affinché l’assicurato possa ritenersi inadempiente all’obbligo, imposto dall’art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all’assicuratore, occorre accertare se l’inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l’assicurato perde il diritto all’indennità, ai sensi dell’art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell’art. 1915, comma 2 c.c.; in entrambe le fattispecie l’onere probatorio grava sull’assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l’intento fraudolento dell’assicurato e, nella seconda, che l’assicurato volontariamente non abbia adempiuto all’obbligo ed il pregiudizio sofferto.

Corte d’Appello|Palermo|Sezione 3|Civile|Sentenza|1 settembre 2021| n. 1428

Data udienza 2 luglio 2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello Di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori:

1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo – Presidente

2) Dott.ssa Marinella Laudani – Consigliere

3) Dott.ssa Lidia Asaro – Giudice Ausiliario di C.A.

dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 1003/2016 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, e promossa in questo grado

DA

Condominio di Via (…) n. 2 (Cod. Fisc.: (…)), in persona del suo amministratore pro tempore, rag. (…), elettivamente domiciliato in Palermo, via (…), presso lo studio dell’Avv. Ma.Cu. dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti

Appellante

CONTRO

(…), nata a P. l'(…), Cod. Fisc.: (…), rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Vi.Ar. e Pa.Fi. ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in Palermo, via (…), giusta procura in atti

Appellata

(…) S.p.A. (già (…) S.p.A.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in B., Via (…) (Cod. Fisc. e P. IVA (…)), elettivamente domiciliata in Palermo, Via (…), presso lo studio dell’Avv. Da.Ca. dalla quale è rappresentata e difesa, giusta mandato in atti

Appellata

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 5983/2015 del 26-30.10.2015, in accoglimento della domanda risarcitoria proposta da (…) contro il Condominio di Via (…) n. 2 e nei confronti della (…) S.p.A. (oggi (…) S.p.A.), terza chiamata, dichiarava la responsabilità del Condominio convenuto per le infiltrazioni presenti nell’immobile dell’attrice, condannando lo stesso Condominio ad eseguire, in alternativa, i lavori individuati dal CTU nella sua relazione (pag.11), lavori necessari per l’eliminazione delle cause di tali infiltrazioni, e quelli indicati nell’allegato n. 5 della detta relazione, necessari per il ripristino dell’immobile dell’attrice, oppure al pagamento in favore della stessa della somma di Euro13.319,18.

Inoltre condannava il Condominio convenuto al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di Euro4.000,00 per il limitato godimento dell’immobile e rigettava la domanda proposta dal Condominio convenuto nei confronti della terza chiamata.

Indi, poneva a carico del Condominio le spese di CTU e lo condannava al pagamento in favore di (…) delle spese di lite, compensando invece le spese del giudizio tra il medesimo e la terza chiamata.

Avverso quella decisione ha proposto appello il Condominio di Via (…) n. 2, in persona del suo amministratore pro tempore, con atto di citazione notificato il 28.4.2016, esponendo quattro motivi di doglianza e chiedendo la parziale riforma della sentenza impugnata nonché, in via istruttoria, la rinnovazione della CTU.

Si è costituita in giudizio (…), resistendo al gravame con comparsa di costituzione e risposta con la quale ha chiesto, in via preliminare, di disporsi declaratoria di inammissibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 342, comma II, c.p.c., e nel merito il rigetto dell’appello.

Si è costituita altresì la (…) S.p.A. (già (…) S.p.A.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con comparsa di costituzione e risposta, chiedendo in via principale il rigetto dell’appello, la conferma della sentenza di primo grado nella parte in interesse e la riforma della detta sentenza nella parte in cui il Tribunale ha compensato le spese di lite tra la essa ed il Condominio di via F. n. 2.

Sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe, la causa all’udienza collegiale del 18 settembre 2020 è stata posta in decisione.

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c. avanzata dall’appellata (…), secondo cui l’atto di impugnazione ometterebbe di individuare le parti della sentenza che si intende modificare, e di indicare le modifiche all’uopo richieste.

