gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell’uno nei confronti dell’altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della “donazione”, e – tanto più per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all’actio revocatoria di cui all’art. 2901 c.c. – rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di “separazione consensuale” (il fenomeno acquista ancora maggiore tipicità normativa nella distinta sede del divorzio congiunto), il quale, sfuggendo – in quanto tale – da un lato alle connotazioni classiche dell’atto di “donazione” vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sè, ad un contesto – quello della separazione personale – caratterizzato proprio dalla dissoluzione delle ragioni dell’affettività), e dall’altro a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l’assenza di un prezzo corrisposto), svela, di norma, una sua “tipicità” propria la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all’art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti dell’obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della “gratuità”, in ragione dell’eventuale ricorrenza – o meno – nel concreto, dei connotati di una sistemazione “solutorio – compensativa” più ampia e complessiva, di tutta quell’ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimonialo.
Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione revocatoria ordinaria di cui all’ art 2091 cc si consiglia il seguente articolo: Azione revocatoria ordinaria
Tribunale Cagliari, civile Sentenza 6 giugno 2018, n. 1628
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6280 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l’anno 2015, promossa da:
(…) S.P.A., con sede in (…), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio della procuratrice avvocato Si.So., che la rappresenta, in forza di procura generale alle liti autenticata in data 27.10.2010 a rogito notaio Dott.ssa (…), e la difende.
ATTRICE
CONTRO
(…) e (…), residente in A. il primo e in S. la seconda, entrambi elettivamente domiciliati in Elmas, presso lo studio del procuratore avvocato Cr.Cu., che li rappresenta, in forza di procura speciale alle liti apposta a margine della comparsa di costituzione, e li difende.
CONVENUTI
E CONTRO
(…), (…), elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio della procuratrice avvocato Fl.Co. che la rappresenta, in forza di procura speciale alle liti apposta a margine della comparsa di costituzione, e la difende.
CONVENUTA
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione passato alla notifica in data 7.07.2015 il (…) S.p.a., con sede in C., ha convenuto al giudizio di questo Tribunale i coniugi (…) e (…), nonché la loro figlia (…) chiedendo che venisse dichiarata ai sensi dell’art.2901 c.c. l’inefficacia dell’atto di cessione di immobili in adempimento di accordi in sede di separazione personale tra coniugi stipulato con atto a rogito del notaio dott. A.G. del 19.01.2011 rep. N.R.G., trascritto presso la Conservatoria dei RR.II di Cagliari il 26.01.2011, in forza del quale (…) – debitore della Banca in forza del contratto di fideiussione da lui stipulato con l’attrice in data 13.07.2006, del saldo passivo al 13.10.2011 del contratto di conto corrente n. (…), e dei decreti ingiuntivi n. 3008/13 emesso dal Tribunale di Cagliari in data 10.12.2013 e 3125/13 emesso da medesimo Tribunale in data 19.12.2013- aveva ceduto, in favore della propria figlia (…), il diritto di piena proprietà dei seguenti beni immobili: terreno edificabile sito in Comune di E., località “S. F.” ricadente in zona omogenea (…)U. (risanamento degli insediamenti produttivi abusivi) del Piano Urbanistico Comunale di Elmas della superficie di metri quadrati 1.360(milletrecentosessanta) confinante con il prolungamento della via S. N. con proprietà P. o suoi aventi causa e con altra proprietà della ditta “(…)” censito al Catasto Terreni al Foglio (…) mappale (…) di are 13,60 (are tredici e centiarie sessanta) reddito dominicale Euro 32,43 e reddito agrario 17,84 in virtù di frazionamento in pianta protocollo mod. 8 numero (…) del 29 novembre 1969 e per il quale è stata presentata in data 9 giugno 2006 istanza per l’acquisizione con foglio di ossrvazione protocollo nemero (…) or Foglio (…) mappale (…) di are 13,60: – tratto di terreno non agricolo in comune di Elmas Comune censuario di Cagliari sito in zona omogenea (…)U. di risanamento degli insediamenti produttivi abusivi attualmente distinto al Nuovo Catasto Terreni del – Sezione di Elmas – al Foglio (…), mappali:- (…), vigneto classe (…) di are 17.75, – 2231 (ex 1937/a), vigneto, classe 1, are 02.89; – (…) (ex 1937/b), vigneto, classe (…), are 06.52; – (…) (ex 1937/c), vigneto, classe (…), are 06.53; – (…) (ex 1937/d), vigneto, classe (…); – (…) (ex 1937/e), vigneto, classe (…), are 06.52; – (…) (ex 1937/f), vigneto, classe (…), are 00.41;- scorporati dalla maggior particella (…) ex 113/A di are 29,40 a seguito di frazionamento n. (…) protocollo tipo approvato il 14 novembre 2011; – (…) (ex 1939/a), vigneto, classe (…), are 06.53, redditi di Euro 6,74 e di Euro 3,71; – 2238 (ex 1939/b), vigneto, classe (…), are 06.53, redditi di Euro 6,74 e di Euro 3,71; – (…) (ex 1939/c), vigneto, classe (…), are 03.64, redditi di Euro 3,76 e di Euro 2,07; – 2240 (ex 1939/d), vigneto, classe (…), are 00.20, redditi di Euro 0,21 e di Euro 0,11; scorporati dalla maggior particella (…) ex 303/A di are 16,90 a seguito di frazionamento n. (…) protocollo tipo approvato il 14 novembre 2001.
