L’esistenza del credito, pertanto, ponendosi come mero presupposto oggettivo dell’azione revocatoria, forma oggetto di un accertamento “incidenter tantum”, che non necessita’ di specifica domanda.

Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione revocatoria ordinaria di cui all’ art 2091 cc si consiglia il seguente articolo: Azione revocatoria ordinaria

Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione surrogatoria di cui all’ art 2900 cc si consiglia il seguente articolo: Azione surrogatoria ex art 2900 cc

Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Ordinanza|13 settembre 2019| n. 22859

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4025/2017 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) SPA, a seguito di fusione per incorporazione con (OMISSIS) SPA, (OMISSIS), in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1966/2015 del TRIBUNALE di TREVISO, depositata il 08/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono, ex articolo 348 ter c.p.c., comma 3, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1966/15, dell’8 settembre 2015, del Tribunale di Treviso, che – gia’ oggetto di gravame, ritenuto inammissibile dalla Corte di Appello di Venezia, con ordinanza n. 642/16, del 22 novembre 2016, resa ex articolo 348 bis c.p.c., comma 1, per difetto di ragionevole probabilita’ di accoglimento del mezzo – ha dichiarato inefficace, in accoglimento dell’azione ex articolo 2901 c.c. esperita dalla societa’ (OMISSIS) S.p.a., il contratto del 25 febbraio 2011 con cui il (OMISSIS) ha donato alla moglie (OMISSIS) un immobile di sua proprieta’ sito nel Comune di Treviso.

2. Riferiscono, in punto di fatto, i ricorrenti che in data 23 novembre 2010, il nucleo di Polizia Tributaria di Treviso effettuava una verifica fiscale nei confronti del (OMISSIS), tanto che, il 23 marzo 2011, venivano notificati allo stesso tre avvisi di accertamento, cui faceva seguito, il 6 agosto dello stesso anno, la notifica, da parte di (OMISSIS) S.p.a., della cartella di pagamento per l’importo di Euro 95.5486,40.

Al fine di recuperare tale somma, la societa’ (OMISSIS) (poi divenuta (OMISSIS)), esperiva – innanzi al Tribunale trevigiano – azione revocatoria, in relazione al contratto, stipulato il 25 febbraio 2011, con cui il (OMISSIS) aveva donato alla (OMISSIS) un immobile di sua proprieta’.

Accolta dal primo giudice la domanda attorea, la relativa decisione veniva gravata dal (OMISSIS) e dalla (OMISSIS) con atto di appello, dichiarato inammissibile, in difetto di ragionevole probabilita’ di accoglimento, da parte della Corte Lagunare.

3. Avverso la pronuncia del Tribunale di Treviso hanno proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS) e la (OMISSIS), sulla base di tre motivi.

3.1. Con il primo motivo – proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – si deduce violazione dell’articolo 112 c.p.c..

Si censura la sentenza impugnata laddove ha accolto l’azione revocatoria, quantunque il credito a garanzia del quale la stessa risultava esperita presentasse natura di credito litigioso, essendo oggetto di un diverso giudizio rientrante, oltretutto, nella giurisdizione del giudice tributario; circostanza, questa, che impediva al Tribunale trevigiano di accertare anche solo in via incidentale l’esistenza del credito attoreo.

Di qui, pertanto, l’erroneita’ della decisione assunta dal primo giudice, anche perche’ lo stesso, contravvenendo, alla domanda attorea – che aveva ad oggetto anche l’accertamento della titolarita’ del credito – ha posto alla base della propria pronuncia il riconoscimento di una mera aspettativa creditoria, cosi’ incorrendo nel vizio tanto di omessa pronuncia, non avendo il primo giudice statuito su quello che era l’effettivo oggetto della domanda, quanto di extrapetizione, essendosi pronunciato oltre limite della richiesta.

3.2. Il secondo motivo – proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – deduce violazione dell’articolo 2901 c.c. e degli articoli 34 e 112 c.p.c..

