l’azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro, che sia avvenuta senza giusta causa, sicche’, qualora essa sia invece conseguenza di un contratto o di altro rapporto compiutamente regolato, non e’ dato invocare la mancanza o l’ingiustizia della causa” (Cass., 31 gennaio 2008, n. 2312). E’ stato altresi’ affermato che l’azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicche’ non e’ dato invocare la mancanza o l’ingiustizia della causa qualora l’arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato.

 

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 12 giugno 2018, n. 15243

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28219/2012 proposto da:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA, in persona del Commissario Straordinario p.t., rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.a.s., rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), nello studio dell’avv. (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 870, depositata in data 29 maggio 2012;

udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere Dott. Pietro Campanile.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Catania, riformando sul punto la sentenza di primo grado, ha accolto, per quanto ancora interessa in questa sede, la domanda proposta dal (OMISSIS) S.a.s., condannando L’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania – d’ora in poi, per brevita’, ASP) al pagamento della somma di Euro 17.207,14, a titolo di arricchimento senza causa in relazione a residue spettanze per prestazioni sanitarie eseguite nell’anno 2005.

Detta domanda era stata avanzata in subordine rispetto alla prioritaria pretesa di accertamento del diritto a ottenere la redistribuzione di economie registrate in quell’anno in virtu’ di un’intesa raggiunta tra l’Ausl e le organizzazioni sindacali, domanda che la corte d’appello ha giudicato infondata.

2. La corte distrettuale ha rilevato che, venendo in considerazione, in base al decreto assessoriale n. 6424 del 2005, la facolta’, attribuita ai direttori generali dell’Ausl, di procedere a eventuali redistribuzioni delle economie che si fossero verificate all’interno dei singoli budget di ogni branca sanitaria, nella specie il presupposto per il pagamento delle prestazioni eseguite in eccedenza non si era verificato, tenendo soprattutto conto dell’assenza, nell’anno di riferimento, di una valido rapporto contrattuale.

Esclusa, altresi’, la ricorrenza di un riconoscimento esplicito dell’utilitas da parte dell’AUSL, si e’ ritenuto, al contrario, che esso fosse avvenuto in via implicita, sia in virtu’ delle dichiarazioni rese dal direttore generale dell’ente pubblico nella riunione del 13 luglio 2006, sia perche’ esso era desumibile dalla nota dello stesso direttore generale in data 6 ottobre 2006, nella quale si era dato atto, in sostanza, della rispondenza delle prestazioni effettuate dalle strutture private accreditate, compreso, quindi, il Laboratorio Europa, rimanendo insuperabile “la considerazione per cui, se sono state remunerate dalla AUSL (OMISSIS) di Catania… le prestazioni eseguite nel 2005 dalle strutture private (ivi ovviamente comprese quelle eseguite dal (OMISSIS) s.a.s.), esse erano state riconosciute come certamente utili alle esigenze del servizio sanitario pubblico”.

3. Per la cassazione di tale decisione l’ASP propone ricorso, affidato a quattro motivi di ricorso, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con i primi due motivi di ricorso si denuncia motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine alla “utilitas” delle prestazioni rese oltre il “budget” da parte del Laboratorio e motivazione insufficiente in ordine all’individuazione del concreto arricchimento.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione dell’articolo 2041 c.c., “riconducibile anche al vizio di motivazione ex articolo 360, n. 5)”. La ricorrente si duole innanzitutto del fatto che la Corte abbia ritenuto l’assenza di una giusta causa di arricchimento, osservando come la differenza di corrispettivo fosse giustificata dalla previsione delle regressioni tariffarie, per cui non potesse dirsi ingiusto e, tecnicamente, non potesse nemmeno parlarsi di depauperamento per il Laboratorio, che non aveva alcun obbligo di effettuare le prestazioni, pur sapendo che sarebbero state pagate in misura inferiore. Il sopravvenire delle economie non comportava alcun obbligo per l’azienda sanitaria, la quale decise di non redistribuire cio’ che era stato risparmiato, attesa la disastrosa situazione di bilancio dell’ente.

Gli esposti motivi, che vanno esaminati congiuntamente in considerazione della loro intima correlazione, sono fondati nei termini appresso evidenziati.