Parte attrice ha altresì chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.
1.2. Ritualmente costituitisi in giudizio, i convenuti si sono opposti all’accoglimento dell’avversa domanda contestando che sussistessero i presupposti di cui all’art.2901 c.c. per l’accoglimento della domanda revocatoria proposta dall’attrice, nonché quelli per la loro condanna al risarcimento del danno, mentre la sola (…) ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva.
1.3. La causa è stata istruita con produzioni documentali ed è stata, quindi, tenuta a decisione ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti come in atti e in data odierna è stata data lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e del dispositivo.
2. La domanda revocatoria che l’attrice ha rivolto nei confronti di (…) e (…) è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
2.1. Il (…) Spa, attraverso la produzione in giudizio della fideiussione stipulata dal R. con l’attrice in data 13.07.2006, del saldo passivo al 13.10.2011 del contratto di conto corrente n. (…) e dei decreti ingiuntivi nn. 3008/13 emesso dal Tribunale di Cagliari in data 10.12.2013 e 3125/13 emesso da medesimo Tribunale in data 19.12.2013, ha provato di vantare plurime ragioni di credito nei confronti del (…).
Deve, pertanto, ritenersi accertato che le ragioni di credito della Banca verso l’odierno convenuto siano sorte per buona parte in data antecedente all’atto di disposizione oggetto della proposta azione revocatoria.
Sul punto, si richiama l’insegnamento della Suprema Corte secondo cui l’acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l’atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito ( cfr. Cass. n. 3676 del 15/02/2011 “L’azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell’art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore – e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo – di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore”).
2.2. In ordine alla revocabilità dell’atto dispositivo oggetto della presente controversia e alla sua natura di atto a titolo oneroso – e o gratuito – la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire, per un verso, che l’atto di disposizione patrimoniale che i coniugi pongono in essere in sede di separazione al fine di regolare ai sensi dell’art.156 c.c. i loro rapporti patrimoniali è assoggettabile all’azione revocatoria poiché l’art. 2901 c.c. tutela il creditore, rispetto agli atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal debitore, senza alcun discrimine, circa lo “scopo” ulteriore, avuto di mira dal debitore nel porre in essere l’atto dispositivo con la conseguenza che sono soggetti alla azione revocatoria – in presenza delle condizioni di cui all’art.2901 c.c. – anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale e che deve ritenersi indiscussa la possibilità di esperire l’azione revocatoria di cui all’art. 2901 c.c. nei riguardi degli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell’uno nei confronti dell’altro e concernenti beni mobili o immobili (Cass n. 15603 del 2005 ed ivi richiamata Cass. 23 marzo 2004, n. 5741) e, per altro verso, che l’atto con cui il debitore, a seguito della separazione dal coniuge, abbia trasferito a quest’ultimo la proprietà di un bene, in adempimento del proprio obbligo di mantenimento nei confronti del coniuge e dei figli dà luogo ad una attribuzione a titolo oneroso, salvo che non sia intervenuta, anteriormente al trasferimento, una riconciliazione tra i coniugi, nel qual caso si è in presenza di un’attribuzione a titolo gratuito (cfr. Cass. n. 15603 del 2005).
La giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato che gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell’uno nei confronti dell’altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della “donazione”, e – tanto più per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all’actio revocatoria di cui all’art. 2901 c.c. – rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di “separazione consensuale” (il fenomeno acquista ancora maggiore tipicità normativa nella distinta sede del divorzio congiunto), il quale, sfuggendo – in quanto tale – da un lato alle connotazioni classiche dell’atto di “donazione” vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sè, ad un contesto – quello della separazione personale – caratterizzato proprio dalla dissoluzione delle ragioni dell’affettività), e dall’altro a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l’assenza di un prezzo corrisposto), svela, di norma, una sua “tipicità” propria la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all’art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti dell’obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della “gratuità”, in ragione dell’eventuale ricorrenza – o meno – nel concreto, dei connotati di una sistemazione “solutorio – compensativa” più ampia e complessiva, di tutta quell’ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimonialo. (Cfr. Cass. 5473/2006, oltre a Cass. nn. 11914 del 2008 e 1144 del 2015).
