L’azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello…, non si inquadra nell’istituto della “condictio indebiti” art. 2033 cod. civ., dal quale differisce per natura e funzione, non venendo, tra l’altro, in rilievo gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'”accipiens”, atteso che il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno “ex tunc” e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza. Pertanto, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda.
Corte d’Appello Napoli, Sezione 7 civile Sentenza 5 giugno 2018, n. 2686
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE SETTIMA (già TERZA BIS)
riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso:
dott. Stefano CHIAPPETTA – Presidente
dott.ssa Erminia BALDINI – Consigliere
dott. Danilo CHIECA – Consigliere relatore
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d’ordine 3462 dell’anno 2011, vertente
TRA
(…) S.P.A., con sede in T. alla piazza S. C. n. 156 (c.f.: (…)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Fr.Ca., giusta procura in calce all’atto di appello;
– APPELLANTE –
E
(…) S.A.S., con sede in S. alla via del C. n. 4 (c.f.: (…)), in persona del legale rappresentante pro tempore;
– APPELLATA CONTUMACE –
NONCHÉ
(…) S.P.A., con sede in M. alla via (…) (c.f.: (…)), in persona del legale rappresentante pro tempore;
– LITISCONSORTE PROCESSUALE, CONTUMACE –
OGGETTO: cessione di credito
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato tra il 10 e l’11 ottobre 2006 e successiva comparsa di riassunzione notificata l’8 febbraio 2007, la (…) s.a.s. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Napoli – Sezione Distaccata di Frattamaggiore la (…) s.p.a., chiedendo: “1)…dichiararsi la inefficacia nei confronti della società istante dell’atto di cessione del credito dell’importo di Euro 13.839,16 operato da (…) nei confronti della società C. s.p.a.; 2)Dichiararsi, altresì, … l’infondatezza di qualsivoglia pretesa creditoria vantata dalla convenuta (…), in persona del suo legale rappresentante p.t., come indicata nell’estratto conto, per difetto di determinatezza e specificità, e di conseguenza della società (…) s.p.a. …; 3)Condannarsi, altresì, in via esclusiva la convenuta (…), in persona del suo legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni arrecati all’attrice, a sèguito del suo improvviso ed arbitrario recesso dall’apertura di credito concessale, in violazione del … principio di buona fede ex art. 1375 c.c.; 4)Condannarsi, altresì, le convenute o chi di ragione al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio l'(…) s.p.a. (già (…) s.p.a.) e la (…) s.p.a., le quali contestavano la fondatezza delle avverse pretese, chiedendone il rigetto.
Istruita la causa solo documentalmente, con sentenza n. 278/10 del 10 settembre-5 ottobre 2010 l’adito Tribunale così statuiva in ordine alle domande surriportate: “dichiara inefficace il recesso da parte dell’istituto di credito (…) S.p.A. (già (…) s.p.a.) dagli affidamenti in essere a nome (…) s.a.s. per l’esposizione del conto corrente n. (…) intrattenuto con la filiale di Giugliano in Campania (già filiale di S. Antimo), meglio descritto in citazione, per omessa comunicazione del recesso, assorbita in tale accertamento negativo la domanda proposta anche nei confronti della (…) S.p.A.; rigetta la domanda di risarcimento del danno; condanna la convenuta (…) S.p.A. al pagamento in favore dell’attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 1.420,00, di cui Euro 200,00 per spese, Euro 520,00 per diritti ed Euro 700,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A., nonché rimborso forfetario come per legge; dichiara compensate integralmente le spese di lite tra l’attrice e la convenuta (…) S.p.A.”.
Avverso tale sentenza l'(…) s.p.a. ha proposto appello dinanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato tra il 26 e il 27 luglio 2011, lamentando l’erroneità della decisione gravata, per le ragioni infra illustrate, e chiedendone la parziale riforma in relazione alle censure svolte, con conseguente rigetto della domanda di accertamento negativo avanzata nei suoi confronti dall’attrice.
Instauratosi nuovamente il contraddittorio, sia la (…) s.a.s. (d’ora innanzi, per brevità, (…) s.a.s.) che la (…) s.p.a., sebbene ritualmente citate, sono rimaste contumaci.