Deve premettersi che ogni riferimento al riconoscimento dell’utilitas da parte dell’Amministrazione e’ ormai superato al lume del principio, affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, e condiviso dal Collegio, secondo cui “il riconoscimento dell’utilita’ non costituisce requisito dell’azione di indebito arricchimento, anche quando la stessa viene esperita nei confronti della p.a., che, ove il suo oggettivo arricchimento sia provato dal depauperato, sfugge alla condanna soltanto se dimostra di non averlo voluto o di non esserne stata consapevole” (Cass., 26 maggio 2015, n. 10798).

Sotto tale profilo la corte distrettuale argomenta approfonditamente ed in maniera logica, ma omette una specifica motivazione in ordine ad un altro elemento essenziale per l’applicazione dell’articolo 2041 c.c. e cioe’ l’assenza di una giusta causa di arricchimento.

Come gia’ rilevato da questa Corte in relazione ad analoga vicenda (Cass., 22 luglio 2016, n. 151258), il giudice del merito omette di considerare che la differenza di corrispettivo dovuta alle regressioni tariffarie era giustificata dalla relativa previsione, mentre il sopravvenire delle economie non comportava alcun obbligo di redistribuzione per l’azienda sanitaria.

Che le regressioni tariffarie, comunque disposte (per atto normativa-amministrativo o in via convenzionale) siano state sostanzialmente accettate dalla resistente non pare revocabile in dubbio: esse costituiscono un naturale effetto dell’accreditamento. D’altronde, in presenza di un diverso accordo convenzionale, l’attuale resistente avrebbe dovuto svolgere una semplice azione di adempimento per ottenere la differenza tra il valore della prestazione e quanto ottenuto dall’Azienda sanitaria. Il fatto, invece, che la resistente avesse percepito i pagamenti in misura ridotta ed avesse poi chiesto la differenza a titolo di “redistribuzione” o di arricchimento senza causa, dimostra che un consenso si era formato o implicitamente (attraverso la decisione di erogare le prestazioni secondo le regole stabilite dall’ente o dalle norme preposte) ovvero mediante accordo, raggiungibile anche in momento successivo all’erogazione delle prestazioni (nella libera determinazione della parte privata, trattandosi certamente di diritti disponibili).

Tanto premesso, va ricordato che “l’azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro, che sia avvenuta senza giusta causa, sicche’, qualora essa sia invece conseguenza di un contratto o di altro rapporto compiutamente regolato, non e’ dato invocare la mancanza o l’ingiustizia della causa” (Cass., 31 gennaio 2008, n. 2312). E’ stato altresi’ affermato che l’azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicche’ non e’ dato invocare la mancanza o l’ingiustizia della causa qualora l’arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato (cfr. Cass., 15 maggio 2009, n. 11330; Cass., Sez. 1, 12 novembre 2014, n. 24165; Cass., Sez. 3, 14 maggio 1997, n. 4235).

Nel caso di specie, essendo state accettate – almeno ex ante – le regressioni tariffarie, e costituendo le stesse, in virtu’ della previsione contenuta nel Decreto Legislativo n. 502 del 1992, una sorta di “naturale negotii”, dettato da superiori esigenze di contenimento della spesa pubblica in materia sanitaria, cio’ costituisce elemento sufficiente per escludere la ricorrenza del presupposto dell’ingiustificatezza della parziale decurtazione del corrispettivo e quindi la ricorrenza di un’ipotesi di arricchimento senza causa.

Con il quarto motivo di ricorso si denuncia violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite; secondo la parte oggi ricorrente le spese del secondo grado di giudizio avrebbero dovuto gravare sulla controparte, in coerenza al rigetto dell’appello. Il motivo (che rimane comunque assorbito) e’ manifestamente infondato nei suoi stessi presupposti di fatto, atteso che la sentenza di appello non e’ stata di rigetto, bensi’ di accoglimento dell’impugnazione proposta dall’odierna resistente.

Consegue a quanto esposto che il ricorso deve essere accolto e deciso nel merito, nel senso del rigetto di ogni pretesa del Laboratorio, atteso che non sono necessarie indagini di fatto, precluse in questa sede. La particolare complessita’ delle questioni trattate, che hanno dato luogo a pronunce discordanti, giustifica la compensazione delle spese di lite relativamente a tutte le fasi del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta ogni domanda proposta dal (OMISSIS) S.a.s. e dichiara interamente compensate le spese dell’intero giudizio.

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Avv. Umberto Davide

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