Nel caso in esame è accaduto che in sede di separazione consensuale il (…), padre di tre figli, si è obbligato al mantenimento di due di loro all’epoca minorenni mediante il versamento mensile di Euro 300,00 in favore della (…) e per garantire il mantenimento della figlia maggiorenne E. sì è impegnato al trasferimento del compendio immobiliare oggetto della presente azione revocatoria ed al versamento dell’importo mensile di Euro 100,00.
L’entità e le caratteristiche del compendio immobiliare trasferito e la differenza di trattamento della figlia (…) rispetto ai due minorenni non pongono in condizioni di reciprocità e di corrispettività l’adempimento del dovere genitoriale di contribuire al mantenimento dei figli con la prestazione in tal senso eseguita dal (…).
In altri termini il contenuto dell’atto depone nel senso che il trasferimento degli immobili non è avvenuto con funzione meramente sostitutiva rispetto alla previsione di un assegno periodico dovuto dal (…) per il mantenimento della figlia maggiorenne (…), ma è andato ben oltre, visto che la maggior parte dei beni immobili presenti nel patrimonio del padre sono stati trasferiti in favore della figlia, beneficiaria anche di un assegno mensile di Euro 100,00 di poco inferiore a quello disposto in favore di ciascuno degli altri due figli.
L’atto di disposizione oggetto dell’azione revocatoria esperita dalla parte ricorrente deve, quindi, essere qualificato come atto a titolo gratuito, risultando peraltro dalla stessa lettura dell’atto pubblico a rogito (…), stipulato alla presenza di due testimoni, che il (…) viene definito donante.
2.3. Avuto riguardo al requisito oggettivo del c.d. eventus damni, risulta accertato in causa che a seguito della stipula del predetto atto dispositivo il patrimonio immobiliare di proprietà del (…) non può più essere sottoposta all’azione esecutiva della parte creditrice per il recupero del proprio credito.
Sotto tale profilo l’atto negoziale di disposizione del quale la ricorrente chiede la revoca ha, dunque, arrecato in via immediata e diretta all’odierno creditore un sicuro pregiudizio in concreto rappresentato dalla diminuzione della garanzia patrimoniale sulla quale la stessa poteva contare ed in particolare dalla dismissione della maggior parte degli immobili di cui essa era composta.
Risulta, dunque, comprovata la sussistenza del presupposto oggettivo previsto dall’art. 2901 c.c. qui in esame, per il quale, com’è noto, è sufficiente che l’atto di disposizione del debitore abbia provocato per il creditore una maggiore difficoltà o incertezza nella esazione del credito (difficoltà rappresentata anche dalla sostituzione di elementi facilmente reperibili ed aggredirli come gli immobili con altri, quale il danaro, agevolmente occultabili e difficilmente aggredibili in via esecutiva).
2.4. Per quanto concerne l’elemento soggettivo, per il valido esperimento dell’actio pauliana, considerata l’anteriorità delle ragioni di credito rispetto all’atto dispositivo e la gratuità del suddetto negozio, ai sensi dell’art. 2901, co 2, c.c., è unicamente necessario che il debitore abbia la conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore.
Poiché è provato in causa che l’atto di disposizione a titolo gratuito oggetto della presente azione revocatoria si è perfezionato in epoca successiva al sorgere del credito. ai fini della revocabilità di tale atto è sufficiente, per un verso, che il (…) avesse conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore.
Per quanto concerne la prova della conoscenza da parte del (…) del pregiudizio recato al (…) S.p.A. con l’atto di cessione di immobili in adempimento di accordi in sede di separazione personale tra coniugi del 19.01.2011, la parte ricorrente ha innanzitutto dimostrato mediante la produzione dei contratti menzionati al precedente punto 2.1. che il debitore, in data sicuramente antecedente rispetto all’atto di cessione degli immobili, aveva piena ed effettiva conoscenza dell’esistenza del credito vantato nei suoi confronti dalla odierna parte ricorrente.
Una volta dimostrato che il (…) al momento della stipula dei trasferimento di tale consistente compendio immobiliare era a conoscenza dell’esistenza del credito nei confronti del (…) Spa, deve ritenersi provato il dolo generico.
