Qualora nel contratto di assicurazione sia inserita una clausola di delimitazione del rischio, che esclude espressamente determinati rischi che pure astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale (assicurazione in caso di incendio), se la circostanza che l’evento dannoso rientri tra i “rischi inclusi” è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall’assicurato, la circostanza che l’evento verificatosi rientri fra i rischi “non compresi” nel senso sopra specificato costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall’assicuratore. Tale circostanza infatti non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un diverso fatto, costitutivo dell’eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell’eccezione intenda sollevare.

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Tribunale|Civitavecchia|Civile|Sentenza|31 gennaio 2020| n. 137

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2175/2015 promossa da:

(…) S.r.l. (…), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via (…), con l’avv. ME.MA. (…), dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce all’atto di citazione

ATTORE

contro

UN. S.p.A. (…), in persona del procuratore ad negotia pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via (…) con l’avv. MA.LU. (…), dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione

CONVENUTO

OGGETTO: Assicurazione contro i danni

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La (…) s.r.l. ha agito in giudizio esponendo che a seguito del temporale abbattutosi sulla città di Roma nella serata del 19.4.2014, sono risultati allagati i propri locali industriali nonché danneggiati i mezzi strumentali all’impresa aventi componenti elettroniche e le merci elettriche dalla stessa commercializzate; la società attrice ha quindi invocato l’operatività della polizza “Incendio rischi industriali” n. 2407/43/54967771 stipulata con Un., non ricorrendo l’ipotesi di esclusione costituita dall’intasamento o traboccamento delle gronde o dei pluviali, in quanto la causa dell’allagamento sarebbe da imputarsi alle forti raffiche di vento che avrebbero sconnesso elementi della copertura dell’edificio in due punti; ha pertanto chiesto il pagamento dell’indennizzo quantificandolo in Euro 32.467.00, pari al valore della merce danneggiata.

La causa è stata rinviata più volte per consentire alla parte attrice di depositare la prova dell’avvenuta notifica telematica dell’atto di citazione e, all’esito, ritenuta inammissibile la prova richiesta, la causa è stata rinviata per la decisione nella contumacia della parte convenuta.

Nelle more, con comparsa del 22.2.2017, si è costituita Un. S.p.A. sostenendo la non operatività della polizza in relazione ai danni verificatisi a causa dell’intasamento o traboccamento delle gronde o dei pluviali, come deve ritenersi avvenuto nel caso di specie alla luce delle stesse ammissioni del legale rappresentante della società attrice nel corso della perizia effettuata dalla compagnia assicuratrice nell’anno 2014. In subordine, ha chiesto l’applicazione della franchigia contrattualmente prevista nella misura minima di Euro 5.000.00.

All’udienza di precisazione delle conclusioni del 23.10.2019, la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

2. La domanda attorea è volta ad ottenere il pagamento dell’indennizzo per i danni conseguenti all’allagamento dei propri locali conseguente al violento temporale abbattutosi sulla zona il 19.4.2014, in virtù della polizza assicurativa n. 2407/43/54967771 del 10.12.2009.

Costituiscono fatti pacifici tra le parti, in quanto ammessi da entrambe nelle rispettive sedi difensive, sia l’esistenza della polizza (che comunque risulta tra i documenti di causa) a copertura del rischio “Eventi Atmosferici” comprensivi del “bagnamento verificatosi all’interno dei fabbricati”, sia il verificarsi dell’allagamento all’interno del fabbricato di proprietà della società attrice in Roma, via (…), con conseguente danneggiamento della merce ivi ricoverata.

Il punto controverso è costituito dall’applicazione della clausola delle condizioni generali di assicurazione, sezione “Eventi Atmosferici”, che esclude dalla copertura assicurativa i danni “causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi”.

deve ritenersi che l’onere probatorio circa la natura dolosa dell’incendio incomba sulla stessa convenuta ai sensi dell’art. 2697 c.c. trattandosi di fatto impeditivo della pretesa attorea.

