l’azione surrogatoria, consentendo al creditore di prevenire e neutralizzare gli effetti negativi che possano derivare alle sue ragioni dall’inerzia del debitore, il quale ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad incrementare il suo patrimonio, conferisce al creditore stesso la legittimazione all’esercizio di un diritto altrui, ed ha perciò carattere necessariamente eccezionale, potendo essere proposta solo nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge. I presupposti per l’esercizio dell’azione surrogatoria sono i seguenti: a) la sussistenza di un credito dell’attore verso un soggetto i cui diritti od azioni intende esercitare contro il terzo; b) l’inerzia di tale soggetto nell’esercizio di diritti o azioni; c) la funzione conservativa dell’azione, tesa a tutelare la realizzazione del diritto del creditore contro il pericolo dell’insolvenza.
Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di assicurazione si cosiglia la lettura dei seguenti articoli:
Il contratto di assicurazione principi generali
L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.
L’assicurazione sulla vita (c.d. Polizza vita)
Tribunale|Vicenza|Civile|Sentenza|30 aprile 2019| n. 953
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Vicenza
il giudice dott.ssa Stefania Caparello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 11215/2014 tra le parti:
ATTORE
(…), cf (…)
– difesa: avv. CA.AD., cf (…)
– domicilio: presso il difensore
CONVENUTO
AZIENDA (…), cf
– difesa: avv. VI.PI., cf (…)
– domicilio: presso il difensore
TERZO CHIAMATO
(…), cf, rappresentata processualmente da (…) SRL, P. Iva (…)
– difesa: avv. VI.PI., cf (…)
– domicilio: presso il difensore
OGGETTO: Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose (art. 2050 c.c.)
Attore: In via principale:
1) Accertare e dichiarare l’esclusiva responsabilità della convenuta per il danno causato all’attore;
2) Condannare pertanto la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniali, subiti e subendi, tutti sopportati dall’attore che si quantificano nella somma riportata come da tabella che segue:
…omissis… Euro 50.566,00
Il tutto:
3) a far data dalla maturazione del diritto, con condanna alla corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
4) con condanna al pagamento di spese, diritti e onorari del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dei sottoscritti procuratori che hanno anticipato le prime e non riscosso i secondi;
Fatto e processo
Con atto notificato il 10/12/2014, la sig.ra (…) (51enne all’epoca dei fatti) ha citato in giudizio l’Azienda (…), al fine di essere ristorata del pregiudizio subito a seguito di un intervento svolto al piede sinistro, presso la struttura ospedaliera indicata.
In particolare, l’attrice ha dedotto che, il 8.05.2012, si era sottoposta alla visita ortopedica presso l’ULSS 5 per mano del dott. (…), specialista e primario del Reparto di Ortopedia e Traumatologia presso l’Ospedale di Montecchio Maggiore (VI) perché affetta da “alluce valgo” al piede sinistro; era stata, dunque, ricoverata il 23.07.2012 per essere sottoposta ad intervento chirurgico di “osteotomia valgizzante e di abbassamento dl I MT (stabilizzazione con una vite) e capsuloplastica della I MTF”; era stata dimessa il giorno seguente.
L’attrice ha dichiarato che il piede non arrivava a guarigione e che, dopo varie visite, solo nel marzo 2013 era stata eseguita una prima radiografia.
Il 8/4/2013, l’attrice era stata nuovamente ricoverata per essere sottoposta ad un secondo intervento, sempre eseguito dal dott. (…).
La Sig.ra Z. ha affermato che, dato che il piede non guariva, aveva affrontato ulteriori accertamenti e visite, e che il dott. (…) le aveva comunicato la necessità di un terzo intervento chirurgico.
L’attrice si era rivolta, quindi, ad altre strutture e ad altri medici.
Il terzo intervento chirurgico era stato effettuato presso l’Ospedale “Borgo Trento” di Verona in data 03.06.2014 ed era stata dimessa con diagnosi di “pseudoatrosi osteotomia diafisaria MI piede sinistro”.
Ciò posto, l’attrice riprendeva a camminare solo dopo due mesi dal terzo intervento chirurgico.
L’attrice ha chiesto, quindi, il danno patrimoniale e non patrimoniale, ivi compreso il danno da mancato consenso informato e la perdita di capacità lavorativa.
La stessa ha, poi, evidenziato di non poter più indossare scarpe antinfortunistiche e di aver quindi dovuto rinunciare al lavoro; la stessa ha inoltre rilevato di non poter più indossare calzature “femminili” con tacco; di non poter più svolgere attività ludiche cui prima era dedita (passeggiate, escursioni in montagna, ballo).
