Il rapporto che si instaura tra il servizio sanitario nazionale e le farmacie per l’erogazione di specialità medicinali, però, non ha natura di transazione commerciale, perché trattasi di rapporto – come si è detto nelle pagine che precedono- la cui disciplina non è affidata al contratto, ma alla legge ed al regolamento che rende esecutivo l’accordo collettivo nazionale stipulato in base ed in conformità alla legge: esso consiste, in buona sostanza, in un rapporto sottratto, nell’intendimento del legislatore, all’autonomia privata, avuto riguardo alla natura del fenomeno, che è di erogazione dell’assistenza farmaceutica per conto delle aziende sanitarie locali. Ed, infatti, lo Stato garantisce l’assistenza farmaceutica in favore dei cittadini mediante la rete delle farmacie distribuite sul territorio, che sono titolari di una concessione di pubblico servizio, e l’erogazione dei medicinali e degli altri prodotti di interesse sanitario, in cui quell’assistenza si estrinseca, avviene in virtù delle norme che regolamentano il funzionamento del servizio sanitario nazionale, sulla scorta di attività disciplinate, quanto ai principi, dalla legge e, nel dettaglio e nell’alveo, ovviamente, di tali principi, dal regolamento che ha recepito l’accordo collettivo nazionale.In questa prospettiva, mentre rientra nella comune area contrattuale l’ordinaria vendita al pubblico di medicinali, è, viceversa, sottratta all’ambito della negoziazione privata l’erogazione dell’assistenza farmaceutica per conto delle aziende sanitarie locali, con la conseguenza che non è possibile ipotizzare la sussistenza di una transazione commerciale, nel senso fatto proprio dal D.Lgs. n. 231 del 2002, da cui deriva l’impossibilità di applicare la relativa disciplina. Le farmacie, quando effettuano prestazioni rientranti nell’ambito dell’assistenza farmaceutica, nell’accezione precedentemente evocata, non operano, infatti, quali “imprenditori” e, cioè, quali soggetti esercenti un’attività economica organizzata o una libera professione, ma nell’ambito del servizio sanitario nazionale, né l’attività da loro svolta è assimilabile a quella delle strutture private accreditate, il cui rapporto con il servizio sanitario nazionale è diversamente disciplinato.

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Corte d’Appello|Salerno|Sezione 1|Civile|Sentenza|8 luglio 2022| n. 918

Data udienza 4 luglio 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d’Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:

dott.ssa Ornella Crespi, – Presidente

dott.ssa Giuliana Giuliano, – Consigliere

dott. Francesco Bruno, – Consigliere rel. est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 997 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell’anno 2019, vertente

TRA

(…), titolare dell’omonima farmacia, rappresentata e difesa dall’avvocato Ro.Fr., come in atti domiciliata,

APPELLANTE

E

AZIENDA (…), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Fe.Mi., come in atti domiciliata,

APPELLATA

avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 1134/19 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 28 marzo 2019.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto del 25 ottobre 2019, (…), titolare dell’omonima farmacia, proponeva appello, affidandone l’accoglimento a due motivi di gravame, avverso la sentenza numero 1134/19 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 28 marzo 2019, con la quale era stata accolta l’opposizione proposta dall’Azienda (…) avverso il provvedimento monitorio -numero (…)- con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 57.820,75, oltre interessi, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002, a titolo di corrispettivo dovuto per prestazioni sanitarie erogate nel mese di settembre del 2009, giusta revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell’Azienda (…) -la quale aveva contestato solamente la debenza degli interessi come determinati in sede monitoria- al pagamento della sorta capitale, oltre interessi, al saggio legale, a far data dalla messa in mora al saldo.

2. Costituitasi in giudizio, l’Azienda (…) impugnava le avverse argomentazioni e richieste, delle quali, dedottane l’infondatezza in fatto ed in diritto, invocava la reiezione.

3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la causa, all’udienza del 7 aprile 2022, veniva assegnata a sentenza, previa concessione dei termini per il deposito di scritti conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. E’ infondata, innanzi tutto, l’eccezione di inammissibilità dell’appello formulata, ai sensi dell’articolo 348 bis del codice di procedura civile, dall’Azienda (…) (cfr. la comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 7 luglio 2020, alle pagine 4 e 5).

