Nel caso di risoluzione di diritto del contratto di assicurazione ai sensi dell’articolo 1901 c.c., comma 3 il periodo di assicurazione in corso – relativamente al quale e’ dovuto il pagamento del premio, nonostante la risoluzione del contratto – e’ solo il periodo che sarebbe stato coperto dalla garanzia assicurativa, se il premio o la rata di premio non assolti fossero stati pagati.

 

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Il contratto di assicurazione principi generali

L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.

L’assicurazione sulla vita (c.d. Polizza vita)

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 18 novembre 2010, n. 23264

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15376-2006 proposto da:

AR. GR. (OMESSO), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato DI MEO STEFANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CASINI PARIDE giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GE. AS. S.P.A. (OMESSO), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato BERNARDINI SVEVA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FIGHI MAURIZIO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2136/2005 del TRIBUNALE di MODENA, SECONDA SEZIONE CIVILE, emessa il 16/12/2005, depositata il 16/12/2005, R.G.N. 1652/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato STEFANO DI MEO;

udito l’Avvocato ERMANNO PRASTARO per delega dell’Avvocato MAURIZIO FIGHI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il ricetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 13.7.2002 la s.p.a. As. ge. ha chiesto ed ottenuto dal GdP di Sassuolo (MO) decreto ingiuntivo recante condanna di Ar.Gr. a pagare i premi assicurativi scaduti dal (OMESSO) in avanti, relativi a tre polizze di assicurazione stipulate a decorrere dal (OMESSO) e di altra polizza stipulata a decorrere dal (OMESSO).

L’ingiunto ha proposto opposizione, eccependo l’intervenuta risoluzione di diritto dei contratti, ai sensi dell’articolo 1901 c.c., comma 3, per essere decorsi oltre sei mesi dal (OMESSO) – data di scadenza delle prime rate di premio non pagate – senza che l’assicuratore avesse agito per la riscossione. Ha pertanto affermato di nulla dovere, a parte la somma di lire 716,32, relativamente alla quale non era intervenuta decadenza, somma di cui ha offerto il pagamento in giudizio.

L’opposta ha resistito alla domanda, affermando che le somme richieste corrispondono ai premi relativi ai periodi assicurativi in corso, il cui pagamento e’ dovuto anche nel caso di risoluzione del contratto (articolo 1901 c.c., comma 3).

Con sentenza n. 2136/2005, notificata il 21 marzo 2006, il Tribunale di Modena ha confermato la sentenza emessa in primo grado dal GdP, che ha respinto l’opposizione, uniformandosi alla tesi dell’opposta, secondo cui – avendo l’assicurazione durata annuale – e’ dovuto il pagamento dell’intera annualita’ e non solo della rata di premio relativa al periodo in corso allorche’ si e’ verificata la mora.

L’ Ar. propone otto motivi di ricorso per cassazione, illustrati da memoria.

Resiste l’intimata con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Va premesso in fatto che i premi di cui alle polizze in oggetto – stipulate, come si e’ detto, il (OMESSO) – dovevano essere corrisposti in rate semestrali (salvo una polizza con rate trimestrali).

Con il ricorso per decreto ingiuntivo (decreto concesso il 13.7.2002) – la compagnia assicuratrice ha chiesto giudizialmente il pagamento dei premi venuti a scadere il (OMESSO).

La sentenza impugnata ha respinto l’opposizione dell’assicurato sul rilievo che per “periodo in corso” alla data della risoluzione del contratto, relativamente al quale deve essere corrisposto il premio, si deve intendere il termine contrattuale convenuto dalle parti, che nella specie ha determinato in un anno; ne ha dedotto che dovevano essere corrisposte tutte le somme richieste, ivi incluse quelle venute a scadere il (OMESSO).

2.- Gli otto motivi di ricorso investono le seguenti questioni:

a) omessa pronuncia, od omessa/insufficiente motivazione circa la durata del contratto, durata che il Tribunale avrebbe immotivatamente ritenuto annuale, anziche’ limitata ai periodi (semestrali o trimestrali) per i quali era stato convenuto il pagamento dei premi;

b) violazione dell’articolo 112 cod. proc. civ. e articolo 1901 cod. civ. e vizi di motivazione, per il fatto che – anche ammesso che la durata convenzionale fosse annuale – si deve intendere come periodo in corso solo quello a cui si riferiscono le rate di premio non pagate (nel nostro caso, i semestri ed il trimestre a cui si riferiscono le rate scadute il (OMESSO)), limitatamente ai quindici giorni a cui si estende la copertura assicurativa nonostante il mancato pagamento, in virtu’ del termine di tolleranza di cui all’articolo 1901 cod. civ., comma 2;

c) in ogni caso ed in subordine, non sono comunque dovuti i premi scaduti al (OMESSO), che non riguardano neppure l’annualita’ in corso, ma la nuova annualita’ (OMESSO).