Nell’atto di citazione, l’attrice ha altresì avanzato richiesta di chiamata in causa della compagnia assicuratrice della convenuta (L.I. e (…) quale mandataria per l’Italia), chiedendo di estendere il contraddittorio nei confronti della stessa, in quanto intendeva agire nei suoi confronti, in via di surroga.
Si è costituita in causa l’ULSS 8 BERICA (già ULSS 5 “(…)”), eccependo in via preliminare la mancata attivazione della procedura di mediazione obbligatoria e, nel merito, contestando la pretesa di controparte, sia in ordine all’an che in ordine al quantum debeatur, oltre che la evocazione in causa avanzata dall’attrice nei confronti di (…).
La convenuta ha, in particolare, dichiarato di aver inviato tutta la documentazione in possesso alla compagnia assicurativa (…) e che l’attrice era stata convocata dalla (…) per essere sottoposta a visita medico legale da parte del medico incaricato dalla Compagnia.
Il Giudice ha ammesso la chiamata in causa del terzo.
Si è costituita la Compagnia L.I., eccependo la nullità della chiamata in causa, stante il fatto che nell’atto di citazione notificato non era stata allegata la comparsa di costituzione e risposta della convenuta; l’infondatezza della chiamata in causa e comunque il rigetto della pretesa nei confronti dell’assicurata.
All’udienza del 24/11/15 è stata rinnovata la citazione del terzo chiamato.
Sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. VI, c.p.c.
E’ stata disposta CTU medico legale nella persone del Dott. (…).
Subentrato il sottoscritto giudice nella gestione del fascicolo, è stata fissata udienza per la discussione orale.
Tuttavia, all’udienza del 14.09.2018, la causa è stata rinviata per valutare un’ipotesi transattiva tra le Parti.
Il Giudice ha, quindi, trattenuto la causa in decisione, all’udienza del 23/11/2018, assegnando i termini per le conclusionali e le repliche ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
1. Nonostante l’eccezione di mancato esperimento della procedura di mediazione, tempestivamente sollevata dalla convenuta, si dà atto che le parti non hanno trovato un accordo in sede giurisdizionale, sebbene all’uopo invitate da questo giudice all’udienza del 14/9/18 e che il 23/11/18 è emersa l’impossibilità di addivenire ad una conciliazione della controversia, stante il fatto che a carico della terza chiamata vi era una procedura concorsuale e che, quindi, la convenuta non poteva essere manlevata.
Pertanto, si ritiene assolta la condizione di procedibilità.
Del resto, argomentare in senso contrario sarebbe contrario ai principi di economia processuale.
2. La domanda è fondata per quanto di ragione.
Il CTU con ragionamento esente da critiche e al quale, quindi, questo giudice intende riportarsi, ha infatti dichiarato che:
“l’alluce valgo” è “una patologia di comune riscontro in ambiente ortopedico e, per questo, è di tutta evidenza come, per uno specialista in Ortopedia, sia la diagnosi sia il progetto terapeutico sia la realizzazione di questa correzione non rappresentino una prestazione che implichi una soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.
Se è pur vero che l’esito di questo intervento è influenzato da numerosi fattori quali l’età, l’entità della deformità ed il grado di correggibilità passiva della stessa, l’eventuale presenza di degenerazione artrosica delle superfici articolari, le abitudini di vita, le caratteristiche ambientali e lavorative, l’osservanza dei consigli post operatori, la presenza di patologie concomitanti quali diabete, disturbi circolatori, alterazioni trofiche cutanee, nel caso in discussione si deve osservare, valutando i radiogrammi in atti, come nel primo intervento sia stata praticata una osteosintesi non efficace, mentre nel secondo intervento, stando il quadro clinico ed anatomico che si era venuto a creare, era più opportuno anticipare quanto poi fatto a Verona utilizzando, oltre alle viti, anche una placca.
Altri elementi di censura sulla conduzione clinica del caso sono: il mancato controllo radiografico successivo al primo intervento (con il quale ci si poteva accorgere dell’avvenuto cedimento della vite e anticipazione del 2 intervento) e la non documentata informazione alla paziente sul protocollo post operatorio da seguire a domicilio dopo la dimissione del primo intervento (l’applicazione di un bendaggio funzionale prima e l’usi di un tutore poi; scarico dell’avampiede con appoggio calcaneare sul piede operato; ecc.).
