in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione, sia successivo sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio e’ la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie nonche’, per gli atti a titolo oneroso, l’esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prora puo’ essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento e’ devoluto al giudice di merito ed e’ incensurabile in sede di legittimita’ ove congruamente motivato.

Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione revocatoria ordinaria di cui all’ art 2091 cc si consiglia il seguente articolo: Azione revocatoria ordinaria

Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione surrogatoria di cui all’ art 2900 cc si consiglia il seguente articolo: Azione surrogatoria ex art 2900 cc

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 4 ottobre 2018, n. 24182

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 5389-2016 proposto da:

(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), quale amministratore unico, rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.R.L., gia’ (OMISSIS) S.R.L. in persona del legale rappresentante p.t. e per essa quale mandataria la (OMISSIS) S.P.A. in persona del consigliere delegato (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A.;

– intimati –

nonche’ da

(OMISSIS) S.P.A. in persona della Dott.ssa (OMISSIS) quale direttivo di 3 livello, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

(OMISSIS) S.R.L., (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS) S.R.L.;

– intimati –

Avverso la sentenza n. 630/2015 della Corte d’Appello di Roma, depositata il 28/05/2015;

udita la relazione della causa volta nella camera di Consiglio del 28/05/2018 dal Consigliere Dr. Pellecchia Antonella.

RILEVATO

Che:

1. Nel 1999, la (OMISSIS) convenne in giudizio (OMISSIS), (OMISSIS); la (OMISSIS) S.r.l. e la (OMISSIS) S.p.a. per sentir dichiarare la nullita’ per simulazione assoluta, ovvero in subordine, l’inefficacia nei suoi confronti, ai sensi dell’articolo 2901 c.c., dell’ipoteca per Lire 480.000.0000 su un locale commerciale e due posti auto scoperti concessa coniugi (OMISSIS), (OMISSIS), in favore della (OMISSIS) a garanzia di un contratto di mutuo di Lire 240.000.000 intercorso tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS) del predetto contratto di mutuo dall’atto di compravendita immobiliare degli stessi immobili venduti dai (OMISSIS), (OMISSIS), alla (OMISSIS).

Espose la Banca attrice l’esistenza di un proprio credito, in guanto (OMISSIS), (OMISSIS), nel 1991, avevano prestato fideiussione in favore della (OMISSIS) S.r.l. e l’istituto bancario, in data 3.5.1999 aveva revocato i fidi concessi all’obbligo principale ed escusso la fideiussione, provvedendo anche, in data 26.5.1999 a depositare ricorso per decreto ingiuntivo; nel medesimo mese di maggio, i convenuti sarebbero stati esposti nei confronti del sistema bancario (tra gli altri, anche della (OMISSIS)), quali prestatori di garanzie personali per la (OMISSIS) e per la (OMISSIS) Srl, per oltre Lire 3.190.000.000; a fronte di cio’ l’11.6.1999 i convenuti avevano venduto alla (OMISSIS) gli immobili di causa al prezzo di Lire 320.000.000, dopo aver concesso alla (OMISSIS) un’ipoteca volontaria gravante sulle porzioni immobiliari oggetto della vendita; peraltro, il 7.6.1999, il (OMISSIS) aveva venduto anche l’immobile di residenza coniugale.

I convenuti, costituitisi in giudizio, chiesero il rigetto delle domande attoree in quanto infondante.

Espleta c.t.u sul valore di mercato degli immobili de quo all’epoca dei fatti, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 10970/2005, rigetto’ le domande della BNL ritenendo indimostrata la sussistenza, in capo ai terzi acquirenti del consilium fraudis e/o, participatio fraudis.

2. La decisione e’ stata riformata dalla Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. 630/2015 depositata il 28 gennaio 2015.

