Qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. – ricorrendone i presupposti- nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l’adempimento.

Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione revocatoria ordinaria di cui all’ art 2091 cc si consiglia il seguente articolo: Azione revocatoria ordinaria

Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione surrogatoria di cui all’ art 2900 cc si consiglia il seguente articolo: Azione surrogatoria ex art 2900 cc

Tribunale Padova, Sezione 2 civile Sentenza 23 luglio 2018, n. 1571

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PADOVA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Nicoletta Lolli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4097/2015 R.G. promossa da:

(…) S.C.A.R.L.(c.f. (…) ), con il patrocinio dell’avv. RI.MA. ((…)) GALLERIA (…) 35126 PADOVA;

ATTRICE

contro:

(…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. PI.MA. e PA.SA. ((…)) PIAZZA (…) 35033 BRESSEO DI TEOLO; elettivamente domiciliato in PIAZZA (…) 35037 TEOLO presso lo studio dell’avv. PI.MA.

CONVENUTO

(…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. PI.MA. e PA.SA. ((…)) PIAZZA (…) 35033 BRESSEO DI TEOLO; elettivamente domiciliato in PIAZZA (…) 35037 TEOLO presso lo studio dell’avv. PI.MA.

CONVENUTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

(…) s.c.a.r.l. cita (…) e (…) deducendo quanto segue:

– in data 13/3/2014 la (…) s.c.a.r.l. otteneva decreto ingiuntivo nei confronti della società (…) s.a.s. di (…) e dei fideiussori (…), (…), (…) e (…) per la somma di Euro 177.281,10, oltre interessi e spese (doc. 1 attrice);

– quanto ai fideiussori (…) e (…), il decreto ingiuntivo veniva loro ritualmente notificato in data 25/3/2014;

– contro il decreto veniva proposta opposizione da parte di tutti gli ingiunti e all’udienza del 28/10/2014 esso veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo (doc. 3 attrice);

– nella medesima data 28/10/2014, con atto a rogito Notaio dott. (…), Rep. N. (…), Racc. n. (…), i fideiussori (…) e (…), coniugati in regime di separazione dei beni, costituivano un fondo patrimoniale avente ad oggetto l’immobile adibito a residenza familiare e relative pertinenze, catastalmente individuati come in dispositivo, convenendo che questi rimanessero comunque in proprietà piena ed esclusiva della (…) (doc. 4 attrice);

L’attrice chiede che venga accertata e dichiarata la nullità dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale ai sensi del combinato disposto degli artt. 1325 e 1418 c.c., per mancanza nel caso di specie della causa tipica dell’istituto, ossia la destinazione dei beni costituiti nel fondo a far fronte ai bisogni della famiglia; in subordine, chiede che l’atto di costituzione del fondo patrimoniale venga dichiarato inefficace nei suoi confronti ai sensi dell’art. 2901 c.c.

Si costituiscono i convenuti, sostenendo che con l’atto di costituzione del fondo patrimoniale i coniugi hanno semplicemente inteso formalizzare una situazione già in essere sin dal momento del matrimonio, avvenuto nel 1975, atteso che il fondo ha ad oggetto la casa da sempre adibita a residenza familiare, e che pertanto deve ritenersi pienamente sussistente l’elemento della destinazione ai bisogni della famiglia che costituisce la causa dell’istituto.

Quanto alla domanda revocatoria avanzata in subordine dall’attrice, poi, i convenuti sostengono l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 2901 c.c.: non ci sarebbe infatti né il pregiudizio economico in capo alla Banca, dal momento che i coniugi sono comunque proprietari di beni di valore anche superiore al credito vantato dalla stessa, né la consapevolezza di detto pregiudizio in capo ai convenuti, poiché essi ritenevano che l’attrice avesse a disposizione altri beni in loro proprietà su cui soddisfarsi.

