il principio di cui all’art. 1900 c.c., secondo il quale l’assicurazione non si estende ai rischi provocati volontariamente e con colpa grave del beneficiario, trova applicazione anche quando la condotta dell’assicurato caratterizzata dal dolo o dalla colpa grave non sia stata la causa unica del verificarsi dell’evento dannoso, in quanto ai fini del nesso causale fra la detta condotta ed il danno trova applicazione il principio della “conditio sine qua non”, temperato da quello della regolarità causale, secondo il disposto degli artt. 40 e 41 cod. pen. Ne consegue che, quando l’evento è derivato da una pluralità di comportamenti commissivi od omissivi, tra cui un comportamento colposo dell’assicurato, è sufficiente per negare l’estensione della polizza accertare che, se detto comportamento non si fosse verificato, l’evento non si sarebbe prodotto.

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Corte d’Appello|Milano|Sezione 3|Civile|Sentenza|16 agosto 2022| n. 2735

Data udienza 27 giugno 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D’APPELLO DI MILANO

SEZIONE TERZA CIVILE

composta dai Magistrati:

dr.ssa Irene Formaggia – Presidente

dr.ssa Maura Caterina Barberis – Consigliere

dr.ssa Alessandra Del Corvo – Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d’Appello con atto di citazione notificato il 25.10.2021

DA

(…), residente in S. G. M. in via (…) n. 41/b, rappresentato e difeso dall’Avv. (…) del Foro di Milano con studio in Milano, via (…) n. (…) con indicazione, in luogo dell’elezione di domicilio, dell’indirizzo PEC (…)

APPELLANTE

CONTRO

(…) GmbH – S.I., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano e Trento (…) iscritta alla REA: (…) iscritta all’albo delle banche al numero 5749, con sede a S. D. M. (M.), Via (…) 4, in persona dei suoi procuratori con poteri di firma, quale successore a titolo particolare di tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo S.p.A., difesa e rappresentata nella presente causa, in ogni sua fase e grado, dall’Avv. (…) del Foro di Milano, codice fiscale (…) presso lo studio del quale, in Via (…) Milano (MI) è elettivamente domiciliata;

APPELLATA

E CONTRO

(…) con rappresentanza general e per l’I. in M., Via (…), in persona del suo procuratore speciale, dott. (…) giusta procura per atto Notar (…) del 24.05.2017 (doc. n. 1), elettivamente domiciliata in Milano, Corso (…) unitamente al suo difensore, avv. (…) del Foro di Roma (C.F. (…) PEC: (…) che la rappresenta e difende;

APPELLATA

Oggetto: Leasing

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con sentenza n. 7758/2021, pubblicata in data 28.9.2021 e notificata in pari data, il Tribunale di Milano, definendo il giudizio (n. 6094/2017 R.G.) promosso con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da (…) nei confronti di (…) e con la chiamata in giudizio di (…) ha rigettato l’opposizione e confermato il D.I. opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo, e ha condannato l’opponente alla rifusione in favore dell’opposta e della terza chiamata delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

Nel giudizio di primo grado l’attore ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 25659/2016 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Milano per l’importo di Euro 26.645,43, oltre interessi e spese, di cui Euro 24.084,17 relativamente al contratto di leasing n. (…) ed Euro 2.561,26 relativamente al contratto di finanziamento n. (…), entrambi stipulati con (…)

A sostegno dell’opposizione ha dedotto:

– di aver sottoscritto nel giugno del 2010 un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto l’autovettura (…) mod (…) drive 40d targata (…) con la (…) s.p.a., servizio offerto dalla società venditrice (…) s.r.l.;

– che la società di leasing aveva stipulato con (…) un contratto di assicurazione per l’autovettura in oggetto in nome e per conto dell’utilizzatore, servizio il cui costo era stato finanziato dalla stessa (…) tramite il cd contratto accessorio n. (…);

– che tale secondo contratto prevedeva che in caso di furto dell’autoveicolo assicurato entro il terzo anno dall’acquisto la compagnia assicuratrice avrebbe liquidato il danno come perdita totale a condizione che l’assicurato si impegnasse ad acquistare altra autovettura di pari valore;

– che il 14.5.2013 aveva denunciato ai CC di San Giuliano Milanese il furto della vettura, avvenuto la notte precedente, e che il giorno 15.5.2013 aveva trasmesso alla fiduciaria incaricata da (…) di svolgere le indagini le n. 2 chiavi della (…) e la denuncia di furto resa all’autorità giudiziaria;

– che l’autovettura rubata era stata poi rinvenuta “senza che al Sig. (…) venissero precisate le condizioni e i termini del ritrovamento o lo stato dell’autovettura”;

– che trascorsi 7 giorni dal denunciato furto si era determinato ad acquistare un nuovo veicolo in ragione di quanto previsto dall’art. 8 delle condizioni speciali del contratto assicurativo, tenuto conto dell’obbligo per la compagnia assicuratrice di liquidare il danno da perdita totale anche in caso di successivo ritrovamento del veicolo rubato;

– che in data 3.6.2013 (…) gli aveva comunicato la ri soluzione del contratto di leasing chiedendogli il pagamento del saldo residuo nella misura di Euro 41.202,96, e il giorno seguente la stessa (…) aveva comunicato a (…) l’opzione di acquisto del (…) di nuovo veicolo per l’importo di Euro 80.000,00;

– che successivamente (…) aveva comunicato che non intendeva dar corso all’indennizzo a termini di polizza per colpa grave dell’assicurato, così precludendogli l’acquisto della nuova autovettura.

Ciò premesso, (…) ha dedotto l’illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per inidoneità della documentazione prodotta a sostegno da (…) e ha contestato genericamente e solo parzialmente il quantum della pretesa creditoria azionata dall’opposta limitandosi ad affermare “l’ingiustizia delle somme residue del contratto di finanziamento n. (…), posto che dette somme erano destinate a finanziare il contratto assicurativo che evidentemente dopo il furto dell’autovettura non aveva più ragion d’essere. Pertanto la pretesa di rifusione di Euro 2.561,26 deve comunque ritenersi infondata e illegittima” (p. 7 dell’atto di citazione in opposizione).

