Tribunale Padova, Sezione 2 civile Sentenza 5 settembre 2016, n. 2463

In tema di assicurazione, dalla lettera e dalla ratio della disposizione di cui all’art. 1900 c.c. (ispirata al principio che l’assicurazione non può essere estesa ai rischi provocati volontariamente o con colpa grave dallo stesso soggetto che ne trae beneficio) discende la conseguenza che all’esclusione della garanzia assicurativa non è indispensabile che la condotta dell’assicurato, concretante il dolo o la colpa grave, sia stata la causa unica della verificazione dell’evento dannoso.

 

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di assicurazione si cosiglia la lettura dei seguenti articoli:

Il contratto di assicurazione principi generali

L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.

L’assicurazione sulla vita

Tribunale Padova, Sezione 2 civile Sentenza 5 settembre 2016, n. 2463

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PADOVA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Rigon, ha pronunciato ex art. 281 quinques II comma c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 70000735/2013 promossa da:

  1. S.r.l. (…), rappresentata e difesa dagli avv.ti Gi.Pa. e Be.Fu., come da procura in atti

ATTRICE

contro

  1. S.p.A. (…), rappresenta e difesa dagli avv.ti Se.Pa. e La.Be., come da procura in atti

CONVENUTA

CA.IC. S.A.S. (…), rappresentata e difesa dall’avv. Pa.Ma., come da procura in atti

TERZA CHIAMATA

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto e in diritto.

La domanda svolta da Vv. S.r.l. nei confronti di Ax. S.p.A. non è fondata, per le ragioni di seguito esposte.

Vv. S.r.l. ha chiesto la condanna di Ax. S.p.A. al pagamento della somma di Euro 74.800,00 quale indennizzo dovuto in base alla stipulata polizza per il furto di un’auto di sua proprietà.

Si è costituita Ax. S.p.A. chiedendo il rigetto della domanda attorea e formulando, in subordine, domanda di manleva nei confronti della IC. s.a.a. di Iu.Sa. di cui ha chiesto la chiamata in giudizio.

Si è costituita la terza chiamata concludendo per il rigetto della domanda formulata nei suoi confronti.

La causa è stata istruita, sulla base dei documenti prodotti dalle parti, con l’assunzione della prova testimoniale.

Come anticipato, la domanda attorea non merita accoglimento.

A fondamento della domanda di condanna della convenuta Ax. S.p.A. al pagamento dell’indennizzo Vv. s.r.l. ha allegato in atto di citazione che nel mese di agosto 2010 aveva ricevuto “in prova” la (…) targato (…) autoveicolo assicurato il giorno 20/8/2010 presso Ax. S.p.A.; il 12/10/10 Vv. S.r.l. aveva quindi acquistato tale veicolo dalla “Fa. S.r.l.”; alla fine del mese di ottobre 2010 l’auto era stata poi “prestata al sig. Ci.An., al fine di raggiungere Caserta”; avendo il sig. An. “necessità di riparare la carrozzeria dell’auto”, lo stesso avrebbe quindi incaricato il sig. Iu.Sa., titolare della Carrozzeria Ic. con sede in Castel San Giorgio(Sa), il quale aveva parcheggiato il veicolo in parcheggio antistante la propria auto officina, luogo ove, nella notte tra il 27/12/2010 e il 28/12/2010, l’autoveicolo (…) era stato poi oggetto del denunciato furto.

Ebbene, come evidenziato dalla convenuta sulla base delle risultanze documentali, pur dichiarandosi in data 21.8.10 – al momento della stipula del contratto di assicurazione – proprietaria del veicolo, proprietaria della (…) era invece la Fa. S.r.l. in liquidazione (doc. 2 convenuta), amministrata dal sig. Ma.Ve., fratello del sig. Cl.Ve. amministratore unico, all’epoca dei fatti, della società attrice (doc. 5 convenuta), circostanze queste non contestate.

Solo con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. l’attrice ha quindi affermato – in contraddizione con quanto già allegato in citazione e risultante dai documenti (doc. 3 attrice e 11 convenuta) – che vi sarebbe stato un “accordo…. in ordine alla vendita dell’automezzo” tra Fa. S.r.l. e Vv. S.r.l., sia in data antecedente alla scrittura privata di compravendita del 2.10.2010 sia prima della stipula della polizza assicurativa n. (…) in data 21.8.2010.

Invero, privi di valore probatorio con riferimento all’asserito trasferimento ed acquisto a favore della società attrice risultano sia la fattura 91/10 del 7.10.2010 (doc. 4 di parte attrice), sia l’affermata “scrittura privata 12/10/2010” (non prodotta in giudizio e solo richiamata nel certificato PRA – doc. 3 di parte attrice).

