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Nell’assicurazione di responsabilita’ civile, l’assicurato non ha diritto sempre e comunque alla rifusione da parte dell’assicuratore delle spese sostenute per resistere all’azione del terzo danneggiato, ai sensi dell’articolo 1917 c.c., comma 3; tale diritto deve infatti escludersi quando l’assicurato abbia scelto di difendersi senza averne l’interesse ne’ potendone ritrarre utilita’, ovvero in mala fede, ovvero abbia sostenuto spese sconsiderate.
Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di assicurazione si cosiglia la lettura dei seguenti articoli:
Il contratto di assicurazione principi generali
L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.
L’assicurazione sulla vita (c.d. Polizza vita)
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 19 marzo 2015, n. 5479
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27185/2011 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 9715/2010 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 27/09/2010, R.G.N. 38698/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2014 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco che ha concluso per l’accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il (OMISSIS) si verifico’ un sinistro stradale che coinvolse due veicoli di proprieta’, rispettivamente, di (OMISSIS) e (OMISSIS).
Ambedue i mezzi erano assicurati contro i rischi della r.c.a. dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a..
2. Deceduto il sig. (OMISSIS) – per cause diverse dal sinistro -, le sue eredi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) nel 2006 convennero dinanzi al Giudice di Pace di Napoli (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a., chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti da (OMISSIS) in conseguenza del sinistro sopra descritto.
3. (OMISSIS) si costitui’ e chiese in via principale il rigetto delle domande attoree. In subordine, chiese di essere tenuta indenne dal proprio assicuratore della r.c.a., la (OMISSIS) s.p.a.. Chiese altresi’ che, in ogni caso, il proprio assicuratore fosse condannato a rifonderle le spese sostenute per resistere all’azione proposta delle eredi del danneggiato, ai sensi dell’articolo 1917 c.c., comma 3.
4. Il Giudice di Pace di Napoli con sentenza 5.2.2009 accolse la domanda attorea, e condanno’ le convenute al pagamento in favore delle attrici di euro 800. Nulla statui’ quel giudice in merito alla domanda di garanzia proposta da (OMISSIS).
5. La sentenza di primo grado venne appellata da (OMISSIS), lamentando l’omessa pronuncia sulla domanda di garanzia e su quella di rifusione delle spese di resistenza.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza 27.9.2010 n. 9715, rigetto’ l’appello, sul presupposto – in estrema sintesi – che l’assicurata avrebbe potuto fare a meno di costituirsi nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace: sia per mancanza di interesse (non potendole derivare alcun pregiudizio dall’eventuale soccombenza); sia per violazione dell’obbligo di salvataggio (articolo 1914 cc), il quale avrebbe imposto alla assicurata di non aggravare il danno causato.
6. La sentenza di appello e’ stata impugnata da (OMISSIS) sulla base di due motivi.
Nessuno degli intimati si e’ difeso in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 3. Si assumono violati gli articoli 88, 91, 92, 100, 1175, 1914, 1917, 1932, 2041, 2697, 2727 e 2729 c.c.; articoli 2, e 111 Cost..
Vi si sostiene che la sentenza impugnata, negando all’assicurata il diritto ad ottenere dal proprio assicuratore la rifusione delle spese sostenute per resistere all’azione del terzo danneggiato, sarebbe erronea in diritto perche’:
(a) l’assicurato ha il diritto costituzionalmente garantito di difendersi in giudizio;
(b) l’articolo 1917 c.c., comma 3, con previsione inderogabile pone le spese di resistenza sostenute dall’assicurato “in ogni caso” a carico dell’assicuratore;
(c) l’articolo 1917 c.c., comma 3, attribuisce all’assicurato il diritto a ripetere dal proprio assicuratore le spese di resistenza “a prescindere dall’interesse” a resistere alla domanda proposta dal danneggiato;
(d) il diritto dell’assicurato alla rifusione delle spese di resistenza non e’ soggetto alle prescrizioni di cui all’articolo 1914 c.c. (obbligo dell’assicurato di attenuare il danno), perche’ quest’ultima norma “si applica solo all’assicurazione contro i danni”.
1.2. Il motivo e’ in parte inammissibile ed in parte infondato.
Nella parte in cui lamenta la violazione degli articoli 88, 91, 92, 100, 1175, 1932, 2041, 2697, 2727 e 2729 c.c.; articoli 2, 24 e 111 Cost. – citati del tutto a sproposito – il motivo e’ inammissibile, essendo quelle appena indicate norme che non vengono in alcun modo in rilievo nel presente giudizio.
1.3. Nella parte restante il motivo e’ infondato.
E’ infondato, in primo luogo, nella parte in cui sostiene che l’assicurato avrebbe diritto alla rifusione delle spese di resistenza sol perche’ l’articolo 24 Cost. gli attribuisce il diritto di difendersi in giudizio.
E’ evidente che la ricorrente confonde il diritto di difendersi in giudizio, oggetto di copertura costituzionale, con quello di farlo a spese altrui, che copertura costituzionale non ha.