Ha chiesto la chiamata in giudizio della compagnia assicuratrice, ritenuta responsabile di non aver dato corso all’indennizzo previsto in polizza cagionandogli così un danno economico e impedendogli l’acquisto di una nuova vettura, fatti per i quali era comunque responsabile anche (…) “la quale non ha insistito per l’esatto adempimento del contratto dalla stessa sottoscritto e a cui il Sig. (…) ha aderito “.

Ritualmente costituitasi in giudizio, (…) ha chiesto il rigetto dell’opposizione proposta dal (…) evidenziando innanzitutto come quest’ultimo non avesse contestato alcune circostanze di rilievo, ovvero che le somme dovute a seguito della risoluzione anticipata dei due contratti fossero pari a complessivi Euro41.630,07, limitandosi soltanto ad allegare come non fosse stata adeguatamente provata dall’opposta la somma ricavata dalla successiva rivendita dell’autovettura, e come, a suo dire, non fosse dovuto il residuo importo di Euro 2.561,26 relativo al finanziamento del premio della polizza assicurativa. (…) quindi non aveva mai contestato la legittimità della risoluzione contrattuale intimata a seguito della perdita totale dell’autovettura, insistendo solo per l’obbligo di (…) di corrispondere l’indennizzo assicurativo, indennizzo che, se percepito, avrebbe estinto il credito vantato da (…) nei suoi confronti.

(…) ha richiamato le previsioni dei due contratti – quello di leasing e quello accessorio di finanziamento del premio della polizza stipulata con (…) – sottoscritti con il (…) a dimostrazione della legittimità della pretesa azionata in vi a monitori a, richiamando in particolar modo l’art. 4.2 delle condizioni generali del contratto di leasing che faceva discendere dall’evento furto la risoluzione del contratto, conseguenza prevista anche per fatto non imputabile al l’utilizzatore o per caso fortuito o forza maggiore.

Ha sottolineato l’opposta che “tali norme erano quindi chiare nel prevedere che, in caso di furto dell’autovettura, anche per fatto non imputabile all’utilizzatore e di conseguente risoluzione del contratto di leasing, si sarebbero verificati “gli effetti di cui all’art. 8.3″, con la conseguente risoluzione anche del contratto di finanziamento accessorio e l’applicazione degli artt. 13.1 e 13.2 e (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio)”, motivo per cui l’opponente era tenuto a corrispondere a (…) gli importi calcolati in sede di ricorso per ingiunzione.

Ha dedotto ancora l’opposta che dalle somme dovute dal (…) così come calcolate in forza delle clausole contrattuali “avrebbe dovuto decurtare quanto eventualmente ricavato dalla vendita o dalla riallocazione del bene o quanto eventualmente incassato dalla (…) a titolo d’indennizzo assicurativo, cosa quest’ultima che però non si è verificata, in quanto la Compagnia non ha rimborsato alcunché a (…) non ritenendo sussistenti i relativi presupposti, così come riconosciuto anche dagli odierni opponenti nel proprio atto di opposizione”.

Nello specifico (…) non aveva rimborsato la perdita del veicolo a (…) a seguito dell’emergere di una circostanza grave e rilevante, che “indusse (…) ad interrompere le azioni legali che si apprestava ad intraprendere nei confronti di (…)Per ottenere la liquidazione dell’indennizzo assicurativo”: infatti, dal verbale di ricezione di dichiarazione di rimpatrio redatto dalla Polizia Stradale Liguria alla presenza del Sig. (…) in data 12.6.2013 era emerso che l’autovettura (…) X6 xDrive 40d targata (…) era stata riconsegnata dalla Polizia di De Turcoing (F), che l’aveva posta sotto sequestro, “completa di targhe anteriori, posteriori, completa di carta di circolazione, con il telaio originale quindi non contraffatto e con numero una chiave di accensione”.

Ha rilevato l’opposta come in sede di indagini espletate da (…) fosse emerso che detta chiave era in effetti una delle due chiavi originali in dotazione dell’autovettura, di tal che delle due chiavi riconsegnate dal (…) per il tramite di Agenzia Italia alla compagnia doveva trattarsi necessariamente di un duplicato. Tale circostanza dimostrava una colpa grave, o peggio il dolo, dell’utilizzatore/assi curato nella causazione del furto, costituente una causa di esenzione della compagnia dall’obbligo di indennizzare il sinistro ex art. 1900 c.c., tanto più che nella denuncia di furto non si dava atto della presenza di una chiave sull’autovettura al momento del furto, né si era trattato di una rapina.

Ha infine rilevato (…) che in seguito (…) le aveva restituito l’autovettura e la procura speciale a venderla, motivo per cui, come comprovato dalla fattura n. (…) del 22.12.2015 in atti, aveva effettivamente provveduto a rivenderla, ricavandone l’importo di Euro 14.984,64 al netto dell’IVA che – come previsto dal contratto – aveva portato a decurtazione del proprio maggior credito vantato nei confronti del (…) Anche sotto tale profilo le doglianze dell’opponente erano quindi infondate. L’opposta ha in definitiva chiesto il rigetto dell’opposizione proposta e in subordine, in caso di autorizzazione alla chiamata in causa della (…) e di accertamento dell’obbligo di quest’ultima di indennizzare il danno conseguente al furto dell’autovettura oggetto del contratto di leasing n. (…), “preso atto del vincolo assicurativo presente nella polizza in favore della (…) e della qualità di quest’ultima di contraente della stessa, accertare e conseguentemente dichiarare, per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente atto, il diritto di quest’ultima a percepire dalla (…) il relativo indennizzo assicurativo, pari a Euro 88.956,00, o alla diversa somma, maggiore o inferiore, che sarà accertata e provata in corso di causa.

Con Provv. del 3 ottobre 2017 il Tribunale ha autorizzato la chiamata in giudizio di (…) che si è costituita con comparsa depositata il 3.10.2018 eccependo in via pregiudiziale la carenza di legittimazione attiva del (…) alla chiamata in causa in ragione del fatto che in virtù del vincolo previsto a favore di (…) dal contratto assicurativo in caso di furto solo quest’ultima e non l’assicurato aveva diritto – in presenza dei necessari presupposti – a ricevere il pagamento dell’indennizzo. Solo la società di leasing a favore della quale risultava stipulata la polizza assicurativa azionata doveva quindi ritenersi legittimata alla chiamata in giudizio della compagnia.

