in tema di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, la parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell’ordine di appartenenza del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell’ingiunzione, non ha – costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista – valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c., ove vi sia contestazione da parte dell’opponente in ordine all’effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o all’applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste. Al fine, inoltre, di determinare il suddetto onere probatorio a carico del professionista e di investire il giudice del potere – dovere di verificare la fondatezza della contestazione mossa dall’opponente, non è necessario che quest’ultima abbia carattere specifico, essendo sufficiente anche una contestazione di carattere generico

Tribunale Rovigo, civile Sentenza 18 aprile 2019, n. 285

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Pierangela Congiu

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 980/2015 promossa da:

(…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. PA.PA., elettivamente domiciliato in VICOLO (…) 45100 ROVIGO presso il difensore – ATTORE

contro

(…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. CA.SU. e dell’avv. FO.LU.; elettivamente domiciliato in VIALE (…) OZZANO DELL’EMILIA presso i difensori – CONVENUTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che

(…) opponeva il decreto ingiuntivo n. 161/2015, emesso da questo Tribunale in data 16/2/2015, ad istanza di (…), con il quale veniva ingiunto all’attore opponente il pagamento in favore dell’opposta della somma di Euro 7.319,00, oltre interessi legali e spese processuali, a titolo di pagamento del compenso a lei spettante per l’attività professionale svolta su incarico ed in favore dell’opponente negli anni 2011-2012, specificamente indicata nel ricorso monitorio e nella parcella n.(…) di Euro 4.235,00, pagata solo in parte dall’opponente e nella parcella n. (…) di Euro 4.524,00, mai pagata e regolarmente opinata dall’Ordine degli Ingegneri di Rovigo, allegate al ricorso monitorio (docc. 2,3,4 e 5 fasc. monitorio).

L’opponente contestava la sussistenza del credito azionato in via monitoria dall’opposta, eccependo di non aver mai concluso un contratto di collaborazione professionale con l’opposta, la quale aveva svolto presso lo studio dell’opponente una mera attività formativa, al fine di imparare il mestiere, per la quale, peraltro, aveva già ricevuto delle somme dall’opponente, come affermato dalla stessa parte opposta in ricorso monitorio.

Ancora, evidenziava la mancata dimostrazione da parte dell’opposta: di aver ricevuto un incarico professionale attinente alla propria qualifica professionale; di aver svolto un’attività inquadrabile nell’ambito della competenza della dichiarata professione di ingegnere; di aver concordato con l’opponente gli importi richiesti nelle proprie parcelle.

Pertanto, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della controparte al risarcimento in suo favore del danno da lite temeraria, ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

Inoltre, in via riconvenzionale, formulava domanda risarcitoria nei confronti dell’opposta per ottenere il rimborso del danno patito a seguito degli errori da lei compiuti in riferimento alla pratica relativa all’esecuzione immobiliare n. 232/2011 r.e., che quantificava in complessivi Euro 10.136,00.

Si costituiva l’opposta che contestava la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto, ritenendola infondata. Chiedeva, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto ed, in subordine, la condanna dell’opponente al pagamento in suo favore della somma ivi indicata. Inoltre, formulava domanda di condanna della controparte al risarcimento in suo favore del danno da lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

La causa veniva istruita con produzione documentale e prova orale.

Rilevato che

(…) ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento del compenso della propria prestazione professionale, asseritamente svolta su incarico ed in favore dell’opponente dal 2011 al 2012, così come indicata nelle parcelle allegate al ricorso monitorio, allegando l’inadempimento della controparte, consistito nel non aver pagato integralmente il corrispettivo a lei spettante.

È pacifico in giurisprudenza che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.

Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l’estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l’emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi.

In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero ( come nel caso di specie) per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (vedi Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).

Nel caso la domanda abbia ad oggetto l’adempimento, l’orientamento pressoché unanime in dottrina e giurisprudenza ritiene che all’attore spetti esclusivamente l’onere di provare il titolo dal quale deriva l’obbligazione. Identificato il fatto costitutivo della pretesa attorea con la fonte negoziale o legale dell’obbligazione, è onere del convenuto eccepire l’inefficacia di tali fatti, portando la prova dell’adempimento.