Ancora poi Vv. ha S.r.l. ha nella successiva memoria ex art. 183, VI co., n. 2 c.p.c. tardivamente e contraddittoriamente introdotto una diversa versione dei fatti asserendo che “in data 18/08/2010 le società Fa. S.r.l. (venditore) e Vv. S.r.l. (acquirente) si erano accordate per la cessione dell’autovettura, cfr. – contratto di acquisto di veicolo usato”.

Ciò ancora in contrasto con le allegazioni dell’atto di citazione e con quanto emerge dai documenti, risultando infatti che Vv. S.r.l. certamente al momento della stipula del contratto di assicurazione non era proprietaria del veicolo per il cui furto viene chiesto il risarcimento, non essendo il “contratto di acquisto di veicolo usato del 18.08.2010” (doc. 9 parte attrice) opponibile alla convenuta in quanto privo di data certa ed in contrasto con gli altri documenti prodotti (doc. 3 di parte attrice e doc. 11 di Ax. S.p.A.). Inoltre, i documenti prodotti e le risultanze della prova testimoniale assunta hanno contraddetto le allegazioni attoree in merito, in primo luogo, al trasporto e riparazione ad oltre 1000 Km di distanza dalla sede della società attrice dell’auto, che sarebbe stata “prestata al sig. Ci.An., alfine di raggiungere Caserta” per essere lì riparata. Vero è che come emerge dal preventivo da parte della Au.Zu. S.n.c. dell’11.10.10 i costi per la riparazione dei danni già presenti nel veicolo prima dell’acquisto erano stati quantificati in Euro 976,28 oltre iva (doc. 6 attrice) e prima della consegna del veicolo in data 30.10.10 da parte del signor Iuliano Sabato, circostanza che contraddice l’invio dell’auto dalla provincia di Padova alla provincia di Salerno al solo fine di essere lì riparata e lì trattenuta per due mesi.

In realtà la consegna del veicolo (…) alla Carrozzeria Ic. avvenne non per essere ivi riparata ma per “esposizione per vendita”, come già emerge dal documento di trasporto n. 220/10 del 30/10/10 ove, in particolare, si legge “cedente VE. S.r.l. via (…) – Megliadino San Vitale (Pd)” cessionario Carrozzeria Icar di Sabato Jiuliano via (…)”, “descrizione dei beni autovettura (…) – Targa: (…) Telaio: (…)”; “data ed ora del ritiro 30/10/2010 – 10:30” e “Causale di trasporto: C/Esposizione per vendita” (doc. 4 parte convenuta).

Tale circostanza è in verità confermata anche dalla comunicazione dell’08.04.11, con la quale la stessa società attrice afferma che “con la presente si certifica che la vettura (…) tg. (…) è stata acquistata dalla ditta in intestazione per la rivendita pertanto era trattata come “merce” e non abbiamo detratto e/o scaricato nessun costo IVA.” (doc. 14 parte convenuta).

Tutto ciò è stato vieppiù confermato in sede testimoniale, avendo in particolare i testi To.Cu. e Vi.Pe., incaricati della società di investigazione, dichiarato che il sig. Cl.Ve. (allora legale rappresentante della società attrice) aveva loro riferito che il veicolo era stato ritirato in data 30.10.2010 presso la sede della società attrice dal sig. Iu.Sa. con proprio autocarro per il trasporto presso lo stesso per essere venduto, circostanza questa confermata anche dal teste attoreo Gi. (“l’auto… era stata mandata giù presumo per essere venduta”); il signor Ve. aveva loro anche riferito che il sig. Iu.Sa. aveva già in precedenza provveduto ad effettuare vendite di veicoli per conto di Vv. S.r.l. e di altre società del medesimo sig. Cl.Ve. e consegnava loro copia del predetto DDT 220/10 del 30/10/2010 (cfr. testi Cu. e Pe.).

In ogni caso, è emersa la situazione di totale inidoneità alla custodia del bene del parcheggio sito in Castel San Giorgio (SA) ove si afferma avvenuto il furto dell’auto, in quanto situato all’aperto e consistente in un cortile sterrato, privo di custode (doc. 15 con le relative foto riportate parte convenuta), come pure confermato dai testi Cu. e Pe.