Nel merito (…) ha eccepito prescrizione del diritto delle controparti, derivante dal contratto di assicurazione, ad ottenere la manleva richiesta ovvero il pagamento dell’indennizzo, essendo trascorsi i termini di legge, e in ogni caso ha chiesto il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti evidenziando come nel corso dell’istruttoria stragiudiziale condotta a seguito della denuncia di furto fossero emerse alcune circostanze – meglio articolate nel proprio atto difensivo – tali da escludere l’operatività della garanzia assicurativa. Ha altresì dedotto, per le medesime ragioni, la carenza di prova della domanda dell’opponente con particolare riferimento all’evento furto così come (succintamente) descritto nell’atto di citazione, sottolineando come tali circostanze fossero ostative rispetto a qualsivoglia liquidazione del richiesto indennizzo.

Ha infine contestato nel merito l’ammontare dell’indennizzo richiesto dalle controparti.

Il Tribunale, dopo aver accolto l’istanza ex art. 210 c.p.c. ed aver ordinato alla (…) di esibire i tabulati relativi al veicolo (…) tg (…) concernenti il periodo 1.5-31.5.2013, nonché a (…) di depositare gli allegati del verbale di ricezione di dichiarazioni di rimpatrio del veicolo del 12.6.2013, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di espletare ulteriore attività istruttoria, ha rigettato l’opposizione proposta dal (…) per seguenti ragioni.

Il primo giudice ha innanzitutto richiamato l’art. 8.3 delle condizioni generali del contratto di leasing, da cui derivava la legittimità del credito azionato e la correttezza dei calcoli effettuati dall’opposta in sede monitoria, ritenendo irrilevante e comunque non provata la circostanza lamentata dal (…) “secondo cui il prezzo di vendita sarebbe stato inadeguato al valore del veicolo per essere stato venduto solo due anni dopo il rinvenimento del medesimo”.

Il Tribunale ha quindi richiamato l’appendice di vincolo prevista nel contratto assicurativo in favore della società di leasing e ha ritenuto sussistente la legittimazione attiva del (…) alla chiamata in giudizio di (…) nel merito ha evidenziato la circostanza che il veicolo fosse stato rinvenuto con un’ulteriore chiave originale dopo il furto nonostante fossero già state riconsegnate dall’utilizzatore le due in dotazione, ciò che faceva ritenere “la sussistenza quantomeno di un’agevolazione colposa dell’utilizzatore del veicolo con riferimento all’evento del furto e conseguentemente giustificata la mancata erogazione dell’indennizzo da parte di (…)”.

Con riferimento a tale circostanza ha rilevato che, contrariamente a quanto dedotto dall’opponente, i documenti nn. 9 e 10 prodotti da (…) costituissero idonea prova del rinvenimento del veicolo in data 1 giugno 2013 da parte della polizia francese completa di targhe anteriori, posteriori, completa di carta di circolazione con il telaio originale quindi non contraffatto e con un numero 1 chiave di accensione all’avente diritto. Ha così argomentato il primo giudice: “trattasi di dichiarazione cui deve essere assegnata la valenza probatoria necessaria e sufficiente ai fini del giudizio tenendo conto che le dichiarazioni provenienti da (…) della società (…) sono state ricevute dall’ispettore capo della Polizia di Stato del compartimento polizia stradale Liguria con tutte le conseguenze giuridiche del caso. Elementi idonei alla prova della circostanze sono altresì le risultanze di cui al documento 10 che riportano il chilometraggio delle chiavi. Con riferimento alla ricostruzione delle modalità del furto e del rinvenimento del bene si ritiene di fare integrale riferimento agli accertamenti compiuti nell’ambito del procedimento penale riportati nelle sentenza in data 22.2.2021 del Tribunale di Milano con imputato l’odierno opponente per i medesimi fatti in discussione nei confronti del quale non si è proceduto intempestività della querela”.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello (…) con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 25.10.2021, per i seguenti motivi:

1) “violazione e falsa applicazione dell’art. 1896 c.c.””: l’appellante contesta il quantum richiesto da (…) in via monitoria con specifico riferimento all’importo di Euro 2.561,26, affermando che “detta somma era destinata a finanziare il contratto assicurativo che, evidentemente, dopo il furto dell’autovettura, non aveva più ragion d’essere ex art. 1896 c.c.. Detto contratto assicurativo era chiaramente non più fruibile dopo la restituzione dell’autovettura …”:

2) “nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c.”: l’appellante lamenta che (…) abbia proceduto a rivendere l’autovettura rubata solo in data 22.12.2015 e al prezzo di soli Euro 14.984,64, in tal modo cagionandogli un danno;

3) “violazione o falsa applicazione dell’art. 1900 c.c. e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.”: con tale motivo di appello è dedotta l’erronea valutazione delle prove documentali ad opera del Tribunale, in quanto l’appellante sostiene che la sola circostanza del ritrovamento di una terza chiave a bordo della vettura rubata non dimostri anche una sua condotta colposa o dolosa nella causazione del furto, che anzi sarebbe stato perpetrato “contro la sua volontà”.

(…) chiede quindi la riforma della sentenza impugnata formulando le conclusioni esposte in premessa.

3. Si è costituita con comparsa depositata in data 21.1.2022 (…) chiedendo il rigetto dell’appello ex adverso proposto per infondatezza.

Si è altresì costituita, in pari data, (…) chiedendo una pronuncia di inammissibilità dell’appello proposto da (…) o comunque il suo rigetto nel merito per infondatezza.

Alla prima udienza del 15.2.2022, la Corte ha rinviato la causa per precisazione delle conclusioni all’udienza del 3.5.2022.

Nel corso di tale udienza le parti hanno precisato le conclusioni con le modalità previste dal D.L. n. 105 del 2021, e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c..

Depositati gli scritti difensivi finali, la causa è stata poi discussa nella camera di consiglio del 27.6.2022.