2.- Le censure sub a) sono inammissibili, poiche’ mettono in questione l’interpretazione dei contratti e la determinazione della loro durata ad opera del giudice di merito, per di piu’ senza riprodurre nel ricorso le clausole contrattuali dalle quali si dovrebbero desumere violazioni di legge o vizi di motivazione tali da giustificare l’annullamento della sentenza impugnata.

Com’e’ e’ noto, l’attivita’ di interpretazione dei contratti e’ rimessa alla discrezionale valutazione del giudice di merito e non e’ suscettibile di ricorso per cassazione se non sotto il profilo della violazione delle norme del codice civile in materia (articolo 1362 ss. cod. civ.), o dell’insufficienza, illogicita’ o contraddittorieta’ della motivazione.

Trattasi di questioni che il ricorrente non ha specificamente prospettato, limitandosi a rivolgere le sue censure al merito della soluzione adottata dal Tribunale; non al metodo ed alla motivazione in base alla quale esso e’ pervenuto alla sua decisione.

Inoltra, il ricorrente che faccia valere l’inesatta interpretazione di un contratto o di una sua clausola e’ tenuto a riportare nel ricorso il testo della fonte pattizia invocata, al fine di consentirne il controllo al giudice di legittimita’, che non puo’ sopperire alle lacune dell’atto di impugnazione svolgendo in proprio indagini integrative (Cass. Civ. 11 luglio 2007 n. 15489).

3.- Parzialmente fondate sono invece le censure sintetizzate sub h).

Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sia priva di motivazione e non tenga conto del fatto che -pur ammessa la durata annuale dei contratti – la sospensione della copertura assicurativa si verifica anche nel caso di mancato pagamento di una singola rata del premio (articolo 1901 c.c., comma 2);, a tale periodo deve essere percio’ circoscritto l’obbligo del pagamento del premio stesso.

3.1.- Premesso che non sussiste la denunciata violazione dell’articolo 112 cod. proc. civ., poiche’ il Tribunale si e’ pronunciato sul punto, la sentenza impugnata risulta effettivamente apodittica ed immotivata, nella parte in cui ha considerato come “periodo in corso” alla data della risoluzione un intero anno, anziche’ solo il semestre od il trimestre a cui si riferiscono le rate non pagate.

La risoluzione del contratto produce efficacia retroattiva, facendo cadere gli obblighi che dal contratto derivano a carico e in favore delle parti (articolo 1458 cod. civ., dettato per la risoluzione per inadempimento, ma indubbiamente applicabile agli altri casi risoluzione, ed in particolare a quelli di risoluzione di diritto).

Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, quali sono i contratti di assicurazione, l’efficacia retroattiva non si estende alle prestazioni gia’ eseguite/ ma e’ comunque da escludere, in linea di principio, che il contratto possa continuare a produrre i suoi effetti oltre la data dello scioglimento o dell’esecuzione delle prestazioni.

Il Tribunale avrebbe dovuto stabilire, pertanto, quali fossero le prestazioni gia’ eseguite dalla compagnia assicuratrice, alla data della risoluzione, si’ da doversi ritenere in corso l’obbligo dell’assicurato di effettuare la prestazione corrispettiva, cioe’ il pagamento del premio.

In base alla mera e formale applicazione dell’articolo 1458 cod. civ. l’assicurato non avrebbe dovuto corrispondere nulla, poiche’ il premio viene pagato anticipatamente rispetto alla prestazione di garanzia, ed il mancato pagamento anche di una singola rata del premio sospende la copertura assicurativa (articolo 1901 c.c., comma 3 Cfr. sul tema Cass. Civ. Sez. 3, 6 maggio 2004 n. 8609).

Ne consegue che, a rigore, sopraggiunta la risoluzione di diritto per la mancata esazione del premio non assolto, non vi sarebbe alcuna prestazione eseguita od in corso, idonea rendere irretroattivi gli effetti della risoluzione, in relazione al periodo coperto dalla rata non assolta.

Resta il fatto che la norma dell’articolo 1901 c.c., comma 3 – che attribuisce all’assicuratore il diritto al premio per il periodo di assicurazione in corso – non avrebbe alcun significato ed alcun effetto, se venisse cosi’ interpretata, in quanto l’assicurato non dovrebbe pagare mai nulla.

E’ chiaro che la disposizione ha voluto derogare, in materia assicurativa, ai principi di cui all’articolo 1458 cod. civ., attribuendo all’assicuratore qualcosa di piu’ rispetto alla rigorosa applicazione dei principi sulla retroattivita’ degli effetti della risoluzione nei contratti di durata.

Si tratta di stabilire se questo “di piu'” debba includere l’intero premio convenuto fino alla scadenza del contratto, o solo la singola rata non assolta.