Le descritte circostanze di fatto – comprovate dai documenti dimessi e dalle dichiarazioni testimoniali assunte – portano pertanto ad escludere il diritto della società attrice alla garanzia assicurativa e, dunque, all’indennizzo richiesto, in virtù di quanto previsto dagli artt 1892, 1893 e 1898 c.c. e dall’art. 1.1 delle condizioni generali di assicurazione della polizza (“Dichiarazioni relative alla circostanza del rischio”), per aver l’assicurato reso dichiarazioni inesatte e reticenti al momento della sottoscrizione della polizza e per non aver comunicato l’aggravamento del rischio.

In primo luogo, infatti, Vv. S.r.l. non era al momento della sottoscrizione della polizza (21.08.2010), proprietaria del veicolo, come invece dalla medesima dichiarato, essendo invece allora proprietaria, quantomeno sino al mese di ottobre 2010, la Fa. S.r.l., risultando la scrittura privata di acquisto sottoscritta soltanto in data 12.10.10. Inoltre, l’attrice non ha comunicato alla compagnia convenuta che il veicolo assicurato si trovava depositato, per circa due mesi, ed in conto vendita presso altra società posta a notevole distanza dalla sede della società contraente, ed in luogo in cui Ax. S.p.A. – come dalla stessa contestato – non avrebbe stipulato – perlomeno alle medesime condizioni, con applicazione del medesimo premio – l’assicurazione per il furto di veicoli di valore quale l’autoveicolo (…) oggetto di causa, circostanze, queste, che rientrano nella comune esperienza.

L’art. 1.1 “Dichiarazioni relative alla circostanza del rischio” stabilisce espressamente che “Il Contraente e l’assicurato devono dare comunicazione scritta all’Agenzia e alle Società di ogni aggravamento del rischio. Il premio della presente assicurazione è calcolato con riferimento a fattori di rischio dichiarati dal Contraente. Tra i fattori che influiscono sulla valutazione del rischio si intendono sesso, età, professione, luogo (cap e provincia) di residenza o della sede legale del proprietario (o locatario in caso di leasing). Il Contraente/Assicurato è tenuto a dichiarare la residenza (se persona fisica) o la sede legale (se persona giuridica) provincia e codice di avviamento postale del proprietario (intestatario del P.R.A) o locatario in caso di Leasing del veicolo assicurato e a comunicarne tempestivamente eventuali cambiamenti, dato che tale indicazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio. Il Contraente è tenuto altresì ad indicare in polizza il codice fiscale del proprietario (intestatario al P.R.A) o locatario in Leasing, se persona fisica oppure la Partita Iva, se persona giuridica. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892 – 1893 – 1898 cc., nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione della differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato….”.

Inoltre, l’art. 1.7 delle condizioni generali di assicurazione, “Variazione del rischio (vendita o consegna in conto vendita) – Trasferimento della proprietà del veicolo” prevede che: “Qualora nel corso del contratto si verifichino cambiamenti nelle caratteristiche del rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società indicando gli estremi della variazione stessa. Per le variazioni che comportano diminuzione o aggravamento del rischio, valgono le disposizioni di cui agli artt. 1897 – 1898 c.c. Il trasferimento di proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita consente la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l’alienante chieda che il contratto stipulato per il veicolo alienato, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. Nel caso di conto vendita, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo idonea documentazione probatoria attestante la consegna in conto vendita”.

Nella clausola sub 4) delle condizioni che regolano l’assicurazione A.R.D. (doc. 8 – pag. 48 parte convenuta), richiamata nella polizza quale dichiarazione del contraente (doc. 7 parte convenuta) si prevede poi che: “Il contraente dichiara, e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio, di avere a disposizione un ricovero in cui riporre abitualmente l’autovettura assicurata, chiuso con adeguati ed appositi congegni, oppure di ricoverarla abitualmente di notte in autorimessa custodita con adeguati ed appositi congegni. In caso di furto il Contraente si impegna, su richiesta della Società, a fornire dimostrazione del luogo di ricovero abituale”. Al contrario, non solo è emerso che la società attrice, a distanza di meno di 20 giorni dall’affermato acquisto del veicolo (…), lasciò l’auto, per circa due mesi sino al momento del furto, presso terzi, in luogo all’aperto ed incustodito, ma, prima ancora, nemmeno comunicò l’aggravamento del rischio, in violazione dell’art. 1892 c.c. e dell’art. 1898 c., con conseguente esclusione di ogni diritto all’indennizzo.

