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nell’azione di responsabilita’ promossa dal curatore a norma della L. Fall., articolo 146, comma 2, la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all’amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, sempreche’ il ricorso ad esso sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, l’attore abbia allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore medesimo.

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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 1 febbraio 2018, n. 2500

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – rel. Presidente

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22521/2012 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore Dott.ssa (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procure a margine del controricorso e della memoria di costituzione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 655/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/2017 dal Cons. Dott. DIDONE ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza depositata il 20 marzo 2012, respingeva il gravame avverso la decisione del Tribunale di Treviso, che aveva accolto l’azione di responsabilita’ L. Fall., ex articolo 146, promossa dal Fallimento (OMISSIS)s s.r.l. nei confronti di (OMISSIS), amministratore unico della societa’ fallita, condannandolo al pagamento di Euro 185.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali.

Il tribunale aveva ritenuto responsabile il convenuto per gli atti di cessione in favore di se’ stesso di due rami d’azienda, pochi mesi prima della dichiarazione di fallimento della societa’, l’uno relativo all’unita’ operativa di (OMISSIS) per Euro 1.500,00 e l’altro avente ad oggetto quella di Portogruaro per Euro 7.500,00.

Ulteriore profilo di responsabilita’ era stato individuato nel mancato adempimento degli obblighi di formazione, approvazione e deposito dei bilanci della societa’ fallita per gli anni 2000-2004; soltanto dopo la dichiarazione di fallimento, infatti, era stata integrata – con l’indicazione specifica dei documenti rubati – una denuncia di furto delle scritture contabili.

La corte d’appello confermava il giudizio del tribunale sulla vendita dei beni aziendali ad un prezzo vile, considerato che la consulenza tecnica espletata per accertare il valore della societa’ al momento della cessione dei due rami d’azienda, non aveva avuto esito a causa dell’assenza delle scritture contabili, provocata dalla condotta del medesimo amministratore, il quale non aveva adempiuto ai propri doveri di regolare tenuta delle scritture contabili, come accertato in sede penale.

Inoltre, il giudice di merito riteneva che il criterio della differenza tra attivo e passivo, utilizzato dal Tribunale per determinare il quantum del danno risarcibile, seppure in astratto inadeguato, risultava utilizzabile nella fattispecie concreta, stante l’integrale assenza delle predette scritture contabili.

Avverso detta pronuncia della corte d’appello, (OMISSIS) ha proposto ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi; resiste con controricorso il Fallimento (OMISSIS)s s.r.l..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso (OMISSIS) deduce la violazione degli articoli 2390, 2391 2392, 2393, 2394 e 2967 c.c. e della L. Fall., articolo 146, nonche’ vizio di motivazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5), poiche’ la Corte d’Appello di Venezia ha violato le norme sulla ripartizione dell’onere probatorio in relazione alla disciplina applicabile per l’azione di responsabilita’. Sarebbe infatti spettato al fallimento provare i fatti costitutivi della domanda risarcitoria fatta valere, ovvero sia la condotta colpevole dell’amministratore, il danno arrecato alla societa’ e il nesso di causalita’.

1.1. Il motivo e’ infondato.

L’odierno ricorrente nel giudizio di appello, senza mai contestare alcuna inversione dell’onere della prova nell’accertamento della sua responsabilita’ per mala gestio in primo grado, ha soltanto reiterato la richiesta di ammissione di istanze istruttorie, che sarebbero state in grado di fornire la prova liberatoria degli addebiti imputatagli dalla curatela.

Al riguardo la corte territoriale – a seguito di un’attenta analisi delle richieste istruttorie avanzate dall’appellante – ha escluso che le prove dedotte potessero condurre a risultati differenti da quelli raggiunti in primo grado, esponendo dettagliatamente l’iter argomentativo che l’ha condotta a ritenere sussistente la responsabilita’ del (OMISSIS) per gli atti di mala gestio.