Va infatti evidenziato che l’appellante, nell’esporre i fatti e le ragioni posti a fondamento del gravame, si è attenuto anche ai dettami dell’ art. 342 c.p.c., avendo individuato i punti della sentenza che ha inteso contestare e le relative doglianze, confutando nel contempo le ragioni addotte dal primo Giudice; ed è noto che, come precisato dalla Suprema Corte, tali indicazioni non necessitano di particolari forme sacramentali, data la permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. U, 16.11.2017 n. 27199).

Passando al merito dell’appello, il Condominio di Via (…) n. 2 con i primi due motivi di gravame, che vanno esaminati congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi, critica la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice, in accoglimento dell’eccezione avanzata dalla suddetta Compagnia di Assicurazioni, lo ha dichiarato decaduto dalla garanzia e conseguentemente ha rigettato la sua domanda sul presupposto del ritardo nella comunicazione del danno lamentato da (…).

L’appellante ritiene che il Tribunale abbia erroneamente interpretato l’art. 1913 c.c., che indica in tre giorni dal fatto o dalla sua conoscenza il termine entro il quale l’assicurato deve denunziare il sinistro per iscritto all’assicuratore.

Sul punto, l’appellante richiama pronunce della Suprema Corte, per la quale, in base al combinato disposto degli artt.1913 e1915 c.c., il ritardo nella denuncia del sinistro non comporta necessariamente la perdita della garanzia assicurativa quando il detto ritardo non derivi da dolo o colpa, la cui prova grava sull’assicuratore.

L’appellante inoltre lamenta che il Tribunale non avrebbe tenuto conto, al fine del decidere, neppure della circostanza dal medesimo rilevata e documentata, e cioè il fatto di avere tempestivamente riscontrato la richiesta di risarcimento avanzata da (…) (del 22.2.2010) tramite nota (dell’1.3.2010), con la quale aveva comunicato alla stessa la propria disponibilità ad effettuare un sopralluogo; inoltre, dopo la notifica dell’atto di citazione (16.10.2012) esso aveva tempestivamente denunziato il fatto all’assicuratore (il 22.11.2012).

Pertanto, si duole che il primo Giudice, in ragione di tale (ritenuto) erroneo presupposto, non abbia preso in considerazione la sua domanda di garanzia.

Lo stesso, nel reiterare la propria domanda, oggetto del secondo motivo di gravame, afferma che, contrariamente a quanto sul punto dedotto dall’Assicurazione appellata, l’oggetto della copertura assicurativa, come previsto nella polizza in atti, riguardi non solo il furto e l’incendio (art.3), ma anche quanto previsto nei seguenti articoli: 15, punto 7 (responsabilità civile verso terzi); 32 (L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla proprietà di viali, giardini anche con alberi di alto fusto… ); 35 (Responsabilità civile derivante all’Assicurato da fuoriuscita di liquidi causata da rottura accidentale delle tubazioni e degli impianti fissi del Fabbricato” anche per danni a cose di terzi contenute in locali interrai o adibiti a depositi contenuti); 40 (responsabilità civile da conduzione degli appartamenti e della conduzione della vita familiare) e 41 (fuoriuscita di liquidi).

L’appellante ritiene quindi che, sulla base di quanto rilevato dal CTU, tanto l’umidità presente nel terreno quanto la percolazione dell’innesto della tubazione dell’impianto di riscaldamento nella muratura, ricadano nell’ambito della detta garanzia; conseguentemente chiede sia l’emissione di una pronuncia che dichiari valida ed efficace la garanzia prevista dalla polizza in esame per i danni lamentati da (…) sia, quindi, di essere garantito e manlevato dalla Unipol Assicurazioni s.p.a. da ogni eventuale e relativo esborso.