Vero è che “Le dichiarazioni inesatte o reticenti di cui agli art. 1892 e 1893 c.c. sono le dichiarazioni rese al momento del contratto di assicurazione che impediscono all’assicuratore di valutare le circostanze influenti sul verificarsi dell’evento dannoso assicurato, aumentandone o riducendone l’alea, con conseguente riflesso sul consenso dell’assicuratore o sulle condizioni contrattuali: in quanto tali, esse non incidono sull’oggetto del rischio assicurato, che rimane tale anche in presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti, ma toccano il quadro circostanziale nel quale l’assicuratore ha assunto a suo carico il rischio stesso” (Cass. 27.07.2001, n. 10292). Infatti, in ragione della rilevanza, sul singolo rapporto assicurativo, della tecnica assicurativa basata sua analisi attuariali delle masse di rischi assunti dalle imprese di assicurazioni e al fine di rispettarne i criteri di solvibilità imposti dalla legge, è fondamentale l’esatta determinazione di ciascun rischio da assicurare. Pertanto, la sua individuazione ex ante può avvenire solo con la cooperazione dell’assicurando che, in base agli art. 1892 e 1893 c.c., è obbligato ad indicare e specificare le circostanze idonee ad influire sul rischio da assicurare e le informazioni utili per la sua esatta identificazione, onde permettere all’assicuratore di valutarne l’esistenza, la liceità e l’incidenza specifica rispetto a quelli analoghi già assunti e, dunque, per individuare le condizioni e i limiti della sua assicurabilità e così anche per determinare l’entità del premio. Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, qualora l’assicuratore rilevi (come, appunto, nella fattispecie in esame) la sussistenza di tali circostanze dopo il sinistro, non si applica il termine di decadenza di cui all’art. 1892, c.c. per l’eventuale azione di annullamento, e l’assicuratore potrà sempre utilizzare e far valere in via di eccezione le suddette circostanze, essendo in tal modo legittimato a rifiutare il pagamento dell’indennità senza necessità di impugnare il contratto (cfr. Cass. 13.07.2010, n. 16406; Cass. n. 27728/05; Cass. 17.05.2004, n. 9342, Cass. 04.03.2003, n. 3165). Quanto poi alla prova del dolo o della colpa grave tale elemento soggettivo “non richiede necessariamente artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la volontarietà e la consapevolezza delle dichiarazioni mendaci o della reticenza dell’assicurato con riguardo a circostanze determinanti per il consenso dell’assicuratore” (Cass.4682/1999). Nel caso di specie sussistono le circostanze della dichiarazione inesatta e reticente dell’assicurando, la sua certa influenza sul rischio assicurato e, dunque, l’incidenza sulla stessa volontà contrattuale, nonché, perlomeno, la colpa grave dell’assicurato. Vieppiù l’esclusione del diritto all’indennizzo discende dall’applicazione dell’art. 1900 c.c. e dell’art. 3.11 lettera b) e lettera c) delle condizioni generali di assicurazione, secondo cui “per tutte le garanzie A.R.D. l’assicurazione non comprende: b) i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; c) salvo per le garanzie Collisione e Kasco, i danni determinati o agevolati da colpa grave delle persone di cui al comma precedente”. Nella fattispecie concreta il furto della (…) è stato certamente determinato e/o agevolato quantomeno con colpa grave della società attrice e del soggetto che aveva in custodia l’autoveicolo, Ca.Ic. S.a.s., avendo consentito il deposito del predetto autoveicolo, per lungo tempo, in luogo esterno e non custodito. Infatti, “In tema di assicurazione, dalla lettera e dalla ratio della disposizione di cui all’art. 1900 c.c. (ispirata al principio che l’assicurazione non può essere estesa ai rischi provocati volontariamente o con colpa grave dallo stesso soggetto che ne trae beneficio) discende la conseguenza che all’esclusione della garanzia assicurativa non è indispensabile che la condotta dell’assicurato, concretante il dolo o la colpa grave, sia stata la causa unica della verificazione dell’evento dannoso” (Cass. 14.04.2005, n. 7763). La domanda attorea va dunque respinta, con conseguente assorbimento di ogni altra questione e domanda.

La decisione sulle spese – liquidate in dispositivo – segue la regola della soccombenza, gravando su parte attrice anche le spese della terza chiamata, essendo stata la domanda di manleva – svolta legittimamente dalla convenuta in via subordinata – determinata dall’infondata domanda della società attrice.

P.Q.M.

Ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, rigetta la domanda di Vv. S.r.l.;

condanna l’attrice a rifondere alla convenuta e alla terza chiamata le spese del giudizio, liquidate a titolo di compenso in Euro 10.000,00 a favore della convenuta ed in Euro 7.000,00 a favore della terza chiamata, oltre 15% spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Padova il 31 agosto 2016.

Depositata in Cancelleria il 5 settembre 2016.

 

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.