In particolare, mentre secondo un primo indirizzo giurisprudenziale qualora l’assicuratore, convenuto per l’adempimento del contratto, alleghi l’esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, egli non assume riguardo all’oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell’attore, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un’eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda (Cass. n. 4234/2012, n. 6108/2006, n. 16831/2003), più di recente la Suprema Corte ha invece ritenuto che “Nel giudizio promosso dall’assicurato nei confronti dell’assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell’indennizzo assicurativo è onere dell’attore provare che il rischio avveratosi rientra nei “rischi inclusi” e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa; tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all’assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l’applicazione di dette clausole” (Cass. n. 1558/2018; in precedenza, tale orientamento era già stato espresso da Cass. n. 6548/2013).

Questo Giudice ritiene di aderire al secondo degli indirizzi prospettati.

Invero, fatto costitutivo della pretesa dell’assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell’assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell’indennizzo pattuito, è l’avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza.

L’assicurato, dunque, ha l’onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza.

Qualora nel contratto di assicurazione sia inserita una clausola di delimitazione del rischio, che esclude espressamente determinati rischi che pure astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale (assicurazione in caso di incendio), se la circostanza che l’evento dannoso rientri tra i “rischi inclusi” è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall’assicurato, la circostanza che l’evento verificatosi rientri fra i rischi “non compresi” nel senso sopra specificato costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall’assicuratore.

Tale circostanza infatti non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un diverso fatto, costitutivo dell’eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell’eccezione intenda sollevare.

Pertanto, facendo applicazione dei suesposti principi al caso di specie, deve ritenersi che parte attrice sia gravata dalla prova del fatto costitutivo della propria pretesa, cioè il verificarsi del “bagnamento” all’interno del proprio fabbricato a seguito dell’evento atmosferico dedotto (ma ne sia in concreto esonerata trattandosi di fatto pacifico, come già detto), mentre parte convenuta sia onerata della prova circa la riconducibilità della causa dei danni all’intasamento o traboccamento di gronde o pluviali quale fatto costitutivo dell’eccezione sollevata.

Ciò posto, sebbene parte convenuta non sia incorsa in alcuna preclusione dal punto di vista dell’onere assertivo, in quanto la circostanza di cui si tratta era già stata dedotta da parte attrice nel libello introduttivo (al fine di contestarne la fondatezza), la tardiva costituzione in giudizio di Un. in data 22.2.2017 ne ha invece determinato la decadenza rispetto alla possibilità di produrre mezzi di prova, ivi compresi quelli di natura documentale, stante il regime di preclusioni di cui all’art. 183 c.p.c..

Ne deriva che i documenti allegati da parte convenuta alla comparsa dei costituzione tardivamente depositata non possono essere presi in considerazione ai fini della decisione.

Pertanto, non può ritenersi raggiunta la prova del fatto impeditivo dell’operatività della polizza, costituito dalla riconducibilità della causa dei danni all’intasamento o traboccamento di gronde o pluviali.

Ne deriva l’accoglimento della domanda nei termini indicati da parte attrice, al netto della franchigia prevista in contratto in misura pari al 10% dell’indennizzo dovuto con un minimo di Euro 5.000,00.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell’attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall’art. 4, comma 1 del citato decreto, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da Euro 26.001 ad Euro 52.000,00).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (…) s.r.l. nei confronti di Un. S.p.A. così decide:

– accoglie la domanda attorea e, per l’effetto,

– condanna la convenuta al pagamento in favore della parte attrice della somma di Euro 27.467,00 a titolo di indennizzo assicurativo;

– condanna la convenuta al pagamento in favore della parte attrice delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 6.079,00, di cui Euro 5.534,00 per compensi ed Euro 545,00 per spese, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Civitavecchia il 31 gennaio 2020.

Depositata in Cancelleria il 31 gennaio 2020.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.