento ai rischi contemplati nel contratto”, tanto che è addirittura deducibile per la prima volta in appello (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 15228 del 03/07/2014).

Deve, inoltre, ritenersi che l’evento dannoso oggetto del presente giudizio non rientra nell’ambito di operatività della polizza, per le ragioni che seguono:

a) il danno deriva da un inadempimento contrattuale di (…);

b) la polizza è denominata: “Assicurazione dei rischi di Responsabilità civile”; il termine responsabilità civile viene comunemente ricondotta alla responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.;

c) l’art. 1 della sezione 1 della polizza di Responsabilità civile verso terzi prevede che: “l’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e/o materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un sinistro verificatosi durante il periodo di efficacia dell’assicurazione in relazione all’esercizio dell’attività assicurata”; la clausola in esame specifica l’ambito di operatività della polizza, che copre i danni a soggetti terzi derivanti da un sinistro. Il termine sinistro non può essere interpretato nel senso di consentire l’operatività della polizza anche con riferimento ai danni derivanti da un inadempimento contrattuale imputabile all’assicurato nei confronti della controparte contrattuale.

d) Nessuna clausola della polizza in esame specifica che l’ambito di operatività di questa si estenda, non solo alle ipotesi di responsabilità aquiliana verso terzi dell’assicurato, ma anche alla responsabilità dell’assicurato nei confronti di altre controparte contrattuali, per inadempimento ex art. 1218 c.c..

e) L’art. 3 lett. f) della polizza esclude espressamente dall’ambito di operatività della polizza “i danni a cose che l’assicurato detenga a qualsiasi titolo”.

f) L’art. 14 prevede che: “a parziale deroga dell’art. 3 lett. d), la garanzia comprende il risarcimento dei danni materiali e diretti a beni mobili di terzi in consegna e/o custodia all’Assicurato o dallo stesso a qualsiasi titolo detenuti”, introducendo, dunque, una deroga non alla lett. f) dell’art. 3, bensì alla lett. d). Il citato art. 3 lett. d) prevede una ipotesi ben diversa da quella disciplinata dalla successiva lett. f); in particolare, tale clausola prevede l’inoperatività della polizza per i danni “di cui l’assicurato deve rispondere per cose portate nei suoi locali, depositate, consegnate o non consegnate”.

In altri termini:

– la polizza in esame non comprende i danni cagionati da cose depositate nei locali dell’assicuratore (art. 3 lett. d), ad eccezione dell’ipotesi in cui i beni depositati nei locali dell’assicurazione cagionino danni ad altri beni mobili di terzi (art. 14);

– la polizza non comprende, invece, i danni cagionati su cose detenute, a qualsiasi titolo dall’assicurato.

5. Sulla operatività della (…).

La convenuta ha chiesto la chiamata in causa di (…), quale assicuratore in base alla polizza per (…) (all. 2 parte convenuta).

(…) ha eccepito, nella comparsa di costituzione, l’inoperatività della polizza nel caso di specie, in quanto l’art. 17 prevede: “Si precisa che parte delle merci sono già assicurate dai rispettivi proprietari e sono garantite dal presente contrasto esclusivamente per la rivalsa esperita dagli assicuratori terzi solo in caso di dolo di terzi e dei dipendenti della contraente e/o di colpa grave della contraente e dei suoi dipendenti”.

Parte convenuta ha contestato l’interpretazione fornita da (…) e ha, inoltre, evidenziato che laddove fosse confermata l’interpretazione restrittiva dell’art. 17, si tratterebbe di una clausola vessatoria, nulla ai sensi dell’art. 1341 c.c.

La clausola di cui all’art. 17 deve essere così interpretata: nel caso di merci già assicurate dai rispettivi proprietari, la polizza All risk property è operativa solo nel caso di rivalsa da parte degli assicuratori terzi, nelle sole ipotesi in cui i danni siano cagionati con dolo o colpa grave.

Tale interpretazione è conforme alla ratio dell’art. 17: la copertura assicurativa per merci già assicurate dai rispettivi proprietari opera solo nel caso di dolo o colpa grave dell’assicurato, proprio perché – generalmente- le polizze danni stipulate dai rispettivi proprietari non ricomprendono tale specifica ipotesi. Lo scopo della clausola, dunque, è fornire una copertura assicurativa completa e complementare.

È, poi, opportuno evidenziare che la predetta clausola non può essere considerata vessatoria ai sensi dell’art. 1341 c. 2 c.c. e, pertanto, non necessitava della doppia sottoscrizione, come previsto dalla disposizione codicistica. Giova, sul punto, richiamare la distinzione tra clausole limitative della responsabilità (che rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 1341 c. 2 c.c.) e clausole limitative dell’oggetto del contratto.

La clausola in esame non può considerarsi limitativa della responsabilità, in quanto non limita le conseguenze della colpa o dell’inadempimento dell’assicuratore, bensì è limitativa dell’oggetto, in quanto specifica il rischio garantito, stabilendo i limiti entro i quali l’assicuratore è tenuto a rivalere l’assicurato.

Definita la natura e la portata applicativa dell’art. 17 della (…), atteso che le merci danneggiate erano già state assicurate dal proprietario (…), è necessario valutare se la condotta di (…) integri gli estremi del dolo o della colpa grave.

Appare evidente che il caso di specie non configura in alcun modo una ipotesi di dolo, da parte di (…), mancando qualsiasi elemento costitutivo della fattispecie dolosa.