1.1. L’atto d’appello si rivela, innanzi tutto, sufficientemente particolareggiato e permette di comprendere agevolmente le censure appuntate all’operato del Tribunale di Salerno, essendo idoneo a consentire di desumere quali temi giuridici e situazioni di fatto (…) abbia inteso devolvere alla cognizione della Corte d’Appello di Salerno, unitamente alle parti della decisione specificamente appellate e delle quali è stata sollecitata una diversa valutazione (cfr. l’atto d’appello del 25 ottobre 2019, alle pagine 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, in cui (…) ha esposto i motivi di impugnazione, permettendo alla parte appellata, oltre che all’autorità giudiziaria adita in secondo grado, di comprendere quali ragioni deporrebbero, secondo la ricostruzione prospettata, per la riforma della sentenza impugnata).

1.2. Tale atto, in ogni caso, non può essere reputato inammissibile per insussistenza di una ragionevole probabilità di essere accolto, ai sensi dell’articolo 348 bis del codice di procedura civile, in quanto il gravame -ancorché non fondato- non è ancorato a difese ictu oculi pretestuose, illogiche o contraddittorie.

2. L’appello proposto da (…), passando al merito della controversia, non è fondato ed, in quanto tale, non merita accoglimento.

3. Con i due motivi addotti a sostegno del gravame, esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni che prospettano, (…) si è doluta: a) del rigetto dell’eccezione di giudicato, in relazione, in particolare, alla sentenza numero 1839/14 del Tribunale di Salerno, che aveva accertato il suo diritto ad ottenere, nel rapporto con l’Azienda (…), gli interessi moratori di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002; b) dell’accoglimento dell’opposizione proposta dall’Azienda (…), dovendosi ricondurre il rapporto con essa intercorso nell’ambito di una transazione commerciale, con conseguente applicazione della disciplina dettata, in materia di interessi moratori, dal decreto legislativo testé menzionato (cfr. l’atto d’appello del 25 ottobre 2019, alle pagine 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19).

4. Il Giudice di primo grado, invero, aveva fatto presente che: a) l’eccezione di giudicato, sollevata con riferimento a tre decreti ingiuntivi, non era fondata, avendo la controversia in esame ad oggetto l’erogazione di farmaci in un periodo differente; b) non sussisteva una piena identità di petitum e di causa petendi, trattandosi di crediti diversi, sia pure riconducibili ad un medesimo rapporto destinato a protrarsi nel tempo; c) non permettevano -i suddetti provvedimenti monitori- di comprendere le ragioni della decisione, per cui non potevano assurgere ad autorità di cosa giudicata in relazione alla controversia de qua; d) non spettavano ad (…) gli interessi moratori di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, non potendosi ascrivere il rapporto intercorso con l’Azienda (…) nell’ambito di una transazione commerciale, di talché erano dovuti sì gli interessi, ma al saggio legale, a far data dalla messa in mora al saldo (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 3, 4, 5, 6 e 7).

5. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Giudice di primo grado, sia pure con le precisazioni e le integrazioni che saranno da qui a poco illustrate, sono pienamente condivisibili e devono essere tenute ferme in questa sede.

5.1. Innanzi tutto, l’eccezione di giudicato, diversamente da quanto sostenuto dall’Azienda (…), che ne ha perorato l’intempestività (cfr. la comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 7 luglio 2020, alle pagine 5, 6, 7 ed 8), è senz’altro ammissibile, non essendo soggetta al regime ordinario delle preclusioni operanti nel giudizio di primo grado ed essendo comunque proponibile in secondo grado (cfr. Cass. civ. n. 48/21).

5.2. Tale eccezione, in ogni caso, non è fondata: il provvedimento giurisdizionale passato in giudicato non è vincolante in giudizi diversi, ancorché abbiano ad oggetto le medesime ragioni di fatto, quando non vi sia identità di rapporti giuridici, perché divergenti quanto a frazione temporale ed importi.

L’effetto preclusivo del giudicato esterno ricorre allorché tra il giudizio in corso e quello definito con sentenza inoppugnabile sussista una piena identità di causa petendi e di petitum, il che non può affermarsi quando siano azionati in giudizio due crediti diversi, sebbene relativi ad uno stesso rapporto destinato a protrarsi nel tempo, per la cui concreta realizzazione siano necessari due distinti titoli esecutivi (cfr. Cass. civ. n. 5108/02, Cass. civ. n. 14593/2004 e Cass. civ. n. 19720/2007).