Dal canto suo, la Compagnia di assicurazioni insiste per la “decadenza dai diritti provenienti dal contratto di assicurazione stipulato tra il Condominio di via F. e (…) s.p.a.”, affermando che “il giudice di primo grado, correttamente, ha accolto l’eccezione di decadenza sollevata dalla compagnia di assicurazioni”.

Ciò posto, va osservato che il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte afferma che, affinché l’assicurato possa ritenersi inadempiente all’obbligo, imposto dall’art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all’assicuratore, occorre accertare se l’inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l’assicurato perde il diritto all’indennità, ai sensi dell’art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell’art. 1915, comma 2 c.c.; in entrambe le fattispecie l’onere probatorio grava sull’assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l’intento fraudolento dell’assicurato e, nella seconda, che l’assicurato volontariamente non abbia adempiuto all’obbligo ed il pregiudizio sofferto” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 30.09.2019 n. 24210).

Va quindi evidenziato che nel caso in esame la Compagnia assicuratrice appellata si è limitata ad evidenziare il ritardo nella denuncia del sinistro da parte dell’assicurato, senza dedurre alcunché in merito ad un eventuale dolo o colpa da parte di quest’ultimo, sicché, per quanto appena rilevato, deve affermarsi che il Condominio appellante non è decaduto dalla garanzia

Va dunque verificato, al fine del decidere in merito alla domanda dallo stesso Condominio spiegata nei confronti della Compagnia assicurativa, se i danni lamentati da (…) ed accertatatii dal CTU rientrino o meno nell’oggetto della copertura assicurativa, di cui alla Polizza “Il nuovo fabbricato” (n. (…)) sottoscritta tra le parti il 7.5.2003.

Al riguardo, si evidenzia che il CTU, arch. (…), ha accertato che i danni alle pareti dell’immobile di (…), per cui è appello, “possono essere attribuiti all’umidità presente nel terreno (atrio condominiale destinato a giardino), in particolare nel periodo delle piogge, che può penetrare lateralmente attraverso i capillari fino ad attraversare l’intero muro, a causa di una delle seguenti motivazioni: a) muro contro terra senza isolamento verticale; b) un isolamento applicato non correttamente; c) un isolamento danneggiato (…).

Lo stesso ha altresì dato atto che “ad aggravare la situazione, in particolare nella parete C è sicuramente la percolazione (di acqua) dall’innesto del tubo di riscaldamento nella muratura che si protrae da diversi anni, dato l’avanzato stato di ossidazione e corrosione della tubazione anche in altri punti” (cfr. pagg. 9-10, Relazione del 10.02.2015).

Ciò detto, giova rilevare che, sebbene l’oggetto della copertura assicurativa comprenda non solo il furto e l’incendio, ma ( come dedotto dall’appellante) anche la responsabilità verso terzi e la responsabilità per la fuoriuscita di liquidi, tuttavia i danni, siccome lamentati da (…), non rientrano nella garanzia assicurativa in quanto la polizza sottoscritta tra le parti annovera come causa di esclusione i danni imputabili “ad umidità, stillicidio o insalubrità dei locali” (cfr. Cap. 7, art. 38, lett. a), come verificato dal CTU.

Ed ancora, va sottolineato che, coerentemente con quanto eccepito dalla (…), la garanzia assicurativa per la fuoriuscita di liquidi, indicata nella polizza de qua al punto 7, art. art. 41, prevede la responsabilità derivante da fuoriuscita di liquidi che provocano danni ai depositi, se l’evento è “accidentale”, ma è esclusa nel caso in cui “la fuoriuscita di liquidi è causata da corrosione e vetustà” (cfr. punto 6, art. 24, lett. i), come nel caso in esame.

Conseguentemente la domanda di garanzia svolta dall’appellante nei confronti della (…) va rigettata anche in questa sede, sia pure per la diversa ragione appena esposta. Tale conclusione determina l’assorbimento del motivo di appello della Compagnia di assicurazioni, così rubricato: “La sentenza di primo grado è viziata perché il Giudice riporta integralmente il contenuto della perizia che, come esposto negli atti difensivi di (…) s.p.a., è errata nei presupposti tecnici e nella quantificazione dell’ammontare dovuto a titolo di risarcimento”: è infatti evidente che, essendo stato comunque escluso un obbligo indennitario di detta Compagnia nei confronti del Condominio, la prima non ha alcun interesse giuridico in ordine alla valutazione della questione.