4. L’appello è pretestuoso e infondato.

Occorre premettere che (…) non ha mai contestato, né in primo grado né con i motivi di appello, le seguenti circostanze poste da (…) a sostegno della domanda di esatto adempimento formulata in via monitoria:

– di aver sottoscritto con l’opposta il contratto di leasing n. (…), rimborsabile con quarantotto canoni mensili, ciascuno di Euro 1.186,74, oltre una quota riscatto di Euro 24.834,04 al netto dell’IVA, ed il contratto di finanziamento accessorio n. (…) rimborsabile con quarantotto rate mensili, ciascuna di Euro 153,14;

– che, a seguito del furto dell’autovettura (…) X6 xDrive 40d Futura targata (…) aveva legittimamente risolto entrambi i contratti, così come previsto dalle loro condizioni generali su cui a breve si tornerà;

– che, a seguito della risoluzione dei contratti in oggetto, fossero dovute le somme di cui alla clausola penale contenuta nell’art. 8.3 delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria (doc. n. 3 fascicolo monitorio).

(…) quindi, non ha contestato né la legittimità delle condizioni generali dei due contratti stipulati con (…) né la legittimità e corretta applicazione della clausola risolutiva espressa e della relativa penale contrattuale, limitandosi solo a contestare, con i motivi di appello, la non adeguatezza della somma ricavata dalla concedente dalla successiva rivendita dell’autovettura (che (…) ha decurtato dall’importo complessivo del credito vantato nei confronti dell’utilizzatore come previsto dalla citata clausola penale), e sostenendo altresì che non fosse dovuta la somma di Euro 2.561,26 relativa al finanziamento del premio della polizza assicurativa anticipato integralmente da (…)

Ancora, l’odierno appellante non ha nemmeno mai contestato la legittimità della risoluzione contrattuale comunicata dalla concedente a seguito della perdita totale dell’autovettura, allegando soltanto che (…) avesse l’obbligo di corrispondere l’indennizzo assicurativo a (…) con conseguente estinzione del residuo credito vantato da quest’ultima nei suoi confronti. Sotto tale profilo (…) censura le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice laddove ha condiviso e ritenuto conforme alle previsioni del contratto di polizza ed alla documentazione prodotta in atti la decisione di (…) di non procedere alla liquidazione dell’indennizzo.

Occorre pertanto brevemente richiamare – prima di esaminare i tre motivi di appello formulati dall’opponente/utilizzatore – le previsioni contrattuali applicabili nel caso di specie al rapporto inter partes.

Ed invero, dalla documentazione in atti emerge che l’autovettura (…) oggetto di furto è stata concessa in leasing al (…) con contratto n. (…) (cfr. doc. nn. 3 e 4 fascicolo di primo grado (…) e che, con l’ulteriore contratto n. 2370875, (…) ha altresì erogato a quest’ultimo un finanziamento per la sua adesione alla polizza assicurativa (…) offerta in convenzione con (…)

In conformità alle condizioni generali contrattuali, l’autovettura oggetto del leasing è stata quindi assicurata, tra l’altro per il furto, direttamente da (…) con la (…) con polizza n. (…) (cfr. doc. nn. 8 e 9 fascicolo di primo grado (…) avendo il Sig. (…) aderito spontaneamente a tale convenzione assicurativa, in forza della quale il premio delle coperture assicurative Incendio e Furto, perla durata di 48 mesi, è stato versato da (…) anticipatamente ed in un’unica soluzione a (…) ed è stato successivamente finanziato da (…) al (…) con il distinto contratto di finanziamento accessorio n. (…).

Per tale motivo e come meglio si dirà, contrariamente all’assunto dell’appellante, è dovuta a (…) anche la somma di Euro 2.561,26 azionata dall’opposta in via monitoria con riferimento al predetto contratto di finanziamento.

In data 14.5.2013 il (…) ha denunciato, presso la Stazione dei Carabinieri di San Giuliano Milanese, il furto della vettura concessa in leasing (cfr. doc. n. 5 fascicolo di primo grado (…) A seguito di ciò (…) in data 3.6.2013, ha comunicato all’utilizzatore la risoluzione dei due contratti di leasing e di finanziamento nn. (…) e (…), peraltro già verificatasi di diritto ai sensi del combinato disposto degli artt. 4.2, 8.3 e 13 delle loro condizioni generali (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio), intimandogli contestualmente il pagamento della propria esposizione finanziaria sulla posizione quantificata, a quel momento, in Euro 41.202,96 oltre interessi e spese (cfr. doc. 6 fascicolo monitorio).

Ciò alla luce delle condizioni generali del contratto di leasing n. (…) e del contratto di finanziamento accessorio n. (…) (entrambe riportate sub doc. n. 3), che disciplinavano il caso di furto dell’autovettura con le seguenti clausole:

– l’art. 4, che al punto 2 stabiliva che “in tutti i casi di impossibilità d’uso del bene oggetto della locazione finanziaria per furto, incendio, perdita di possesso, distruzione, deterioramento grave o per qualsiasi altra causa, anche non imputabile all’Utilizzatore, o per caso fortuito o forza maggiore, il contratto si risolverà al momento del verificarsi dell’evento con l’effetto di cui al seguente art. 8.3”;

– l’art. 8, che al punto 3 prevedeva che, in caso di risoluzione del contratto, oltre ad ogni importo contrattualmente posto a suo carico, l’utilizzatore avrebbe dovuto corrispondere una penale pari a:

“1) un importo pari al valore attuale, al tasso leasing concordato nelle condizioni particolari del contratto, di tutti i canoni periodici non ancora scaduti alla data della risoluzione fino alla scadenza della locazione finanziaria; 2) ed un importo calcolato nella misura pari al 4% sull’importo di cui al sub. (…)”. Sempre tale norma, al secondo comma, prevedeva ancora che “l’importo della penale sarà rettificato, con eventuale conguaglio a favore dell’utilizzatore: -in aumento, dal prezzo della facoltà di acquisto, di cui alle condizioni particolari del contratto, dalle spese legali sostenute dal concedente a seguito della risoluzione del contratto, da eventuali spese e oneri sostenute dal concedente ma contrattualmente a carico dell’utilizzatore e dagli interessi di mora sull’importo complessivo, nella misura di cui al precedente art. 6.3, calcolati fino al saldo; -in diminuzione dall’importo – al netto di tutti i relativi costi sostenuti per recupero, ripristino, manutenzione, vendita del bene, ecc. – incassato dal concedente a seguito della vendita o comunque della riallocazione del bene oppure dell’indennizzo assicurativo”;