Da tutti i dati sopra esplicitati si può, dunque, ritenere sufficientemente dimostrato che l’inadeguatezza tecnica nel primo intervento che neppure il secondo è riuscito a correggere e il non un corretto follow-up della paziente (omessa informazione sullo schema di attività per il malato dimesso dall’ospedale e mancata esecuzione precoce di una radiografia sulla base della sintomatologia lamenta dalla paziente), non hanno portato alcun beneficio alla paziente, mentre hanno determinato un maggior danno di natura soprattutto antalgica ed hanno imposto l’effettuazione di un terzo e risolutorio intervento chirurgico correttivo”.
3. Ciò posto, occorre rilevare che nel caso di specie non possono trovare applicazione né le disposizioni della recente L. n. 24 del 2017 (il cui art. 7 comma 4. prevede: Il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo), né quelle del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 L. 8 novembre 2012, n. 189 (il cui art. 3 prevede: “Il danno biologico conseguente all’attività dell’esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all’attività di cui al presente articolo”) essendo tali norme applicabili solamente ai fatti dannosi avvenuti successivamente alla loro entrata in vigore.
Nel caso di specie, infatti, il primo intervento risale al 23/7/2012 e, quindi, è anteriore alla entrata in vigore delle citate prescrizioni normative.
Per tali ragioni, alla vicenda in esame, andrà applicato lo strumento di liquidazione equitativa costituito dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.
Il danno va, quindi, quantificato, vista l’età del danneggiato al momento del sinistro (51 anni), come segue: danno biologico permanente (IP) nella misura massima stimata dal c.t.u del 6%, pari a Euro 6544.04, aumentato a Euro 9.807,67, dovendosi qui applicare la personalizzazione massima.
Del resto, è verosimile che il danno occorso al piede abbia una forte incidenza sia nella vita lavorativa che soprattutto personale della danneggiata, tenuto altresì conto del fatto che la stessa può avere difficoltà non solo nelle attività amene, ma anche nella vita di tutti i giorni (si pensi anche solo alle limitazioni in punto di vestibilità).
Passando alla liquidazione del danno non patrimoniale conseguente alla ritenuta invalidità temporanea, le tabelle 2018 del Tribunale di Milano liquidano in maniera congiunta il danno biologico e morale, per un valore giornaliero di Euro 47,07, per l’ITT.
Nel caso in esame, la CTU ha dichiarato che il danno biologico temporaneo è stato individuato in 2 gg. al 100%, 60 gg. al 75%, 30 gg. al 50% e 28 gg. al 25% (quali periodi di malattia e convalescenza conseguenti al secondo e terzo intervento) e che il livello di sofferenza veniva ritenuto di “entità lieve – minima”.
Il complessivo ammontare di tale danno risulta così pari ad Euro 3.263,63 (ovverosia Euro 94,14 per l’ITT, Euro 2118,15 per la ITP al 75% e Euro 706,05 per la ITP al 50%, e Euro 329,49 per la ITP al 25%, laddove il valore per die dell’ITT è di 47,07, mentre quello dell’ITP al 75% è di 35,30, quello dell’ITP al 50% è di Euro 23,54 e quello dell’ITP al 25% è di Euro 11.77).
Non può essere risarcito il danno patrimoniale richiesto per la Sig.ra Z. come “incapacità specifica all’attività lavorativa”, in quanto il CTU ha dichiarato che non vi è nessuna incidenza dei postumi nell’ambito lavorativo del soggetto (operaio).
Del pari non può essere riconosciuto il risarcimento richiesto per omesso consenso informato, in quanto non vi è prova che l’attrice, se compiutamente informata, avrebbe rifiutato quel determinato intervento.
Quanto alla mancanza di documentata informazione della paziente sul protocollo post operatorio, per come riconosciuta dal CTU, si ritiene che tale voce di danno debba essere ricompresa nella percentuale di responsabilità già ascritta alla convenuta.
Devono essere risarcite le spese mediche sostenute dall’attrice, così come indicate dal CTU per un importo complessivo di Euro 1324,50 (effettuate dopo il secondo intervento), senza quindi tener conto di quanto versato per il primo intervento e successivo periodo riabilitativo che l’attrice avrebbe comunque dovuto corrispondere, indipendentemente dall’errore medico.
Devono, altresì, riconoscersi a favore dell’attrice le spese di CTU e di CTP, per come indicato nell’apposito paragrafo “spese di lite”.
Nulla invece per le spese di assistenza stragiudiziale.
E’ infatti principio consolidato in giurisprudenza, e dal quale questo giudice non intende discostarsi, quello secondo cui tale spesa non è configurabile come danno emergente, quando sia stata superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso.
Orbene, tale è il caso che ci occupa, in quanto l’assistenza in tal senso prestata a favore dell’attrice non ha avuto, in concreto, alcuna utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità.