Esaurita l’attività prevista nell’art. 350 c.p.c. e fatte precisare le conclusioni, all’udienza del 15 febbraio 2018 la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alla parte costituita il termine di sessanta giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
L'(…) s.p.a. censura l’impugnata sentenza di primo grado per un duplice ordine di ragioni:
1)per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato sancito dall’art. 112 c.p.c., avendo il Tribunale illegittimamente dichiarato, in difetto di un’apposita domanda di parte in tal senso, l’inefficacia del recesso della (…) s.p.a. dal contratto di apertura di credito in conto corrente stipulato con la (…) s.a.s.;
2)per inesatto apprezzamento delle risultanze documentali, avendo il primo giudice ritenuto inopponibili alla società attrice, in mancanza di prova della spedizione e ricezione dell’allegata lettera raccomandata informativa del 13 maggio 2005, sia il recesso operato dalla (…) s.p.a., sia la cessione del credito intervenuta tra la medesima banca e la C. s.p.a., senza considerare che la (…) s.a.s. aveva acquisito piena conoscenza di quei fatti a seguito della produzione in giudizio della citata lettera.
L’appello è fondato.
Pur volendo ritenere che dal tenore complessivo delle deduzioni svolte dalla (…) s.a.s. nel libello introduttivo della lite fosse implicitamente desumibile la sua intenzione di chiedere l’accertamento dell’inefficacia del recesso della (…) s.p.a. dal contratto di apertura di credito per cui è causa, ha indubbiamente ragione l’appellante allorché sostiene che l’operato recesso era in ogni caso divenuto opponibile alla società attrice sin da quando risultava acquisita al processo la lettera raccomandata con la quale le veniva data comunicazione scritta della volontà della banca di porre fine al rapporto.
In un simile contesto, l’eventuale domanda di accertamento dell’inefficacia del recesso andava senz’altro respinta, emergendo ex actis che al momento della decisione della causa la dichiarazione ex art. 1845, 3 comma, c.c. proveniente dall’istituto accreditante era giunta a conoscenza della società accreditata.
Non può indurre a diversa conclusione il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 15066/00, richiamata dal primo giudice a sostegno del decisum.
Nel caso esaminato dal Supremo Collegio si era, infatti, in presenza di un decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto da una banca, legittimamente receduta da un contratto di apertura di credito in conto corrente, ancor prima della scadenza del termine da essa assegnato al debitore principale e ai fideiussori per il rientro dalla esposizione debitoria (termine decorrente dal ricevimento del telegramma di costituzione in mora, nella specie avvenuto posteriormente al deposito del ricorso monitorio); nel nostro caso, invece, nessuna domanda giudiziale di pagamento era stata proposta nei confronti della (…) S.a.s. al momento dell’introduzione del presente procedimento, sicché la comunicazione del recesso della banca dal contratto di apertura di credito poteva utilmente sopravvenire, con effetto ex nunc, anche nel corso dello stesso giudizio, comportando inevitabilmente il rigetto della domanda di accertamento negativo, peraltro non espressamente riferita dalla parte attrice a una determinata data (ammesso e non concesso che fosse configurabile un suo concreto interesse ex art. 100 c.p.c. ad invocare un eventuale accertamento con efficacia temporalmente limitata).
Quanto, poi, alla domanda di accertamento dell’inefficacia della cessione del credito intervenuta tra la (…) S.p.A., è appena il caso di osservare che la notificazione richiesta dall’art. 1264, 1 comma, c.c. ai fini dell’opponibilità della cessione al debitore ceduto, oltre a costituire un atto a forma libera non soggetto a particolari discipline (cfr., ex ceteris, Cass. n. 1770/14, Cass. n. 1684/12 e Cass. n. 20143/05), può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario, non essendo individuato dalla norma il soggetto tenuto a provvedervi (cfr., in tal senso, Cass. n. 5869/14 ord.).
Già per questa sola ragione il Tribunale avrebbe dovuto respingere la domanda in esame, ricavandosi dalle allegazioni della stessa parte attrice che la C. s.p.a. le aveva inviato “ripetute… sollecitazioni di pagamento” nella dichiarata veste di cessionaria del credito vantato nei suoi confronti dalla (…) S.p.A., il che rendeva evidente come la circostanza dell’intervenuta cessione fosse stata portata a conoscenza della (…) S.a.s.
Ma anche a prescindere da ciò, non andava in ogni caso trascurato dal primo giudice che l’anzidetta conoscenza era stata certamente acquisita dalla debitrice ceduta a seguito della produzione in giudizio della menzionata lettera del 13 maggio 2005, mediante la quale la (…) s.p.a. le comunicava di aver ceduto il proprio credito alla (…) s.p.a., invitandola a pagare alla cessionaria la somma di 13.501,72 euro.