– l’art. 13, che al punto 1 prevedeva che “la società può dichiarare, con semplice comunicazione scritta, rispettivamente, la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto, e quindi di tutti i singoli finanziamenti, che opereranno di diritto, senza necessità di costituzione in mora (…) al verificarsi di uno dei seguenti casi: (…) decadenza dal beneficio del termine o risoluzione verificatasi in un altro contratto, compreso il contratto di locazione finanziaria del veicolo facente parte del presente documento contrattuale”;

– infine, il successivo art. 13.2, che stabiliva che “Nei su indicati casi il cliente dovrà pagare alla società, immediatamente ed in un’unica soluzione, salvo il maggior danno, oltre quanto contrattualmente maturato e non ancora pagato: 1) il totale capitale residuo non rimborsato (come rilevato dal/i piano fi di ammortamento finanziario del/i singolo/i finanziamento/i in corrispondenza della data di scadenza della rispettiva ultima rata maturata prima della decadenza/risoluzione); 2) ed inoltre una somma, a titolo di penale, pari al 4% sul capitale residuo di cui al sub (…)). Oltre gli interessi di mora nella misura e con le modalità pattuite”.

Tali norme, pienamente legittime, accettate e sottoscritte dall’utilizzatore e mai contestate nel loro contenuto, erano quindi chiare nel prevedere che, in caso di furto dell’autovettura, anche per fatto non imputabile al (…) e di conseguente risoluzione del contratto di leasing, si sarebbero verificati “gli effetti di cui all’art. 8.3”, con la conseguente risoluzione anche del contratto di finanziamento accessorio e l’applicazione degli artt. 13.1 e 13.2 sopra richiamati.

Dunque l’odierno appellante, a seguito della predetta risoluzione, è tenuto a corrispondere a (…) i seguenti importi (oggetto di ingiunzione): relativamente al contratto di leasing n. (…), Euro 37.566,17 pari al solo capitale residuo non rimborsato, ovvero la somma delle sole quote capitali dei canoni del contratto di leasing non rimborsati al momento della verificazione di diritto della sua risoluzione, così come previsto nell’art. 8.3 delle sue condizioni generali (cfr. doc. 3), importo quest’ultimo comprensivo anche della quota riscatto di Euro 24.834,04 al netto dell’IVA contrattualmente prevista; Euro 1.502,64, quale penale del 4% calcolata sul predetto capitale residuo non rimborsato di cui sopra (cfr. doc. 3, art. 8.3); relativamente al contratto di finanziamento accessorio n. (…), Euro 2.462,75 quale quota capitale residua delle rate del predetto contratto con scadenze successive la data della verificazione di diritto della sua risoluzione, ed Euro 98,51 quale penale del 4% calcolata sul predetto capitale residuo non rimborsato di cui sopra, per un totale di Euro 41.630,07, importo da cui (…) come si dirà e in conformità all’art. 8.3, ha detratto la somma ricavata dalla successiva rivendita del veicolo.

Ne discende l’infondatezza del primo motivo di appello, essendo pienamente dovuta dal (…) anche la somma di Euro 2.561,26 relativa al finanziamento del premio della polizza assicurativa anticipato integralmente da (…) ed essendo incomprensibile sul punto il richiamo operato da parte appellante ad una pretesa violazione ad opera del Tribunale dell’art. 1896 c.c., norma inconferente rispetto al caso di specie in quanto tesa a regolamentare l’ipotesi di scioglimento anticipato del contratto assicurativo per sopravvenuta cessazione del rischio assicurato.

E’ del tutto evidente che nel caso di specie la somma di Euro 2.561,26 è dovuta a (…) a seguito dell’intervenuta risoluzione di diritto dei due contratti con essa stipulati dal (…) e in forza di quanto previsto dalle relative condizioni generali sottoscritte dall’opponente e mai contestate (clausola risolutiva espressa e clausola penale), rappresentando la quota capitale residua delle rate del contratto di finanziamento accessorio con scadenza successiva alla data della risoluzione e la penale del 4% calcolata su tale capitale ancora non rimborsato dall’utilizzatore.

La somma è in altri termini dovuta per avere (…) versato anticipatamente e in un’unica soluzione a (…) il premio del contratto assicurativo stipulato in nome e per conto dell’utilizzatore, acquisendo nei confronti di quest’ultimo il diritto al rimborso integrale del finanziamento di cui al contratto accessorio n. (…), e ciò a prescindere all’ovvia considerazione per la quale all’atto della restituzione dell’autovettura e della risoluzione dei due contratti con (…) anche il contratto di assicurazione con (…) ha cessato di produrre ogni effetto.

Infondato e pretestuoso è anche il secondo motivo di appello, con cui (…) lamenta che (…) abbi a proceduto a rivendere l’autovettura rubata solo in data 22.12.2015 e al prezzo di soli Euro 14.984,64, in tal modo cagionandogli un danno.

Ed invero, a prescindere dal fatto che tale censura è tardiva e pertanto inammissibile in quanto con l’atto di citazione in primo grado l’opponente non aveva mai formulato contestazioni sul prezzo ricavato dalla vendita del veicolo allegando soltanto che l’opposta non avesse provato tale vendita con idonea documentazione, rileva la Corte innanzitutto come la doglianza sia stata formulata in modo del tutto generico, non avendo il (…) mai nemmeno indicato, allegato o provato quale sarebbe stato il diverso prezzo di vendita a suo dire congruo e corrispondente ad un ipotetico diverso valore commerciale della vettura.

La doglianza è comunque nel merito infondata, in quanto risulta documentalmente provato che le operazioni di liquidazione del danno per la perdita del veicolo si sono inizialmente protratte per lungo tempo, e che ciò ha inizialmente impedito a (…) di procedere alla vendita dell’autovettura – ritrovata in Francia il 27.5.2013 e oggetto di dichiarazione di rimpatrio il successivo 12.6.2013 – non appena rientratane in possesso, considerato che, ove (…) avesse provveduto a liquidarle l’indennizzo, l’autovettura avrebbe dovuto esserle riconsegnata in forza della procura a vendere a suo tempo rilasciatale, per consentirle di rivenderla e trattenerne il ricavato. (…) quindi, non ha potuto procedere alla vendita della vettura fino a quando non è risultato chiaro che (…) non avrebbe mai liquidato l’indennizzo, in quanto l’eventuale vendita del veicolo avrebbe comportato rinuncia implicita ad ottenerlo.