In sostanza, le condotte poste in essere dall’amministratore si sostanziano in due contratti di cessione di ramo d’azienda conclusi con se’ stesso, al fine di esercitare la medesima attivita’, con la stessa licenza e nei medesimi locali.

Tali contratti – secondo l’incensurabile apprezzamento in fatto dei giudici del merito – sono stati conclusi ad un prezzo palesemente vile, se rapportato al valore dell’azienda, come risulta dall’ultimo bilancio depositato nel registro delle imprese risalente al 1999 e soltanto pochi mesi prima della dichiarazione di fallimento della societa’ cedente.

E siffatte condotte risultano gia’ da sole idonee ad integrare gli estremi della responsabilita’ gestoria in capo al (OMISSIS); ad esse si aggiunge poi anche il mancato deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese, dal 2000 al 2004, risalendo al 1999 l’ultimo bilancio disponibile, restando esclusa qualsivoglia violazione delle regole sulla ripartizione dell’onere della prova.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. Fall., articolo 146 e degli articoli 2390 e 2391 c.c., nonche’ vizio di motivazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5), in quanto la Corte territoriale, lungi dal valutare e provare il conflitto di interessi negli atti di cessione e la violazione degli obblighi di regolare tenuta della contabilita’, li avrebbe considerati indici presuntivi dai quali desumere l’an e il quantum del danno.

2.1. Il motivo e’ in parte inammissibile e in parte infondato.

Preliminarmente, va osservato che il ricorrente non ha indicato quale sia la parte della pronuncia della Corte territoriale che intende sottoporre al vaglio di legittimita’, ne’ tanto meno indica i fatti controversi che non siano stati esaminati; il ricorso risulta quindi carente sotto il profilo della specificita’ dei motivi.

La liquidazione del danno promana direttamente dall’accertamento della responsabilita’ per mala gestio, cosi’ come ricostruita sopra. I presupposti dell’addebito, infatti, non sono stati valutati come indici presuntivi, ma come elementi di fatto che, intersecatisi vicendevolmente, integrano gli estremi della responsabilita’ L. Fall., ex articolo 146, in capo all’amministratore unico.

2.2. La censura, poi, non coglie nel segno laddove denuncia l’errata applicazione delle norme sul conflitto di interessi, poiche’ a tale conflitto la sentenza impugnata non fa alcun specifico riferimento; invero, il danno derivante dalla cessione dei rami di azienda discende esclusivamente dall’esiguita’ del prezzo praticato, circostanza questa non smentita nel corso del processo nonostante l’esperimento di una consulenza d’ufficio, a causa del mancato rinvenimento da parte del curatore delle scritture contabili dell’azienda.

La vendita dei rami d’azienda a se’ stesso e la prossimita’ delle alienazioni al momento del collasso dell’impresa (risalendo la dichiarazione di fallimento al (OMISSIS)), sono state correttamente valorizzate dalla corte di merito a sostegno della condanna per gli atti di mala gestio posti in essere dall’amministratore.

2.3. L’ulteriore critica formulata avverso il parametro di liquidazione, applicato gia’ dal tribunale e poi confermato dalla corte territoriale, e’ infondato.

L’amministratore ricorrente lamenta che per la liquidazione del danno sia stato applicato il criterio, di tipo equitativo, della c.d. “differenza tra attivo e passivo”, a tenore del quale il danno stimato sara’ dato dalla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare.

Com’e’ noto, le Sezioni Unite civili di questa Corte hanno affermato che nell’azione di responsabilita’ promossa dal curatore a norma della L. Fall., articolo 146, comma 2, la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all’amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, sempreche’ il ricorso ad esso sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, l’attore abbia allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore medesimo (Cass. s.u. 06/05/2015, n. 9100).

Ora, la cessione dei rami d’azienda a se’ medesimo a prezzo vile e la mancata tenuta delle scritture contabili, sono tutte condotte illecite dell’organo gestorio, astrattamente idonee a porsi come causa del danno lamentato dalla curatela.