1.4. Il ricorso e’ altresi’ infondato nella parte in cui sostiene che l’articolo 1917, comma 3, attribuisce all’assicurato il diritto di ottenere la rifusione delle spese di resistenza “in ogni caso”.
Anche il contratto di assicurazione, come tutti i contratti, deve essere eseguito con correttezza (articolo 1175 c.c.) e con buona fede (articolo 1375 c.c.).
I doveri di correttezza e buona fede impongono al creditore di non aggravare inutilmente, e senza propria necessita’, la posizione del debitore.
Tanto si legge nella Relazione ministeriale al codice civile, ove si afferma che l’articolo 1175 c.c. “richiama nella sfera del creditore la considerazione dell’interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all’interesse del creditore”.
Tale criterio di reciprocita’, collocato nel quadro di valori introdotto dalla Carta costituzionale, deve essere inteso come una specificazione degli inderogabili doveri di solidarieta’ sociale imposti dall’articolo 2 Cost..
La sua rilevanza si esplica pertanto nell’imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, anche a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o legali (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 22819 del 10/11/2010, Rv. 614831; Sez. 3, Sentenza n. 20106 del 18/09/2009, Rv. 610222; Sez. 3, Sentenza n. 10182 del 04/05/2009, Rv. 608010; Sez. U, Sentenza n. 28056 del 25/11/2008, Rv. 605685; Sez. 1, Sentenza n. 21250 del 06/08/2008, Rv. 604664; Sez. 1, Sentenza n. 23273 del 27/10/2006, Rv. 593456). Con riferimento al nostro caso, l’applicazione di tali principi impone all’assicurato di non avvalersi della facolta’ di resistere in giudizio, se cio’ non solo non possa arrecargli vantaggio alcuno, ma anzi esponga l’assicuratore all’onere di rifondere all’assicurato spese avventatamente sostenute.
1.5. Il ricorso e’, ancora, infondato nella parte in cui pretenderebbe che l’assicurato abbia diritto a ripetere dal proprio assicuratore le spese di resistenza anche quando non avesse interesse a resistere all’azione del terzo danneggiato: e cio’ per le medesime ragioni appena indicate al precedente.
1.6. Il ricorso e’, infine, manifestamente infondato, nella parte in cui sostiene l’erroneita’ della decisione impugnata, per avere fatto applicazione dell’articolo 1914 c.c. al contratto di assicurazione della responsabilita’ civile.
Il contratto di assicurazione della responsabilita’ civile rientra nel genus delle assicurazioni contro i danni, consistendo in una assicurazione di patrimoni, ed essendo il patrimonio dell’assicurato una “cosa” in senso giuridico.
Ad esso e’ pertanto applicabile l’articolo 1914 c.c., come questa Corte viene ripetendo da oltre cinquant’anni (Sez. 3, Sentenza n. 13958 del 14/06/2007, Rv. 597580; Sez. 1, Sentenza n. 11877 del 07/11/1991, Rv. 474538; Sez. 3, Sentenza n. 2793 del 11/07/1957, Rv. 881473).
Ne’ puo’ dubitarsi del fatto che l’obbligo di salvataggio di cui all’articolo 1914 c.c. debba trovare applicazione anche con riferimento alle spese di resistenza.
Il contratto di assicurazione della responsabilita’ civile pone a carico dell’assicuratore – lo riconosce la stessa ricorrente – due diverse obbligazioni:
una e’ quella di tenere indenne l’assicurato dalle richieste risarcitorie del terzo danneggiato; l’altra e’ quella di rifondergli le spese sostenute per difendersi in giudizio dalle pretese del terzo danneggiato.
L’una e l’altra di tali obbligazioni mirano a coprire il medesimo rischio (l’impoverimento): la prima lo copre nel caso in cui derivi dal sorgere d’un debito; la seconda lo copre se derivi dall’affronta re una spesa.
La prima garanzia dunque forma oggetto d’una assicurazione di patrimoni, la seconda d’una assicurazione contro il rischio di perdite pecuniarie.
Da quanto esposto consegue che l’eventualita’ che l’assicurato debba sostenere spese per resistere in giudizio costituisce un “rischio assicurato”, non meno dell’eventualita’ di dover risarcire il terzo danneggiato.
Se dunque il rischio di sostenere spese di resistenza e’ un danno, e forma anch’esso oggetto di copertura assicurativa, anche per esso sussiste il dovere dell’assicurato di “fare quanto gli e’ possibile” per evitarlo o diminuirlo, secondo la previsione di cui all’articolo 1914 c.c., comma 1.