5.3. Nel caso di specie, quindi, non è possibile ritenere che la sentenza numero 1839/14 del Tribunale di Salerno -sulla quale ha fondato l’eccezione di giudicato (…), la quale non ha impugnato, meno che mai in termini dettagliati e specifici, la sua reiezione con riferimento ai provvedimenti monitori versati in atti nel corso del giudizio di primo grado, fermo restando che le conclusioni alle quali è pervenuto, sul punto, il Tribunale di Salerno sono pienamente condivisibili e devono essere qui integralmente confermate- sia idonea a precludere -per il giudicato che si sarebbe formato- la disamina della domanda tendente ad ottenere il pagamento degli interessi moratori disciplinati dal D.Lgs. n. 231 del 2002, proposta nel presente giudizio dall’appellante nei confronti dell’Azienda (…), essendo correlata all’erogazione di prestazioni sanitarie relative ad un diverso arco temporale (giugno del 2009 e non settembre del 2009).

E’ stato, d’altronde, recentemente sostenuto, in relazione ad una vicenda analoga a quella che ci occupa, che i diritti di credito azionati con riferimento a distinti periodi di tempo devono considerarsi del tutto autonomi, dal momento che i vincoli negoziali scaturenti dalla convenzione recepita dal D.P.R. n. 371 del 1998 non escludono la singolarità dei rapporti giuridici inerenti alle differenti cadenze temporali prese volta per volta in considerazione, ancorché cronologicamente continuative (cfr. Cass. civ. n. 28564/21).

5.4. L’eccezione di giudicato in oggetto, peraltro, deve reputarsi immeritevole di accoglimento -oltre che per quanto si è fin qui detto- per un’ulteriore -e non meno significativa- ragione.

Ed, infatti, il giudicato esterno, al pari del giudicato interno, può far stato nel processo solamente laddove vi sia certezza della sua formazione, incombendo su colui il quale ne invochi l’autorità fornirne la prova, mediante la produzione in giudizio della sentenza munita della certificazione di cui all’articolo 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (cfr. Cass. civ. n. 21469/13, Cass. civ., sez. un., n. 4909/16 e Cass. civ. n. 20974/18).

L’articolo 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile prevede che il cancelliere certifichi, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non è stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per cassazione, né istanza di revocazione per i motivi di cui ai numeri (…) e (…) dell’articolo 395 del codice di procedura civile, ed altrettanto il cancelliere è tenuto a fare, in calce alla copia della sentenza, con riferimento all’omessa impugnazione nel termine stabilito dall’articolo 327 del codice di procedura civile.

5.5. Nel caso di specie, (…) si è limitata a produrre in giudizio un certificato, rilasciato dal Tribunale di Salerno, che si fonda, tuttavia, salvo che in relazione alla mancata proposizione dell’appello e ad una non meglio specificata “consultazione” degli “archivi informatici della Corte di Cassazione”, sulla “dichiarazione della parte” relativa all’omessa proposizione del ricorso per cassazione, di revocazione per i motivi di cui all’articolo 395, numeri 4 e 5, del codice di procedura civile e di “impugnazione” (cfr., allegato in copia al fascicolo dell’appellante, il certificato del 29 giugno 2017).

Tale certificato, tuttavia, non può essere reputato sufficiente a dimostrare il passaggio in giudicato, in relazione a tutti i rimedi impugnatori astrattamente proponibili, della sentenza numero 1839/14 del Tribunale di Salerno, a maggior ragione se si considera il rigoroso onere probatorio al quale si è fatto poc’anzi riferimento, che sarebbe suscettibile, a volere ritenere diversamente, di essere sostanzialmente assolto attraverso una semplice dichiarazione della parte interessata e non anche dell’altra o delle altre parti.

E ciò senza considerare le ulteriori perplessità che è lecito nutrire, inerenti, in particolare, alla possibilità di attribuire attitudine certificativa a mere dichiarazioni di parte, ancor più considerando che esse non fanno fede, perché le attestazioni o certificazioni dei pubblici ufficiali fanno piena prova solo -in tali casi- del fatto che quelle dichiarazioni siano state fatte, ma non certo della loro veridicità.