La soluzione che e’ da ritenere piu’ coerente con i principi generali in tema di risoluzione del contratto, di corrispettivita’ e di equilibrio fra le prestazioni, e’ quella che limita il periodo di tempo in cui una delle parti puo’ essere obbligata ad eseguire la sua prestazione, nonostante l’intervenuta risoluzione del contratto e nonostante: la mancanza della prestazione corrispettiva.

Ed invero, limitatamente al periodo assicurativo coperto dalla singola rata l’imposizione all’assicurato dell’obbligo di pagare nonostante il venir meno della copertura assicurativa trova una sua giustificazione nel fatto che nei contratti di assicurazione il calcolo dei rischi e dei costi, quindi la determinazione dell’entita’ dei premi, avvengono anteriormente alla conclusione dei contratti, prima ancora di sapere se l’assicurato si rendera’ o meno inadempiente, e tendenzialmente in previsione che i rapporti vengano correttamente eseguiti.

Va poi considerato che la prestazione della garanzia si estende quanto meno al periodo di tolleranza di quindici giorni dopo la scadenza del premio, e che – se e’ pur vero che la copertura viene meno, qualora il premio non venga pagate in quel termine – resta il fatto che a priori, finche’: non abbia notizia dell’inadempimento, l’assicuratore e’ tenuto a predisporre i mezzi per adempiere.

Vale a dire, il mancato pagamento anche di una singola rata del premio viene ad alterare un equilibrio economico fondato su previsioni e calcoli delicati e complessi, che era stato legittimamente preventivato e che l’assicurato colposamente disattende.

L’obbligo di corrispondere il premio, nonostante la sospensione prima ed il definitivo venir meno poi della garanzia, trova percio’ una sua giustificazione economica.

Ha cio’ vale limitatamente al periodo a cui si riferisce la singola rata.

Per il tempo successivo l’assicuratore – acquisita conoscenza dell’inadempimento – si trova in grado di compiere consapevolmente le sue scelte, attivandosi per esigere i premi o lasciando che il contratto si risolva di diritto.

Qualora opti per la seconda soluzione, costituirebbe soluzione abnorme e sperequata il consentirgli di protrarre cio’ nonostante gli effetti contrattuali esclusivamente in suo favore, e cosi’ consentirgli di continuare; ad esigere il premio, pur restando esonerato dall’obbligo di prestare la garanzia.

Ad uguale soluzione e’ piu’ o meno esplicitamente pervenuta la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 10 novembre 2003 n. 16830, in motivazione; Cass. civ., Sez. 3, 12 gennaio 2007 n. 494, che ha ritenuto rilevabile d’ufficio l’eccezione relativa alla mancata spettanza dei premi maturati successivamente alla risoluzione di diritto; Cass. civ. Sez. 3, 3 settembre 2007 n. 18525, che ha ritenuto nulla e sostituita di diritto dalla disposizione dell’articolo 1901 cod. civ. la clausola con cui l’assicurato si era impegnato a corrispondere i premi maturati dopo la decadenza dell’assicuratore).

3.3.- Non puo’ essere seguita, invece, la tesi del ricorrente secondo cui dovrebbe essere corrisposta solo la quota di premio corrispondente al periodo di tolleranza di quindici giorni dopo la scadenza del premio non assolto, in relazione al quale opera la copertura assicurativa.

Cio’ sia perche’ l’articolo 1901 c.c., comma 3 non distingue nell’ambito del periodo in corso; sia perche’ e’ principio generale in tema di assicurazioni che il premio sia dovuto per intero, anche nei casi di intervenuta cessazione, riduzione o aggravamento del rischio (cfr. articolo 1896 c.c., comma 1, articolo 1897 c.c. e articolo 1898 c.c., comma 4).

4.- Il ricorso deve essere accolto nei termini di cui sopra, con rinvio della causa al Tribunale di Modena, in diversa composizione, affinche’ decida la controversia uniformandosi al seguente principio di diritto:

“Nel caso di risoluzione di diritto del contratto di assicurazione ai sensi dell’articolo 1901 c.c., comma 3 il periodo di assicurazione in corso – relativamente al quale e’ dovuto il pagamento del premio, nonostante la risoluzione del contratto – e’ solo il periodo che sarebbe stato coperto dalla garanzia assicurativa, se il premio o la rata di premio non assolti fossero stati pagati”.

“Ove quindi il contratto abbia durata annuale ed il pagamento del premio sia stato suddiviso in periodi piu’ brevi (trimestrali, semestrali, ecc), il periodo in corso e’ quello trimestrale o semestrale, coperto dalla singola rata”.

5.- Le; altre censure risultano assorbite.

6.- Il giudice di rinvio decidera’ anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Modena, in diversa composizione, che decidera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.