La parte che contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e grava su di essa l’onere della relativa prova secondo i principi generali in tema di accertamento negativo.

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Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 24 gennaio 2019, n. 2039

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5073-2014 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti e cont/ricorrenti ai ricorsi incidentali –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti incidentali –

e contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti incidentali –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 2464/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 24/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/2018 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso incidentale per quanto di ragione e l’inammissibilita’ dei ricorsi incidentali;

udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento delle difese depositate;

udito l’avvocato (OMISSIS), difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento dell’incidentale.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso per cassazione contro (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), avverso la sentenza della Corte di appello di Torino 24.12.2013, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Torino, ha rigettato le loro domande dichiarando efficace il testamento del defunto (OMISSIS) con condanna alle spese.

Resistono con tre distinti controricorsi proponendo ricorsi incidentali condizionati (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS).

La causa, introdotta dagli attori per disconoscere l’autenticita’ del testamento, aveva registrato in primo grado l’accoglimento della domanda in ordine alla restituzione ed al rilascio dei beni indicati mentre la corte territoriale ha valorizzato la circostanza che dal testamento discendeva una diversa attribuzione dei beni con esclusione della qualita’ di eredi dei (OMISSIS), i quali avrebbero dovuto proporre querela di falso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I ricorrenti denunziano 1) violazione dell’articolo 112 c.p.c., articoli 602 e 606 c.c. sulla validita’ della scheda testamentaria e sull’assorbimento del motivo di appello concernente l’annullamento del testamento; 2) violazione degli articoli 2700 e 2702 c.c., articoli 99, 112, 116, 214 e 21 c.p.c., articolo 6 CEDU sulla indispensabilita’ della querela di falso supponendosi in difetto l’efficacia del testamento; 3) violazione dell’articolo 345 c.p.c. per omessa declaratoria di inammissibilita’ di produzione documentale; 4) violazione degli articoli 2702, 2735 e 2907 c.c., articoli 99, 112 e 115 c.p.c. per omessa valutazione di prove documentali; 5) violazione dell’articolo 345 c.p.c., articoli 24 e 111 Cost. per omessa declaratoria di inammissibilita’ di domanda nuova.

Coi ricorsi incidentali condizionati si denunzia omessa pronunzia sotto vari profili (mancata verificazione del testamento nonostante la proposizione della relativa istanza, mancata pronuncia sulle spese di conservazione dei beni ereditari, etc.).

Cio’ premesso si osserva:

I primi due motivi vanno esaminati congiuntamente e sono fondati.

Questa Corte non ignora la decisione che ha affermato la necessita’ della querela di falso per contestare l’autenticita’ del testamento olografo (Cass. 24.5.2012 n. 8272) ma ritiene di dover dare continuita’ all’indirizzo giurisprudenziale, espresso da S.U. n. 12307/2015, secondo il quale la parte che contesti l’autenticita’ del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e grava su di essa l’onere della relativa prova secondo i principi generali in tema di accertamento negativo.

La decisione, dopo ampia disamina dei panorama giurisprudenziale sul punto, e’ pervenuta all’affermazione di tale principio privilegiando l’esigenza di mantenere il testamento olografo definitivamente circoscritto nell’orbita delle scritture private evitando che la soluzione della controversia si disperda nei rivoli di un defatigante procedimento incidentale quale quello previsto per la querela di falso.

I restanti motivi del ricorso principale, in quanto diretti a censurare la sentenza impugnata li’ dove ha ritenuto estensibile ai convenuti (OMISSIS), (OMISSIS), ed (OMISSIS) gli effetti della sentenza di appello, sono assorbiti per effetto della cassazione della sentenza impugnata.

I ricorsi incidentali condizionati sono inammissibili in quanto aventi ad oggetto motivi di gravame rimasti assorbiti nella pronuncia di appello.

In conclusione vanno accolti i primi due motivi del ricorso principale, dichiarati inammissibili gli incidentali condizionati, con cassazione e rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso principale, dichiara assorbiti i restanti ed i ricorsi incidentali condizionati, cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Torino, altra sezione.

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Avv. Umberto Davide

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