Quanto ricavato da (…) dalla vendita dell’autovettura, pari a Euro 14.984,64, è stato in altri termini la conseguenza del protrarsi delle trattative con (…) che inizialmente aveva addotto una diversa motivazione a sostegno del proprio diniego e che solo all’esito delle più puntuali indagini condotte sulle circostanze del ritrovamento della vettura ha comunicato di aver ravvisato quantomeno un’agevolazione colposa dell’assicurato nella causazione dell’evento furto denunciato, ostativa alla liquidazione dell’indennizzo. Ma ciò non avvenne per colpa o incuria da parte di (…) come sostenuto in mala fede dall’odierno appellante, ma unicamente in quanto quest’ultima, a lungo, ha cercato di ottenere – anche a vantaggio del proprio cliente che avrebbe visto ridursi considerevolmente la propria residua esposizione finanziaria – la liquidazione del danno da parte di (…) atteggi amento che appare del tutto legittimo e giustificato.

Una volta ottenuta da (…) la restituzione del veicolo e la procura speciale a venderlo, e una volta appreso che la compagnia non avrebbe provveduto ad indennizzarle il sinistro, (…) ha proceduto alla vendita, come comprovato dalla fattura n. (…) del 22.12.2015 (cfr. doc. 13), ricavandone la somma di Euro 14.984,64 al netto dell’IVA, importo che (…) ha portato a decurtazione del proprio maggior credito sulla posizione così come previsto contrattualmente.

Anche sotto tale profilo – e volendo al momento tralasciare le ulteriori gravi circostanze, su cui a breve si tornerà, emerse nel corso del giudizio di primo grado a seguito della costituzione di (…) – il secondo motivo di appello è quindi infondato.

Palesemente infondato è infine il terzo e ultimo motivo di appello, con cui è dedotta la violazione dell’art. 1900 c.c. e l’erronea valutazione delle prove documentali da parte del Tribunale, sostenendo l’appellante che la sola circostanza del ritrovamento di una terza chiave a bordo della vettura rubata non dimostri anche una sua condotta colposa o dolosa nella causazione del furto, che anzi sarebbe stato perpetrato “contro la sua volontà”. Secondo l’appellante, quindi, (…) avrebbe dovuto liquidare a (…) l’indennizzo previsto in contratto per l’ipotesi di furto della vettura e quest’ultima avrebbe dovuto decurtare dall’importo azionato in via monitoria quanto incassato dalla compagnia assicurativa a titolo di indennizzo.

Il motivo è infondato perché il primo giudice ha correttamente valutato i documenti prodotti da (…) all’atto della sua costituzione in giudizio, documenti da cui si evince la non operatività della garanzia assicurativa nel caso di specie e l’infondatezza e carenza di prova della domanda del sig. (…) con particolare riferimento all’evento furto, circostanze, queste, tutte ostative rispetto a qualsivoglia liquidazione del richiesto indennizzo e che rendono superfluo l’espletamento dell’attività istruttoria e della CTU richieste dall’odierno appellante.

Risulta in particolare dai documenti in atti che:

– il sig. (…) in data 14.05.2013, denunciava presso la Stazione dei Carabinieri di San Giuliano Milanese il furto del veicolo (…) X6, targato (…) ed a tal fine dichiarava: “In data (N.D.R. dal 13/05/2013 al 14/05/2013, fra le 18.00 e le 8.30) e luogo (N.D.R. S. G. M., via C. n. l/a) di cui sopra parcheggiavo l’autovettura di cui sono locatore e di proprietà della (…) … Nel riprenderla, constatavo che ignoti l’avevano asportata … Posso fornire i seguenti dettagli: antifurto satellitare: si; chiavi a bordo: no; dispositivo chiusura inserito:si …” (cfr. doc. n. 4 allegato al fascicolo di primo grado di (…)

– pochi giorni dopo (22.05.2013) il suddetto veicolo veniva rinvenuto in F., località T., e di ciò il sig. (…) in data 27.05.2013, veniva informato dai Carabinieri di San Giuliano Milanese, ai quali, però, lo stesso comunicava che non intendeva rientrare nel possesso di detto veicolo e di aver già depositato “presso la compagnia assicurativa le chiavi in dotazione al veicolo” (cfr. doc. n. 5 fascicolo di primo grado di (…) Dunque il (…) sebbene il veicolo fosse stato ritrovato marciante ed in ottimo stato (doc. n. 6), si rifiutava di rientrarne in possesso, senza fornire sul punto alcuna spiegazione;

– (…) ricevute le due chiavi della vettura consegnate dal (…) s.p.a. (società incaricata da (…) in data 25.06.2013 provvedeva, tramite un proprio fiduciario, a farle sottoporre ad analisi strumentale presso un centro servizi (…) (doc. n. 7);

– a seguito delle verifiche effettuate presso il centro servizi (…) emergeva che entrambe le chiavi

(nn. 0 e 1) appartenevano al veicolo oggetto di causa, e che: la chiave n. 0 non risultava essere stata mai utilizzata, mentre la chiave n. 1 risultava essere stata utilizzata per l’ultima volta in data 11.05.2013, allorché il veicolo aveva percorso 100.630 Km. Quindi, nessuna delle due chiavi consegnate dal (…) poteva essere stata utilizzata in data 13.05.2013, quando, secondo la versione resa ai CC in sede di denuncia, egli aveva parcheggiato il veicolo in San Giuliano Milanese;

– il veicolo in data 22.05.2013 veniva rinvenuto in Francia, marciante ed in ottimo stato ed a quella data aveva percorso 102.261 Km (doc. n. 6). A differenza di quanto pretestuosamente affermato dall’appellante, i Km in più (Km 1.631) percorsi dal veicolo dalla data (11.5.2013) dell’ultimo utilizzo della chiave n. 1 (Km 100.630) al suo ritrovamento (Km 102.261) corrispondono ad un normale utilizzo del veicolo stesso per 11 giorni incluso il viaggio da S. G. M. a T. di circa 1.022 Km;

– in data 01.06.2013, la Polizia francese provvedeva a restituire alla (…) S.r.l. (incaricata da (…) il veicolo, completo di targhe, carta di circolazione, con telaio originale e con all’interno una chiave di accensione. Detto veicolo veniva, quindi, restituito al suo proprietario (…) Conseguentemente, in data 12.6.2013, il sig. (…) della (…) S.r.l., sempre su incarico della (…) (doc. n. 8), richiedeva alla Polizia di Stato di procedere alla revoca delle ricerche del veicolo ed alla cancellazione dagli ardii vi delle autovetture rubate (doc. n. 9).