Con il terzo motivo di gravame l’appellante contesta la decisione impugnata nella parte in cui il primo giudice lo ha condannato al pagamento della somma di Euro4.000,00, nei confronti di (…) in conseguenza del limitato godimento dell’immobile in questione. Sostiene che, invece, nessuna somma competa al riguardo alla danneggiata, non avendo la medesima fornito la prova, sulla stessa incombente, del riferito pregiudizio; afferma inoltre che il CTU, che ha descritto l’immobile de quo come un unico locale pilastrato utilizzato per il ricovero auto e deposito materiale edile e di sgombro, ha corredato la propria relazione con diverse foto che ne dimostrerebbero l’uso.

Pertanto, chiede che, in riforma di tale parte di sentenza, venga rigettata la domanda svolta sul punto da di (…).

Il motivo è fondato

Va rilevato che, per insegnamento della Suprema Corte, la compressione o la limitazione del diritto di proprietà di un immobile, causata dal fatto dannoso altrui è suscettibile di valutazione economica sia quando da essa derivi la necessità di una spesa ripristinatoria o di perdita dei frutti della cosa sia nel caso in cui la limitazione del godimento sia sopportata dal titolare con suo personale disagio.

La Corte Regolatrice ha precisato che, in tal caso, la prova della sussistenza e della quantificazione del danno grava sempre sul danneggiato, che può assolverla mediante presunzioni semplici, mentre il giudice, per la liquidazione del danno, può fare ricorso anche ai parametri del cosiddetto danno figurativo (cfr Cass. Civ., Sez. II, 17.12.2019).

Tanto precisato, è bene rilevare che, nel caso sottoposto al vaglio di questo collegio, è rimasta del tutto sfornita di prova la domanda risarcitoria avanzata da (…) per il limitato godimento del proprio locale.

Invero, va evidenziato che la quantificazione dell’ipotetico danno è stata determinata dal CTU sulla base di un preciso quesito del primo giudice (“Determini il CTU il danno da limitato godimento dell’immobile, a decorrere dal mese di febbraio 2010”), ancor prima che venisse accertato il presunto pregiudizio sofferto dalla danneggiata per la parziale inabilità del suo locale.

Prova che – si ripete – (…) non ha fornito.

Peraltro, l’Arch. (…), nel descrivere i luoghi, ha dato atto che l’immobile in esame “al momento dei sopralluoghi era utilizzato come ricovero auto e deposito materiale edile e di sgombro…” (cfr. pag. 7, Relazione del 10.02.2015).

Lo stesso inoltre, dopo avere determinato il danno da mancato godimento, limitatamente alla zona del locale ammalorato, in “circa mq 30 rispetto alla superficie totale del locale pari a mq 175,00” ( pag.12……), ha precisato “che alla data dei sopralluoghi la zona danneggiata era risultata utilizzata a deposito (accatastamento di oggetti vari sia a pavimento che a ridosso delle pareti) e non esclusa dall’utilizzo dell’intero locale…” (cfr. pag. 13, Relazione del 10.02.2015): circostanze, queste, ben evidenziate dal CTU nelle foto allegate alla sua relazione

Dunque, il compendio probatorio esaminato manca di elementi che possano consentire il ricorso alle presunzioni semplici.

Ne consegue che la domanda risarcitoria di (…), conseguente all’asserito danno dovuto a un limitato godimento dell’immobile in argomento, deve essere rigettata.

Con il quarto motivo, il Condominio appellante deduce un’errata valutazione da parte del Tribunale degli accertamenti eseguiti dal CTU e delle relative risultanze; lo stesso precisa che la sua doglianza non riguarda tanto le valutazioni tecniche, quanto i dati tecnico-storici accertati dal CTU e fatti propri dal decidente ma poi contestati nelle controdeduzioni del 14.04.2015.