Tale regola generale deve essere integrata dai seguenti rilievi: in caso di presenza di un termine, il creditore deve provarne la scadenza ; inoltre, se il creditore domanda il pagamento di una somma determinata, spetta a lui provare l’ammontare del credito.

Secondo la regola generale sopra indicata, quindi, era onere della parte opposta, attrice in senso sostanziale, dimostrare non solo l’esistenza del titolo posto alla base della propria domanda, ma anche l’ammontare del credito.

Tuttavia, tali prove non sono state fornite nel corso del processo.

In particolare, non si ritiene utile al fine di dimostrare la conclusione del rapporto contrattuale e l’esatto ammontare del corrispettivo pattuito tra le parti, la produzione della parcella professionale n. 18/2011 e della parcella n. 7/2013, opinata dal consiglio dell’ordine degli Ingegneri di Rovigo, trattandosi di un mero atto di parte di formazione unilaterale.

La parcella del professionista, infatti, non ha alcuna valenza privilegiata nell’eventuale processo di opposizione che segua il decreto di ingiunzione.

Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, la parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell’ordine di appartenenza del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell’ingiunzione, non ha – costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista – valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c., ove vi sia contestazione da parte dell’opponente in ordine all’effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o all’applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste.

Al fine, inoltre, di determinare il suddetto onere probatorio a carico del professionista e di investire il giudice del potere – dovere di verificare la fondatezza della contestazione mossa dall’opponente, non è necessario che quest’ultima abbia carattere specifico, essendo sufficiente anche una contestazione di carattere generico” ( vedi Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 2008, n. 8397; Cassazione civile , sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cassazione civile, sez. II, 16 agosto 1993, n. 8724 ; Cassazione civile, sez. III, 17 marzo 2006, n. 5884 ; Cass. 24 gennaio 2000 n. 736).

Neppure il parere del consiglio dell’ordine gode di valenza privilegiata, nell’eventuale processo (di opposizione) che segua il decreto di ingiunzione:

“…l’opposizione a decreto ingiuntivo determina l’instaurazione di un normale giudizio di cognizione nel quale la posizione di attore con i relativi oneri probatori spetta sempre al creditore a cui favore è stato emesso il decreto, anche se formalmente costui ha la veste di convenuto. Tale principio è applicabile anche nel caso di decreto ingiuntivo emesso in base a parcella per prestazioni professionali corredata del parere del Consiglio dell’ordine, giacché tale parere non è vincolante per il giudice, il quale, qualora siano contestate le pretese del professionista deve accertare in base agli elementi probatori prodotti in giudizio se siano state o non eseguite le prestazioni per le quali il compenso è stato chiesto” ( vedi Cassazione civile, sez. II, 11 agosto 1997, n. 7476 ; Cassazione civile, sez. II, 07 maggio 1997, n. 3972 ; Cassazione civile, sez. II, 19 febbraio 1997, n. 1513; Cassazione civile, sez. II, 30 gennaio 1997, n. 932).

Inoltre, non si ritengono utili ai fini della dimostrazione della sussistenza del credito vantato dalla parte opposta i documenti da lei prodotti, da cui non risulta affatto il conferimento da parte dell’opponente di uno specifico incarico professionale all’opposta, né la natura e le modalità di svolgimento di tale asserito incarico.

In particolare, dalle comunicazioni intercorse tra le parti tramite e-mail e whatsApp è emersa solo la disponibilità manifestata dall’opponente, a fronte delle numerose richieste formulate in tal senso dall’opposta, di dare all’opposta un riconoscimento economico per l’attività da lei svolta presso il suo studio , la cui natura e configurabilità come prestazione professionale, oggetto di uno specifico contratto d’opera intellettuale, tuttavia, è rimasta indimostrata.

Né alcun rilievo al fine di dimostrare l’effettiva conclusione tra le parti del contratto d’opera professionale invocato dall’opposta può essere attribuito all’esito dell’istruttoria orale, da cui non è emersa la circostanza allegata dall’opposta, relativa al fatto che l’opponente tra il 2011 e il 2012 avrebbe commissionato all’opposta l’attività professionale indicata nel ricorso monitorio.