La documentazione indicata, come correttamente argomentato dal giudice di prime cure, conferma quindi il rinvenimento del veicolo in Francia munito di documenti e di una chiave di accensione, dato pacifico a fronte del quale sono del tutto irrilevanti le contestazioni sollevate dall’appellante circa il fatto che gli accertamenti non siano stati effettuati “nelle apposite sedi e con le forme di legge”. Ancora, la circostanza che il (…) abbia chiesto un duplicato della chiave di accensione e che lo stesso sia entrato nella disponibilità degli autori del presunto furto è confermato dall’esame di detta chiave effettuato presso il centro autorizzato (…)

Ed infatti (…) ricevuta detta terza chiave, provvedeva a farla sottoporre ad analisi strumentale presso un centro servizi (…) (doc. n. 10 allegato al fascicolo di primo grado della compagnia), e all’esito di tale verifica emergeva che la chiave (identificata con il n. 2, numerazione in sequenza rispetto alle altre due di cui si è detto in precedenza) apparteneva al veicolo per cui è causa e che, al momento del suo esame, il veicolo aveva percorso 102.272 Km (kilometraggio pressoché corrispondente a quello risultante al momento del ritrovamento del veicolo).

In altri termini, a confutazione di sostenuto dall’appellante, non può essere posta in dubbio l’autenticità della chiave in quanto dai documenti prodotti in atti risulta che la stessa è stata, regolarmente, “letta” dai sistemi di (…) ed “accoppiata” al veicolo del sig. (…)

Ed infatti, esaminando il report rilasciato da (…) a seguito dell’esame della chiave, si possono evincere tutti i dati del veicolo (modello, numero di telaio, colore, data di immatricolazione etc.) che non lasciano dubbi sul fatto che trattasi di un duplicato rilasciato da (…) a chi poteva disporre del veicolo.

Quanto poi alle risultanze del sistema di antifurto satellitare, collegato alla centrale (…) veniva accertato che nessun segnale di “crash” (che si aziona quando, ad esempio, vengono forzate le serrature delle portiere, o viene infranto un finestrino o viene forzata l’accensione del veicolo) era pervenuto alla suddetta centrale operativa a seguito del lamentato furto, né il sig. (…) aveva mai ritenuto di avvisare (…) del furto per consentire l’immediata ricerca del veicolo.

Un’ulteriore circostanza, anch’essa evincibile dai documenti in atti (doc. n. 11 fascicolo di (…) di primo grado), deve essere evidenziata: la compagnia assicuratrice depositava i tabulati, rilasciati da (…) relativi alle posizioni del veicolo in oggetto, registrate il giorno 13.05.2013. Ebbene, da detti tabulati emergeva che, a fronte di un presunto furto che, secondo quanto riferito dal sig. (…) era avvenuto in S. G. M., tra le ore 18.00 del 13.05.2013 e le ore 8.30 del 14.05.2013, il veicolo, invece, il giorno 13.05.2013, alle ore 02.00 si trovava in Belgio ed alle ore 17.36 si trovava in Francia. E’ quindi evidente che nel periodo indicato nella denuncia presentata dal sig. (…) il veicolo non poteva trovarsi in S. G. M. e, per l’effetto, non poteva essere stato oggetto di furto da parte di ignoti.

Ancora, il Giudice di primo grado disponeva, ex art. 210 c.p.c., l’acquisizione dei tabulati di (…) relativi agli spostamenti del veicolo (…) nel periodo compreso tra il 1 ed il 31 maggio 2013, e anche dall’esame di detti tabulati (depositati in data 21.12.2018) emergeva che il veicolo (…) dal 12.5.2013, lasciava l’Italia ed iniziava a circolare in Svizzera, poi in Francia, poi in Lussemburgo, poi in Belgio ed infine di nuovo in Francia senza mai più rientrare in Italia. Trovava quindi ulteriore conferma la circostanza per la quale il veicolo (…) in data 13.5.2013, non poteva trovarsi in Italia e non poteva essere oggetto di furto; trovavano altresì giustificazione i Km di differenza riscontrati tra il dato risultante dall’esame della chiave “1” ed il kilometraggio al momento del ritrovamento. Anche in tal caso, le doglianze dell’appellante in merito ad un non corretto funzionamento del sistema di antifurto sono infondate atteso che, da un lato, tutti i fatti sopra illustrati e dimostrati sono univoci e concordanti e, dall’altro, il (…) non solo non è stato in grado di confutarli, ma non ha fornito alcuna autonoma prova in senso contrario e a supporto delle proprie tesi.

Da ultimo, va evidenziata un’ulteriore significativa circostanza, anch’essa dimostrata da (…) nel giudizio di primo grado, in via documentale: l’odierno appellante è stato rinviato a giudizio nell’ambito di un processo penale instauratosi a seguito di querela presentata da (…) in relazione al presunto furto oggetto di causa (cfr. doc. depositati da (…) in data 8.7.2019). Tale processo si definiva con la sentenza n. 1529/2021 (cfr. doc. all.to alla comparsa conclusionale di (…) – mai impugnata – con la quale, a differenza di quanto pretestuosamente sostenuto con il motivo di appello in esame, il GIP, pur dichiarando non doversi procedere nei confronti dell’imputato per intempestività della querela (in ordine al reato di cui all’art. 642 c.p.) e per prescrizione (in ordine al reato di cui all’art. 367 c.p.), a seguito delle indagini effettuate in quelle sede e delle risultanze processuali acquisite, ha ritenuto sussistenti gravi indizi di reità a carico dello stesso (…).