La Corte ha preliminarmente evidenziato che, trattandosi di atti di disposizione successivi all’insorgenza del credito della BNL risalente al 1991, ai fini dell’azione revocatoria e’ sufficiente la ricorrenza del requisito della scientia damni, ovvero della consapevolezza, da parte del terzo acquirente o del terzo beneficiario, del pregiudizio arrecato dall’atto di disposizione, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito a tutela del quale l’azione viene esercitata.

Secondo la Corte, la sentenza di primo grado ha accertato l’eventus damni consistente, in re ipsa nell’aver stipulato un atto concretamente idoneo ad assottigliare il patrimonio del debitore. Infatti con le operazioni impugnate in favore della (OMISSIS) e della (OMISSIS) e’ venuta oggettivamente meno la garanzia offerta alla (OMISSIS).

Quanto alla scientia damni in capo ai terzi la Corte l’ha ritenuta dimostrata sulla base del fatto che, tra il 1998 e il 1999 la (OMISSIS) e la (OMISSIS) avevano in comune uffici, recapiti telefonici e personale (prima sulla base di un contratto estimatorio e poi di un contratto di affino di azienda); la (OMISSIS), nel contratto di affitto di azienda aveva esplicitamente dichiarato di conoscere tutti gli elementi costitutivi dell’azienda, gia’ avendoli analizzati, ed aveva escluso dall’affitto tutti i crediti e debiti, le consistenti attive e passive maturate alla data del 31 dicembre 1998 verso i fornitori, gli istinti di credito e finanziari.

Di conseguenza, la (OMISSIS) aveva effettiva conoscenza delle esposizioni bancarie della (OMISSIS) e quindi dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), che erano amministratori, soci e garanti della stessa (OMISSIS) per la (OMISSIS), dimostrano la scientia damni l’aver concesso un mutuo alla (OMISSIS) – societa’ giovane che non risultava all’epoca nemmeno avere un bilancio ed era per di piu’ per il 98% da una societa’ fiduciaria nonche’ l’ever iscritto ipoteca volontaria per un valore che superava il prezzo di acquisto del medesimo bene.

Infine, secondo la Corte, non sarebbe mai stato provato l’incasso degli assegni tratti dalla (OMISSIS) per complessivi Lire 240.000.000 ne’ sarebbe verosimile un’operazione di mutuo alla (OMISSIS) per Lire 240.000.000, con garanzia ipotecaria per Lire 480.000.000, su un’immobile che per le parti valeva Lire 320.000.000.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione la (OMISSIS) Srl, sulla base di due motivi.

Propone ricorso incidentale adesivo, sulla base di un solo motivo, (OMISSIS) S.p.a. quale societa’ incorporante della (OMISSIS) S.p.a. (gia’ (OMISSIS)).

3.1. Resiste con controricorso la (OMISSIS) S.r.l., quale mandataria della (OMISSIS) Spa a socio unico (gia’ (OMISSIS), cui la (OMISSIS) ha ceduto il credito).

CONSIDERATO

Che:

4.1. Con il primo motivo del ricorso principale, la (OMISSIS) Srl si duole, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n 3, della “violazione e falsa applicazione della norma di diritto contenuta nell’articolo 2901 c.c., in relazione alla sussistenza della scientia damni del terzo”.

Sarebbe irrilevante come indizio della scientia damni in capo alla ricorrente, la permanenza per un breve periodo da parte della (OMISSIS) Editore negli stessi locali poi venduti alla (OMISSIS) e l’utilizzo da parte della stessa delle utenze telefoniche di quest’ultima.