Per le ragioni esposte, in accoglimento dell’esperito gravame, va rigettata la domanda di accertamento negativo proposta in prime cure dalla società attrice.
La riforma della sentenza appellata impone alla Corte di provvedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese del doppio grado di giudizio, il cui onere deve essere attribuito e ripartito avendo riguardo all’esito finale della lite (cfr., ex multis, Cass. n. 6259/14 ord., Cass. n. 14633/12 e Cass. n. 18837/10).
In conformità al cennato criterio, tali spese vanno poste a carico della (…) s.a.s., risultata totalmente soccombente per effetto dell’accoglimento dell’avversa impugnazione.
La relativa liquidazione viene effettuata, come in dispositivo:
a)in base all’abrogata tariffa professionale forense approvata con D.M. n. 127 del 2004 per quanto concerne l’attività difensiva svolta in primo grado, completamente esaurita sotto il vigore della predetta tariffa;
b)in applicazione dei parametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014, emesso in attuazione degli artt. 1, 3 comma, e 16, 3 comma, della sopravvenuta L. n. 247 del 2012, per quanto attiene all’attività difensiva espletata nel presente grado (cfr. Cass. n. 8302/13, Cass. n. 23318/12 e Cass. Sez. Un. n. 17405/12).
Nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio di appello nei rapporti tra l’impugnante e la litisconsorte contumace (…) s.p.a., non avendo le suddette parti assunto una posizione di reciproco contrasto.
A fronte dell’esplicita richiesta in tal senso formulata dall'(…) s.p.a., risultando documentalmente comprovato che in data 26 novembre 2010 il predetto istituto di credito ha provveduto a pagare alla (…) s.a.s., a mezzo di bonifico bancario, la somma di 1.698 euro in esecuzione della sentenza di primo grado, la società appellata deve essere condannata a restituire l’importo percepito, con l’aggiunta degli interessi legali maturati e maturandi dalla medesima data sino al soddisfo (cfr., sull’argomento, Cass. n. 16559/05: “L’azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello…, non si inquadra nell’istituto della “condictio indebiti” art. 2033 cod. civ., dal quale differisce per natura e funzione, non venendo, tra l’altro, in rilievo gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'”accipiens”, atteso che il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno “ex tunc” e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza. Pertanto, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda”; nello stesso senso si vedano pure Cass. n. 18238/03 e Cass. n. 3291/99).
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Napoli – Sezione Civile 7 (già 3 bis), definitivamente pronunciando sull’appello proposto dall'(…) s.p.a., con atto di citazione notificato tra il 26 e il 27 luglio 2011 alla (…) s.a.s. e alla C. s.p.a., avverso la sentenza n. 278/10 resa inter partes dal Tribunale di Napoli -Sezione Distaccata di Frattamaggiore il 10 settembre 2010, pubblicata il 5 ottobre 2010, udito il procuratore dell’appellante nella contumacia delle altre parti, contrariis reiectis, così provvede:
1)accoglie l’appello; per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, rigetta la domanda della (…) s.a.s. volta a sentir dichiarare l’inefficacia: a)del recesso operato dalla (…) s.p.a. (ora (…) s.p.a.) dal contratto di apertura di credito in conto corrente dedotto in giudizio; b)della cessione in favore della (…) s.p.a. del credito di cui il predetto istituto bancario risultava titolare nei confronti di essa attrice a seguito della chiusura del rapporto di conto corrente di corrispondenza in essere tra le parti;
2)condanna la (…) s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore:
2.1)a restituire all'(…) s.p.a. la somma di 1.698 Euro percepita in esecuzione della sentenza riformata, con l’aggiunta degli interessi legali maturati e maturandi dalla data dell’eseguito pagamento (26 novembre 2010) sino al soddisfo;
2.2)a rifondere al predetto istituto bancario le spese del doppio grado di giudizio, che liquida:
– quanto al primo grado, in complessivi 1.800 euro (di cui 800 per diritti e il resto per onorari), oltre rimborso forfetario, CPA e IVA (se e in quanto dovuta e non detraibile), come per legge;
– quanto al presente grado, in complessivi 4.251,83 Euro (di cui 474,83 per esborsi e il resto per compenso professionale), oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, CPA e IVA (se e in quanto dovuta e non detraibile), come per legge;
3) nulla dispone in ordine alle spese del presente grado di giudizio nei rapporti tra l’appellante e la litisconsorte (…) s.p.a., contumace.
Così deciso in Napoli il 29 maggio 2018.
Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2018.