Nello specifico, si legge nella sentenza del Gip “Tali elementi provano che (…) abbia denunciato come avvenuto tra il tardo pomeriggio del 13 maggio ed il mattino del 14 maggio 2013 il furto della citata (…) in realtà mai avvenuto, giacché la vettura – come evidenziato – sin dal 12 maggio 2013 circolava fuori dai confini italiani con una delle chiavi in dotazione; provano anche che con tale raggiro egli abbia tentato di ottenere l’indennizzo da (…) che copriva il rischio di furto della vettura … E’ appena il caso di rimarcare come le odierne dichiarazioni difensive dell’imputato, secondo cui egli avrebbe parcheggiato l’automobile il venerdì 10 maggio 2013 dietro casa a S. G. M. e sarebbe andato a riprenderla solo la mattina del 14 maggio 2013, siano palesemente smentite dai dati del tracciamento GPS, che dimostrano come la (…) sia stata in movimento sin dalle ore 00.55 dell’11 maggio ed in circolazione per tutta quella giornata e per la successiva giornata del 12 maggio, prima di iniziare da Mendrisio, alle ore 13.41, il suo descritto viaggio all’estero, proseguito nei giorni seguenti”.

In altri termini anche in sede penale è stato accertato che il furto, così come denunciato dal sig. (…) non si è mai verificato.

Gli elementi complessivamente indicati e valutati nel loro insieme rappresentano indizi gravi, precisi e concordanti atti a dimostrare che l’evento assicurato o non si è mai verificato ovvero si è verificato grazie a comportamenti gravemente colposi del sig. (…) in quale, lo si ribadisce, a fronte di quanto prodotto e dimostrato da (…) nel corso del giudizio di primo grado non è stato minimamente in grado di confutarli né di fornire alcuna prova contraria in merito al presunto furto del veicolo, essendosi, a tal fine, limitato a depositare la solo denuncia di furto che, come ampiamente esposto e alla luce delle incongruenze evidenziate, è una mera dichiarazione proveniente dalla parte interessata, come tale inidonea a dimostrare l’effettiva sottrazione di un’autovettura al suo legittimo proprietario.

Il terzo motivo di appello è in definitiva infondato, attesto che, ai sensi delle Condizioni speciali di Polizza che regolavano il contratto di assicurazione sottoscritto dal (…) con la (…) (con particolare riferimento alla garanzia “Furto”), tra le “Esclusioni” (art. 6) era previsto che l’assicurazione non comprendesse i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, o del conducente, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida o custodia del veicolo assicurato.

Pertanto, correttamente, (…) non ha proceduto alla liquidazione dell’indennizzo a (…) non potendo operare per quanto detto la garanzia assicurativa essendo stata violata dal (…) l’indicata disposizione contrattuale.

Né si comprende la dedotta violazione dell’art. 1900 c.c., norma il cui comma 1 ricalcala disposizione contrattuale di cui all’art. 6, e pacificamente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro, nel senso che “il principio di cui all’art. 1900 c.c., secondo il quale l’assicurazione non si estende ai rischi provocati volontariamente e con colpa grave del beneficiario, trova applicazione anche quando la condotta dell’assicurato caratterizzata dal dolo o dalla colpa grave non sia stata la causa unica del verificarsi dell’evento dannoso, in quanto ai fini del nesso causale fra la detta condotta ed il danno trova applicazione il principio della “conditio sine qua non”, temperato da quello della regolarità causale, secondo il disposto degli artt. 40 e 41 cod. pen. Ne consegue che, quando l’evento è derivato da una pluralità di comportamenti commissivi od omissivi, tra cui un comportamento colposo dell’assicurato, è sufficiente per negare l’estensione della polizza accertare che, se detto comportamento non si fosse verificato, l’evento non si sarebbe prodotto” (Cass., sent. n. 7763/2005)

Ne consegue che, anche ipotizzando che l’evento furto fosse derivato da una pluralità di comportamenti commissivi od omissivi (circostanza, questa, non emersa nel caso di specie), tra cui un comportamento colposo dell’assicurato, sarebbe stato comunque sufficiente, per negare l’applicazione della polizza, accertare che, se detto comportamento non si fosse verificato, l’evento non si sarebbe prodotto. Nella vicenda in esame è indubbio che il (presunto) furto del veicolo sia derivato, certamente, da un comportamento quantomeno gravemente colposo del sig. (…) consistito nel non aver correttamente custodito la chiave ed i documenti dell’autovettura (…) perdendone, di fatto, il possesso.

Alla luce di quanto esposto e del rigetto del terzo e ultimo motivo di appello, va integralmente confermata la sentenza di primo grado.

Segue la condanna di (…) ex art. 91 c.p.c., al pagamento in favore di (…) e di (…) delle spese processuali del presente grado, liquidate ex D.M. n. 55 del 2014 in relazione alla non particolare complessità delle questioni trattate, tenuto conto dei parametri medi previsti per le cause di valore compreso tra Euro 52.001,00 ed Euro 260.000,00, nonché dell’assenza della fase istruttoria, oltre oneri e accessori di legge. Il compenso per fase decisionale dovuto all’appellata (…) viene ridotto del 30% atteso il deposito della sola comparsa conclusionale.

Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di controversia promossa dopo l’entrata in vigore (il 31.01.2013) della modifica introdotta con l’art. 1 comma 17 L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da (…) avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7758/2021, pubblicata in data 28.9.2021 e notificata in pari data, così provvede:

1) RIGETTA l’appello;

2) CONDANNA (…) al rimborso delle spese processuali del grado, in favore di (…) liquidate in Euro 2.835,00 per la fase di studio, Euro 1.820,00 per la fase introduttiva ed Euro 4.860,00 per la fase decisionale, oltre spese forfettarie ex art. 2 comma 2 D.M. n. 55 del 2014, oltre IVA e CPA secondo legge.

3) CONDANNA (…) al rimborso delle spese processuali del grado, in favore di (…) liquidate in Euro 2.835,00 per la fase di studio, Euro 1.820,00 per la fase introduttiva ed Euro 3.402,00 per la fase decisionale, oltre spese forfettarie ex art. 2 comma 2 D.M. n. 55 del 2014, oltre IVA e CPA secondo legge.

4) DA’ ATTO che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell’appellante dell’ulteriore importo pari al contributo unificato versato.

Così deciso in Milano il 27 giugno 2022.

Depositata in Cancelleria il 16 agosto 2022.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.