Si assume che, anche ad ammettere la possibilita’ di esperire l’azione revocatoria a garanzia di un credito litigioso, suscettibile di accertamento incidentale ai sensi dell’articolo 34 c.p.c. anche se rimesso al vaglio di un’altra giurisdizione, siffatta evenienza conosce un’eccezione, richiedendosi che l’accertamento venga compiuto con pronuncia avente efficacia di giudicato nel caso in cui, come nella specie, ricorra una specifica domanda dell’attore.

3.3. Il terzo motivo – proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), in relazione all’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e all’articolo 111 Cost. – ipotizza difetto assoluto della motivazione.

Qualora, infatti, si dovesse ritenere che la richiesta di accertamento della titolarita’ del credito fosse da intendere come verifica del presupposto oggettivo per l’accoglimento dell’azione revocatoria, si dovrebbe constatare che la sentenza impugnata non reca, sul punto, alcuna specifica motivazione, donde la nullita’ della stessa.

4. La societa’ (OMISSIS) ha resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilita’ ovvero, in subordine, di infondatezza.

Rileva, in particolare, la controricorrente come, nella specie, nessuna richiesta di accertamento, in via incidentale, della titolarita’ del credito fosse stata avanzata, essendo stato invocato il credito, allora litigioso, unicamente come presupposto oggettivo dell’azione revocatoria. In ogni caso, rileva come, in corso di causa, sia intervenuta sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Venezia che ha accertato l’effettiva titolarita’ del credito in capo ad esso controricorrente, con statuizione ormai passata in giudicato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Il ricorso va rigettato.

5.1. I tre motivi – suscettibili di trattazione congiunta, data la loro connessione – risultano non fondati.

5.1.1. Va premesso che, in base ad un consolidato orientamento di questa Corte, anche un credito litigioso (tale era la originaria condizione di quello a garanzia del quale e’ stata esperita l’azione revocatoria) puo’ essere tutelato ai sensi dell’articolo 2901 c.c., in quanto tale norma “ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidita’ ed esigibilita’, sicche’ anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, e’ idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l’insorgere della qualita’ di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore” (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 22 marzo 2013, n. 5619, Rv. 639291-01).

Come, in effetti, chiarito da tempo dalle Sezioni Unite di questa Corte, non osta a tale conclusione il disposto dell’articolo 295 c.p.c., “per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l’accertamento del credito per la cui conservazione e’ stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull’accertamento del credito non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d’altra parte da escludere l’eventualita’ di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito” (cosi’ Cass. Sez. Un., sent. 18 maggio 2004, n. 9440, Rv. 572929-01; in senso conforme, tra le piu’ recenti, Cass. Sez. 3, sent. 10 febbraio 2016, n. 2673, Rv. 63892801; Cass. Sez. 3, sent. 14 maggio 2013, n. 11573, Rv. 626411-01).

L’esistenza del credito, pertanto, ponendosi come mero presupposto oggettivo dell’azione revocatoria, forma oggetto di un accertamento “incidenter tantum” (cosi’, in particolare, Cass. Sez. 1, sent. 12 luglio 2013, n. 17257, Rv. 627499-01), che non necessita’ di specifica domanda.

Orbene, non vi sono dubbi che – nel caso che qui occupa – la richiesta dell’attrice di accertare la propria ragione di credito, lungi dal porsi come oggetto di una specifica domanda, costituisse solo la richiesta di accertare la condizione soggettiva legittimante l’esperimento della cd. “actio pauliana”, sicche’ le censure di violazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione, alternativamente, ad un’omessa pronuncia o all’opposto all’extrapetizione (primo motivo), dell’articolo 34 c.p.c. (secondo motivo), e, infine, al lamentato vizio di irriducibile contraddittorieta’ della motivazione della sentenza impugnata (terzo motivo), debbono ritenersi non fondate.

6. Le spese seguono la soccombenza, essendo, pertanto, poste a carico dei ricorrenti e liquidate come da dispositivo.

7. A carico dei ricorrenti sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e, per l’effetto, condanna (OMISSIS) e (OMISSIS) a rifondere alla societa’ (OMISSIS) S.p.a. le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 15.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, piu’ spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.