I convenuti concludono pertanto, in via principale, per il rigetto di tutte le domande attoree; in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c., per la dichiarazione di inefficacia limitatamente ad una porzione soltanto dei beni conferiti in fondo patrimoniale.

La causa, istruita documentalmente, passa ora in decisione.

La questione di nullità dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale per mancanza di causa ex artt. 1325 e 1418 c.c. non può trovare accoglimento.

La (…) e il (…), infatti, hanno contratto matrimonio in data 16/1/1975, come risulta dal relativo certificato prodotto come doc. 9 attrice e affermano di avere da sempre risieduto nell’immobile oggetto del fondo patrimoniale. Tale circostanza trova riscontro nel fatto che la notificazione della citazione è avvenuta proprio in quell’immobile ed è stata ricevuta a mani della (…), anche per conto del marito.

Il fatto che i convenuti abbiano costituito il fondo patrimoniale soltanto 39 anni dopo la celebrazione del matrimonio, e precisamente nel 2014, non è circostanza sufficiente a provare che il conferimento qui in contestazione sia privo della causa tipica richiesta dalla legge, che nel caso di specie potrà convivere con l’intento di sottrarre beni ai creditori di categoria diversa da quella dell’art. 167 c.c.

Nel caso che questa operazione abbia intento frodatorio, essa non sarà nulla ma revocabile.

Del resto la banca si è limitata ad una mera allegazione, senza portare fatti concreti che dimostrino la nullità dell’atto.

Un diverso ragionamento deve invece essere fatto in riferimento alla seconda domanda svolta dall’attore e avente ad oggetto la domanda di revoca ex art. 2901 c.c.

Come prescrive l’art. 2901 c.c., infatti, la domanda revocatoria trova accoglimento qualora risultino sussistenti i due presupposti citati dalla norma, ossia la sussistenza di pregiudizio economico in capo al creditore e la consapevolezza in capo al debitore di arrecare il predetto pregiudizio.

Tali elementi devono ritenersi entrambi sussistenti.

Quanto al credito che la banca intende tutelare, esso, come affermano i convenuti a pag. 4 della comparsa di risposta, è contestato solo nell’ammontare e comunque il credito litigioso è idoneo a legittimare il creditore all’azione revocatoria. Inoltre, non essendovi motivi di pregiudizialità, essendo escluso ogni possibile giudicato tra una sentenza che accerta un credito e una sentenza che dichiara l’inefficacia di un atto nei confronti del creditore, va esclusa ogni possibilità di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. (Cass. 5619/2016, SU 9440/2004).

Quanto al pregiudizio economico, l’affermazione dei convenuti circa la presenza di altri beni immobili di consistente valore utilmente aggredibili dalla Banca è priva di pregio. Come pacificamente affermato dalla Suprema Corte, infatti, in presenza di più coobbligati in solido il creditore è libero di rivolgersi a chiunque voglia tra questi, e ciò anche qualora il patrimonio del debitore che si è deciso di aggredire risulti meno consistente e rassicurante rispetto a quelli dei coobbligati.

Nel caso di specie, dunque, a fronte di un atto dispositivo del proprio patrimonio effettuato dalla (…), la banca creditrice è dunque libera di rivolgersi a questa e non al (…), anche nel caso in cui quest’ultimo risulti effettivamente proprietario di beni di valore idoneo a soddisfare il credito dell’attrice (Cass. 6486/2011: “Qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. – ricorrendone i presupposti- nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l’adempimento”).

La banca è pertanto libera di scegliere quale debitore solidale aggredire.

Si osserva comunque, quanto alla capienza patrimoniale della (…) e alla correlata domanda di riduzione della declaratoria di inefficacia rispetto ad un limitato numero di beni, che i beni caduti in fondo patrimoniale sono stati già colpiti da ipoteca diversa da quella dell’attrice prima della costituzione del fondo (doc. 6 attrice). Conseguentemente allo stato non vi sono gli estremi per la riduzione richiesta, che potrà essere valutata eventualmente in sede esecutiva.