In particolare, sostiene che il CTU non avrebbe risposto ai chiarimenti richiesti dal suo CTP e non avrebbe svolto alcuna indagine riguardo al materiale costruttivo (cemento armato o conci di tufo) della parete oggetto di appello incidenti, attesa l’incidenza sui costi di rifacimento della stessa.

L’appellante afferma che, a tal fine, il CTU avrebbe potuto d’ufficio acquisire ogni elemento necessario per i rispondere ai quesiti anche attraverso la richiesta a terzi di informazioni. Ritiene, dunque, che la CTU sia affetta da illogicità ed incongruenze e chiede quindi che, sulla base delle controdeduzioni in atti, venga disposta la rinnovazione della CTU.

Il motivo va disatteso: una consulenza avrebbe funzione esplorativa; inoltre, la richiesta appare formulata genericamente e, dunque, priva di argomentazioni tecniche in grado confutare quanto accertato dal primo Giudice.

Infatti, occorre evidenziare che diversamente da quanto dedotto dall’appellante, il CTU ha dato puntuale, logica e coerente risposta alle controdeduzioni del suo CTP, Prof. Ing. (…), come emerge dalla relazione in atti, contenente le risposte alle osservazioni di quest’ultimo.

Il CTU, con riguardo al materiale costruttivo della parete ammalorata, ha dichiarato di non avere “ritenuto necessario eseguire alcun saggio in quanto la tipologia della muratura è direttamente deducibile sui luoghi” (cfr. pag. 3 delle Risposte alle Osservazioni di cui alla Relazione del 10.02.2015).

lo stesso ausiliario del giudice ha evidenziato che lo studio condotto dal CTP riguardo alla presenza di un piano di sedime “costituito da calcarenili con livello argillo-sabbiosi variamente permeabili per porosità … e per fatturazione che possiede elevate capacità di rialita delle acque” avvalori quanto dal medesimo dedotto, avendo evidenziato che gli ambienti posti a diretto contatto con lo stesso e non adeguatamente isolati, sono soggetti ai fenomeni descritti in relazione.

Il consulente, infatti, ha precisato che i danni riscontrati nell’immobile de quo sono riconducibili a vizi di costruzione (quale mancato o non più efficiente isolamento del fabbricato dal terrapieno e dal piano di sedime (cfr. pagg.3-4 delle Risposte alle Osservazioni di cui alla Relazione del 10.02.2015).

L’Arch. (…) ha infine evidenziato l’irrilevanza del mancato esame della variante a suo tempo apportata al progetto iniziale del fabbricato in cui insiste il locale dell’appellata, progetto pervenutogli dal CTP del Condominio, in quanto la presenza di umidità sui muri perimetrali costituisce “prova inequivocabile dell’insufficienza o non presenza dello strato di impermeabilizzazione”, (cf. pag. 5 delle Risposte alle Osservazioni, di cui alla Relazione del 10.02.2015).

Il CTU ha comunque precisato che la variante al progetto non gli era stata inizialmente comunicata dal Condominio, né poi da quest’ultimo documentata con le proprie controdeduzioni.

Pertanto, anche il motivo in esame va disatteso.

Alla luce di quanto sin qui scrutinato, l’appello va parzialmente accolto con il rigetto della domanda risarcitoria avanzata da (…) per il limitato godimento dell’immobile oggetto di causa e la conseguenza espunzione, dal dispositivo del primo grado, della condanna.

Quanto, infine, alle spese di lite, va premesso che, secondo il pacifico insegnamento della Corte Suprema, la soccombenza – a cui l’art. 91 c.p.c. ricollega l’onere delle spese processuali – va determinata con riferimento alla causa nel suo insieme, sicché, nel caso di riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello, la decisione relativa alle spese contenuta nella prima decisione è travolta, e dunque detto giudice, oltre a statuire sulle spese del giudizio di secondo grado, può anche modificare quelle stabilite all’esito del giudizio di prima istanza (Cass. 3964/2003; si vedano inoltre le più recenti Cass. 1775/2017 e 14916/2020, per le quali il giudice d’appello ha il potere di procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione).