Infatti, le testimonianze (in particolare quella di Mirella d’Angelo, nonche’ tutta la documentazione allegata alla comparsa di costituzione in primo grado e alla memoria ex art 184 c.p.c., avrebbero confermato l’effettiva natura commerciale dei rapporti tra le societa’. Sarebbe infatti emerso che la (OMISSIS), che aveva un reale interesse ad entrare nel campo della editoria aveva proceduto al’assunzione in deposito di tutto il materiale librario anche della (OMISSIS), alla distribuzione per la vendita di tale materiale all’affitto di azienda ed al subentro nei contratti in corso relativi alle utenze, aveva assunto alcuni ex dipendenti licenziati dalla societa’ cedente, senza che vi fosse alcuna ingerenza nell’esercizio della gestione da parte della (OMISSIS), in base agli accordi contrattuali, aveva consentito alla cedente, solo per un certo periodo, l’uso dell’utenze telefoniche e della sede per poi sollecitare il cambiamento della ragione sociale della sede stessa.

Per le stesse ragioni, sarebbe irrilevante il passaggio dal contratto estimatorio a quello di affitto rientrando nella autonomia contrattuale delle parti la possibilita’ di modificare i rapporti regolandoli secondo un diverso schema contrattuale.

Nemmeno potrebbe avere rilievo probatorio il fatto di conoscere gli elementi costitutivi dell’azienda (cioe’ il complesso dei beni materiali organizzati per l’esercizio dell’impresa) o l’esclusione del subentro nei debiti e crediti aziendali, che costituisce clausola usuale nei contratti di affitto d’azienda e non dice nulla sulla esistenza e conoscenza degli stessi da parte dell’affittuario. In ogni caso, l’esame della contabilita’ della societa’ non avrebbe potuto comportare la conoscenza delle esposizioni dei fideiussori.

Quanto alla questione dell’incasso degli assegni questione peraltro inammissibile perche’ sollevata tardivamente – poiche’ tali assegni sarebbero stati esibiti in originale dalla (OMISSIS) nel corso giudizio di primo grado, l’onere della prova del mancato pagamento del prezzo in contrasto con la quietanza contenuta nell’atto di compravendita speserebbe alla Banca attrice.

Infine, il rilievo circa la non verosomiglianza dell’operazione di mutuo sarebbe infondato, costituendo prassi costante di tutte le banche quella di accendere ipoteca per almeno il doppio del credito garantito.

4.2. Con il secondo motivo del ricorso principale, si lamenta, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero la mancata considerazione ai fini della esclusione della sussistenza della scientia damni in capo al terzo, della effettiva volonta’ di vendita dell’immobile e della effetivita’ degli accordi commerciali tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS); della effettiva corresponsione del prezzo e della congruita’ dello stesso rispetto al valore del bene, della non conoscibilita’ del diverso atto di compravendita immobiliare posto in essere dai coniugi (OMISSIS), (OMISSIS), per essere stato trascritto in data successiva a quella intervenuto con la (OMISSIS).

La Corte di appello, nel ritenere provato il requisito della scientia damni avrebbe omesso di considerare che, dalle deposizioni rese dai testi sarebbe emerso che i coniugi (OMISSIS), (OMISSIS), fin dal 1998, avevano gia’ programmato di attuare la vendita degli immobili. Infatti, nel 1998, avrebbero dato incarico all’agenzia di intermediazione immobiliare (OMISSIS) di curare la vendita del loro immobile, tale agenzia non sarebbe riuscita a concludere la vendita per il prezzo richiesto di Lire 300.000.000 in quanto le offerte ricevute non avrebbero mai superato l’importo lire 300.000.000; pertanto, il prezzo pagato della (OMISSIS), la quale intendeva capitalizzare la spesa mensile derivante al contratto di locazione era maggiore delle offerte fino a quel momento pervenute. Sarebbe stata pure omessa oltre che la valutazione della effettiva corresponsione del prezzo della vendita, anche quella della congruita’ di tale prezzo dimostrata dal fatto che l’agenzia incaricata per la vendita non aveva mai ottenuto offerte superiori a Lire 300.000.000. Ne’ potrebbe rilevare in senso contrario la maggiore valutazione del bene effettuata dal CTU in quanto stima elaborata cinque anni dopo della data della vendita, senza considerare la stasi del mercato, le caratteristiche o le condizioni del locale commerciale e dei posti auto.