5.6. A conclusioni non dissimili si perviene, d’altro canto, sulla scorta dell’annotazione contenuta in calce alla sentenza de qua, con la quale il Tribunale di Salerno ha dato atto che avrebbe “fatto passaggio in cosa giudicata ai sensi dell’articolo 327 del codice di procedura civile” (cfr., allegata in copia al fascicolo dell’appellante, la sentenza numero 1839/14 del Tribunale di Salerno, con in calce l’annotazione alla quale si è fatto cenno, datata 29 giugno 2017).

Essa non corrisponde, né nella forma, né nella sostanza, alla certificazione necessariamente richiesta ai fini della prova del giudicato di cui all’articolo 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, non essendo possibile confonderla con una certificazione di tal fatta, trattandosi di una mera -ed apodittica- annotazione di passaggio in giudicato della sentenza, che, peraltro, esula, stricto sensu, dall’attività propriamente certificativa prevista dalla lettera della legge, che non abilita il cancelliere ad attestare tout court il passaggio in giudicato -che è sostanzialmente un effetto, apprezzabile, innanzi tutto, dall’autorità giudiziaria, al cospetto di determinati presupposti- ma solo a dare atto del fatto -esso sì suscettibile di certificazione- che, entro i termini all’uopo previsti dalla legge, non sia stata proposta impugnazione.

E ciò con riferimento -ancor più tenendo conto dell’avverbio “ugualmente”, contemplato dall’articolo 124, comma secondo, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, che risponde, peraltro, alla ratio sottesa all’istituto, che postula una certificazione di uguale tenore sia nel caso in cui la sentenza sia stata notificata, sia nel caso in cui ciò non sia avvenuto- a tutti i rimedi impugnatori previsti dalla legge, quali richiamati dall’articolo 124, comma primo, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

6. Le argomentazioni di (…) sono immeritevoli di condivisione anche in relazione alla natura di transazione commerciale attribuibile -ed alla conseguente applicazione della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 231 del 2002- al rapporto intercorso con l’Azienda (…).

6.1. Vale la pena di rammentare, innanzi tutto, che l’articolo 8, comma secondo, del D.Lgs. n. 502 del 1992 prevede che il rapporto tra il servizio sanitario nazionale e le farmacie sia disciplinato da convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, a norma dell’articolo 4, comma nono, della L. n. 412 del 1991, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale.

Tali accordi devono tenere conto dei seguenti principi:

a) le farmacie erogano l’assistenza farmaceutica per conto delle aziende sanitarie locali del territorio regionale dispensando, su presentazione della ricetta del medico, specialità medicinali, preparati galenici, prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici ed altri prodotti sanitari erogabili dal servizio sanitario nazionale;

b) per la somministrazione di tali prodotti l’azienda sanitaria locale corrisponde alla farmacia il prezzo dei medicinali erogati, al netto della eventuale quota di partecipazione alla spesa dovuta dall’assistito, giusta presentazione della ricetta corredata del bollino o di altra documentazione comprovante l’avvenuta consegna;

c) per il pagamento del dovuto oltre il termine fissato dagli accordi regionali -ai quali è demandata la disciplina delle modalità di presentazione delle ricette ed i tempi dei pagamenti dei corrispettivi, nonché l’individuazione di modalità differenziate di erogazione delle prestazioni finalizzate al miglioramento dell’assistenza definendo le relative condizioni economiche- non possono essere riconosciuti interessi superiori a quelli legali.

6.2. L’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, in attuazione dell’articolo 8, comma secondo, del D.Lgs. n. 502 del 1992, è stato reso esecutivo con D.P.R. n. 371 del 1998, avente ad oggetto un vero e proprio regolamento “recante” – secondo l’espressione utilizzata dal legislatore- “norme concernenti l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private”.

La fonte del rapporto -con tutto ciò che ne consegue ai fini dell’applicabilità della disciplina in materia di interessi moratori

dettata dal D.Lgs. n. 231 del 2002, che ha dato attuazione alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali- non è, quindi, un negozio, ma, appunto, un regolamento, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica.