Va ulteriormente evidenziato che la Compagnia di Assicurazioni si duole, al quarto motivo di gravame, della compensazione delle spese disposta dal primo giudice tra essa Compagnia e il Condominio. Al riguardo, la motivata doglianza è del seguente tenore: “La richiesta di condanna dell’appellante al pagamento delle spese e competenze di lite si fonda sul principio della soccombenza poiché il Giudice, in primo grado, ha dichiarato la decadenza del diritto del condominio e, quindi, ha accolto la tesi della convenuta compagnia.

La motivazione collegata alla compensazione delle spese di lite è infondata (oltre che insufficiente) poiché se è vero il Giudice non è entrato nel merito del rapporto assicurativo intercorrente tra le parti, sicuramente ha analizzato “nel merito” l’eccezione preliminare di decadenza motivando ampiamente il suo accoglimento.

Non si profilano – né il Decidente li ha indicati in sentenza – le ‘gravi ed eccezionali ragioni’ che potevano giustificare la compensazione delle spese di lite”.

Ora, tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio (il Condominio continua a essere soccombente, ma l’importo al cui pagamento è stato condannato è qui viene ridotto rispetto al quantum riconosciuto dal Tribunale), le spese del primo grado, nella misura già liquidata dal Tribunale in favore di (…), vanno poste a carico del Condominio per due terzi, con la compensazione, tra quelle parti, del restante terzo.

Per la stessa ragione, le spese di questo grado del giudizio nei rapporti tra il Condominio e la (…), come liquidate in dispositivo, vanno poste a carico del primo nella misura di due terzi, con la compensazione del restante terzo.

Quanto, poi, alle spese di lite nei rapporti tra il Condominio e la Compagnia di assicurazioni, si osserva, innanzi tutto, che quest’ultima ha insistito, in questo grado, per la declaratoria di decadenza dalla garanzia assicurativa, che – come visto – questa Corte ha escluso.

E dunque, tenuto conto di tale infondata difesa, ma considerato che, comunque, la Compagnia di assicurazioni è vincitrice nei confronti del Condominio, si stimano ricorrenti gravi ed eccezionali motivi perché le spese di entrambi i gradi del giudizio, come liquidate in dispositivo, siano poste a carico del Condominio per metà, con la compensazione, tra le parti, dell’altra metà.

P.Q.M.

La Corte, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del emessa dal Tribunale di Palermo in data 26-30.10.2015, appellata dal Condominio di Via (…) n. 2, sito in P., così provvede:

1) rigetta la domanda risarcitoria avanzata da (…) relativamente al mancato godimento del proprio suo immobile, e conseguentemente espunge dall’impugnata sentenza il relativo capo;

2) pone a carico di detto Condominio e a favore della (…) le spese del primo grado del giudizio nella misura di due terzi di quanto liquidato dal Tribunale, oltre accessori di legge, compensando tra le parti il restante terzo;

3) liquida le spese del primo grado del giudizio in Euro3.000,00 per compensi, e condanna detto Condominio al rimborso, a (…) S.p.A., della metà delle stesse, compensando tra le parti l’altra metà;

4) conferma nel resto l’impugnata sentenza;

5) liquida le spese di questo grado del giudizio in complessivi Euro1.889,00, e condanna il Condominio appellante al rimborso, alla (…), di due terzi delle stesse, oltre accessori di legge, compensando tra quelle parti il restante terzo, nonché della metà delle stesse, oltre accessori di legge, a (…) S.p.A., compensando tra quelle parti l’altra metà.

Così deciso in Palermo il 2 luglio 2021.

Depositata in Cancelleria l’1 settembre 2021.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.