Del resto, nessuna prova vi è circa l’esatta determinazione di tali spese.
4. Le somme spettanti all’attrice, per come sopra riepilogate, ammontano complessivamente a Euro 14.380, oltre CTU e CTP attoreo.
L’attrice, in sede di conclusionale ha tuttavia chiesto il risarcimento del danno, individuando come importo omnicomprensivo, quello di Euro 13.619,93.
Deve ritenersi che tale precisazione al ribasso non possa essere valutata dal punto di vista giuridico, atteso il maturarsi delle preclusioni sul punto, già all’udienza di precisazione delle conclusioni, in cui l’attore si era richiamato all’atto introduttivo e alla memoria 183 VI c.p.c.
Sulle somme tutte indicate (Euro 14.380), previa devalutazione alla data del sinistro (23/7/2012) andranno corrisposti l’ulteriore rivalutazione, secondo gli indici ISTAT dalla data del sinistro, alla data della presente pronuncia, e gli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dal sinistro (cfr. in termini Cass. SSUU 1712/95) fino alla presente decisione.
Infatti, trattandosi di debito di valore, va accolta la richiesta di rivalutazione monetaria, mirante a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era prima del fatto illecito che ha generato il danno sino alla data della decisione definitiva.
Considerato che la maggior somma così attribuita rappresenta il valore monetario del bene perduto dal danneggiato, va riconosciuto anche il danno provocato dal ritardato pagamento in misura pari agli interessi legali, facendo ricorso, al riguardo, a criteri presuntivi ed equitativi, da calcolare sulla somma via via rivalutata, (cfr., in termini, Cass. SSUU 1712/95).
Infine, a seguito della liquidazione qui operata il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori ex lege.
Pertanto, devalutato l’importo attuale alla data dell’evento dannoso si ottiene il valore pari a Euro 13.867,41, che rivalutato con interessi alla data odierna assomma a Euro 15.210,81.
Sulla somma così riconosciuta decorrono interessi legali dalla data del deposito della presente pronuncia al saldo.
5. Preliminarmente occorre rilevare che nell’assicurazione per la responsabilità civile, l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (ovvero nell’ipotesi di assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli e natanti, disciplinata all’epoca dalla L. n. 990 del 1969 (ed attualmente dal D.Lgs. n. 209 del 2005) e nell’ipotesi disciplinata dalla L. n. 968 del 1977 in tema di esercizio della caccia), mentre in tutti gli altri casi l’assicuratore è obbligato solo nei confronti dell’assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno, sicché, al di fuori delle eccezioni sopra indicate, soltanto l’assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell’assicuratore, e non anche il terzo, nel confronti del quale l’assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale né ex lege (Cass. 9516/2007; Cass. 9225/2007).
Un rapporto diretto tra assicuratore e danneggiato può avere ad oggetto non l’obbligazione di garanzia, ma soltanto l’esecuzione dell’obbligazione, e può sussistere o quando l’assicuratore assuma l’iniziativa di adempiere direttamente nelle mani del danneggiato, oppure quando l’assicurato richieda all’assicuratore il pagamento diretto al danneggiato, ai sensi dell’art. 1917 c.c., comma 3.
Ciò posto, è d’uopo interrogarsi sulla fondatezza dell’azione surrogatoria sub specie di domanda di pagamento diretta da parte della convenuta assicurata nei confronti della propria assicurazione.
Orbene, l’azione surrogatoria, consentendo al creditore di prevenire e neutralizzare gli effetti negativi che possano derivare alle sue ragioni dall’inerzia del debitore, il quale ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad incrementare il suo patrimonio, conferisce al creditore stesso la legittimazione all’esercizio di un diritto altrui, ed ha perciò carattere necessariamente eccezionale, potendo essere proposta solo nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge.
I presupposti per l’esercizio dell’azione surrogatoria sono i seguenti: a) la sussistenza di un credito dell’attore verso un soggetto i cui diritti od azioni intende esercitare contro il terzo; b) l’inerzia di tale soggetto nell’esercizio di diritti o azioni; c) la funzione conservativa dell’azione, tesa a tutelare la realizzazione del diritto del creditore contro il pericolo dell’insolvenza.
Nessun dubbio con riguardo alla sussistenza del primo presupposto, in quanto con il deposito della presente pronuncia, è chiaro che l’attrice ha un diritto di credito nei confronti della convenuta.
Anche il terzo requisito è sussistente nel caso che ci occupa.