Puo’ dirsi, allora, che la mancanza della contabilita’ a partire dall’anno 2000 e fino al 2004, ha costituito ostacolo insormontabile all’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta illecita serbata dell’amministratore medesimo, risultando la decisione della Corte territoriale in perfetta coerenza con la ricordata giurisprudenza delle Sezioni Unite.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione degli articoli 2392, 2447 e 2448 c.c., avendo il giudice d’appello affermato la responsabilita’ gestoria dell’amministratore per il sol fatto del mancato adempimento degli obblighi formali di deposito dei bilanci nell’arco temporale 2000-2004, considerando immotivatamente non veritiera la denuncia di furto, della quale pure si era dato atto.

3.1 La censura e’ infondata.

Invero, il giudice dell’impugnazione ha tenuto conto del mancato rinvenimento delle scritture contabili, al solo fine di giustificare l’applicazione del criterio della differenza tra attivo e passivo ai fini della liquidazione del danno.

L’iter argomentativo della sentenza impugnata resta circoscritto all’omesso deposito di tali documenti presso il Registro delle imprese, circostanza questa che non ha consentito una gestione trasparente della societa’, integrando la violazione di uno dei basilari doveri di diligenza professionale.

3.2 Il secondo profilo del motivo, nella parte in cui lamenta che non sarebbe stato individuato il periodo in cui il capitale sociale si sarebbe ridotto al di sotto del limite legale, risulta poi inammissibile, non cogliendo la ratio decidendi della sentenza impugnata.

In realta’, la corte d’appello non ha affatto addebitato all’amministratore la prosecuzione dell’attivita’ d’impresa nonostante la perdita del capitale sociale, limitandosi a registrare – come gia’ accennato in precedenza – l’omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie, di per se’ idoneo a costituire atto di mala gestio.

4. Con il quarto e ultimo motivo, il ricorrente deduce violazione dell’articolo 2729 c.c. e degli articoli 444 e 445 c.p.p., nonche’ l’omessa o insufficiente motivazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5, circa il quantum del danno liquidato; infatti, la misura determinata dal giudice di merito non corrisponderebbe ne’ a quella originariamente prospettata nell’atto di citazione, ne’ a quella successivamente rettificata dal Fallimento in occasione della precisazione delle conclusioni di primo grado. Inoltre la corte d’appello sarebbe incorsa in errore avendo fatto discendere – automaticamente – dalla sentenza di patteggiamento la prova dell’ammissione di responsabilita’ da parte dell’imputato, traslata e utilizzata de plano in sede civile.

4.1. Il motivo e’ infondato, per un verso, in quanto la motivazione e’ congrua e logica e, per altro verso, in considerazione del fatto che il ragionamento presuntivo e’ adeguatamente svolto in presenza di indizi convergenti (il (OMISSIS) era unico socio, nonche’ amministratore dal 1999 al fallimento, aveva alienato a se’ due rami dell’azienda, non aveva depositato bilanci ed aveva omesso di tenere le scritture contabili) gravi e precisi idonei a consentire di addebitargli lo sbilancio tra attivo e passivo riscontrato alla data del fallimento.

Ne’ puo’ richiamarsi in senso contrario il ricordato insegnamento di questa Corte in tema di mancato o irregolare tenuta delle scritture contabili (Cass. 3/01/2017, n. 38; Cass. s.u. n. 9100/2015 cit.), atteso che la corte di merito non ha presunto il danno per l’omesso deposito delle scritture contabili ma, con adeguata motivazione, ha ricostruito un quadro indiziario idoneo a corroborare la tesi della mala gestio ed a giustificare la tesi della ascrivibilita’ alla sua condotta delle passivita’ riscontrate alla data del fallimento.

4.2. Da ultimo, va ricordato che la sentenza penale di applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p. (il cd. “patteggiamento”), costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilita’ ed il giudice penale vi abbia prestato fede (si veda, per tutte, Cass. 24/05/2017, n. 13034). A tale principio si e’ correttamente attenuta la corte di merito.

5. Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del fallimento controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.