1.7. Deve dunque escludersi che il Tribunale di Napoli sia incorso in errori di diritto, essendosi anzi conformato ai seguenti, corretti principi:
(A) Nell’assicurazione di responsabilita’ civile, l’assicurato non ha diritto sempre e comunque alla rifusione da parte dell’assicuratore delle spese sostenute per resistere all’azione del terzo danneggiato, ai sensi dell’articolo 1917 c.c., comma 3; tale diritto deve infatti escludersi quando l’assicurato abbia scelto di difendersi senza averne l’interesse ne’ potendone ritrarre utilita’, ovvero in mala fede, ovvero abbia sostenuto spese sconsiderate.
(B) L’obbligo di salvataggio di cui all’articolo 1914 c.c. si applica anche al contratto di assicurazione della responsabilita’ civile, ed in tal caso impone all’assicurato di evitare di resistere al giudizio promosso contro di lui dall’assicurato, quando da tale resistenza non possa ricavare beneficio alcuno.
2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una di violazione di legge, ai sensi all’articolo 360 c.p.c., n. 3 (si assumono violati gli articoli 88, 91, 92, 100 e 332 c.p.c.; articolo 75 disp. att. c.p.c.; articoli 1175, 1176, 1218, 1337, 1366, 1375, 1460, 1914, 1917, 1932, 2041, 2697, 2727, 2729 e 2938 c.c.; Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, articolo 2; articoli 5, 6, 8, 14 e 40 codice deontologico forense; Legge 13 giugno 1942, n. 794, articolo 24; Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, n. 127, articolo 4; articoli 2, 24 e 111 Cost.); sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.
Espone, al riguardo, che il Tribunale avrebbe adottato una motivazione:
(a) erronea, nella parte in cui ha ritenuto generiche le difese svolte dall’assicurata dinanzi al Giudice di Pace, per contrastare la pretesa risarcitoria avanzata contro di lei;
(b) erronea, nella parte in cui ha ritenuto che (OMISSIS) non avesse alcun interesse a contrastare la domanda risarcitoria proposta contro di lei; la ricorrente al contrario elenca al riguardo sette diverse ragioni per le quali tale interesse doveva ritenersi sussistente (tra le quali l'”amore della verita’”, il rischio di pagare un premio aumentato per effetto del malus, l’esigenza di evitare una condanna diretta);
(c) erronea, nella parte in cui ha ritenuto che (OMISSIS) non avesse necessita’ di costituirsi nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace, per effetto della contumacia del proprio assicuratore;
(d) illogica, nella parte in cui ha desunto l’inesistenza d’un giuridico interesse di (OMISSIS) a contrastare l’avversa pretesa risarcitoria, dal fatto che in appello non avesse impugnato la pronuncia di condanna al risarcimento pronunciata dal Giudice di Pace;
(e) illogica, nella parte in cui ha ritenuto che (OMISSIS) avesse immotivata mente dilatato le spese di lite;
(f) illogica, nella parte in cui ha ritenuto che l’intento speculativo di (OMISSIS) fosse desumibile dalla “accuratezza” con la quale il suo avvocato aveva redatto la nota spese.
2.2. Il motivo e’ inammissibile in tutti i suoi profili.
Nella parte in cui lamenta la violazione di legge, esso e’ inammissibile perche’ nella illustrazione del motivo si denunciano unicamente vizi di valutazione (ovvero il giudizio sull’assenza di interesse di (OMISSIS) a difendersi dinanzi al Giudice di pace), e non errores in iudicando.
2.3. Nella parte in cui lamenta il vizio di motivazione, il ricorso e’ inammissibile perche’ tutte le censure mosse dalla ricorrente chiedono una nuova e diversa valutazione di un accertamento di fatto, e cioe’ la sussistenza dell’interesse dell’assicurata a costituirsi in giudizio ed a resistere alla domanda di risarcimento.
Ora, e’ sin troppo noto che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione.
E’ altresi’ noto che il giudice di merito al fine di adempiere all’obbligo della motivazione non e’ tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ma e’ invece sufficiente che, dopo avere vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.
Ne consegue che la Corte di Cassazione non ha il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice del merito; e che pertanto non puo’ chiedersi al giudice di legittimita’ una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella adottata dal giudice di merito.
Nel caso di specie il Tribunale ha dedicato ampia parte della decisione ad illustrare le ragioni per le quali ha ritenuto insussistente un concreto interesse di (OMISSIS) a difendersi in giudizio (pp. 4-6 della sentenza), e dunque la motivazione non puo’ dirsi inesistente. Nemmeno puo’ dirsi insufficiente, perche’ l’iter logico seguito dal giudice di merito e’ perfettamente ricostruibile: egli assume che, anche se (OMISSIS) non si fosse costituita, nessun pregiudizio le sarebbe derivato dall’accoglimento della domanda avversa.
La motivazione della sentenza impugnata, infine, non e’ contraddittoria, giacche’ non contiene in alcuna parte affermazioni tra loro giuridicamente o logicamente inconciliabili.
3. Le spese.
La indefensio di tutti gli intimati esonera questa Corte dal provvedere sulle spese.
P.Q.M.
la Corte di cassazione, visto l’articolo 380 c.p.c.:
-) rigetta il ricorso.