Il (…), infatti, tenuto conto delle circostanze oggettivamente a sua conoscenza e della valutazione che delle stesse deve darsi secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit, non poteva non configurarsi il pregiudizio che la sottrazione all’azione esecutiva della parte odierna attrice dei propri beni immobili ceduti era in grado di arrecare al creditore.
2.5. Alla luce delle considerazioni tutte sin qui svolte, deve considerarsi provato che la cessione da parte di (…) dei richiamati beni immobili di sua proprietà in favore di E.R. ha costituito un atto di disposizione patrimoniale a titolo gratuito che ha arrecato un concreto pregiudizio alle ragioni di credito della Banca attrice e che tale negozio giuridico è stato posto in essere nella piena ed effettiva conoscenza da parte dell’alienante.
Sussistendo, quindi, tutti i presupposti di cui all’art. 2901 c.c., detto atto dispositivo deve essere revocato.
3. Deve invece essere respinta da domanda con la quale la Banca attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno essendone rimasti indimostrati i presupposti all’esito del giudizio.
4. La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali tra la parte attrice ed i convenuti (…) e (…).
La presenza in giudizio della (…) è giustificata dal fatto che il trasferimento immobiliare abbia trovato origine negli accordi assunti dai coniugi in sede di separazione consensuale, trattandosi peraltro i beni immobili ceduti dal (…) di beni ricompresi nel fondo patrimoniale costituito con la (…).
La presenza in giudizio della (…) per ragioni di corretta integrazione del contraddittorio giustifica la compensazione integrale delle spese tra la medesima e la parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Cagliari in composizione monocratica definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) In accoglimento della azione revocatoria proposta ai sensi dell’art.2901 c.c. dal (…) Spa, con sede in C., nei confronti dei coniugi (…), (…) e della figlia (…), dichiara inefficace nei confronti della Banca attrice l’atto di cessione di immobili in adempimento di accordi in sede di separazione personale tra coniugi stipulato con atto a rogito del notaio dott. (…) del 19.01.2011 rep. N.(…) , trascritto presso la Conservatoria dei RR.II di Cagliari il 26.01.2011 riguardante la cessione della piena proprietà dei seguenti immobili: terreno edificabile sito in Comune di E., località “S. F.” ricadente in zona omogenea (…)U. (risanamento degli insediamenti produttivi abusivi) del Piano Urbanistico Comunale di Elmas della superficie di metri quadrati 1.360(milletrecentosessanta) confinante con il prolungamento della via (…) con proprietà (…) o suoi aventi causa e con altra proprietà della ditta “(…)” censito al Catasto Terreni al Foglio 4 mappale 11/A di are 13,60 (are tredici e centiarie sessanta) reddito dominicale Euro 32,43 e reddito agrario 17,84 in virtù di frazionamento in pianta protocollo mod. 8 numero (…) del 29 novembre 1969 e per il quale è stata presentata in data 9 giugno 2006 istanza per l’acquisizione con foglio di osservazione protocollo numero (…) or Foglio (…) mappale (…) di are 13,60: – tratto di terreno non agricolo in comune di Elmas Comune censuario di Cagliari sito in zona omogenea (…)U. di risanamento degli insediamenti produttivi abusivi attualmente distinto al Nuovo Catasto Terreni del – Sezione di Elmas – al Foglio (…), mappali:- (…), vigneto classe (…) di are 17.75, – 2231 (ex 1937/a), vigneto, classe (…), are 02.89; – (…) (ex 1937/b), vigneto, classe (…), are 06.52; – (…) (ex 1937/c), vigneto, classe (…), are 06.53; – 2234 (ex 1937/d), vigneto, classe (…); – (…) (ex 1937/e), vigneto, classe (…), are 06.52; – (…) (ex 1937/f), vigneto, classe (…), are 00.41;- scorporati dalla maggior particella (…) ex 113/A di are 29,40 a seguito di frazionamento n. (…) protocollo tipo approvato il 14 novembre 2011; – (…) (ex 1939/a), vigneto, classe (…), are 06.53, redditi di Euro 6,74 e di Euro 3,71; – (…) (ex 1939/b), vigneto, classe (…), are 06.53, redditi di Euro 6,74 e di Euro 3,71; – (…) (ex 1939/c), vigneto, classe (…), are 03.64, redditi di Euro 3,76 e di Euro 2,07; – (…) (ex 1939/d), vigneto, classe (…), are 00.20, redditi di Euro 0,21 e di Euro 0,11; scorporati dalla maggior particella (…) ex 303/A di are 16,90 a seguito di frazionamento n. (…) protocollo tipo approvato il 14 novembre 2001.
2) Respinge la domanda di parte attrice volta ad ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento del danno.
3) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Cagliari il 6 giugno 2018.
Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2018.