Gli accordi collettivi nazionali, adottati in subiecta materia, infatti, non costituiscono fonte negoziale diretta del rapporto convenzionale instaurato tra i contraenti, in quanto di per sé inidonei ad inserirsi nell’ordinamento giuridico con propria forza cogente, ma rappresentano soltanto la fase consensuale di un complesso procedimento di produzione normativa, che si conclude con l’intervento del potere pubblico, avente la forma del decreto presidenziale, dal quale scaturiscono gli effetti giuridici vincolanti per i contraenti (cfr., in ordine alla natura degli accordi collettivi nazionali ed all’impossibilità di attribuire ad essi la capacità di produrre effetti cogenti, Cass. civ. n. 12595/93 e la successiva giurisprudenza conforme).

6.3. Orbene, passando ad esaminare più da vicino la vicenda che vede contrapposte le parti in causa, è opportuno ricordare che il D.Lgs. n. 231 del 2002 si applica alle transazioni commerciali e, cioè, secondo la definizione contenuta nell’articolo 2, ai contratti, comunque denominati, tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.

Il rapporto che si instaura tra il servizio sanitario nazionale e le farmacie per l’erogazione di specialità medicinali, però, non ha natura di transazione commerciale, perché trattasi di rapporto – come si è detto nelle pagine che precedono- la cui disciplina non è affidata al contratto, ma alla legge ed al regolamento che rende esecutivo l’accordo collettivo nazionale stipulato in base ed in conformità alla legge: esso consiste, in buona sostanza, in un rapporto sottratto, nell’intendimento del legislatore, all’autonomia privata, avuto riguardo alla natura del fenomeno, che è di erogazione dell’assistenza farmaceutica per conto delle aziende sanitarie locali.

Ed, infatti, lo Stato garantisce l’assistenza farmaceutica in favore dei cittadini mediante la rete delle farmacie distribuite sul territorio, che sono titolari di una concessione di pubblico servizio, e l’erogazione dei medicinali e degli altri prodotti di interesse sanitario, in cui quell’assistenza si estrinseca, avviene in virtù delle norme che regolamentano il funzionamento del servizio sanitario nazionale, sulla scorta di attività disciplinate, quanto ai principi, dalla legge e, nel dettaglio e nell’alveo, ovviamente, di tali principi, dal regolamento che ha recepito l’accordo collettivo nazionale.

6.4. In questa prospettiva, mentre rientra nella comune area contrattuale l’ordinaria vendita al pubblico di medicinali, è, viceversa, sottratta all’ambito della negoziazione privata l’erogazione dell’assistenza farmaceutica per conto delle aziende sanitarie locali, con la conseguenza che non è possibile ipotizzare la sussistenza di una transazione commerciale, nel senso fatto proprio dal D.Lgs. n. 231 del 2002, da cui deriva l’impossibilità di applicare la relativa disciplina (cfr., in ordine all’inapplicabilità della disciplina prevista per i ritardi dei pagamenti di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002 nell’ambito dei rapporti di erogazione di farmaci per conto delle aziende sanitarie locali, Cass. civ. n. 5042/17).

Le farmacie, quando effettuano prestazioni rientranti nell’ambito dell’assistenza farmaceutica, nell’accezione precedentemente evocata, non operano, infatti, quali “imprenditori” e, cioè, quali soggetti esercenti un’attività economica organizzata o una libera professione, ma nell’ambito del servizio sanitario nazionale, né l’attività da loro svolta è assimilabile a quella delle strutture private accreditate, il cui rapporto con il servizio sanitario nazionale è diversamente disciplinato (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 26496/20).

7. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente illustrate, l’appello proposto da (…) deve essere rigettato.

8. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in relazione solamente al presente grado di giudizio, in quanto, sebbene l’Azienda (…) abbia invocato la liquidazione delle spese processuali relative al “doppio grado di giudizio”, non ha articolato, meno che mai in maniera dettagliata e specifica, alcun motivo di gravame avverso la compensazione disposta in prime cure.

9. Il rigetto del gravame impone, ai sensi dell’articolo 13, comma primo quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come integrato dall’articolo 1, comma diciassettesimo, della L. n. 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all’ammontare già dovuto.

Ed, infatti, quando un’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l’autorità giudiziaria adita è tenuta a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) rigetta l’appello;

2) condanna l’appellante alla refusione, in favore dell’Azienda (…), delle spese di lite, che liquida in Euro 6.800,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;

3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma primo quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte dell’appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.

Così deciso in Salerno il 4 luglio 2022.

Depositata in Cancelleria l’8 luglio 2022.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.