Per scrupolo di motivazione si rileva che dalle stesse dichiarazioni dei convenuti i beni del (…) sono già colpiti da ipoteche per Euro 302.238,60 (memoria ex art. 183 n. 3 e docc. 4 -6 convenuti) e che la perizia doc. 2 convenuti è assolutamente generiche in ordine a come è stato determinato il valore dei beni della (…) (Euro 750.000) e del (…) (Euro 1.250.000).

Alla luce di tali considerazioni le allegazioni e produzioni documentali delle parti circa la consistenza della garanzia data dal patrimonio immobiliare del (…) risultano superate.

In riferimento all’elemento soggettivo della consapevolezza del pregiudizio arrecato alla banca da parte dei convenuti, è anch’esso sussistente.

Innanzi tutto entrambi i coniugi erano a conoscenza del debito, sia perché fideiussori sia perché destinatari del decreto ingiuntivo, contro il quale hanno anche proposto opposizione.

Inoltre, la circostanza che il fondo patrimoniale sia stato costituito nello stesso giorno in cui il giudice concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto rende evidente l’intenzione degli stessi di sottrarre il bene all’aggressione della banca, che non ha così potuto assicurare il bene alla garanzia del suo credito.

Del resto, alla luce del consistente lasso temporale intercorso tra la celebrazione del matrimonio e la costituzione del fondo (39 anni), l’unica spiegazione possibile per il compimento di tale ultimo atto è la volontà di sottrarre il bene alla banca, non essendo stato allegato alcun altro motivo.

In conclusione, sussistono gli estremi per l’accoglimento della domanda revocatoria proposta dall’attrice.

Le istanze istruttorie riproposte dai convenuti in sede di precisazione delle conclusioni vanno rigettate in quanto irrilevanti, essendo la causa già istruita documentalmente.

Le spese, liquidate nella misura inferiore alla media del D.M. n. 55 del 2014 per la ridotta fase istruttoria (in base al valore delle ragioni di credito della banca ex art. 5 D.M. n. 55 del 2014 cit.), seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa

DICHIARA

inefficace nei confronti di (…), già (…) s.c.a.r.l., l’atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato tra (…) e (…) in data 28/10/2014 a rogito Notaio dott. (…), Rep. N. (…), Racc. n. (…) e avente ad oggetto gli immobili di seguito catastalmente individuati:

a) sub. (…) Catasto Fabbricati, foglio (…), particella n. (…) sub. (…), via (…) cat. (…), cl. (…), vani 8, rendita Euro 619,75 e particella n. (…) sub. (…), via V. n. 1, p. T-1, cat. (…), cl. (…), vani 7,5, rendita Euro 581,01;

Comune di T. (P.), Catasto Terreni, foglio (…), particelle: n. (…) di are 06.70 E.U. e n. (…) di are 00.10, semin. arbor., cl. (…), R.D. Euro 0,10, R.A. Euro 0,06 e n. (…) di are 00.36, Accessorio;

b) Comune di T. (P.), Catasto Fabbricati, foglio (…), particella n. (…), via V. p. T, cat. (…), cl. (…), mq. 64, rendita Euro 152,04;

Comune di T. (P.), Catasto Terreni, foglio (…), particella n. (…) di are 10.35 E.U.;

c) Comune di T. (P.), Catasto Terreni, foglio (…), particella n. (…) di are 32.43, semin. arbor., cl. (…), R.D. Euro 32,48, R.A. Euro 18,42 e particella n. (…) di are 02.85, semin. arbor., cl. (…), R.D. Euro 2,85, R.A. Euro 1,62;

RIGETTA

Nel resto la domanda attorea

CONDANNA

(…) e (…) in solido al pagamento delle spese di lite sostenute da (…) già (…) s.c.a.r.l., spese liquidate in Euro 11.000, oltre 15% rimborso spese generali, IVA e CPA di legge.

Così deciso in Padova il 29 giugno 2018.

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.