Infatti, seguendo la dottrina tradizionale, che riconosce all’azione surrogatoria una finalità meramente conservativa, la ratio dell’istituto è da ravvisare solo nella protezione dell’interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale generica rappresentata dal patrimonio del proprio debitore, allorché l’inerzia di questi ponga in pericolo la possibilità di un concreto soddisfacimento del credito.
Quindi, secondo tale tradizionale orientamento se il patrimonio del debitore non è in pericolo di insolvenza, non sussiste alcuna necessità conservativa ed ancora di meno la necessità di ampliare la garanzia patrimoniale generica con il patrimonio di altro debitore.
Tuttavia, accanto alla dottrina e giurisprudenza tradizionale che individua nell’azione in questione solo una finalità conservativa ed esclude la possibilità per il creditore di entrare in rapporto immediato con il terzo debitor debitoris, si è venuto affermando, soprattutto nella più recente giurisprudenza ed in parte della dottrina, un orientamento che assegna a questa azione, accanto alla funzione naturale di conservazione del patrimonio del debitore surrogato, quella di adempiere anche funzioni esecutive satisfattive, consentendo al creditore di esigere la somma di denaro o la eadem res dovuta al proprio debitore nelle ipotesi in cui quest’ultimo potrebbe sottrarre all’esecuzione quanto conseguito con l’azione surrogatoria (Cass. 26019/11).
La giurisprudenza ha quindi aderito, previo ricorso a strumenti concettuali di diritto sostanziale (quali l’adiectus solutionis causa o la compensazione) alla cd. surrogatoria satisfattiva, quale estensione della potenzialità dell’azione, in omaggio ad una volontà di semplificazione della tutela del creditore surrogante, coerente con la valorizzazione dell’interesse creditorio, quale elemento caratterizzante l’istituto (Cass. 1867/2000).
Valorizzando, pertanto, l’assunto per cui nell’azione surrogatoria in generale, accanto alla funzione conservativa può sussistere anche una funzione satisfattiva della stessa, va rilevato che in relazione all’ipotesi particolare in cui la surrogazione attiene alla richiesta di pagamento diretto di cui all’art. 1917 II c.c., tale funzione satisfattiva è insita nel diritto in cui ci si surroga, che è quello di richiedere appunto il pagamento diretto del danneggiato da parte dell’assicuratore.
Ne consegue che nella fattispecie per cui è causa, la funzione è essenzialmente satisfattiva e solo latamente conservativa e, quindi, prescinde dalla prova del pericolo concreto ed attuale di un pregiudizio futuro (l’insolvenza del debitore).
Ciò premesso, nel caso di specie non è presente il secondo requisito ovvero l’inerzia del debitore.
Infatti, dagli atti di causa emerge chiaramente come la convenuta abbia posto in essere comportamenti idonei e sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto, avendo provveduto a informare la compagnia assicuratrice della richiesta di risarcimento danni (docc. 1 e 2).
Pertanto la specifica domanda sul punto non può essere accolta.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e succ. mod., tenuto conto di quanto effettivamente riconosciuto in sentenza (scaglione di riferimento 5.201,00 – 26.000,00).
Si giustifica una liquidazione al di sotto dei valori medi, attesa l’oggettiva non difficoltà della lite e la assenza di istruttoria orale.
La convenuta deve, quindi, ritenersi tenuta a corrispondere all’attore le spese di lite per Euro 4.200, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
In virtù della natura della causa e della soccombenza della convenuta, si giustifica una compensazione delle spese tra attore e terza chiamata.
Del resto, atteso che la convenuta può chiedere che l’assicurazione provveda a liquidare la danneggiata, sarebbe contrario a una logica di giustizia sostanziale, condannare l’attrice a tali spese legali, soprattutto tenendo conto della fondatezza della propria pretesa nei confronti della convenuta.
Le spese di CTU devono porsi a carico della convenuta, così anche le spese del consulente tecnico preventivo di parte attrice.
Risulta assorbito il resto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
ACCOGLIE per quanto di ragione la domanda dell’attrice e per l’effetto CONDANNA la convenuta a corrispondere Euro 15.210,81, oltre interessi legali dalla data del deposito della presente pronuncia al saldo;
RIGETTA la domanda attorea nei confronti della terza chiamata;
CONDANNA la convenuta a rifondere alla attrice le spese legali, con distrazione a favore del procuratore antistatario, liquidando le stesse in Euro 4.200, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA e Euro 585 per spese esenti;
COMPENSA le spese di lite tra attrice e terza chiamata.
PONE le spese di CTU e del consulente tecnico di parte attrice a carico di parte convenuta.
Così deciso in Vicenza il 29 aprile 2019.
Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2019.