la controversia instaurata per recuperare il credito professionale insoddisfatto, vantato dall’avvocato nei confronti del proprio cliente per prestazioni stragiudiziali in materia tributaria e per prestazioni di rappresentanza e di difesa tecnica dinanzi alle commissioni tributarie appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

 

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile Ordinanza 16 ottobre 2018, n. 25938

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Primo Presidente f.f.

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez.

Dott. TRIA Lucia – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20430-2017 proposto da:

Avv. (OMISSIS), in proprio e quale legale rappresentante di (OMISSIS) Studio legale-tributario-commerciale associato con sede in (OMISSIS), in proprio ex articolo 86 cod. proc. civ. nonche’ rappresentato e difeso dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

per regolamento preventivo di giurisdizione relativamente al giudizio civile pendente dinanzi al Tribunale di Udine (RGN 826/2017).

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre 2018 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice tributario.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con ricorso ex articolo 702-bis cod. proc. civ. depositato il 24 febbraio 2017 presso il Tribunale di Udine, agendo in proprio e quale legale rappresentante dello Studio legale-tributario-commerciale associato (OMISSIS), l’Avv. (OMISSIS) – premesso di avere svolto prestazioni professionali nei confronti di (OMISSIS), riguardanti l’assistenza e la rappresentanza, compresa la redazione di una memoria, in occasione di un invito a comparire emesso dall’Agenzia delle entrate a seguito dell’attivita’ accertativa in materia di redditi da lavoro autonomo sulla base degli studi di settore, la redazione del ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Gorizia avverso l’avviso di accertamento e la proposizione dell’appello alla Commissione tributaria regionale di Trieste avverso la sentenza di primo grado emessa dalla Commissione tributaria provinciale – ha chiesto la condanna dello (OMISSIS) al pagamento del proprio compenso professionale, quantificato in Euro 16.976,81, oltre accessori;

che, costituendosi in giudizio, lo (OMISSIS) ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;

che l’eccezione e’ stata sollevata sul rilievo che il Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, articolo 14, prevedendo la competenza dell’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera, avrebbe inteso attribuire la competenza giurisdizionale, la’ dove il processo si sia svolto interamente avanti alle commissioni tributarie, al giudice tributario;

che, nella pendenza del giudizio a quo, l’Avv. (OMISSIS), in proprio e nella indicata qualita’, ha proposto, con atto notificato il 4 settembre 2017, ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, instando per la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario;

che lo (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede;

che il ricorso per regolamento preventivo e’ stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi dell’articolo 380-ter cod. proc. civ., il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice tributario, richiamando la giurisprudenza che affida a tale giudice la controversia sulle somme dovute a titolo di spese processuali per i procedimenti che si svolgono dinanzi alle commissioni tributarie;

che in prossimita’ della camera di consiglio il ricorrente ha depositato una memoria.

Considerato che si tratta di stabilire a quale plesso giurisdizionale spetta conoscere la controversia instaurata per recuperare il credito professionale insoddisfatto, vantato dall’avvocato nei confronti del proprio cliente per prestazioni stragiudiziali in materia tributaria e per prestazioni di rappresentanza e di difesa tecnica dinanzi alle commissioni tributarie;

che la giurisdizione e’ del giudice ordinario;

che, infatti, il contenzioso volto ad ottenere l’adempimento di un obbligo di natura squisitamente civilistica, nascente da un contratto di prestazione d’opera professionale stipulato tra soggetti privati, e’ del tutto distinto dalla controversia di base, di natura tributaria, nel cui ambito le prestazioni professionali sono state svolte, ed eterogeneo rispetto alla materia, concernente i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, che il legislatore (Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 2) attribuisce alla giurisdizione tributaria;

che non induce a diversa conclusione il richiamo, fatto dal resistente nel giudizio a quo, al Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, il quale, per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, individua come competente l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera;

che, invero, la menzionata disposizione e’ qualificabile come norma sulla competenza e non anche sulla giurisdizione, tanto piu’ in considerazione del fatto che essa e’ stata introdotta da un decreto delegato emanato in forza di una legge di delegazione riguardante la “riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale” (L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 54);

che, d’altra parte, queste Sezioni Unite (Cass., Sez. U., 23 febbraio 2018, n. 4485) hanno gia’ chiarito che la controversia oggetto del disposto normativo della L. 13 giugno 1942, n. 794, articolo 28, cui si riferisce il citato Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, e’ rimasta individuata, anche dopo la novellazione, nei medesimi termini, riguardando la domanda con cui l’avvocato chiede la liquidazione delle spettanze della sua attivita’ professionale svolta in un giudizio civile o con l’espletamento di prestazioni professionali che si pongano in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, mentre resta esclusa l’attivita’ professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura, quella svolta nel processo penale (anche in funzione dell’esercizio dell’azione civile in sede penale) e amministrativa o davanti a giudici speciali;

che neppure appare pertinente, per fondare la giurisdizione del giudice tributario, il riferimento, operato nelle conclusioni scritte del pubblico ministero, alla giurisprudenza di questa Corte che devolve alla giurisdizione delle commissioni tributarie la cognizione della controversia sulle somme liquidate a titolo di spese processuali (Cass., Sez. U., 13 luglio 2015, n. 14554);

che, infatti, la pronuncia richiamata dall’Ufficio requirente si riferisce a una diversa fattispecie, ossia all’impugnazione in sede giurisdizionale di cartella esattoriale con cui un Comune reclamava il pagamento di spese legali sulla base di sentenza emessa dalla commissione tributaria in un giudizio introdotto dal contribuente ed oramai definito: dove il problema dell’individuazione del giudice munito di giurisdizione e’ stato risolto, nel senso suindicato, sulla base del rilievo che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 2, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie relative ai tributi, di ogni genere e specie, con “ogni accessorio”;

che diversamente, nella presente controversia, non si e’ di fronte a somme liquidate dalle commissioni tributarie a titolo di spese processuali, ma ad una lite instaurata per il recupero del compenso professionale, vantato dall’avvocato nei confronti del proprio cliente per prestazioni, giudiziali e non, svolte in materia tributaria, senza che sia dato riscontrare alcuna connessione tra il contenzioso volto al recupero del compenso professionale e la controversia di base (cfr. Corte cost., sentenza n. 96 del 2008);

che e’ dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario;

che la regolamentazione delle spese va rimessa al giudice del merito.

P.Q.M.

dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale rimette le parti, anche per le spese del regolamento.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.