in tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell’azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda piu’ incerta o difficile la soddisfazione del credito, l’onere di provare l’insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualita’ patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell’eventus damni.

Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione revocatoria ordinaria di cui all’ art 2091 cc si consiglia il seguente articolo: Azione revocatoria ordinaria

Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 4 luglio 2018, n. 17542

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18937-2017 proposto da:

(OMISSIS) SRL, (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) GMBH gia’ (OMISSIS) GMBH, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 879/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 21/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/06/2018 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 21/4/2017, la Corte d’appello di Torino ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta dalla (OMISSIS) GmbH, ha dichiarato l’inefficacia, ai sensi dell’articolo 2901 c.c., dell’atto con il quale la (OMISSIS) s.r.l. (debitrice della (OMISSIS)) aveva ceduto un proprio ramo aziendale in favore della (OMISSIS) s.r.l.;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato la sussistenza di tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi, ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria promossa (OMISSIS) GmbH;

che, avverso la sentenza d’appello, la (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione e la (OMISSIS) s.r.l. propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;

che la (OMISSIS) GmbH (gia’ (OMISSIS) GmbH) resiste con controricorso;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’articolo 380-bis la (OMISSIS) GmbH ha presentato memoria;

CONSIDERATO

che, con i due motivi d’impugnazione proposti, la societa’ ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 2901 c.c., nonche’ per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto sussistente il requisito dell’eventus damni e per aver ritenuto sussistente la prova del ricorso dei presupposti soggettivi (c.d. scientia damni) indispensabili ai fini della revoca dell’atto impugnato, sulla base di un’errata valutazione degli elementi istruttori, anche d’indole presuntiva, complessivamente acquisiti, senza tener conto delle significative circostanze di fatto specificamente richiamate in ricorso;

che entrambi i motivi sono manifestamente infondati, quando non inammissibili;

che, al riguardo, osserva il Collegio come la corte territoriale, nel ritenere sussistente il requisito dell’eventus damni ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria oggetto d’esame, si sia correttamente allineato al consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell’azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda piu’ incerta o difficile la soddisfazione del credito, l’onere di provare l’insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualita’ patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell’eventus damni (cfr. ex plurimis Sez. 2, Sentenza n. 1902 del 03/02/2015, Rv. 634175 – 01);

che, nel caso di specie, la corte d’appello ha correttamente evidenziato come la cessione del ramo d’azienda impugnata (sia pure effettuata contestualmente all’acquisto di talune quote di partecipazione nella societa’ cessionaria del ramo d’azienda), realizzando una consistente riduzione quantitativa del patrimonio della (OMISSIS) s.r.l., avesse ragionevolmente determinato una condizione di obiettiva maggiore incertezza o difficolta’ nella soddisfazione delle ragioni della societa’ creditrice, tenuto conto dell’oggettiva diminuzione (pressoche’ pari al dimezzamento) venutasi definitivamente consolidando nel patrimonio della societa’ debitrice per effetto delle operazioni negoziali compiute;

che, sotto altro profilo, le censure avanzate dalle ricorrenti, circa l’asserita erronea valutazione, da parte del giudice d’appello, degli elementi probatori concernenti l’affermato ricorso dei presupposti soggettivi per la revoca dell’atto impugnato (con particolare alla c.d. scientia damni), deve ritenersi avanzata in contrasto con i limiti previsti in relazione al giudizio di legittimita’;

che, al riguardo, e’ appena il caso di evidenziare come, attraverso le censure indicate (sotto entrambi i profili di cui all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5), le ricorrenti si siano sostanzialmente spinte a sollecitare la corte di legittimita’ a procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall’articolo 360 c.p.c., n. 5 (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione;

che, in particolare, sotto il profilo della violazione di legge, le ricorrenti risultano aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un’errata ricognizione della fattispecie concreta, e non gia’ della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 3), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica delle ricorrenti, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in se’ incontroverso, insistendo propriamente la (OMISSIS) s.r.l. e la (OMISSIS) s.r.l. nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;

che, quanto al preteso vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, e’ appena il caso di sottolineare come lo stesso possa ritenersi denunciabile per cassazione, unicamente la’ dove attenga all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);

che, sul punto, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisivita’, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. per tutte, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831);

che, pertanto, dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, gia’ del tutto consolidato, secondo cui non e’ consentito richiamare la corte di legittimita’ al riesame del merito della causa, le odierne doglianza delle ricorrenti devono ritenersi inammissibili, siccome dirette a censurare, non gia’ l’omissione rilevante ai fini dell’articolo 360, n. 5 cit., bensi’ la congruita’ del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearita’ argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede, con particolare riguardo all’esame relativo alla successione cronologica dei rapporti intercorsi tra le parti, ai profili riferiti alla presumibile consapevolezza della (OMISSIS) in ordine alle proprie responsabilita’ nella causazione del danno rivendicato in sede risarcitoria dalla (OMISSIS) GmbH, nonche’ dagli stretti rapporti di parentela tra gli organi amministrativi della (OMISSIS) s.r.l. e della (OMISSIS) s.r.l., e dei conseguenti aspetti di oggettiva connessione operativa rivelati dalle circostanze di fatto valorizzate nella motivazione della sentenza impugnata;

che, pertanto, sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta infondatezza dei motivi d’impugnazione esaminati, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui segue la condanna delle societa’ ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 5.600,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.