Invero, nessuno dei testimoni sentiti sul punto ha confermato la suddetta circostanza.

L’esistenza dell’asserito incarico professionale conferito dall’ing. (…) all’ing. (…) e lo svolgimento da parte di quest’ultima di prestazioni professionali, infine, non può desumersi dalla sola iscrizione dell’opposta all’ albo professionale.

Per aversi prestazione d’opera intellettuale, infatti, occorre che sussista, oltre all’elemento soggettivo dell’iscrizione del prestatore in un albo professionale, anche quello oggettivo della natura tecnica ed assolutamente esclusiva dell’attività del professionista, nonché l’autonoma gestione del lavoro da parte del prestatore, ovvero un’ampia discrezionalità nell’esecuzione della prestazione, di cui non vi è prova nel caso di specie.

Invero, le norme dedicate alle professioni intellettuali costituiscono un’applicazione concreta delle norme in tema di lavoro autonomo, dal momento che il contratto d’opera professionale altro non è che una specifica forma di contratto d’opera, caratterizzato dal tipo di prestazione, che si realizza con il compimento di un’opera intellettuale.

Gli elementi caratteristici del contratto d’opera professionale rispetto al contratto di lavoro autonomo devono essere individuati nella natura, professionale, della prestazione e nel carattere, intellettuale e tecnico, della medesima;

l’attività del libero professionista è caratterizzata, cioè, da un’ampia discrezionalità nell’esecuzione della prestazione, ed è proprio l’esigenza di tutelare tale sfera di libertà che giustifica la peculiarità delle norme che disciplinano e qualificano la posizione di colui che esercita la professione intellettuale, distinguendola rispetto a quella propria del prestatore d’opera nell’ambito di attuazione del relativo contratto.

In linea generale, la dottrina ritiene di individuare l’elemento differenziante tra il controllo d’opera intellettuale e le altre obbligazioni di lavoro autonomo nel “carattere non intrinsecamente patrimoniale dell’attività intellettuale, che si realizza nell’impegno delle capacità e competenze del professionista, valorizzate dalla libertà di valutazione… al fine della soddisfazione delle necessità… del cliente”.

Gli esiti dell’istruttoria, pertanto, non consentono di dimostrare la sussistenza del titolo posto dalla convenuta opposta a fondamento della domanda di pagamento promossa nei confronti dell’attore opponente.

Ne deriva l’accoglimento dell’opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto dell’ulteriore domanda di condanna, formulata in via subordinata dall’opposta.

Il mancato accertamento della natura del rapporto intercorso tra le parti e della conclusione tra le stesse di un contratto d’opera intellettuale, poi, determinano anche il rigetto della domanda risarcitoria formulata in via riconvenzionale dall’opponente, che l’inadempimento di tale asserito rapporto presuppone.

Infine, non sussistono i presupposti per l’accoglimento delle domande risarcitorie formulate da entrambe le parti ai sensi dell’art. 96 c.p.c che, pertanto, vanno rigettate.

Gli esiti del giudizio e la reciproca soccombenza parziale, giustificano la parziale compensazione tra le parti delle spese di lite, nella misura del 50%.

In ragione di soccombenza, invece, le ulteriori spese sostenute dall’opponente vanno poste a carico della parte opposta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M. n. 55 del 2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:

– accoglie l’opposizione proposta da (…) e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 161/2015, emesso da questo Tribunale in data 16/2/2015;

– rigetta l’ulteriore domanda di condanna, formulata in via subordinata dall’opposta;

– rigetta la domanda risarcitoria formulata in via riconvenzionale da (…) nei confronti di (…);

– rigetta le domande di risarcimento del danno formulate da entrambe le parti ai sensi dell’art. 96 c.p.c.,

– compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 50%;

– condanna (…) a pagare in favore di (…) le spese processuali nella misura del 50%, che liquida in Euro 175,25 per spese documentate, Euro 2.417,50 per compenso, oltre accessori, oltre il 15% del compenso per spese forfetarie.

Così deciso in Rovigo il 15 aprile 2019.

Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.