Infine, la Corte d’appello non avrebbe che la (OMISSIS), al momento della stipula della compravendita dell’immobile, non poteva avere conoscenza del fatto che il (OMISSIS) avesse appena venduto anche l’altro cespite immobiliare, in quanto quest’ultima vendita (a rogito di un diverso notaio) e’ stata trascritta dopo la conclusione di quella impugnata.

5.1. Con il motivo di ricorso incidentale, (OMISSIS) lamenta, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, la “violazione e falsa applicazione dell’articolo 2901 c.c., e, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”.

La Corte di merito avrebbe errato nel ritenere che qualunque atto di disposizione patrimoniale idoneo ad assottigliare il patrimonio del debitore costituirebbe in re ipsa prova della consapevolezza del terzo del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore.

Inoltre, gli elementi posti in rilievo dalla sentenza impugnata ai fini della dimostrazione della sussistenza della scientia damni sarebbero in realta’ irrilevanti in particolare, quanto all’affermazione che la societa’ mutuataria ha non aveva all’epoca un bilancio, risulterebbe invece agli atti il deposito di copia del bilancio al 31.12.1999; circa il rilievo della iscrizione di un’ipoteca a carico di terzi per un importo superiore al prezzo di acquisto in bene, sarebbe prassi di tutte le, banche che l’ammontare dell’ipoteca sia superiore al credito garantito. Sarebbe quindi una mera supposizione la non verosimiglianza dell’operazione di mutuo.

6. Entrambi i ricorsi sono inammissibili, poiche’ postulano un riesame del merito ed una nuova valutazione di elementi istruttori – la cui indicazione, peraltro, non rispetta nemmeno i principi affermati da questa Corte in tema di autosufficienza del ricorso per Cassazione precluso in sede di legittimita’.

Al riguardo va ribadito il consolidato principio secondo il quale “in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione, sia successivo sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio e’ la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie nonche’, per gli atti a titolo oneroso, l’esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prora puo’ essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento e’ devoluto al giudice di merito ed e’ incensurabile in sede di legittimita’ ove congruamente motivato (Cass. Civ. sez. 3 22/03/2016, n. 5618; Cass. Civ. sez. 3 30/12/2014 n. 27546; Cass. Civ. sez. 2 17-08-2011 n 17327).

Nella specie la motivazione fornita dalla Corte di appello appare scevra da vizi logico-giuridici. Diversamente da quanto asserisce l’ (OMISSIS), infatti la sentenza impugnata non afferma affatto che la consapevolezza del danno da parte dei terzi emerga, in re ipsa, dal compimento di un altro dispositivo idoneo a diminuire il patrimonio del delatore, ma al contrario desume, la sussistenza del requisito soggettivo da una serie di elementi indiziari, il giudizio sulla cui rilevanza e’ incensurabile in questa sede.

Spetta infatti al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 18/03/2011, n 6288).

Ne’ la coerenza della motivazione appare intaccata dai rilievi che ad essa muovono i ricorrenti.

In particolare, il fatto dedotto da entrambi i ricorrenti, che sia prassi delle banche iscrivere ipoteca per un importo maggiore – normalmente il doppio del credito garantito conferma anziche’ smentire il ragionamento della Corte di Appello.

Non e’ infatti verosimile un’operazione di mutuo garantita da ipoteca su un immobile che, per stessa opinione del mutuatario e del terzo datore di ipoteca, ha valore inferiore a quello che una banca per prassi chiede.

7. In conclusione, entrambi i ricorsi principale ed incidentale adesivo, devono essere rigettati. Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e quello incidentale adesivo. Condanna ricorrente principale e ricorrente incidentale adesivo al pagamento in solido alla rifusione delle spese di giudizio di legittimita’ nei confronti del controricorrente che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quarter, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto alla sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale adesivo, all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato articolo 13, coma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.