È necessario, invece, soffermarsi sulla ipotesi di colpa grave.

La colpa grave è ravvisabile nel comportamento di colui che agisce con straordinaria ed inescusabile imprudenza e che omette di osservare non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, ma anche quel grado minimo ed elementare di diligenza che tutti osservano.

Nel caso di specie è indubbio che sia ravvisabile una colpa grave in capo alla convenuta (…), in quanto:

– seppur in presenza di fenomeni piovosi intesi, la convenuta ha omesso qualsiasi tempestivo intervento per verificare lo stato dei luoghi e della merce dalla stessa custodita;

– è intervenuta solo a distanza di diversi giorni da quando si sono verificate le piogge;

– ha omesso l’adozione delle più basilari condotte precauzionali, quali spostamento della merce dal luogo di infiltrazione, copertura della stessa con mezzi idonei a prevenirne il perimento;

– ha aggravato le condizioni della merce, spostando maldestramente e senza alcuna precauzione scatole di sciroppo che si sono sversate sui farmaci di (…).

Infatti, richiamando quanto già illustrato sub par. n. 2, il perimento dei beni è avvenuto a seguito di continui bagnamenti del prodotto, determinati da una lunga esposizione a fenomeni infiltrativi di acqua dal soffitto.

Appare, dunque, agevole rilevare che laddove la convenuta fosse intervenuta tempestivamente e nel rispetto di elementari regole di diligenza (interventi che, tra l’altro, non avrebbero comportato alcuna spesa significativa a carico di (…)), l’evento dannoso non si sarebbe verificato o, comunque, avrebbe avuto una portata lesiva decisamente minore.

Deve, dunque, affermarsi la sussistenza in capo a (…) della colpa grave per avere omesso di osservare quel grado minimo ed elementare di diligenza che secondo l’id quod plerumque accidit tutti osservano.

Ne deriva l’operatività della P.(…) e, conseguentemente, deve accogliersi la domanda di manleva nei confronti di (…), quale assicuratore nella (…), tenuto conto della franchigia di Euro 50.000,00 prevista dalla polizza.

6. Conclusioni.

La domanda di parte attrice merita totale accoglimento.

Sulla scorta di quanto precedentemente esposto, deve riconoscersi a favore di parte attrice un risarcimento del danno di Euro 75.924,00. La responsabilità dei danni subiti da parte attrice ricade esclusivamente sulla società convenuta. Ne consegue la condanna di parte convenuta a corrispondere in favore di parte attrice la somma di Euro 75.924,00.

A tale somma vanno aggiunti interessi legali e rivalutazione monetaria.

Infatti, come riconosciuto dalla Corte di Cassazione, la surrogazione legale ex art. 1916 c.c. dell’assicuratore il quale abbia pagato l’indennizzo “opera una particolare forma di successione a titolo particolare nel credito dell’assicurato verso il terzo responsabile. Ne consegue che le somme riconosciute e liquidate a favore dell’assicuratore, al pari di quelle spettanti all’assistito danneggiato, un debito di valore, come tale suscettibile di rivalutazione monetaria” (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 4277 del 20/04/1991).

La somma odierna ha dunque natura di debito di valore.

Vanno così riconosciuti la rivalutazione monetaria oltre agli interessi legali.

Sulla somma sopra indicata -espressa in moneta attuale- sono dovuti gli interessi legali e rivalutazione monetaria per la ritardata corresponsione dell’equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell’evento di danno; peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell’interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma devono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale sino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi, a decorrere dalla data della domanda, non avendo parte attrice indicato un diverso dies a quo, al saldo effettivo.

Sulla scorta di quanto precedente esposto, inoltre, ne consegue la condanna di (…), in qualità di assicuratore della P.(…), a manlevare (…), detratta la franchigia contenuta nella polizza, e con esclusione -secondo quanto previsto dall’art. 17 della polizza- delle spese legali sostenute dalla convenuta.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 2014 e del valore della controversia (Euro 75.924,00).

Tenuto conto del thema decidendum delle domande di manleva, limitate alla sola operatività delle polizze, possono trovare applicazione i valori minimi dello scaglione di riferimento quanto alle spese di lite da liquidarsi per i rapporti processuali intercorsi tra (…) e (…), quale assicuratore della polizza per la responsabilità civile verso terzi e quale assicuratore della (…).

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:

1) accoglie la domanda di parte attrice;

2) condanna parte convenuta a corrispondere in favore di parte attrice la somma Euro 75.924,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo i criteri di conteggio meglio indicati in motivazione, a far data dalla proposizione della domanda al saldo effettivo;

3) accoglie la domanda di manleva di parte convenuta nei confronti di (…) quale assicuratore in base alla (…);

4) condanna (…) quale assicuratore in base alla (…) a manlevare parte convenuta dalla somma di cui al punto 2), detratta la franchigia di Euro 50.000,00;

5) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano in Euro 786,00 per spese esenti ed Euro 11.810,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;

6) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di (…) quale assicuratore in base alla polizza per la responsabilità civile, che si liquidano in Euro 7.795,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;

7) condanna (…) quale assicuratore in base alla P.(…) alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, che si liquidano in Euro 759,00 per spese esenti ed Euro 7.795,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.

Così deciso in Milano il 21 marzo 2019.

Depositata in Cancelleria il 22 marzo 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.